IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Chieti Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazionee i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorita' governativa e perdono la personalita' giuridica; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e' stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma; Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attivita' della societa' cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme; Decreta: La societa' cooperativa edilizia sotto indicata e' sciolta di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalita' giuridica: 1) societa' cooperativa edilizia "Ferma volonta' terza" S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Vincenzo Cracchiolo in data 27 febbraio 1980, registro societa' n. 1854 presso il tribunale di Chieti, pos. 820/177511. Chieti, 23 luglio 1999 Il direttore: Colaci