IL DIRETTORE
               della direzione provinciale del lavoro
                              di Chieti
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che
le societa' cooperative edilizie di  abitazionee i loro consorzi, che
non hanno  depositato in tribunale  nei termini prescritti  i bilanci
relativi  agli  ultimi  due  anni,  sono  sciolte  di  diritto  dalla
competente autorita' governativa e perdono la personalita' giuridica;
  Visto il  decreto del direttore  generale della cooperazione  del 6
marzo 1996,  con il  quale e' stata  decentrata ai  competenti uffici
provinciali  del lavoro  e della  massima occupazione  l'adozione del
provvedimento di  scioglimento senza nomina di  liquidatore, ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;
  Visto  il verbale  di ispezione  ordinaria eseguita  sull'attivita'
della societa' cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta
che  la  medesima trovansi  nelle  condizioni  previste dalle  citate
norme;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa edilizia  sotto  indicata  e' sciolta  di
diritto,   dalla  data   del  presente   decreto,  senza   nomina  di
liquidatore, perdendo di conseguenza la personalita' giuridica:
  1) societa' cooperativa edilizia "Ferma volonta' terza" S.r.l., con
sede in  Chieti, costituita per  rogito notar Vincenzo  Cracchiolo in
data 27 febbraio 1980, registro  societa' n. 1854 presso il tribunale
di Chieti, pos. 820/177511.
    Chieti, 23 luglio 1999
                                                 Il direttore: Colaci