IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, dei mosti d'uva parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.; Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce che le richieste delle regioni devono pervenire a questa amministrazione non prima del 10 agosto e che, tuttavia, nel caso di coltivazioni di varieta' di viti a maturazione precoce, gli organismi regionali possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n); Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Puglia con il quale la regione ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per le varieta' di viti a maturazione precoce destinate a dare vini a denominazione di origine controllata e vini base spumante; Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalita' di controllo previste dai regolamenti CEE 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonche' delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola della regione Puglia, relativamente ai vitigni seguenti: Aleatico; Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon; Chardonnay; Fiano; Greco di Tufo; Incrocio Manzoni; Merlot; Moscatello Selvatico; Moscato B; Pinot Bianco; Pinot Nero; Primitivo; Riesling Italico; Riesling Renano; Sauvignon; Semillon; Sylvaner Verde; Traminer Aromatico. 2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 24 agosto 1999 Il direttore generale reggente: Serino