IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura
  Visto il  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n. 29  e successive
modificazioni;
  Vista  la legge  14 luglio  1965, n.  963, e  successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive  modifiche, con  il quale  e' stato  approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982,  n. 41 concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165 recante modifica alla legge
17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto  il decreto  ministeriale  26 luglio  1995 (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  31  agosto  1995)  concernente  la
disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la
semplificazione dell'attivita'  amministrativa e dei  procedimenti di
decisione e controllo;
  Visto il decreto  ministeriale 21 luglio 1998 recante  norme per la
disciplina  della  pesca  dei  molluschi  bivalvi  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998);
  Visto il  decreto ministeriale 12  gennaio 1995, n.  44 concernente
l'affidamento della  gestione sperimentale della pesca  dei molluschi
bivalvi ai consorzi di  gestione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 24 febbraio 1995);
  Visto il decreto ministeriale 1 dicembre  1998, n. 515 con il quale
e' stato adottato il regolamento recante la disciplina dell'attivita'
dei  consorzi di  gestione  dei molluschi  bivalvi (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999);
  Considerato che e' stato fissato al  31 ottobre 1999 il termine per
la  definizione di  una nuova  disciplina della  pesca dei  molluschi
bivalvi,  con  particolare  riferimento  alle  caratteristiche  degli
attrezzi, potenza  motrice e  stazza delle  unita' impiegate  in tale
attivita;
  Vista la  richiesta unitaria del 23  luglio 1999, prot. n.  125/U a
firma della Associazioni nazionali di categoria;
  Sentiti il  Comitato nazionale per  la conservazione e  la gestione
delle  risorse biologiche  del  mare e  della commissione  consultiva
centrale della pesca  marittima che, nella seduta del  5 agosto 1999,
hanno reso all'unanimita', parere favorevole;Decreta:
                               Art. 1
  Nelle more  della definizione di  una nuova disciplina  della pesca
dei  molluschi  bivalvi   sono  prorogate  al  31   ottobre  1999  le
sperimentazioni che, affidate ai  consorzi di gestione, siano scadute
o in scadenza prima di tale data.
  Il presente decreto  entra in vigore il giorno  successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1999
                                  Il direttore generale f.f.: Aulitto