Con decreto ministeriale n. 26443 del 9 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Castel Maggiore (Bologna), per un massimo di centoventi dipendenti compresi dodici lavoratori in C.F.L. per il periodo dal 1 novembre 1997 al 30 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1997 con decorrenza 1 novembre 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 giugno 1998, n. 24680 limitatamente all'art. 2. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26444 del 9 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 giugno 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.P.I., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), unita' di Sesto Fiorentino (Firenze), per un massimo di 25 dipendenti per il periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1998 con decorrenza 7 novembre 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 25775. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26449 del 9 giugno 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmepi di Modesto e Pino, con sede in Terrasini (Palermo) e unita' di Terrasini (Palermo), per un massimo di 21 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 agosto 1998 al 4 febbraio 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 5 febbraio 1999 al 4 agosto 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26448 del 9 giugno 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eraclex di Ranieri Giuseppe, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Mestre (Venezia), per un massimo di 5 dipendenti e Modugno (Bari), per un massimo di 134 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 febbraio 1999 al 14 agosto 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 15 agosto 1999 al 14 febbraio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26445 del 9 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 giugno 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Feralpi Siderurgica, con sede legale in Brescia e unita' in Lonato (Brescia), per un massimo di 60 dipendenti per il periodo dal 30 novembre 1998 all'11 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1998 con decorrenza 12 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26478 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP. Computers, con sede in Scarmagno (Torino) e unita' di Firenze per un massimo di 14 dipendenti, Milano per un massimo di 4 dipendenti e Scarmagno (Torino), per un massimo di 431 dipendenti, per il periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1998 con decorrenza 8 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26479 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A. Solvay Italia dal 1 maggio 1999, Solvay Chimica Italia S.p.a., con sede in Rosignano (Livorno) e unita' di Ferrara per un massimo di 134 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999. Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1999 con decorrenza 4 gennaio 1999. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 aprile 1999, n. 26008. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26493 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Demag Italimpianti, con sede in via di Francia, 1 Genova e unita' di Genova per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1998 con decorrenza 1 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26494 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macplast, con sede in Milano e unita' di Nettuno (Roma), per un massimo di 26 dipendenti, per il periodo dal 16 febbraio 1998 al 15 agosto 1998. Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1998 con decorrenza 16 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26495 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sala riale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graniti Sardegna e marmi, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Olbia (Sassari), per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal 10 giugno 1997 al 9 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 10 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26496 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.C.E. - Impresa lavori costruzioni edilizie - Gruppo Impregilo, con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di 102 dipendenti, per il periodo dal 18 novembre 1997 al 17 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1997 con decorrenza 18 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26498 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio B.P., con sede in Siderno (Reggio Calabria) e unita' di Siderno (Reggio Calabria), per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dal 6 novembre 1985 al 5 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1995 con decorrenza 6 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26499 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' per i soli cantieri di Mestre (Venezia) e Soave (Verona) di cui all'allegato elenco, per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26501 del 16 giugno 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Juliacart, con sede in Concordia Sagittaria (Venezia) e unita' di Concordia Sagittaria (Venezia), per un massimo di 103 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 marzo 1999 all'11 settembre 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 12 settembre 1999 all'11 marzo 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26502 del 16 giugno 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni generali C G.P., con sede in Milano e unita' di Aosta, per un massimo di 1 dipendente, Milano, per un massimo di 15 dipendenti e Palermo, per un massimo di 39 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 gennaio 1999 al 13 luglio 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 14 luglio 1999 al 13 gennaio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.