Con  decreto ministeriale  n. 26443  del 9  giugno 1999,  a seguito
dell'approvazione   del  programma   di  riorganizzazione   aziendale
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  17 giugno  1998, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in
Corsico  (Milano)  e unita'  di  Castel  Maggiore (Bologna),  per  un
massimo di centoventi dipendenti compresi dodici lavoratori in C.F.L.
per il periodo dal 1 novembre 1997 al 30 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 14 novembre 1997  con decorrenza 1
novembre 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
17 giugno 1998, n. 24680 limitatamente all'art. 2.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26444  del 9  giugno 1999,  a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il
decreto  ministeriale  datato  4   giugno  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. A.P.I.,
con sede  in Sesto Fiorentino  (Firenze), unita' di  Sesto Fiorentino
(Firenze),  per un  massimo di  25 dipendenti  per il  periodo dal  7
settembre 1998 al 6 marzo 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 22  ottobre 1998 con  decorrenza 7
novembre 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
17 febbraio 1999, n. 25775.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26449 del  9 giugno 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmepi di Modesto e Pino, con sede
in  Terrasini  (Palermo) e  unita'  di  Terrasini (Palermo),  per  un
massimo  di  21  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 agosto 1998
al 4 febbraio 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 5 febbraio 1999 al 4 agosto 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26448 del  9 giugno 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla ditta  Eraclex di Ranieri  Giuseppe, con
sede in Modugno  (Bari) e unita' di Mestre (Venezia),  per un massimo
di 5 dipendenti  e Modugno (Bari), per un massimo  di 134 dipendenti,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 15 febbraio 1999 al 14 agosto 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 15 agosto 1999 al 14 febbraio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26445  del 9  giugno 1999,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  4  giugno  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Feralpi  Siderurgica, con sede  legale in Brescia e  unita' in
Lonato (Brescia), per un massimo di  60 dipendenti per il periodo dal
30 novembre 1998 all'11 aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 14 ottobre 1998  con decorrenza 12
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26478 del 16  giugno 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 16  giugno 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  OP.
Computers, con sede in Scarmagno (Torino)  e unita' di Firenze per un
massimo di  14 dipendenti, Milano  per un  massimo di 4  dipendenti e
Scarmagno (Torino), per un massimo  di 431 dipendenti, per il periodo
dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 7  novembre 1998 con  decorrenza 8
giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26479 del 16  giugno 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  16 giugno  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.
Solvay Italia  dal 1 maggio  1999, Solvay Chimica Italia  S.p.a., con
sede in Rosignano (Livorno) e unita' di Ferrara per un massimo di 134
dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.
  Istanza aziendale  presentata l'11  febbraio 1999 con  decorrenza 4
gennaio 1999.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2
aprile 1999, n. 26008.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26493 del 16  giugno 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  10 giugno  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Demag  Italimpianti, con sede  in via  di Francia, 1  Genova e
unita' di Genova per un massimo  di 40 dipendenti, per il periodo dal
1 giugno 1998 al 30 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  23 luglio  1998 con  decorrenza 1
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26494 del 16  giugno 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma crisi aziendale, intervenuta  con il
decreto  ministeriale  datato  10  giugno  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macplast,
con sede in Milano  e unita' di Nettuno (Roma), per  un massimo di 26
dipendenti, per il periodo dal 16 febbraio 1998 al 15 agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  l'11  marzo 1998  con decorrenza  16
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26495 del 16  giugno 1999,  a seguito
dell'approvazione    del   programma    ristrutturazione   aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  10 giugno  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  sala riale  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla
S.p.a. Graniti Sardegna e marmi, con sede in Olbia (Sassari) e unita'
di Olbia  (Sassari), per un massimo  di 7 dipendenti, per  il periodo
dal 10 giugno 1997 al 9 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  luglio 1997 con  decorrenza 10
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26496 del 16  giugno 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 10  giugno 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.C.E. -
Impresa lavori costruzioni  edilizie - Gruppo Impregilo,  con sede in
Roma  e unita'  di Roma,  per un  massimo di  102 dipendenti,  per il
periodo dal 18 novembre 1997 al 17 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 19  dicembre 1997 con decorrenza 18
novembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26498 del 16  giugno 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  10 giugno  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  Laboratorio B.P.,  con sede  in Siderno  (Reggio Calabria)  e
unita' di Siderno (Reggio Calabria), per un massimo di 30 dipendenti,
per il periodo dal 6 novembre 1985 al 5 maggio 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 27 dicembre 1995  con decorrenza 6
novembre 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26499 del 16  giugno 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 10  giugno 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in  Milano e unita'  per i soli  cantieri di Mestre  (Venezia) e
Soave  (Verona) di  cui all'allegato  elenco,  per un  massimo di  32
dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26501 del 16 giugno 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.a.s. Juliacart, con  sede in Concordia
Sagittaria (Venezia) e unita'  di Concordia Sagittaria (Venezia), per
un massimo  di 103  dipendenti e'  autorizzata la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 marzo 1999
all'11 settembre 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 12 settembre 1999 all'11 marzo 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26502 del 16 giugno 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Costruzioni generali  C G.P., con
sede in  Milano e unita'  di Aosta, per  un massimo di  1 dipendente,
Milano, per un massimo di 15  dipendenti e Palermo, per un massimo di
39  dipendenti  e'  autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 14  gennaio 1999  al 13
luglio 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 14 luglio 1999 al 13 gennaio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.