Alle   Soprintendenze  per  i  beni
                                  ambientali e architettonici
  Ai fini della applicazione della  norma in oggetto si ritiene utile
indicare i  seguenti criteri  direttivi ai  quali le  SS.LL. vorranno
attenersi.
  Come e'  noto, l'art. 5  della legge n.  352 del 1997  ha integrato
l'art. 3  della legge 21  dicembre 1961, n.  1552, che si  occupa dei
beni  culturali non  statali, prevedendo  la possibilita'  di erogare
contributi  dello Stato  in conto  interessi sui  mutui accordati  da
istituti  di credito  ai  proprietari, possessori  o detentori  degli
immobili sottoposti  alle disposizioni  della legge n.  1089/1939, in
occasione  di interventi  di conservazione  e manutenzione  approvati
dalle competenti Soprintendenze.
  La legge prevede,  inoltre, che gli immobili  di proprieta' privata
interessati  dai  predetti  contributi   siano  resi  accessibili  al
pubblico secondo modalita' fissate da apposite convenzioni tra questo
Ministero ed i proprietari, o, previo assenso di questi, i possessori
o i detentori di beni.  In relazione alla tipologia degli interventi,
nonche' al valore storico artistico degli immobili e dei beni in essi
esistenti,   le   convenzioni   stabiliscono   i   limiti   temporali
dell'obbligo di apertura al pubblico.
  Dopo  aver  previsto  che  i contributi  in  conto  interessi  sono
cumulabili  con quelli  in  conto capitale,  gia' disciplinati  dalla
legge  n. 1552  del 1961,  la norma  in esame  demanda ad  un decreto
ministeriale il compito di stabilire  i criteri per la erogazione dei
medesimi contributi.
  Con  provvedimento del  24 luglio  1998, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 16 ottobre 1998, n. 242, sono
stati fissati i criteri suddetti.
  Il decreto prevede che gli  interessati debbano far pervenire entro
il  31  ottobre  di  ciascun  anno alla  Soprintendenza  per  i  beni
ambientali e  architettonici competente  per territorio e  alla banca
mutuante, mediante  raccomandata con ricevuta di  ritorno, la domanda
di contribuo, redatta  in carta da bollo,  che contenga l'indicazione
delle generalita', della residenza, il  codice fiscale e la firma del
richiedente.
  Alla domanda devono essere allegati:
  1) la  copia del provvedimento  di approvazione del  progetto degli
interventi che si  intendono realizzare emesso ai  sensi dell'art. 18
della legge n. 1089 del 1939;
  2) il preventivo di spesa;
  3)  la  relazione storicoartistica  e  la  relazione tecnica  sugli
interventi;
  4) la copia del "decreto  di vincolo" o della "declaratoria" emessi
ai sensi della legge n. 1089  del 1939, concernente l'immobile su cui
si interviene;
  5) la copia  del contratto di mutuo con allegato  il relativo piano
di  ammortamento o  la copia  della delibera  di finanziamento  della
banca.
  La  Soprintendenza,  entro  trenta  giorni dalla  data  di  arrivo,
trasmette la domanda,  di cui all'art. 5, legge n.  352/1997 a questo
Ufficio centrale, dopo aver esaminato la richiesta, aver approvato il
preventivo  di spesa,  vistato la  relazione storico  artistica, aver
individuato le spese ammissibili a  contributo ed espresso il proprio
parere sulla concessione del contributo.
  Questo Ufficio centrale predispone, secondo l'ordine cronologico di
presentazione  delle domande,  l'elenco  degli  interventi ammessi  a
contributo   nell'ambito  delle   risorse   disponibili  e   comunica
l'accoglimento dell'istanza all'interessato e  alla banca. Le domande
che per ragioni  d'ordine finanziario non vengono  inserite nel piano
di  contributi  dell'anno  di  riferimento,  mantengono  l'ordine  di
priorita'  acquisito  ai  fini della  predisposizione  degli  elenchi
successivi.
  Dopo  il  perfezionamento del  contratto  di  mutuo questo  Ufficio
centrale  autorizza l'erogazione  del  contributo.  Il pagamento  dei
contributi e' delegato ai competenti Soprintendenti ai quali verranno
accreditati  i  necessari  fondi.  Qualora  il  mutuo  sia  di  tasso
variabile  il  contributo  e'   calcolato  sviluppando  il  piano  di
ammortamento al  tasso fisso previsto  per la prima rata.  Qualora le
rate successive di contributo  superino gli interessi corrisposti dal
beneficiario,    l'amministrazione    provvedera'    alla    relativa
diminuzione.
  Il contributo  dello Stato  e' corrisposto direttamente  alla banca
fino  all'importo  degli  interessi  stessi ed  e'  erogato  in  rate
semestrali costanti alle scadenze previste dal piano di ammortamento.
  La banca deve far  pervenire alla Soprintendenza competente l'unito
modulo (Allegato A) debitamente  sottoscritto con l'indicazione della
modalita' da essa prescelta ai fini del versamento del contributo.
  La Soprintendenza competente e'  tenuta a vigilare sulla esecuzione
degli interventi ed in particolare sul rispetto dei tempi programmati
riferendo a  questo Ufficio centrale per  gli eventuali provvedimenti
di sospensione, riduzione o revoca del contributo.
  Il cronoprogramma  dei lavori puo' essere  adeguato per particolari
motivate esigenze previa approvazione del Soprintendente.
  Il  beneficiario e'  tenuto a  comunicare all'amministrazione  ogni
modifica del  contratto di  mutuo entro cinque  giorni dalla  data di
sottoscrizione delle nuove condizioni  e l'amministrazione provvede a
verificare  la  permanenza  dei  requisiti  per  la  concessione  del
contributo.
  Qualora il  contratto di  mutuo venga  risolto il  contributo dello
Stato e' revocato.
                                   Il direttore generale
                        dell'Ufficio centrale per i beni archeologici
                             architettonici artistici e storici
                                           Serio