IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge 23 dicembre  1978, n. 833, istitutiva  del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,   concernente  il   riordino  della
disciplina in materia  sanitaria, a norma dell'art. 1  della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto l'art.  1, comma  143, della  legge n.  662/1996, in  base al
quale  sono state  elevate le  misure  del concorso,  da parte  delle
regioni Sicilia  e Sardegna, al finanziamento  del Servizio sanitario
nazionale, previste  dall'art. 34, comma  3, della legge  23 dicembre
1994, n.  724, come modificate dall'art.  2, comma 3, della  legge 28
dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale dispone, tra  l'altro, che le province autonome di  Trento e di
Bolzano, la regione Valle d'Aosta  e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale  nei
rispettivi territori, ai sensi dell'art.  34, comma 3, della legge n.
724/1994, e dell'art.  1, comma 144, della citata  legge n. 662/1996,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
  Vista  la legge  6 marzo  1998,  n. 40,  concernente la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto l'art. 33, ultimo comma,  della predetta legge n. 40/1998, in
base  al quale  la copertura  degli oneri  relativi alle  prestazioni
contemplate  nel comma  3 del  medesimo articolo,  e' posta  a carico
delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale;
  Vista l'ordinanza  del Ministro della  sanita' in data  15 novembre
1996 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 269
del  16  novembre  1996  -  concernente  prestazioni  sanitarie  agli
stranieri temporaneamente presenti in Italia;
  Vista la  proposta del Ministro  della sanita' in data  19 febbraio
1999, concernente  l'assegnazione alle regioni interessate,  a valere
sulle  residue disponibilita'  del  Fondo  sanitario nazionale  1998,
della somma di lire 60 milliardi per il finanziamento dell'assistenza
sanitaria  agli  stranieri  temporaneamente presenti  nel  territorio
dello Stato;
  Considerato  che la  ripartizione  e' stata  effettuata sulla  base
delle domande di  regolarizzazione e del numero  stimato di stranieri
non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno;
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato,  le regioni e le province autonome  nella seduta del 21
gennaio 1999;
                              Delibera:
  A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale
1998 - parte  corrente - e' assegnata alle regioni,  per le finalita'
indicate in premessa, la somma di lire 60 miliardi.
  La  predetta somma  e' ripartita  come da  allegata tabella  che fa
parte integrante della presente deliberazione.
   Roma, 21 aprile 1999
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti l'8 agosto 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 132