IL MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                 E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle  emissioni disposte  a tutto  il 4
agosto 1999 ammonta, al netto  dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 37.275 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
  Visto  il  decreto-legge 28  marzo  1997,  n. 79,  convertito,  con
modificazioni,  nella   legge  28  maggio   1997,  n.  140,   ed,  in
particolare, l'art.  3 -bis, con  il quale  il comma 181  dell'art. 1
della  legge  23   dicembre  1996,  n.  662,   e'  stato  sostituito,
disponendo, tra l'altro, che:
  per il  pagamento delle somme,  maturate fino al 31  dicembre 1995,
sui  trattamenti  pensionistici   erogati  dagli  enti  previdenziali
interessati,  in conseguenza  dell'applicazione delle  sentenze della
Corte costituzionale n.  495 del 1993 e n. 240  del 1994, il Ministro
del  tesoro  e' autorizzato  ad  effettuare,  con l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'art. 38 della  legge 30 marzo 1981, n. 119, e
successive modificazioni, emissioni di  titoli di debito pubblico per
ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001;
  tali  emissioni   non  concorrono  al  raggiungimento   del  limite
dell'importo  massimo di  emissione  di  titoli pubblici  annualmente
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;
  il  ricavo   netto  delle  suddette  emissioni   sara'  versato  ai
competenti  enti  previdenziali,  che  provvederanno  direttamente  a
soddisfare in contanti,  in sei annualita', gli  aventi diritto nelle
forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici;
  Viste le lettere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale -
INPS in data 22 luglio 1999  e dell'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza  per i  lavoratori dello  spettacolo -  ENPALS in  data 25
giugno   1999,  con   cui  gli   enti  predetti   hanno  chiesto   la
corresponsione delle  somme relative alla quarta  delle annualita' di
cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, per l'importo complessivo
di L. 1.204.000.000.000;
  Visti i propri decreti  in data 14 e 27 luglio,  5 agosto 1999, con
il quale e'  stata disposta l'emissione delle prime  sei tranches dei
buoni  del Tesoro  poliennali  4%,  con godimento  15  luglio 1999  e
scadenza 15 luglio 2004;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di una settima  tranche dei predetti  buoni del
Tesoro  poliennali,  il cui  netto  ricavo  dovra' essere  destinato,
quanto  a lire  1.204.000.000.000, alle  finalita' di  cui al  citato
decreto-legge n. 79  del 1997, e, per la rimanenza,  alle esigenze di
bilancio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e dell'art.  3-bis del  decretolegge 28  marzo 1997,  n. 79,
convertito  nella  legge   28  maggio  1997,  n.   140,  e'  disposta
l'emissione di  una settima tranche  dei buoni del  Tesoro poliennali
4%, con  godimento 15  luglio 1999  e scadenza  15 luglio  2004, fino
all'importo  massimo di  nominali 1.000  milioni di  euro, di  cui al
decreto  ministeriale  del 14  luglio  1999,  citato nelle  premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 14 luglio 1999.