IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine; Visto il regolamento CE n. 2238/93 del 26 luglio 1993 della commissione relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, in particolare l'allegato 1 che elenca i dispositivi di chiusura autorizzati nella Comunita' per i piccoli recipienti in cui sono confezionati i prodotti vitivinicoli; Viste le richieste pervenute da taluni enti ed organismi operanti nel settore dei vini a denominazione di origine intese a modificare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto ministeriale, al fine di consentire, fatte salve le misure piu' restrittive degli specifici disciplinari di produzione DOCG e DOC, l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura previsti dalla vigente normativa comunitaria anche per i vini DOC designati con menzioni aggiuntive di vitigno o di tipologia diverse da quelle previste alla lettera a) del predetto disposto; Viste altresi' le richieste avanzate da taluni operatori e dalle organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo intese a modificare l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 luglio 1993, al fine di consentire, fatte salve le misure piu' restrittive degli specifici disciplinari di produzione DOCG e DOC, l'utilizzo di recipienti aventi una tonalita' di colore rientrante nell'ambito di una gamma colorimetrica piu' ampia rispetto a quella prevista dal disposto medesimo; Visto il parere favorevole espresso, sulle richieste relative alla modifica dell'art. 4 del decreto in questione, dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella seduta del 17- 18 dicembre 1998; Ritenuto, alla luce del parere favorevole del citato Comitato ed al fine di agevolare l'attivita' degli operatori vitivinicoli interessati in un mercato globale sempre piu' competitivo, di dover accogliere le richieste di cui trattasi; Decreta: Art. 1. L'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1993 e' sostituito dal seguente testo: "1. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e a denominazione di origine controllata i cui disciplinari di produzione sono stati approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il confezionamento ai fini dell'immissione al consumo in recipienti di capacita' nominale non superiore a 5 litri deve essere effettuato in contenitori di vetro la cui gamma colorimetrica puo' variare dalle tonalita' del bianco, al giallo, al verde, al rosso bruno, al marrone, al grigionero, di varia intensita'. Eventuali ulteriori tonalita' di colore potranno essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione. 1-bis. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e a denominazione di origine controllata i cui disciplinari di produzione saranno approvati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, il confezionamento, nei recipienti indicati al precedente comma 1, puo' avvenire in contenitori di vetro senza alcun vincolo colorimetrico. E' fatta salva la facolta' di prevedere norme piu' restrittive negli specifici disciplinari di produzione.".