IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il  decreto ministeriale  7 luglio 1993  recante disposizioni
sui recipienti  in cui  sono confezionati i  vini a  denominazione di
origine;
  Visto  il  regolamento CE  n.  2238/93  del  26 luglio  1993  della
commissione  relativo  ai documenti  che  scortano  il trasporto  dei
prodotti  e alla  tenuta dei  registri nel  settore vitivinicolo,  in
particolare  l'allegato  1  che  elenca  i  dispositivi  di  chiusura
autorizzati  nella Comunita'  per i  piccoli recipienti  in cui  sono
confezionati i prodotti vitivinicoli;
  Viste le richieste  pervenute da taluni enti  ed organismi operanti
nel settore dei  vini a denominazione di origine  intese a modificare
l'art.  4, comma  1, del  predetto decreto  ministeriale, al  fine di
consentire, fatte  salve le  misure piu' restrittive  degli specifici
disciplinari  di   produzione  DOCG   e  DOC,  l'utilizzo   dei  vari
dispositivi di chiusura previsti  dalla vigente normativa comunitaria
anche per i  vini DOC designati con menzioni aggiuntive  di vitigno o
di tipologia diverse da quelle  previste alla lettera a) del predetto
disposto;
  Viste altresi'  le richieste avanzate  da taluni operatori  e dalle
organizzazioni di categoria operanti  nel settore vitivinicolo intese
a modificare  l'art. 2,  comma 1, del  citato decreto  ministeriale 7
luglio  1993, al  fine  di  consentire, fatte  salve  le misure  piu'
restrittive degli  specifici disciplinari  di produzione DOCG  e DOC,
l'utilizzo di  recipienti aventi  una tonalita' di  colore rientrante
nell'ambito di una  gamma colorimetrica piu' ampia  rispetto a quella
prevista dal disposto medesimo;
  Visto il parere favorevole  espresso, sulle richieste relative alla
modifica dell'art. 4 del decreto in questione, dal Comitato nazionale
per la  tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di  origine e
delle indicazioni geografiche  tipiche dei vini nella  seduta del 17-
18 dicembre 1998;
  Ritenuto, alla luce del parere favorevole del citato Comitato ed al
fine   di   agevolare   l'attivita'  degli   operatori   vitivinicoli
interessati in un  mercato globale sempre piu'  competitivo, di dover
accogliere le richieste di cui trattasi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  2, comma  1,  del  decreto ministeriale  7  luglio 1993  e'
sostituito dal seguente testo:
  "1. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e
a  denominazione  di  origine   controllata  i  cui  disciplinari  di
produzione sono stati approvati anteriormente alla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,   il   confezionamento   ai   fini
dell'immissione al  consumo in  recipienti di capacita'  nominale non
superiore a 5 litri deve essere effettuato in contenitori di vetro la
cui gamma colorimetrica  puo' variare dalle tonalita'  del bianco, al
giallo, al verde, al rosso bruno, al marrone, al grigionero, di varia
intensita'. Eventuali  ulteriori tonalita' di colore  potranno essere
espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione.
  1-bis.  Per  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita e a denominazione di origine controllata i cui disciplinari
di produzione saranno approvati successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto, il  confezionamento, nei recipienti indicati al
precedente comma 1, puo' avvenire in contenitori di vetro senza alcun
vincolo colorimetrico. E' fatta salva  la facolta' di prevedere norme
piu' restrittive negli specifici disciplinari di produzione.".