IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il  testo unico delle disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e  norme sulla condizione dello  straniero, emanato
con  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modifiche, ed in particolare l'articolo  3, comma 4, il quale prevede
che ogni  anno siano emanati  uno o  piu' decreti del  Presidente del
Consiglio dei  Ministri per definire  le quote massime  di lavoratori
stranieri  non  appartenenti  all'Unione  europea  da  ammettere  sul
territorio  nazionale e  che "in  caso di  mancata pubblicazione  dei
decreti di  programmazione annuali, la determinazione  delle quote e'
disciplinata  in conformita'  con  gli ultimi  decreti pubblicati  ai
sensi del presente testo unico nell'anno precedente";
  Visto   il   documento   programmatico   relativo   alla   politica
dell'immigrazione  e  degli  stranieri nel  territorio  dello  Stato,
emanato con decreto  del Presidente della Repubblica 5  agosto 1998 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1998;
  Considerato  che per  il 1998  sono  stati emanati  due decreti  di
programmazione dei  flussi di ingresso,  uno il 27 dicembre  1997 per
20.000 unita'  ed uno il 16  ottobre 1998 per 38.000  persone, per un
totale di 58.000 unita';
  Considerato  che  il  regolamento   di  attuazione,  approvato  dal
Consiglio  dei Ministri  in data  odierna, non  e' entrato  ancora in
vigore  e che,  conseguentemente, non  possono ancora  essere attuati
tutti  gli  istituti  previsti   per  la  programmazione  dei  flussi
migratori;
  Sentito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 agosto 1999;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  1.  Sono confermate  per l'anno  1999 le  quote massime  relative a
stranieri non comunitari da ammettere nel territorio dello Stato gia'
definite,  per  l'anno 1998,  dal  decreto  interministeriale del  24
dicembre 1997 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 16 ottobre 1998.
  2. Con riferimento agli ingressi  relativi alle categorie di lavoro
subordinato a  tempo indeterminato  e determinato, anche  a carattere
stagionale,  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
impegnera' una quota complessiva non  superiore a 54.500 ingressi. La
residua  quota  di 3.500  permessi  di  soggiorno e'  riservata  agli
stranieri  non comunitari  per  l'esercizio di  lavoro autonomo,  ivi
compreso lo svolgimento di attivita' professionali.
  Le  amministrazioni   competenti  cureranno   l'applicazione  della
presente  direttiva che  sara'  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 agosto 1999
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 3 settembre 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 380