Secondo quanto previsto dall'articolo VIII (b), VII (2) della Convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (la cui ratifica fu autorizzata con legge 23 maggio 1980, n. 313, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980), si comunica l'entrata in vigore per l'Italia dal 1 luglio 1999 degli emendamenti all'annesso della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare. Si riporta qui di seguito, in lingua inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana, il testo degli atti sunnominati: Traduzione non ufficiale RISOLUZIONE 1 DELLA CONFERENZA DEI GOVERNI CONTRAENTI LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, ADOTTATA IL 27 NOVEMBRE 1997 ADOZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALL'ANNESSO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE LA CONFERENZA, RICHIAMANDO l'articolo VIII(c) della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (qui di seguito richiamata come "la Convenzione") relativa alla procedura di emendamento della Convenzione stessa da parte di una Conferenza dei Governi Contraenti, NOTANDO le Risoluzioni A 434(XI), A 713(17) ed A 797(19) adottate dall'Assemblea dell'International Maritime Organization (IMO), relative alla sicurezza delle navi che trasportano carichi solidi alla rinfusa, ESSENDO PROFONDAMENTE PREOCCUPATA per le continue perdite, talvolta senza lasciare traccia, di navi che trasportano carichi alla rinfusa, e per le gravi perdite di vite umane subite, RICONOSCENDO la necessitañ urgente di migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza delle navi che trasportano carichi solidi alla rinfusa, in tutti gli aspetti del loro progetto, delle loro dotazioni e del loro esercizio al fine di evitare il ripetersi di tali gravi incidenti, AVENDO CONSIDERATO gli emendamenti all'Annesso alla Convenzione proposti e distribuiti a tutti i Membri dell'IMO e a tutti i Governi Contraenti la Convenzione, 1. ADOTTA, in accordo con l'articolo VIII (c)(ii) della Convenzione, gli emendamenti all'Annesso alla Convenzione, il cui testo eñ riportato nell'Allegato alla presente Risoluzione; 2. STABILISCE, in accordo con l'articolo VIII(b)(vi)(2)(bb) della Convenzione, che gli emendamenti si riterranno accettati il 1 gennaio 1999, a meno che, prima della data suddeñtta, piuñ di un terzo dei Governi Contraenti la Convenzione o i Governi Contraenti le cui flotte mercantili rappresentano complessivamente almeno il 50% del tonnellaggio di stazza lorda della flotta mercantile mondiale non abbiano notificato al Segretario Generale dell'IMO le loro obiezioni agli emendamenti stessi; 3. INVITA i Governi Contraenti a notare che, in accordo con l'articolo VIII(b)(vii)(2) della Convenzione, gli emendamenti entreranno in vigore il 1 luglio 1999 dopo la loro accettazione secondo il suddetto paragrafo 2. ANNESSO EMENDAMENTI ALLñANNESSO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, 1974 Il seguente nuovo capitolo XII viene aggiunto dopo il capitolo XI gia' esistente: "CAPITOLO XII - MISURE DI SICUREZZA ADDIZIONALI PER LE NAVI PORTARINFUSA" Regola 1 Definizioni il 2 Ai fini del presente Capitolo: il 2 1 "Nave portarinfusa" significa una nave portarinfusa come definita nella Regola IX/1.6. il 2 2 "Nave portarinfusa con struttura a fianco semplice" significa una nave portarinfusa in cui le stive del carico sono delimitate dal fasciame esterno del fianco. il 2 3 "Lunghezza" di una nave portarinfusa significa la lunghezza come definita nella vigente Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico. il 2 4 "Carico solido alla rinfusa" significa qualsiasi materiale, diverso da liquidi o gas, consistente in una combinazione di particelle, granuli o qualsiasi tipo di pezzi piu' grandi di materiale, in generale di composizione uniforme, che venga caricato direttamente negli spazi del carico di una nave senza alcuna forma intermedia di contenimento. il 2 5 "Norme per la resistenza strutturale delle paratie e dei doppi fondi delle navi portarinfusa" significa le "Norme per la verifica del dimensionamento delle paratie stagne trasversali con corrugazioni verticali tra le due stive del carico prodiere e per la valutazione del massimo carico di stiva ammissibile della stiva del carico prodiera" adottate, con la Risoluzione 4 della Conferenza dei Governi contraenti la Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare il 27 novembre 1997, come puo' essere emendata dall'IMO, purche' tali emendamenti vengano adottati, posti in vigore ed abbiano effetto in accordo con le disposizioni dell'Articolo VIII della presente Convenzione relative alle procedure di emendamento applicabili all'Annesso, fatta eccezione per il Capitolo I. il 2 6 Il termine "navi costruite" ha lo stesso significato definito nella Regola II - 1/1.1.3.1. Regola 2 Applicazione il 2 Le navi portarinfusa devono soddisfare alle prescrizioni del presente Capitolo in aggiunta alle prescrizioni applicabili degli altri Capitoli. Regola 5 Prospetto delle scadenze per l'attuazione il 2 (La Presente Regola si applica alle navi portarinfusa costruite prima del 1 luglio 1999) il 2 Le navi portarinfusa alle quali si applicano le Regole 4 o 6 devono soddisfare alle prescrizioni di tali Regole secondo il seguente prospetto, con riferimento al programma migliorato di ispezioni richiesto dalla Regola XI/2: il 2 1 le navi portarinfusa aventi eta' uguale o superiore a 20 anni il 1 luglio 1999: entro la data della prima visita intermedia o della prima visita periodica dopo il 1 luglio 1999 se precedente; il 2 2 le navi portarinfusa aventi eta' uguale o superiore a 15 anni, ma inferiore a 20 anni, il 1 luglio 1999: entro la data della prima visita periodica dopo il 1 luglio 1999, ma non piu' tardi del 1 luglio 2002; e il 2 3 le navi portarinfusa aventi eta' inferiore a 15 anni il 1 luglio 1999: entro la data della prima visita periodica dopo la data in cui la nave raggiunge i 15 anni di eta', ma non piu' tardi della data in cui la nave raggiunge i 17 anni di eta'. Regola 4 Prescrizioni relative alla stabilita' in condizioni di avaria applicabili alle navi portarinfusa il 2 1 Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con struttura a fianco semplice, progettate per trasportare carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1000 kg/M3, costruite il 1 luglio 1999 o dopo tale data, devono, quando caricate all'immersione estiva, essere in grado di resistere all'allagamento di qualsiasi stiva del carico in tutte le condizioni di carico e rimanere a galla in una soddisfacente condizione di equilibrio, come specificato al paragrafo 3. il 2 2 Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con struttura a fianco semplice, che trasportano carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m3, costruite prima del 1 luglio 1999, devono, quando caricate all'immersione estiva, essere in grado di resistere all'allagamento della stiva del carico prodiera in tutte le condizioni di carico e rimanere a galla in una soddisfacente condizione di equilibrio, come specificato al paragrafo 3. Tale prescrizione deve essere soddisfatta in accordo con il prospetto delle scadenze per l'attuazione specificato nella Regola 3. il 2 3 Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 6, la condizione di equilibrio dopo l'allagamento deve soddisfare la condizione di equilibrio stabilita nell'allegato alla Risoluzione A.320(IX) "Regola equivalente alla Regola 27 della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico", come emendata dalla Risoluzione A.514(13). Non e' necessario che l'allagamento considerato tenga conto dell'allagamento dello spazio della stiva del carico. La permeabilita' di una stiva caricata deve essere assunta pari a 0,9 e la permeabilita' di una stiva vuota deve essere assunta pari a 0,95, a meno che non venga assunta una permeabilita' relativa ad un carico particolare per il volume di una stiva allagata occupata dal carico, e una permeabilita' di 0,95 per il rimanente volume vuoto della stiva. il 2 4 Le navi portarinfusa costruite prima del 1 luglio 1999, alle quali sia stato assegnato un bordo libero ridotto conformemente alla Regola 27(7) della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, come adottate il 5 aprile 1966, possono essere considerate come soddisfacenti al paragrafo 2 della presente Regola. il 2 5 Le navi portarinfusa alle quali sia stato assegnato un bordo libero ridotto secondo quanto disposto dal paragrafo (8) della Regola equivalente alla Regola 27 della Convenzione, internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, adottata con Risoluzione A.320(IX) come emendata dalla Risoluzione A.514(13), possono essere considerate come soddisfacenti il paragrafo 1 o 2, come appropriato. il 2 6 Sulle navi portarinfusa alle quali sia stato assegnato un bordo libero ridotto secondo le prescrizioni della Regola 27(8) stabilita nell'Allegato B del Protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, la condizione di equilibrio dopo l'allagamento deve soddisfare alle relative disposizioni di quel Protocollo. Regola 5 Resistenza strutturale delle navi portarinfusa (La presente Regola si applica alle navi portarinfusa costruite il 1 luglio 1999 o dopo tale data) il 2 Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con struttura a fianco semplice, progettate per trasportare carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1000 kg/m3, devono avere una robustezza sufficiente per resistere all'allagamento di una qualsiasi stiva del carico in tutte le condizioni di carico e di zavorra, tenendo anche conto delle azioni dinamiche dovute alla presenza dell'acqua nella stiva e tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO1. Regola 6 Prescrizioni strutturali e di altro tipo per le navi portarinfusa (La presente Regola si applica alle navi portarinfusa costruite prima del 1 luglio 1999) il 2 1 Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con struttura a fianco semplice, che trasportano carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m3, devono soddisfare alle prescrizioni della presente Regola secondo il prospetto delle scadenze per l'attuazione specificato nella Regola 3. il 2 2 La paratia stagna trasversale tra le due stive del carico prodiere e il doppio fondo della stiva del carico prodiera devono avere una resistenza sufficiente per resistere all'allagamento della stiva del carico prodiera, tenendo conto anche delle azioni dinamiche dovute alla presenza dell'acqua nella stiva, in conformita' alle Norme per la resistenza strutturale delle paratie e dei doppi fondi delle navi portarinfusa. Ai fini della presente Regola, tali Norme per la resistenza strutturale delle paratie e dei doppi fondi delle navi portarinfusa devono essere considerate obbligatorie. il 2 3 Nella considerazione della necessita', e della relativa estensione, del rinforzo della paratia stagna trasversale o del doppio fondo per soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 2, deve essere tenuto conto delle seguenti restrizioni: - 1 restrizioni sulla distribuzione del peso, totale del carico tra le stive del carico; e - 2 restrizioni sulla portata lorda massima. il 2 4 Per le navi portarinfusa che adottano una o ambedue le restrizioni indicate ai suddetti paragrafi 3.1. e 3.2 ai fini dell'adempimento delle prescrizioni del paragrafo 2, tali prescrizioni devono essere soddisfatte ogni qualvolta vengano trasportati carichi solidi alla rinfusa aventi una massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m3. Si fa riferimento alla Risoluzione 3 sulla "Raccomandazione relativa alla conformita' con la Regola XII/5 della SOLAS", adottata alla Conferenza SOLAS del 1997, riportata nell'Allegato 5 della Parte Seconda. Regola 7 Visita alla struttura delle stive del carico delle navi portarinfusa (La presente Regola si applica alle navi portarinfusa costruite prima del 1 luglio 1999) il 2 Una nave portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con struttura a fianco semplice, di etañ uguale o superiore a 10 anni, non deve trasportare carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m3, a meno che non sia stata sottoposta, con esito favorevole: - 1 a una visita periodica secondo il programma migliorato di ispezioni prescritto dalla Regola XI/2; oppure - 2 a una visita di tutte le stive del carico della stessa estensione come prescritto per le visite periodiche nel programma migliorato di ispezioni prescritto dalla Regola XI/2. Regola 8 Informazioni circa la conformita' alle prescrizioni per le navi portarinfusa il 2 1 Il libretto richiesto dalla Regola VI/7.2 deve essere vidimato dall'Amministrazione, o per conto della stessa, al fine di indicare che le Regole 4, 5, 6 e 7, come appropriato, sono soddisfatte. il 2 2 Qualsiasi restrizione imposta al trasporto di carichi solidi alla rinfusa aventi una massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m3, secondo le prescrizioni della Regola 6 devono essere identificati e registrati nel libretto di cui al paragrafo 1. il 2 3 Una nave portarinfusa alla quale si applichi il paragrafo 2 deve essere marcata in modo permanente sul fasciame del fianco a meta' nave, a sinistra e a dritta, con un triangolo equilatero pieno avente i lati da 500 mm e il vertice a 300 mm al di sopra della linea del ponte, e dipinto con un colore contrastante con quello dello scafo. Regola 9 Prescrizioni per le navi portarinfusa le quali non siano in grado di soddisfare la Regola 4.2 a causa della configurazione di progetto delle loro stive del carico (La presente Regola si applica alle navi portarinfusa costruite prima del 1 luglio 1999) il 2 Per le navi portarinfusa che si trovino entro i limiti di applicazione della Regola 4.2, le quali siano state costruite con un numero di paratie stagne trasversali insufficiente per soddisfare quella Regola, l'Amministrazione puo' permettere una deroga all'applicazione delle Regole 4.2 e 6 a condizione che esse soddisfino alle prescrizioni seguenti: - 1 per la stiva del carico prodiera, le ispezioni prescritte per la visita annuale nel programma migliorato di ispezioni prescritto dalla Regola XI/2 devono essere sostituite dalle ispezioni prescritte in detto programma per le visite intermedie delle stive del carico; - 2 siano provviste di allarme di alto livello dell'acqua nei pozzetti di sentina in tutte le stive del carico, o nelle gallerie dei convogliatori del carico, come appropriato, dando un allarme ottico e acustico in plancia, come approvato dall'Amministrazione o da un Ente da essa riconosciuto secondo le disposizioni della Regola XI/1; e - 3 siano provviste di informazioni dettagliate sugli scenari di allagamento specifici delle stive del carico. Tali informazioni devono essere accompagnate da istruzioni particolareggiate circa la preparazione all'evacuazione secondo le disposizioni della Sezione 8 del Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi (International Safety Management (ISM) Code) e devono essere usate come base per l'addestramento e le esercitazioni degli equipaggi. Regola 10 Dichiarazione della massa volumica del carico solido alla rinfusa il 2 1 Prima della caricazione del carico alla rinfusa su una nave portarinfusa, il caricatore deve dichiarare la massa volumica del carico, oltre a fornire le informazioni sul carico prescritte dalla Regola VI/2. il 2 2 Per le navi portarinfusa alle quali si applica la Regola 6, a meno che tali navi non soddisfino a tutte le relative prescrizioni del presente Capitolo applicabili al trasporto di carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m3, qualsiasi carico dichiarato come avente una massa volumica nel campo tra 1250 kg/m3 e 1780 kg/m3 dovra' essere sottoposto a verifica della massa volumica da parte di un Ente collaudatore accreditato. Regola 11 Strumento per il controllo della caricazione (La presente Regola si applica alle navi portarinfusa indipendentemente dalla loro data di costruzione) il 2 1 Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m devono essere munite di uno strumento per il controllo della caricazione in grado di fornire le informazioni sulle forze di taglio e sui momenti flettenti della trave scafo, tenendo conto della raccomandazione adottata dall'IMO2. il 2 2 Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m, costruite prima del 1 luglio 1999 devono soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 1 non piu' tardi della data della prima visita intermedia o periodica della nave da effettuare dopo il 1 luglio 1999. ------------------ 2 Si fa riferimento alla Risoluzione 5 "Raccomandazione sugli strumenti per il controllo della caricazione", adottata dalla Conferenza SOLAS del 1997, riportata nell'Allegato 5 della Parte