Secondo  quanto  previsto dall'articolo  VIII  (b),  VII (2)  della
Convenzione  sulla salvaguardia  della  vita umana  in  mare (la  cui
ratifica fu autorizzata con legge  23 maggio 1980, n. 313, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  n. 190  del 12  luglio 1980),  si comunica
l'entrata in vigore per l'Italia  dal 1 luglio 1999 degli emendamenti
all'annesso  della  Convenzione  internazionale per  la  salvaguardia
della vita umana in mare.
  Si riporta  qui di  seguito, in lingua  inglese con  traduzione non
ufficiale in lingua italiana, il testo degli atti sunnominati:
                      Traduzione non ufficiale
RISOLUZIONE 1 DELLA CONFERENZA DEI GOVERNI CONTRAENTI LA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE,
                    ADOTTATA IL 27 NOVEMBRE 1997
       ADOZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALL'ANNESSO ALLA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE
  LA CONFERENZA,
  RICHIAMANDO l'articolo VIII(c) della Convenzione internazionale del
1974  per  la  salvaguardia  della vita umana in mare (qui di seguito
richiamata  come  "la  Convenzione")  relativa  alla   procedura   di
emendamento  della  Convenzione stessa da parte di una Conferenza dei
Governi Contraenti,
  NOTANDO le Risoluzioni A 434(XI), A 713(17) ed A  797(19)  adottate
dall'Assemblea   dell'International   Maritime   Organization  (IMO),
relative alla sicurezza delle navi  che  trasportano  carichi  solidi
alla rinfusa,
  ESSENDO PROFONDAMENTE PREOCCUPATA per le continue perdite, talvolta
senza lasciare traccia, di navi che trasportano carichi alla rinfusa,
e per le gravi perdite di vite umane subite,
  RICONOSCENDO  la necessitañ urgente di migliorare ulteriormente gli
standard di sicurezza delle navi che trasportano carichi solidi  alla
rinfusa, in tutti gli aspetti del loro progetto, delle loro dotazioni
e  del  loro  esercizio al fine di evitare il ripetersi di tali gravi
incidenti,
  AVENDO CONSIDERATO gli  emendamenti  all'Annesso  alla  Convenzione
proposti  e distribuiti a tutti i Membri dell'IMO e a tutti i Governi
Contraenti la Convenzione,
  1.  ADOTTA,  in  accordo  con   l'articolo   VIII   (c)(ii)   della
Convenzione,  gli  emendamenti  all'Annesso  alla Convenzione, il cui
testo eñ riportato nell'Allegato alla presente Risoluzione;
  2. STABILISCE, in accordo con l'articolo  VIII(b)(vi)(2)(bb)  della
Convenzione,  che  gli  emendamenti  si  riterranno  accettati  il 1
gennaio 1999, a meno che, prima della  data  suddeñtta,  piuñ  di  un
terzo dei Governi Contraenti la Convenzione o i Governi Contraenti le
cui  flotte  mercantili  rappresentano complessivamente almeno il 50%
del tonnellaggio di stazza lorda della flotta mercantile mondiale non
abbiano notificato al Segretario Generale dell'IMO le loro  obiezioni
agli emendamenti stessi;
  3.  INVITA  i  Governi  Contraenti  a  notare  che,  in accordo con
l'articolo  VIII(b)(vii)(2)  della   Convenzione,   gli   emendamenti
entreranno  in  vigore  il  1  luglio  1999 dopo la loro accettazione
secondo il suddetto paragrafo 2.
                               ANNESSO
   EMENDAMENTI ALLñANNESSO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA
             SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, 1974
Il  seguente  nuovo  capitolo  XII viene aggiunto dopo il capitolo XI
gia' esistente:
           "CAPITOLO XII - MISURE DI SICUREZZA ADDIZIONALI
                      PER LE NAVI PORTARINFUSA"
                              Regola 1
                             Definizioni
il 2 Ai fini del presente Capitolo:
il 2 1 "Nave  portarinfusa"  significa  una  nave  portarinfusa  come
definita nella Regola IX/1.6.
il  2 2 "Nave portarinfusa con struttura a fianco semplice" significa
una nave portarinfusa in cui le stive del carico sono delimitate  dal
fasciame esterno del fianco.
il  2  3  "Lunghezza" di una nave portarinfusa significa la lunghezza
come definita nella vigente Convenzione internazionale sulle linee di
massimo carico.
il 2 4 "Carico solido alla rinfusa"  significa  qualsiasi  materiale,
diverso  da  liquidi  o  gas,  consistente  in  una  combinazione  di
particelle,  granuli  o  qualsiasi  tipo  di  pezzi  piu'  grandi  di
materiale,  in  generale di composizione uniforme, che venga caricato
direttamente negli spazi del carico di una nave  senza  alcuna  forma
intermedia di contenimento.
il 2 5 "Norme per la resistenza strutturale delle paratie e dei doppi
fondi  delle  navi  portarinfusa" significa le "Norme per la verifica
del dimensionamento delle paratie stagne trasversali con corrugazioni
verticali tra le due stive del carico prodiere e per  la  valutazione
del  massimo  carico  di  stiva  ammissibile  della  stiva del carico
prodiera" adottate, con la Risoluzione 4 della Conferenza dei Governi
contraenti la Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare  il  27  novembre  1997,  come  puo'  essere
emendata  dall'IMO,  purche' tali emendamenti vengano adottati, posti
in  vigore  ed  abbiano  effetto  in  accordo  con  le   disposizioni
dell'Articolo VIII della presente Convenzione relative alle procedure
di  emendamento  applicabili  all'Annesso,  fatta  eccezione  per  il
Capitolo I.
il 2 6 Il termine "navi costruite" ha lo stesso significato  definito
nella Regola II - 1/1.1.3.1.
                              Regola 2
                            Applicazione
il  2  Le  navi  portarinfusa devono soddisfare alle prescrizioni del
presente Capitolo in aggiunta  alle  prescrizioni  applicabili  degli
altri Capitoli.
                              Regola 5
              Prospetto delle scadenze per l'attuazione
il  2 (La Presente Regola si applica alle navi portarinfusa costruite
prima del 1 luglio 1999)
il 2 Le navi portarinfusa alle quali si applicano le  Regole  4  o  6
devono  soddisfare  alle  prescrizioni  di  tali  Regole  secondo  il
seguente  prospetto,  con  riferimento  al  programma  migliorato  di
ispezioni richiesto dalla Regola XI/2:
il  2 1 le navi portarinfusa aventi eta' uguale o superiore a 20 anni
il 1 luglio 1999: entro la data della prima visita intermedia o della
prima visita periodica dopo il 1 luglio 1999 se precedente;
il 2 2 le navi portarinfusa aventi eta' uguale o superiore a 15 anni,
ma inferiore a 20 anni, il 1 luglio 1999: entro la data  della  prima
visita  periodica  dopo  il  1  luglio  1999, ma non piu' tardi del 1
luglio 2002; e
il 2 3 le navi portarinfusa aventi eta' inferiore  a  15  anni  il  1
luglio  1999: entro la data della prima visita periodica dopo la data
in cui la nave raggiunge i 15 anni di eta', ma non piu'  tardi  della
data in cui la nave raggiunge i 17 anni di eta'.
                              Regola 4
    Prescrizioni relative alla stabilita' in condizioni di avaria
                 applicabili alle navi portarinfusa
il  2  1 Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m
con struttura a fianco semplice, progettate per  trasportare  carichi
solidi  alla  rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1000
kg/M3, costruite il 1 luglio 1999 o dopo tale  data,  devono,  quando
caricate   all'immersione   estiva,  essere  in  grado  di  resistere
all'allagamento di qualsiasi stiva del carico in tutte le  condizioni
di  carico  e  rimanere  a  galla  in una soddisfacente condizione di
equilibrio, come specificato al paragrafo 3.
il 2 2 Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a  150  m
con  struttura a fianco semplice, che trasportano carichi solidi alla
rinfusa aventi massa  volumica  uguale  o  superiore  a  1780  kg/m3,
costruite   prima   del   1  luglio  1999,  devono,  quando  caricate
all'immersione estiva, essere in grado di  resistere  all'allagamento
della  stiva  del  carico prodiera in tutte le condizioni di carico e
rimanere a galla in una soddisfacente condizione di equilibrio,  come
specificato al paragrafo 3. Tale prescrizione deve essere soddisfatta
in   accordo   con  il  prospetto  delle  scadenze  per  l'attuazione
specificato nella Regola 3.
il 2 3 Ferme restando le disposizioni  di  cui  al  paragrafo  6,  la
condizione  di  equilibrio  dopo  l'allagamento  deve  soddisfare  la
condizione di equilibrio  stabilita  nell'allegato  alla  Risoluzione
A.320(IX)  "Regola  equivalente  alla  Regola  27  della  Convenzione
internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico", come emendata
dalla Risoluzione A.514(13).  Non  e'  necessario  che  l'allagamento
considerato tenga conto dell'allagamento dello spazio della stiva del
carico.  La  permeabilita'  di una stiva caricata deve essere assunta
pari a 0,9 e la permeabilita' di una stiva vuota deve essere  assunta
pari  a 0,95, a meno che non venga assunta una permeabilita' relativa
ad un carico particolare per il volume di una stiva allagata occupata
dal carico, e una permeabilita' di 0,95 per il rimanente volume vuoto
della stiva.
il 2 4 Le navi portarinfusa costruite prima del 1 luglio  1999,  alle
quali  sia stato assegnato un bordo libero ridotto conformemente alla
Regola 27(7) della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di
massimo carico, come  adottate  il  5  aprile  1966,  possono  essere
considerate come soddisfacenti al paragrafo 2 della presente Regola.
il  2  5 Le navi portarinfusa alle quali sia stato assegnato un bordo
libero ridotto secondo quanto disposto dal paragrafo (8) della Regola
equivalente alla Regola 27 della Convenzione, internazionale del 1966
sulle linee di massimo carico,  adottata  con  Risoluzione  A.320(IX)
come emendata dalla Risoluzione A.514(13), possono essere considerate
come soddisfacenti il paragrafo 1 o 2, come appropriato.
il  2  6  Sulle  navi  portarinfusa alle quali sia stato assegnato un
bordo libero ridotto  secondo  le  prescrizioni  della  Regola  27(8)
stabilita  nell'Allegato  B  del  Protocollo  del  1988 relativo alla
Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, la
condizione di equilibrio  dopo  l'allagamento  deve  soddisfare  alle
relative disposizioni di quel Protocollo.
                              Regola 5
           Resistenza strutturale delle navi portarinfusa
   (La presente Regola si applica alle navi portarinfusa costruite
                 il 1 luglio 1999 o dopo tale data)
il 2 Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con
struttura  a  fianco  semplice,  progettate  per  trasportare carichi
solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore  a  1000
kg/m3,   devono   avere  una  robustezza  sufficiente  per  resistere
all'allagamento di  una  qualsiasi  stiva  del  carico  in  tutte  le
condizioni  di  carico e di zavorra, tenendo anche conto delle azioni
dinamiche dovute alla presenza dell'acqua nella stiva e tenendo conto
delle raccomandazioni adottate dall'IMO1.
                              Regola 6
  Prescrizioni strutturali e di altro tipo per le navi portarinfusa
   (La presente Regola si applica alle navi portarinfusa costruite
                      prima del 1 luglio 1999)
il 2 1 Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a  150  m
con  struttura a fianco semplice, che trasportano carichi solidi alla
rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m3, devono
soddisfare  alle  prescrizioni  della  presente  Regola  secondo   il
prospetto delle scadenze per l'attuazione specificato nella Regola 3.
il  2  2  La  paratia  stagna trasversale tra le due stive del carico
prodiere e il doppio fondo della stiva  del  carico  prodiera  devono
avere  una resistenza sufficiente per resistere all'allagamento della
stiva del carico prodiera, tenendo conto anche delle azioni dinamiche
dovute alla presenza dell'acqua  nella  stiva,  in  conformita'  alle
Norme  per  la resistenza strutturale delle paratie e dei doppi fondi
delle navi portarinfusa. Ai fini della presente  Regola,  tali  Norme
per  la  resistenza strutturale delle paratie e dei doppi fondi delle
navi portarinfusa devono essere considerate obbligatorie.
il 2 3  Nella  considerazione  della  necessita',  e  della  relativa
estensione,  del  rinforzo  della  paratia  stagna  trasversale o del
doppio fondo per soddisfare alle prescrizioni del paragrafo  2,  deve
essere tenuto conto delle seguenti restrizioni:
         - 1 restrizioni sulla distribuzione del peso, totale del
             carico tra le stive del carico; e
         - 2 restrizioni sulla portata lorda massima.
il  2  4  Per  le  navi  portarinfusa  che  adottano una o ambedue le
restrizioni indicate  ai  suddetti  paragrafi  3.1.  e  3.2  ai  fini
dell'adempimento   delle   prescrizioni   del   paragrafo   2,   tali
prescrizioni  devono  essere  soddisfatte  ogni   qualvolta   vengano
trasportati  carichi  solidi  alla  rinfusa aventi una massa volumica
uguale o superiore a 1780 kg/m3.
          Si fa riferimento alla Risoluzione 3 sulla "Raccomandazione
          relativa alla conformita' con la Regola XII/5 della SOLAS",
          adottata  alla  Conferenza  SOLAS   del   1997,   riportata
          nell'Allegato 5 della Parte Seconda.
                              Regola 7
Visita alla struttura delle stive del carico delle navi portarinfusa
   (La presente Regola si applica alle navi portarinfusa costruite
                      prima del 1 luglio 1999)
il  2  Una  nave portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m
con struttura a fianco semplice, di etañ  uguale  o  superiore  a  10
anni,  non  deve trasportare carichi solidi alla rinfusa aventi massa
volumica uguale o superiore a 1780 kg/m3, a meno che  non  sia  stata
sottoposta, con esito favorevole:
         - 1 a una visita periodica secondo il programma migliorato
             di ispezioni prescritto dalla Regola XI/2; oppure
         - 2 a una visita di tutte le stive del carico della stessa
             estensione come prescritto per le visite periodiche
             nel programma migliorato di ispezioni prescritto dalla
             Regola XI/2.
                              Regola 8
         Informazioni circa la conformita' alle prescrizioni
                      per le navi portarinfusa
il  2  1    Il  libretto  richiesto  dalla  Regola VI/7.2 deve essere
vidimato dall'Amministrazione, o per conto della stessa, al  fine  di
indicare  che  le  Regole  4,  5,  6  e  7,  come  appropriato,  sono
soddisfatte.
il 2 2  Qualsiasi restrizione imposta al trasporto di carichi  solidi
alla  rinfusa  aventi  una  massa  volumica uguale o superiore a 1780
kg/m3,  secondo  le  prescrizioni  della  Regola  6   devono   essere
identificati e registrati nel libretto di cui al paragrafo 1.
il  2 3   Una nave portarinfusa alla quale si applichi il paragrafo 2
deve essere marcata in modo permanente  sul  fasciame  del  fianco  a
meta'  nave, a sinistra e a dritta, con un triangolo equilatero pieno
avente i lati da 500 mm e il vertice a 300 mm al di sopra della linea
del ponte, e dipinto con un  colore  contrastante  con  quello  dello
scafo.
                              Regola 9
Prescrizioni per le navi portarinfusa le quali non siano in grado di
  soddisfare la Regola 4.2 a causa della configurazione di progetto
                     delle loro stive del carico
   (La presente Regola si applica alle navi portarinfusa costruite
                      prima del 1 luglio 1999)
il  2  Per  le  navi  portarinfusa  che  si trovino entro i limiti di
applicazione della Regola 4.2, le quali siano state costruite con  un
numero  di  paratie  stagne  trasversali insufficiente per soddisfare
quella  Regola,  l'Amministrazione   puo'   permettere   una   deroga
all'applicazione   delle  Regole  4.2  e  6  a  condizione  che  esse
soddisfino alle prescrizioni seguenti:
         - 1 per la stiva del carico prodiera, le ispezioni
             prescritte per la visita annuale nel programma
             migliorato di ispezioni prescritto dalla Regola XI/2
             devono essere sostituite dalle ispezioni prescritte in
             detto programma per le visite intermedie delle stive
             del carico;
         - 2 siano provviste di allarme di alto livello dell'acqua
             nei pozzetti di sentina in tutte le stive del carico,
             o nelle gallerie dei convogliatori del carico, come
             appropriato, dando un allarme ottico e acustico in
             plancia, come approvato dall'Amministrazione o da un
             Ente da essa riconosciuto secondo le disposizioni
             della Regola XI/1; e
         - 3 siano provviste di informazioni dettagliate sugli
             scenari di allagamento specifici delle stive del
             carico. Tali informazioni devono essere accompagnate
             da istruzioni particolareggiate circa la preparazione
             all'evacuazione secondo le disposizioni della Sezione
             8 del Codice internazionale di gestione della
             sicurezza delle navi (International Safety Management
            (ISM) Code) e devono essere usate come base per
             l'addestramento e le esercitazioni degli equipaggi.
                              Regola 10
  Dichiarazione della massa volumica del carico solido alla rinfusa
il  2 1   Prima della caricazione del carico alla rinfusa su una nave
portarinfusa, il caricatore deve dichiarare  la  massa  volumica  del
carico,  oltre  a fornire le informazioni sul carico prescritte dalla
Regola VI/2.
il 2 2  Per le navi portarinfusa alle quali si applica la Regola 6, a
meno che tali navi non soddisfino a tutte  le  relative  prescrizioni
del presente Capitolo applicabili al trasporto di carichi solidi alla
rinfusa  aventi  massa  volumica  uguale  o  superiore  a 1780 kg/m3,
qualsiasi carico dichiarato come avente una massa volumica nel  campo
tra 1250 kg/m3 e 1780 kg/m3 dovra' essere sottoposto a verifica della
massa volumica da parte di un Ente collaudatore accreditato.
                              Regola 11
            Strumento per il controllo della caricazione
        (La presente Regola si applica alle navi portarinfusa
          indipendentemente dalla loro data di costruzione)
il  2 1  Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m
devono  essere  munite  di  uno  strumento  per  il  controllo  della
caricazione in grado di fornire le informazioni sulle forze di taglio
e  sui  momenti  flettenti  della  trave  scafo,  tenendo conto della
raccomandazione adottata dall'IMO2.
il 2 2  Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m,
costruite prima del 1 luglio 1999 devono soddisfare alle prescrizioni
del paragrafo  1  non  piu'  tardi  della  data  della  prima  visita
intermedia  o  periodica  della  nave  da effettuare dopo il 1 luglio
1999.
          ------------------
          2 Si fa riferimento  alla  Risoluzione  5  "Raccomandazione
          sugli   strumenti  per  il  controllo  della  caricazione",
          adottata  dalla  Conferenza  SOLAS  del   1997,   riportata
          nell'Allegato 5 della Parte