IL MINISTRO DELLE FINANZE Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371, 22 dicembre 1975, n. 725 e 10 maggio 1983, n. 212, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza; Vista la legge 6 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina; Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, che contiene, tra l'altro, nuove norme sul reclutamento degli allievi ufficiali della Guardia di finanza e successive modifiche; Visto l'art. 3, comma 221, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante, tra l'altro, norme per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo tratti dagli ufficiali di complemento laureati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive aggiunte, riguardante il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990, n. 194, concernente la sostituzione degli articoli 1 e 2 del regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza; Visto l'art. 3, comma 212, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante, tra l'altro, norme sull'incorporamento di unita' di leva nel Corpo della guardia di finanza quali finanzieri ausiliari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, recante norme per regolamentare l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle amministrazioni previste dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il proprio decreto n. 379471 in data 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1992, contenente nuove direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza e successive modifiche; Ritenuta l'opportunita' di aggiornare le direttive concernenti il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvate le nuove direttive per delineare il predetto profilo sanitario. 2. Il decreto del 3 febbraio 1992 citato in premessa e' abrogato. Roma, 20 luglio 1999 Il Ministro: Visco