IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Viste le leggi 29  maggio 1967, n. 371, 22 dicembre  1975, n. 725 e
10 maggio 1983, n. 212,  concernenti le disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;
  Vista  la  legge  6  febbraio  1974, n.  45,  sul  reclutamento  di
ufficiali  di complemento  della Guardia  di finanza  in servizio  di
prima nomina;
  Vista la legge  25 maggio 1989, n. 190, che  contiene, tra l'altro,
nuove norme sul reclutamento degli allievi ufficiali della Guardia di
finanza e successive modifiche;
  Visto l'art.  3, comma 221, della  legge 28 dicembre 1995,  n. 549,
recante, tra  l'altro, norme per  il reclutamento di  sottotenenti in
servizio permanente  effettivo tratti dagli ufficiali  di complemento
laureati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n.
1006,  e   successive  aggiunte,   riguardante  il   regolamento  sul
reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 7 giugno 1990, n.
194, concernente la sostituzione degli articoli 1 e 2 del regolamento
sul reclutamento degli ufficiali  della Guardia di finanza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006;
  Visto  il  decreto legislativo  12  maggio  1995, n.  199,  recante
attuazione dell'art. 3  della legge 6 marzo 1992, n.  216, in materia
di nuovo  inquadramento del personale  non direttivo e  non dirigente
del Corpo della guardia di finanza;
  Visto l'art.  3, comma 212, della  legge 28 dicembre 1995,  n. 549,
recante, tra l'altro, norme sull'incorporamento di unita' di leva nel
Corpo della guardia di finanza quali finanzieri ausiliari;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332,  recante norme  per regolamentare l'immissione  dei volontari
delle Forze armate nelle  amministrazioni previste dall'art. 3, comma
65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  il  proprio decreto  n.  379471  in  data 3  febbraio  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 45 del 24 febbraio 1992, contenente nuove direttive per
delineare  il  profilo  sanitario  dei soggetti  da  arruolare  nella
Guardia di finanza e successive modifiche;
  Ritenuta l'opportunita'  di aggiornare le direttive  concernenti il
profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono approvate  le nuove  direttive per  delineare il  predetto
profilo sanitario.
  2. Il decreto del 3 febbraio 1992 citato in premessa e' abrogato.
   Roma, 20 luglio 1999
                                                   Il Ministro: Visco