IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 9 dicembre 1986,  n. 896, che all'art. 20 prevede la
concessione di  contributi in conto  capitale, al fine  di promuovere
l'utilizzazione  di risorse  geotermiche  per usi  non elettrici,  ai
titolari degli specifici  permessi di ricerca e  che detti contributi
sono commisurati  ai costi sostenuti e  documentati, relativamente ai
pozzi esplorativi eseguiti nell'ambito  di zone risultate indiziate a
seguito di attivita' di  esplorazione, nonche' indicati nel programma
dei lavori allegato all'istanza del permesso ricerca;
  Viste in particolare  le modalita' di concessione  e di erogazione,
regolate dallo stesso art. 20 della legge n. 896/1986, che stabilisce
che  il  contributo  e'  erogato dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato, previa  verifica di  conformita' delle
opere  svolte  all'obiettivo  minerario indicato  nel  programma  dei
lavori, per  un importo pari al  75% del costo per  pozzi che abbiano
avuto esito negativo, ed al 25% del costo per pozzi che abbiano avuto
esito positivo,  e che  tali pecentuali sono  elevate rispettivamente
all'80% ed al  30% del costo complessivo ove  risultino documentate e
sostenute    spese    particolarmente    gravose    a    salvaguardia
dell'integrita'  ambientale,   in  base   agli  impegni   assunti  in
accettazione delle misure  stabilite ai sensi degli articoli  4 ed 11
della  citata  legge n.  896  per  la conservazione  degli  equilibri
ecologici  preesistenti e  per  le spese  documentate concernenti  lo
studio di valutazione preventiva;
  Visto il decreto del Presidene  della Repubblica 27 maggio 1991, n.
395, recante approvazione del  regolamento di attuazione della citata
legge n. 896/1986, che, all'art. 72, prevede l'emanazione di un bando
che  determini  i  criteri  per la  presentazione  delle  istanze  di
agevolazione;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Considerato  che occorre  procedere  alle  istruttorie, sulla  base
delle istanze  di contributo relative  all'anno 1999 e  precedenti, a
valere  sulle  residue   disponibilita'  di  bilancio  dell'esercizio
finanziario in corso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I contributi previsti dall'art. 20  della legge 9 dicembre 1986, n.
896, sono  concessi, per l'anno  1999, per pozzi perforati  in titoli
minerari vigenti, o in corso di rinnovo, all'atto della presentazione
dell'istanza di  concessione dell'agevolazione e la  cui perforazione
sia ultimata non oltre il 31 agosto 1999.