IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare gli articoli 2 e 4; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1996, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1996, con il quale sono state indicate le somme disponibili per la prima annualita' del primo triennio di applicazione nonche' stabiliti, per il medesimo triennio, gli indirizzi diretti ad assicurare, al fine di un'idonea programmazione scolastica nazionale, il necessario coordinamento degli interventi regionali; Vista la legge 22 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare l'art. 50, lettera m), che ha previsto l'attribuzione di una somma di L. 30 miliardi come impegno ventennale decorrente dall'anno finanziario 2000 per l'attivazione di opere di edilizia scolastica; Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione, tra ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, dei fondi come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale attivazione degli interventi di cui ai precitati articoli 2 e 4 della legge n. 23/1996, relativi al primo piano annuale del secondo triennio di programmazione regionale; Rilevato che - giusta la nota 16 giugno 1999, prot. n. 255 della Cassa DD.PP., come comunicata al Ministero del tesoro con ministeriale 17 giugno 1999, n. 2718 - la somma concretamente ripartibile, tenuto conto del necessario preammortamento previsto dalla normativa di riferimento, ammonta a L. 385.000.000.000; Ritenuto di dover indicare le somme disponibili per la prima annualita' del secondo triennio nonche' - per il medesimo periodo - gli indirizzi rivolti ad assicurare l'opportuno coordinamento degli interventi regionali, al fine di consentire la necessaria programmazione scolastica nazionale; Considerato che il finanziamento previsto consente la concreta attivazione del solo primo piano annuale e che, pertanto, per gli anni successivi al primo si provvedera' con appositi provvedimenti ove intervenuta la relativa copertura finanziaria; Tenuto conto della necessita' che la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, attraverso l'attivazione delle relative opere, garantisca il raggiungimento delle finalita' contemplate dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare riguardo all'adeguamento del patrimonio esistente alla vigente normativa in materia di agibilita', igiene e sicurezza nonche' alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio nella media nazionale degli indici di carenza tra le diverse regioni, in modo da assicurare un'equa organizzazione territoriale del sistema scolastico anche con riferimento agli andamenti demografici ed al rapporto tra richiesta ed offerta, favorendo, altresi', la disponibilita' di palestre e di impianti sportivi, la possibilita' di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della collettivita' nonche' l'eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose; Acquisito il parere dell'osservatorio permanente per l'edilizia scolastica come formulato nella seduta del 28 maggio 1999, nel quale - preso anche atto del conforme assunto del coordinamento interregionale per l'edilizia scolastica, come confermato nella relativa nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. - venivano ribaditi sostanzialmente gli indirizzi utilizzati nel primo triennio (salva l'accentuazione di una particolare priorita' per le attivita' di adeguamento e messa a norma) ed evidenziata la necessita' di una modifica dei criteri di riparto in esso adottati, al fine di consentire - a fronte di quelli nello stesso attribuiti - una progressiva rimodulazione riequilibrativa degli importi assegnabili nel secondo triennio, attraverso l'introduzione di opportuni correttivi rapportati al reale fabbisogno regionale, anche in proporzione alla consistenza delle strutture scolastiche presenti nelle diverse realta' territoriali interessate ed all'entita' numerica della relativa utenza; Ritenuto, pertanto, di modificare i criteri di riparto come sopra rappresentato, assicurando, pero', un adeguamento graduale dell'utilizzo degli stessi nel citato secondo triennio in modo che, nell'intero arco dello stesso, la variazione apportata influisca solo per il 50% di quanto avrebbe inciso ove tali criteri fossero stati integralmente applicati; Considerata, dunque, l'opportunita' di suddividere l'importo complessivamente ripartibile in due quote complementari ammontanti, nella ripartizione relativa alla presente prima annualita' del secondo triennio, rispettivamente al 60% ed al 40% del totale e di parametrare alla consistenza delle strutture scolastiche di ciascuna realta' territoriale interessata solo quest'ultima percentuale, restando confermati, per la restante, i criteri come utilizzati nel corso della precedente triennalita'; Ritenuto, altresi', che nelle annualita' successive alla prima dette percentuali siano rispettivamente elevate, nel secondo anno, entrambe al 50% e, nel terzo anno, al 60% quella relativa ai criteri modificati ed al 40% l'altra, cosi' da assicurare che nell'intero secondo triennio di programmazione non venga superato, come sopra determinato, il 50% d'incidenza delle intervenute variazioni ai prefati criteri; Ravvisata, inoltre, l'opportunita', espressa nel parere medesimo, di attribuire - anche al fine di un adeguato bilanciamento con le precitate modifiche - un piu' congruo riconoscimento alla capacita' di spesa delle singole amministrazioni regionali, attraverso il raddoppio della percentuale riservata a tali fini, elevandola, cosi', al 10% dall'attuale 5% e parametrandola al livello di utilizzo dei soli finanziamenti concessi nelle precedenti annualita' ai sensi dell'art. 4 della legge n. 23/1996; Acquisito, come formulato nella seduta del 5 agosto 1999 (rep. atti 757 di pari data), il parere favorevole della conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per l'attivazione della prima annualita' del secondo piano di programmazione triennale contemplato dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' completamente disponibile la somma di L. 385.000.000.000, sotto forma di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la Cassa DD.PP.