IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la legge  11  gennaio 1996,  n. 23,  ed  in particolare  gli
articoli 2 e 4;
  Visto il  decreto ministeriale 18  aprile 1996, n.  152, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  30 aprile  1996, con  il quale  sono state
indicate  le somme  disponibili  per la  prima  annualita' del  primo
triennio di applicazione nonche' stabiliti, per il medesimo triennio,
gli   indirizzi  diretti   ad  assicurare,   al  fine   di  un'idonea
programmazione  scolastica  nazionale,  il  necessario  coordinamento
degli interventi regionali;
  Vista la legge  22 dicembre 1998, n. 448, ed  in particolare l'art.
50, lettera m), che ha previsto  l'attribuzione di una somma di L. 30
miliardi  come impegno  ventennale  decorrente dall'anno  finanziario
2000 per l'attivazione di opere di edilizia scolastica;
  Considerata  la  necessita'  di procedere  alla  ripartizione,  tra
ciascuna regione e provincia autonoma  di Trento e Bolzano, dei fondi
come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale attivazione
degli interventi  di cui ai precitati  articoli 2 e 4  della legge n.
23/1996,  relativi al  primo piano  annuale del  secondo triennio  di
programmazione regionale;
  Rilevato che  - giusta la nota  16 giugno 1999, prot.  n. 255 della
Cassa   DD.PP.,  come   comunicata  al   Ministero  del   tesoro  con
ministeriale  17  giugno  1999,  n. 2718  -  la  somma  concretamente
ripartibile,  tenuto conto  del  necessario preammortamento  previsto
dalla normativa di riferimento, ammonta a L. 385.000.000.000;
  Ritenuto  di  dover indicare  le  somme  disponibili per  la  prima
annualita' del secondo  triennio nonche' - per il  medesimo periodo -
gli indirizzi  rivolti ad assicurare l'opportuno  coordinamento degli
interventi   regionali,  al   fine   di   consentire  la   necessaria
programmazione scolastica nazionale;
  Considerato  che il  finanziamento  previsto  consente la  concreta
attivazione del  solo primo  piano annuale e  che, pertanto,  per gli
anni successivi  al primo  si provvedera' con  appositi provvedimenti
ove intervenuta la relativa copertura finanziaria;
  Tenuto  conto   della  necessita'   che  la   programmazione  degli
interventi  di edilizia  scolastica,  attraverso l'attivazione  delle
relative   opere,  garantisca   il  raggiungimento   delle  finalita'
contemplate  dall'art. 1  della legge  11  gennaio 1996,  n. 23,  con
particolare  riguardo all'adeguamento  del patrimonio  esistente alla
vigente  normativa  in  materia  di agibilita',  igiene  e  sicurezza
nonche' alla riqualificazione dello  stesso ed al soddisfacimento del
fabbisogno  immediato  di  aule,  con  il  riequilibrio  nella  media
nazionale degli indici di carenza tra  le diverse regioni, in modo da
assicurare un'equa organizzazione territoriale del sistema scolastico
anche con riferimento  agli andamenti demografici ed  al rapporto tra
richiesta  ed  offerta,  favorendo, altresi',  la  disponibilita'  di
palestre e  di impianti sportivi,  la possibilita' di  utilizzo delle
strutture   scolastiche   da   parte  della   collettivita'   nonche'
l'eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose;
  Acquisito  il parere  dell'osservatorio  permanente per  l'edilizia
scolastica come formulato nella seduta  del 28 maggio 1999, nel quale
-   preso  anche   atto  del   conforme  assunto   del  coordinamento
interregionale  per  l'edilizia  scolastica,  come  confermato  nella
relativa  nota  31  maggio  1999,  n. 90  C.I.  -  venivano  ribaditi
sostanzialmente gli  indirizzi utilizzati  nel primo  triennio (salva
l'accentuazione  di una  particolare  priorita' per  le attivita'  di
adeguamento  e messa  a norma)  ed evidenziata  la necessita'  di una
modifica  dei  criteri  di  riparto  in esso  adottati,  al  fine  di
consentire  -  a fronte  di  quelli  nello  stesso attribuiti  -  una
progressiva rimodulazione  riequilibrativa degli  importi assegnabili
nel   secondo  triennio,   attraverso  l'introduzione   di  opportuni
correttivi  rapportati  al  reale   fabbisogno  regionale,  anche  in
proporzione  alla consistenza  delle  strutture scolastiche  presenti
nelle  diverse   realta'  territoriali  interessate   ed  all'entita'
numerica della relativa utenza;
  Ritenuto, pertanto, di  modificare i criteri di  riparto come sopra
rappresentato,   assicurando,   pero',    un   adeguamento   graduale
dell'utilizzo degli stessi  nel citato secondo triennio  in modo che,
nell'intero arco dello stesso, la variazione apportata influisca solo
per il  50% di quanto avrebbe  inciso ove tali criteri  fossero stati
integralmente applicati;
  Considerata,  dunque,   l'opportunita'  di   suddividere  l'importo
complessivamente ripartibile  in due quote  complementari ammontanti,
nella  ripartizione  relativa  alla  presente  prima  annualita'  del
secondo triennio,  rispettivamente al 60% ed  al 40% del totale  e di
parametrare alla consistenza delle  strutture scolastiche di ciascuna
realta'  territoriale  interessata   solo  quest'ultima  percentuale,
restando confermati, per  la restante, i criteri  come utilizzati nel
corso della precedente triennalita';
  Ritenuto,  altresi', che  nelle  annualita'  successive alla  prima
dette percentuali  siano rispettivamente  elevate, nel  secondo anno,
entrambe al 50% e, nel terzo  anno, al 60% quella relativa ai criteri
modificati ed  al 40%  l'altra, cosi'  da assicurare  che nell'intero
secondo  triennio di  programmazione non  venga superato,  come sopra
determinato,  il  50%  d'incidenza delle  intervenute  variazioni  ai
prefati criteri;
  Ravvisata, inoltre,  l'opportunita', espressa nel  parere medesimo,
di attribuire  - anche al  fine di  un adeguato bilanciamento  con le
precitate modifiche  - un piu' congruo  riconoscimento alla capacita'
di  spesa  delle  singole amministrazioni  regionali,  attraverso  il
raddoppio della percentuale riservata a tali fini, elevandola, cosi',
al 10%  dall'attuale 5% e  parametrandola al livello di  utilizzo dei
soli  finanziamenti concessi  nelle  precedenti  annualita' ai  sensi
dell'art. 4 della legge n. 23/1996;
  Acquisito, come formulato nella seduta del 5 agosto 1999 (rep. atti
757 di pari  data), il parere favorevole  della conferenza permanente
tra Stato,  regioni e province autonome  di Bolzano e Trento  e fatte
salve le norme speciali relative a queste ultime;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi  e per  gli effetti  di quanto  in premessa  indicato, per
l'attivazione   della  prima   annualita'   del   secondo  piano   di
programmazione  triennale  contemplato  dall'art. 4  della  legge  11
gennaio  1996, n.  23, e'  completamente disponibile  la somma  di L.
385.000.000.000,  sotto  forma di  mutui  con  ammortamento a  totale
carico dello Stato accendibili presso la Cassa DD.PP.