IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344 "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale" ed in particolare l'art. 2 che prevede azioni per le citta' amiche dell'infanzia tra gli interventi innovativi in materia di sostenibilita' ambientale; Visti gli impegni sottoscritti dall'Italia alla Conferenza mondiale su ambiente e sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 relativi all'attuazione dell'agenda 21, con l'impegno a promuovere entro il 1996 l'avvio di Agende 21 locali; Visti gli impegni sottoscritti dall'Italia alla Conferenza mondiale sugli insediamenti umani-Habitat II, tenutasi a Istanbul nel 1996 relativi alla promozione di politiche di riqualificazione ambientale e sociale delle aree urbane; Vista la Convenzione internazionale O.N.U sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176; Visto il decreto 6 novembre 1998 con il quale viene attribuita, tra le altre, delega al Sottosegretario di Stato per l'attuazione del progetto "Citta' sostenibili delle bambine e dei bambini"; Vista l'intesa di programma stipulata tra il Ministero dell'ambiente, il Comitato italiano per l'UNICEF ed il comune di Roma in data 11 febbraio 1997; Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e il Comitato italiano per l'UNICEF dell'8 luglio 1998; Visto il Piano di azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza; Visto l'accordo di programma tra il Mistero dell'ambiente e l'Istituto degli innocenti di Firenze del 24 maggio 1999; Considerato che tra le azioni previste dal progetto "Citta' sostenibili delle bambine e dei bambini" promosso dal Ministero dell'ambiente e' prevista la istituzione del riconoscimento di "Citta' sostenibile delle bambine e dei bambini"; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, che ha istituito, in via sperimentale per l'anno 1998 il riconoscimento "Citta' sostenibile delle bambine e dei bambini"; Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1998 con il quale e' stato attribuito il riconoscimento a quindici citta' italiane Fano, Ferrara, Modena, Torino, Pesaro, Rivoli, Molfetta, Bolzano, Pistoia, Cinisello Balsamo, Padova, Empoli, Ravenna, San Lazzaro di Savena, Cuneo; Visti i risultati del primo anno di attuazione del decreto ministeriale 3 agosto 1998 e considerata l'opportunita' di apportare modifiche alle modalita' di attuazione ampliando a tutti i comuni italiani la possibilita' di accedere al riconoscimento prevedendo forme diverse di partecipazione; Considerata la necessita' che le citta' italiane siano sostenute e stimolate a partecipare alla campagna europea delle citta' sostenibili, grazie alla quale le Agende 21 locali sono occasioni per lanciare programmi per migliorare la qualita' ambientale in particolare a favore dell'infanzia; Ravvisata l'opportunita' di attivare un maggiore e capillare coinvolgimento dei comuni, promuovendo iniziative di supporto alle azioni da questi messe in atto per il miglioramento della qualita' della vita dei bambini e delle bambine; Decreta: Art. 1. Oggetto e finalita' Per l'anno 1999 il Ministero dell'ambiente istituisce il riconoscimento "Citta' sostenibile delle bambine e dei bambini" e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini: a) il riconoscimento di "Citta' sostenibile delle bambine e dei bambini" e' assegnato ai comuni italiani con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Il riconoscimento consiste in una targa riproducente il logo prescelto dal Ministero dell'ambiente. I comuni potranno utilizzare il riconoscimento per tutte le funzioni e attivita' istituzionali di propria competenza. Un premio di lire 200 milioni sara' attribuito al comune il cui progetto avra' ottenuto il maggior punteggio previsto dal presente decreto o in caso di parita' il premio sara' suddiviso tra piu' comuni. Il comune o i comuni vincitori dovranno utilizzare la somma attribuita dal Ministero dell'ambiente per la prosecuzione o l'attivazione di iniziative nello stesso ambito tematico; b) per i comuni italiani con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e' istituito il premio per l'iniziativa piu' significativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini. Tutte le iniziative che saranno giudicate rispondenti ai criteri individuati dal presente decreto otterranno l'iscrizione nel "Registro delle buone pratiche" pubblicato annualmente a cura del Ministero dell'ambiente per promuovere e diffondere azioni positive a favore dell'infanzia attuate dai comuni italiani. Alla migliore iniziativa che maggiormente risponde ai principi e ai criteri del presente decreto sara' attribuito un premio di lire 50 milioni da destinare al miglioramento della stessa o all'attivazione di iniziative nello stesso ambito tematico; c) i quindici comuni vincitori del riconoscimento 1998 non partecipano alla selezione per il 1999, potranno comunque ottenere la riconferma del riconoscimento di "Citta' sostenibile delle bambine e dei bambini" anche per il 1999 presentando idonea documentazione che dimostri la prosecuzione, successivamente al 31 ottobre 1998, di attivita' gia' intraprese o l'attivazione di nuove iniziative. Il Ministero dell'ambiente provvedera' all'assegnazione del riconoscimento e del premio entro il 31 marzo 2000.