IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la legge  8 luglio  1986, n.  349, istitutiva  del Ministero
dell'ambiente;
  Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344 "Disposizioni per lo sviluppo
e  la qualificazione  degli  interventi e  dell'occupazione in  campo
ambientale"  ed in  particolare l'art.  2 che  prevede azioni  per le
citta' amiche dell'infanzia tra  gli interventi innovativi in materia
di sostenibilita' ambientale;
  Visti gli impegni sottoscritti dall'Italia alla Conferenza mondiale
su ambiente e  sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro  nel 1992 relativi
all'attuazione dell'agenda  21, con  l'impegno a promuovere  entro il
1996 l'avvio di Agende 21 locali;
  Visti gli impegni sottoscritti dall'Italia alla Conferenza mondiale
sugli  insediamenti umani-Habitat  II, tenutasi  a Istanbul  nel 1996
relativi alla promozione di  politiche di riqualificazione ambientale
e sociale delle aree urbane;
  Vista la Convenzione internazionale O.N.U sui diritti dell'infanzia
del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
  Visto il decreto 6 novembre 1998 con il quale viene attribuita, tra
le altre,  delega al  Sottosegretario di  Stato per  l'attuazione del
progetto "Citta' sostenibili delle bambine e dei bambini";
  Vista   l'intesa   di   programma  stipulata   tra   il   Ministero
dell'ambiente, il Comitato italiano per l'UNICEF ed il comune di Roma
in data 11 febbraio 1997;
  Visto il  protocollo d'intesa tra  il Ministero dell'ambiente  e il
Comitato italiano per l'UNICEF dell'8 luglio 1998;
  Visto   il  Piano   di  azione   del  Governo   per  l'infanzia   e
l'adolescenza;
  Visto  l'accordo  di  programma  tra  il  Mistero  dell'ambiente  e
l'Istituto degli innocenti di Firenze del 24 maggio 1999;
  Considerato  che  tra  le  azioni  previste  dal  progetto  "Citta'
sostenibili  delle  bambine e  dei  bambini"  promosso dal  Ministero
dell'ambiente  e'  prevista  la  istituzione  del  riconoscimento  di
"Citta' sostenibile delle bambine e dei bambini";
  Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1998, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n.  213 del  12 settembre  1998, che  ha istituito,  in via
sperimentale per  l'anno 1998  il riconoscimento  "Citta' sostenibile
delle bambine e dei bambini";
  Visto il decreto ministeriale del 22  dicembre 1998 con il quale e'
stato attribuito  il riconoscimento a quindici  citta' italiane Fano,
Ferrara, Modena, Torino, Pesaro,  Rivoli, Molfetta, Bolzano, Pistoia,
Cinisello Balsamo,  Padova, Empoli,  Ravenna, San Lazzaro  di Savena,
Cuneo;
  Visti  i  risultati  del  primo  anno  di  attuazione  del  decreto
ministeriale 3 agosto 1998  e considerata l'opportunita' di apportare
modifiche alle  modalita' di  attuazione ampliando  a tutti  i comuni
italiani  la possibilita'  di accedere  al riconoscimento  prevedendo
forme diverse di partecipazione;
  Considerata la necessita' che le  citta' italiane siano sostenute e
stimolate   a  partecipare   alla  campagna   europea  delle   citta'
sostenibili, grazie alla quale le Agende 21 locali sono occasioni per
lanciare  programmi   per  migliorare   la  qualita'   ambientale  in
particolare a favore dell'infanzia;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  attivare  un  maggiore  e  capillare
coinvolgimento dei  comuni, promuovendo  iniziative di  supporto alle
azioni da  questi messe in  atto per il miglioramento  della qualita'
della vita dei bambini e delle bambine;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
  Per   l'anno  1999   il  Ministero   dell'ambiente  istituisce   il
riconoscimento "Citta' sostenibile delle bambine  e dei bambini" e il
premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente
urbano per e con i bambini:
  a) il  riconoscimento di  "Citta' sostenibile  delle bambine  e dei
bambini" e' assegnato ai comuni italiani con popolazione superiore ai
10.000 abitanti.
  Il  riconoscimento  consiste  in  una targa  riproducente  il  logo
prescelto dal Ministero dell'ambiente.
  I  comuni  potranno  utilizzare  il  riconoscimento  per  tutte  le
funzioni e attivita' istituzionali di propria competenza.
  Un premio  di lire 200  milioni sara'  attribuito al comune  il cui
progetto avra'  ottenuto il  maggior punteggio previsto  dal presente
decreto  o in  caso di  parita' il  premio sara'  suddiviso tra  piu'
comuni.
  Il  comune  o  i  comuni vincitori  dovranno  utilizzare  la  somma
attribuita  dal   Ministero  dell'ambiente  per  la   prosecuzione  o
l'attivazione di iniziative nello stesso ambito tematico;
  b)  per  i comuni  italiani  con  popolazione inferiore  ai  10.000
abitanti e'  istituito il premio per  l'iniziativa piu' significativa
finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini.
  Tutte le  iniziative che  saranno giudicate rispondenti  ai criteri
individuati   dal  presente   decreto  otterranno   l'iscrizione  nel
"Registro  delle buone  pratiche" pubblicato  annualmente a  cura del
Ministero dell'ambiente per promuovere e diffondere azioni positive a
favore dell'infanzia attuate dai comuni italiani.
  Alla migliore iniziativa che maggiormente risponde ai principi e ai
criteri del  presente decreto sara'  attribuito un premio di  lire 50
milioni da destinare al  miglioramento della stessa o all'attivazione
di iniziative nello stesso ambito tematico;
  c)  i  quindici  comuni   vincitori  del  riconoscimento  1998  non
partecipano alla selezione per il 1999, potranno comunque ottenere la
riconferma del riconoscimento di  "Citta' sostenibile delle bambine e
dei bambini" anche per il  1999 presentando idonea documentazione che
dimostri  la prosecuzione,  successivamente  al 31  ottobre 1998,  di
attivita' gia' intraprese o l'attivazione di nuove iniziative.
  Il   Ministero  dell'ambiente   provvedera'  all'assegnazione   del
riconoscimento e del premio entro il 31 marzo 2000.