IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore,
approvato con  regio decreto  20 aprile 1939,  n. 1163,  e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il nuovo statuto  dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore,
emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  delibera del  consiglio  della  facolta' di  medicina  e
chirurgia  "A. Gemelli"  del  16 dicembre  1998,  intesa ad  ottenere
l'ampliamento  del numero  massimo degli  iscrivibili alla  Scuola di
specializzazione  in cardiologia,  con  la  rideterminazione di  tale
numero da otto  a dieci per ciascun  anno di corso, per  un totale di
quaranta nei quattro anni di corso;
  Vista la proposta del senato accademico integrato del 2 marzo 1999;
  Vista la  delibera del  consiglio di  amministrazione del  24 marzo
1999;
  Preso   atto  del   parere   favorevole   espresso  dal   Consiglio
universitario nazionale nell'adunanza del  30 giugno 1999, comunicato
dal  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e
tecnologica con  nota del 14  luglio 1999,  prot. n. 1282,  in merito
alla  variazione   del  numero  degli  iscrivibili   alla  scuola  di
specializzazione in cardiologia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  di statuto  proposta, ai  sensi del  comma quarto,  seconda
parte,  dell'art.  17 del  testo  unico  delle leggi  sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Considerato   che  nelle   more  dell'emanazione   del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Nella  parte VI  "Delle scuole  e dei  corsi post-  universitari di
perfezionamento  e  di  specializzazione",  titolo  IX  "Facolta'  di
medicina e chirurgia  "A. Gemelli", lettera "B -  Norme relative alle
singole scuole  di specializzazione", dello  statuto dell'Universita'
Cattolica del  Sacro Cuore  - approvato con  regio decreto  20 aprile
1939, n. 1163, e successive modifiche  ed integrazioni - al numero "5
-  Scuola  di  specializzazione  in cardiologia",  l'art.  536  viene
abrogato e sostituito dal seguente:
                             "Art. 536.
  Il numero  massimo degli specializzandi che  possono essere ammessi
e' determinato in 10 per ciascun anno di corso per un totale di 40".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 25 agosto 1999
                                                Il rettore: Zaninelli