IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il nuovo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli" del 16 dicembre 1998, intesa ad ottenere l'ampliamento del numero massimo degli iscrivibili alla Scuola di specializzazione in cardiologia, con la rideterminazione di tale numero da otto a dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta nei quattro anni di corso; Vista la proposta del senato accademico integrato del 2 marzo 1999; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 marzo 1999; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 30 giugno 1999, comunicato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 14 luglio 1999, prot. n. 1282, in merito alla variazione del numero degli iscrivibili alla scuola di specializzazione in cardiologia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Articolo unico Nella parte VI "Delle scuole e dei corsi post- universitari di perfezionamento e di specializzazione", titolo IX "Facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli", lettera "B - Norme relative alle singole scuole di specializzazione", dello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore - approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni - al numero "5 - Scuola di specializzazione in cardiologia", l'art. 536 viene abrogato e sostituito dal seguente: "Art. 536. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in 10 per ciascun anno di corso per un totale di 40". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 25 agosto 1999 Il rettore: Zaninelli