IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  il   decreto  ministeriale  27  febbraio   1998  concernente
"distrazione  degli autobus  dal  servizio di  linea  al servizio  di
noleggio  con  conducente  e viceversa",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana n. 60 del 13 marzo  1998, con il
quale,  in  via transitoria,  e'  stata  regolamentata la  materia  a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 135/97 dell'8-16
maggio  1997, pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 21 del 21 maggio 1997.
  Visto l'art.  105, comma 2,  lettera a) del decreto  legislativo 31
marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite alle regioni le
funzioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio
di  linea  degli  autobus  destinati  al  servizio  di  noleggio  con
conducente, relativamente alle autolinee  di competenza delle regioni
stesse.
  Visto il decreto  ministeriale del 10 marzo  1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1999,
con il quale  le disposizioni del citato decreto  ministeriale del 27
febbraio 1998 sono state prorogate per sei mesi.
  Considerato   che  continua   a  permanere   per  l'amministrazione
l'obbligo  di  disciplinare  la  materia  nel  rispetto  delle  nuove
competenze attribuite alle regioni  dal precitato decreto legislativo
per  cio'   che  attiene  il  rilascio   dell'autorizzazione  per  la
distrazione degli autobus  dal servizio di noleggio  con conducente a
quello di  linea relativamente  alle autolinee di  competenza statale
nonche'  il rilascio  dell'autorizzazione ex  art. 82,  comma 6,  del
decreto   legislativo  30   aprile   1992,  n.   285,  e   successive
modificazioni per la distrazione degli  autobus dal servizio di linea
a quello di noleggio con conducente.
                              Decreta:
  Fatto salvo quanto disposto dall'art.  105, comma 2, lettera a) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112, le disposizioni di cui al
decreto ministeriale 27 febbraio 1998 sono prorogate di ulteriori sei
mesi, a  decorrere dalla  data di scadenza  del termine  previsto dal
decreto ministeriale del 10 marzo 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 settembre 1999
                                             p. Il Ministro: Angelini