Il MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, relativo a regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Visto il decreto 29 novembre 1996, n. 686, relativo a regolamento concernente criteri e modalita' per il rilascio dell'attestato di micologo ed in particolare l'art. 5, comma 4; Visto il proprio decreto 21 settembre 1998, concernente l'elenco nazionale di soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998; Viste le comunicazioni con le quali le regioni Puglia, Toscana, Sardegna, Marche, Abruzzo, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Basilicata, Calabria e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno comunicato i nominativi dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo e gli estremi con i quali i medesimi sono stati registrati in ordine numerico progressivo nel registro nazionale; Decreta: In attuazione dell'art. 5, comma 4, del decreto 29 novembre 1996, n. 686, e riportata in allegato la prima lista integrativa dell'elenco nazionale di soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, come risulta dalle comunicazioni notificate dalle regioni e dalle province autonome citate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 2 agosto 1999 Il Ministro: Bindi