Il MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 agosto 1993,  n. 352, concernente norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n.
376, relativo a regolamento  concernente la disciplina della raccolta
e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
  Visto il decreto  29 novembre 1996, n. 686,  relativo a regolamento
concernente  criteri e  modalita' per  il rilascio  dell'attestato di
micologo ed in particolare l'art. 5, comma 4;
  Visto il  proprio decreto  21 settembre 1998,  concernente l'elenco
nazionale di  soggetti che hanno conseguito  l'attestato di micologo,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998;
  Viste le  comunicazioni con  le quali  le regioni  Puglia, Toscana,
Sardegna,  Marche,  Abruzzo,  Valle d'Aosta,  Emilia-Romagna,  Lazio,
Lombardia, Basilicata, Calabria e le province autonome di Trento e di
Bolzano  hanno  comunicato  i   nominativi  dei  soggetti  che  hanno
conseguito  l'attestato di  micologo  e  gli estremi  con  i quali  i
medesimi  sono stati  registrati in  ordine numerico  progressivo nel
registro nazionale;
                              Decreta:
  In attuazione dell'art.  5, comma 4, del decreto  29 novembre 1996,
n.  686,  e   riportata  in  allegato  la   prima  lista  integrativa
dell'elenco nazionale di soggetti che hanno conseguito l'attestato di
micologo, come risulta dalle comunicazioni notificate dalle regioni e
dalle province autonome citate in premessa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
   Roma, 2 agosto 1999
                                                   Il Ministro: Bindi