IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con I Ministri degli affari esteri, delle finanze e del commercio con l'estero Vista la legge 3 marzo 1987, n. 69, relativa a "Disposizioni per la difesa della Marina mercantile italiana" (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1987); Vista la nota del 18 dicembre 1998 con la quale la compagnia SIUS di navigazione S.r.l. di Genova, che effettua dal 1982 un servizio regolare di linea fra i porti dell'Italia, della Francia e quelli del Marocco e viceversa, ha segnalato al Ministero dei trasporti e della navigazione la necessita' di inserire nell'itinerario i porti mediterranei della Francia; Visto il fax n. 391930 del 21 dicembre 1998 diretto al Ministero del trasporto e della marina mercantile del Regno del Marocco, ai Ministero dei trasporti (direzione Marina mercantile) della Francia e per conoscenza alla Commissione dell'Unione europea, con il quale questo Ministero ha dato notizia dell'intendimento sopraindicato della societa' SIUS, nel quadro dei consueti rapporti di collaborazione per lo sviluppo del traffico marittimo fra i Paesi dell'Unione europea ed il Marocco; Vista la nota n. 363/03 del 29 dicembre 1998 con la quale il Ministero del trasporto e della Marina mercantile marocchino ha chiesto di invitare la societa' SIUS a differire ogni intervento sul traffico Marocco-Francia e viceversa, in attesa delle valutazioni relative alle capacita' offerte sulla linea e alle realizzazioni di ciascun gruppo di compagnie; Vista la nota di risposta n. 391985 del 13 gennaio 1999 di questo Ministero con la quale e' stato fatto rilevare che in tal modo si impedirebbe ad una compagnia di navigazione dell'Unione europea - in violazione dell'Accordo bilaterale di navigazione esistente fra Italia e Marocco, della Convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 (Codice UNCTAD) nonche' dei regolamenti comunitari in materia - di effettuare attivita' di trasporto fra i porti mediterranei dell'Unione europea ed il Marocco, mentre altre compagnie di navigazione della stessa Unione operano dai medesimi porti senza impedimento; Vista la nota del Ministero del trasporto e della marina mercantile del Regno del Marocco del 21 gennaio 1999, con la quale e' stato notificato alla societa' SIUS di navigazione Genova il divieto di sbarco in Marocco della merce dalla nave "Deneb" di bandiera tedesca e noleggiata dalla predetta - societa', perche' non autorizzata al traffico Francia/Marocco, nonche' la circolare n. 18/5-99 del 18 gennaio 1999 del citato Ministero, la quale tra l'altro ha disposto che il trasporto marittimo di merce in contenitori effettuato in trasbordo a destinazione o in provenienza da Paesi non serviti da regolare linea deve essere operato solo da navi di bandiera marocchina sulla tratta marittima fra porti marocchini e porti intermedi di trasbordo e viceversa; Viste le note n. 39014 del 25 gennaio 1999 e n. 39138 del 27 gennaio 1999 di questo Ministero indirizzate rispettivamente al Ministero degli affari esteri ed alla Rappresentanza italiana presso l'Unione europea di Bruxelles, con le quali e' stato sottolineato il carattere discrintinatorio e limitativo della liberta' di traffico dei provvedimenti disposti dalle Autorita' marocchine, contrari all'Accordo in materia di marina mercantile tra i due Paesi firmato a Rabat il 15 aprile 1982 e successive modifiche ed integrazioni, al citato Codice UNCTAD ed ai regolamenti comunitari, richiedendo, un urgente esame della questione presso il Gruppo questioni trasporti marittimi del Consiglio U.E.; Vista la nota n. 27/5 del 27 gennaio 1999 con la quale il Ministero del trasporto e della marina Mercantile del Regno del Marocco ha ribadito al Delegato agli affari marittimi di Casablanca di interdire alla M/n "Deneb" della SIUS di navigazione le operazioni di carico e scarico di merci provenienti o destinate alla Francia in quanto non autorizzata ad intervenire sul traffico regolare di linea fra il Marocco e la Francia e viceversa; Viste le note verbali n. 99-025 e 99-029 rispettivamente del 27 gennaio 1999 e del 3 febbraio 1999 della nostra Ambasciata a Rabat indirizzate al Ministero degli affari esteri e della Cooperazione del Marocco con le quali si rilevava la gravita' del comportamento, giudicato discriminatorio e limitativo della liberta' di traffico in relazione all'Accordo bilaterale Italia-Marocco, al Codice UNCTAD nonche' ai regolamenti comunitari e si comunicava che le Autorita' italiane avevano investito della questione i competenti Organi dell'Unione europea ed avevano disposto la convocazione della Commissione per la difesa della Marina mercantile italiana prevista dalla legge 3 marzo 1987, n. 69, chiedendo altresi' di conoscere gli argomenti giuridici posti a base della decisione delle Autorita' marocchine; Sentito il parere della citata Commissione, che nella seduta del 19 febbraio 1999 ha convenuto sull'esistenza, nel caso in questione, di un atto discriminatorio attuato dalle Autorita' marocchine, in contrasto con la normativa prevista dalla menzionata legge n. 69/1987, nonche' con l'Accordo bilaterale italomarocchino, con la normativa comunitaria in materia e con il Codice UNCTAD, indicando altresi' le misure da adottare nei confronti del Marocco, con particolare riferimento all'autorizzazione allo svolgimento dei relativi traffici; Vista la nota di questo Ministero n. 39293 del 19 febbraio 1999 diretta al Ministero degli affari esteri e alla nostra Rappresentanza presso l'U.E. a Bruxelles, in cui si chiede di informare la Commissione europea che la Commissione nazionale antidiscriminatoria aveva ritenuto sussistere i presupposti per l'applicazione delle contromisure nei confronti del naviglio marocchino dovute al fermo della nave "Deneb" della societa' SIUS di navigazione nel porto di Casablanca, e che tuttavia aveva proposto di sospendere temporaneamente l'adozione ditali contromisure, sottolineando inoltre che la prevista missione dei rappresentanti della Commissione europea a Rabat avrebbe dovuto essere subordinata alla sospensione di ogni fermo di navi della societa' SIUS provenienti da porti francesi con destinazione Marocco, e preannunciando altresi' un'iniziativa bilaterale per risolvere il contenzioso in atto, in quanto il fermo di cui trattasi contravveniva anche all'art. VII del gia' indicato Accordo bilaterale di navigazione italomarocchino; Considerato che la riunione dei rappresentanti della Commissione europea con le competenti Autorita' marocchine a Casablanca del 2 e 3 marzo 1999 non aveva portato ad una soluzione del problema, salvo la sospensione temporanea della circolare marocchina gia' menzionata n. 18/5-99 del 18 gennaio 1999; Visto il processoverbale della riunione della Commissione marittima mista italomarocchina tenutasi a Roma il 28 e 29 aprile 1999, nel corso della quale si ravvisava l'opportunita' di trovare una soluzione soddisfacente della questione mediante una riunione tra gli armatori interessati; Vista la nota della societa' SIUS del 20 giugno 1999 con cui si e' reso noto che da parte delle Autorita' marocchine era stato interdetto, prima della riunione di cui sopra, l'imbarco/sbarco della M/N "Zohra" di bandiera italiana arrivata al porto di Casablanca il giorno 20 giugno con carico di merce proveniente da porti italiani e francesi per i motivi gia' indicati, consentendo in un secondo tempo lo sbarco della merce, ma non l'imbarco di quella diretta ai porti francesi; Visto il telespresso n. 079/9656 del 6 luglio 1999 del Ministero degli affari esteri che ha trasmesso il testo del telegramma inviato dall'Ambasciata d'Italia in Marocco, dal quale risulta che era andata virtualmente deserta la riunione fissata da ultimo a Casablanca nel giorno 1 luglio 1999 per il raggiungimento di un'intesa tra gli armatori italiani, marocchini e francesi, con la partecipazione quali osservatori di funzionari della Marina mercantile marocchina e di funzionari dell'Ambasciata d'Italia a Rabat, che consentisse di trovare un'intesa atta a superare le preoccupazioni delle Autorita' di Rabat quanto alla tutela della navigazione commerciale del Marocco: infatti si era dovuta registrare l'assenza all'incontro dell'armamento interessato marocchino e francese; Vista l'ulteriore nota della societa' SIUS del 31 luglio 1999 che ha comunicato che da parte delle Autorita' marocchine era stato interdetto l'accosto della M/N "Zohra" di bandiera italiana arrivata al porto di Casablanca il giorno 30 luglio, e lo sbarco della merce proveniente dal porto di Marsiglia: provvedimento ritirato dalle Autorita' portuali marocchine a distanza di alcuni giorni; Vista inoltre la nota della predetta societa' relativa al blocco a Casablanca l'8 agosto 1999 della nave "Ingrid", cui le Autorita' marocchine hanno imposto di ripartire la sera del 9 agosto 1999 riportando indietro il carico di provenienza francese; Vista la successiva nota della societa' stessa relativa al nuovo blocco della propria nave "Zohra" a Casablanca il 14 agosto 1999, che solo eccezionalmente e' stata autorizzata il 17 agosto 1999 a sbarcare le merci provenienti dalla Francia a seguito di insistente azione diplomatica presso le Autorita' marocchine, che hanno pero' dichiarato che non intendono procedere ad ulteriori eccezioni in futuro; Ritenuto che i comportamenti delle Autorita' marocchine costituiscono una grave violazione dell'ordine internazionale riguardante il commercio ed il trasporto marittimo, con particolare riferimento agli impegni derivanti anche nei confronti del Marocco e dell'Italia dall'adesione al Codice UNCTAD, dalla partecipazione all'organizzazione di Cooperazione e sviluppo economici (OCSE) ed all'Organizzazione mondiale per il commercio (WTO); Ritenuto altresi' che tali comportamenti costituiscono violazione alla liberta' di concorrenza e influiscono sulla scelta di bandiera, rientrando pertanto nelle prescrizioni di cui all'art. 1, lettera a), della legge n. 69/1987, sull'adozione misure per la difesa della Marina mercantile italiana; Decreta: Art. 1. 1. In relazione alle misure che venissero ulteriormente adottate volta per volta da parte delle Autorita' del Regno del Marocco per impedire lo sbarco e l'imbarco nei porti marocchini di merci da o su navi di proprieta' italiana o noleggiate da societa' di navigazione italiane, verra' adottata analoga misura nei confronti delle navi di proprieta' marocchina o noleggiate da societa' di navigazione marocchine, in base al principio della reciprocita' di trattamento nell'ambito dei traffici marittimi.