IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
           I Ministri degli  affari esteri, delle finanze
                    e del commercio con l'estero
  Vista la legge 3 marzo 1987, n. 69, relativa a "Disposizioni per la
difesa  della  Marina  mercantile italiana"  (pubbl.  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1987);
  Vista la nota  del 18 dicembre 1998 con la  quale la compagnia SIUS
di navigazione  S.r.l. di Genova,  che effettua dal 1982  un servizio
regolare di linea fra i porti dell'Italia, della Francia e quelli del
Marocco e viceversa, ha segnalato  al Ministero dei trasporti e della
navigazione  la  necessita'  di   inserire  nell'itinerario  i  porti
mediterranei della Francia;
  Visto il  fax n. 391930 del  21 dicembre 1998 diretto  al Ministero
del trasporto  e della  marina mercantile del  Regno del  Marocco, ai
Ministero dei trasporti (direzione Marina mercantile) della Francia e
per  conoscenza alla  Commissione dell'Unione  europea, con  il quale
questo  Ministero  ha  dato notizia  dell'intendimento  sopraindicato
della   societa'  SIUS,   nel   quadro  dei   consueti  rapporti   di
collaborazione per  lo sviluppo  del traffico  marittimo fra  i Paesi
dell'Unione europea ed il Marocco;
  Vista  la nota  n. 363/03  del  29 dicembre  1998 con  la quale  il
Ministero  del  trasporto e  della  Marina  mercantile marocchino  ha
chiesto di invitare la societa'  SIUS a differire ogni intervento sul
traffico  Marocco-Francia e  viceversa, in  attesa delle  valutazioni
relative alle capacita'  offerte sulla linea e  alle realizzazioni di
ciascun gruppo di compagnie;
  Vista la nota  di risposta n. 391985 del 13  gennaio 1999 di questo
Ministero con  la quale e'  stato fatto rilevare  che in tal  modo si
impedirebbe ad una compagnia di  navigazione dell'Unione europea - in
violazione  dell'Accordo  bilaterale  di  navigazione  esistente  fra
Italia e Marocco, della Convenzione relativa ad un codice di condotta
delle conferenze  per la  navigazione marittima  di linea  adottata a
Ginevra  il 6  aprile 1974  (Codice UNCTAD)  nonche' dei  regolamenti
comunitari in  materia - di  effettuare attivita' di trasporto  fra i
porti mediterranei  dell'Unione europea  ed il Marocco,  mentre altre
compagnie  di navigazione  della stessa  Unione operano  dai medesimi
porti senza impedimento;
  Vista la nota del Ministero del trasporto e della marina mercantile
del Regno  del Marocco  del 21  gennaio 1999, con  la quale  e' stato
notificato alla  societa' SIUS  di navigazione  Genova il  divieto di
sbarco in Marocco della merce  dalla nave "Deneb" di bandiera tedesca
e noleggiata  dalla predetta -  societa', perche' non  autorizzata al
traffico  Francia/Marocco, nonche'  la  circolare n.  18/5-99 del  18
gennaio 1999 del  citato Ministero, la quale tra  l'altro ha disposto
che  il trasporto  marittimo di  merce in  contenitori effettuato  in
trasbordo a  destinazione o  in provenienza da  Paesi non  serviti da
regolare  linea  deve  essere  operato   solo  da  navi  di  bandiera
marocchina  sulla  tratta  marittima  fra porti  marocchini  e  porti
intermedi di trasbordo e viceversa;
  Viste  le note  n. 39014  del 25  gennaio 1999  e n.  39138 del  27
gennaio  1999  di  questo Ministero  indirizzate  rispettivamente  al
Ministero degli affari esteri  ed alla Rappresentanza italiana presso
l'Unione europea di Bruxelles, con  le quali e' stato sottolineato il
carattere discrintinatorio  e limitativo  della liberta'  di traffico
dei  provvedimenti  disposti  dalle  Autorita'  marocchine,  contrari
all'Accordo in materia di marina mercantile tra i due Paesi firmato a
Rabat il  15 aprile 1982  e successive modifiche ed  integrazioni, al
citato Codice  UNCTAD ed  ai regolamenti comunitari,  richiedendo, un
urgente esame  della questione  presso il Gruppo  questioni trasporti
marittimi del Consiglio U.E.;
  Vista la nota n. 27/5 del 27 gennaio 1999 con la quale il Ministero
del  trasporto e  della marina  Mercantile del  Regno del  Marocco ha
ribadito al Delegato agli affari marittimi di Casablanca di interdire
alla M/n "Deneb" della SIUS di  navigazione le operazioni di carico e
scarico di merci  provenienti o destinate alla Francia  in quanto non
autorizzata  ad intervenire  sul traffico  regolare di  linea fra  il
Marocco e la Francia e viceversa;
  Viste le  note verbali  n. 99-025 e  99-029 rispettivamente  del 27
gennaio 1999  e del 3 febbraio  1999 della nostra Ambasciata  a Rabat
indirizzate al Ministero degli affari esteri e della Cooperazione del
Marocco  con le  quali  si rilevava  la  gravita' del  comportamento,
giudicato discriminatorio e limitativo  della liberta' di traffico in
relazione  all'Accordo bilaterale  Italia-Marocco,  al Codice  UNCTAD
nonche' ai  regolamenti comunitari e  si comunicava che  le Autorita'
italiane  avevano  investito  della  questione  i  competenti  Organi
dell'Unione  europea  ed  avevano   disposto  la  convocazione  della
Commissione per  la difesa della Marina  mercantile italiana prevista
dalla legge 3 marzo 1987, n.  69, chiedendo altresi' di conoscere gli
argomenti  giuridici posti  a  base della  decisione delle  Autorita'
marocchine;
  Sentito il parere della citata Commissione, che nella seduta del 19
febbraio 1999 ha convenuto sull'esistenza,  nel caso in questione, di
un  atto  discriminatorio  attuato  dalle  Autorita'  marocchine,  in
contrasto  con  la  normativa  prevista  dalla  menzionata  legge  n.
69/1987,  nonche' con  l'Accordo bilaterale  italomarocchino, con  la
normativa comunitaria  in materia e  con il Codice  UNCTAD, indicando
altresi'  le  misure  da  adottare nei  confronti  del  Marocco,  con
particolare  riferimento  all'autorizzazione   allo  svolgimento  dei
relativi traffici;
  Vista la  nota di questo  Ministero n.  39293 del 19  febbraio 1999
diretta al Ministero degli affari esteri e alla nostra Rappresentanza
presso  l'U.E.  a  Bruxelles,  in  cui  si  chiede  di  informare  la
Commissione europea che  la Commissione nazionale antidiscriminatoria
aveva  ritenuto sussistere  i  presupposti  per l'applicazione  delle
contromisure nei  confronti del  naviglio marocchino dovute  al fermo
della nave  "Deneb" della societa'  SIUS di navigazione nel  porto di
Casablanca,   e   che   tuttavia   aveva   proposto   di   sospendere
temporaneamente l'adozione ditali contromisure, sottolineando inoltre
che la prevista missione dei rappresentanti della Commissione europea
a Rabat  avrebbe dovuto essere  subordinata alla sospensione  di ogni
fermo di navi  della societa' SIUS provenienti da  porti francesi con
destinazione   Marocco,  e   preannunciando  altresi'   un'iniziativa
bilaterale per risolvere  il contenzioso in atto, in  quanto il fermo
di cui  trattasi contravveniva anche  all'art. VII del  gia' indicato
Accordo bilaterale di navigazione italomarocchino;
  Considerato che  la riunione  dei rappresentanti  della Commissione
europea con le competenti Autorita' marocchine a Casablanca del 2 e 3
marzo 1999 non aveva portato ad  una soluzione del problema, salvo la
sospensione temporanea della circolare  marocchina gia' menzionata n.
18/5-99 del 18 gennaio 1999;
  Visto il processoverbale della riunione della Commissione marittima
mista italomarocchina  tenutasi a Roma  il 28  e 29 aprile  1999, nel
corso  della  quale  si   ravvisava  l'opportunita'  di  trovare  una
soluzione soddisfacente della questione mediante una riunione tra gli
armatori interessati;
  Vista la nota della societa' SIUS del  20 giugno 1999 con cui si e'
reso  noto  che  da  parte   delle  Autorita'  marocchine  era  stato
interdetto, prima della riunione di cui sopra, l'imbarco/sbarco della
M/N "Zohra" di  bandiera italiana arrivata al porto  di Casablanca il
giorno 20 giugno con carico di  merce proveniente da porti italiani e
francesi per i motivi gia'  indicati, consentendo in un secondo tempo
lo sbarco  della merce, ma non  l'imbarco di quella diretta  ai porti
francesi;
  Visto il  telespresso n. 079/9656  del 6 luglio 1999  del Ministero
degli affari esteri che ha  trasmesso il testo del telegramma inviato
dall'Ambasciata d'Italia in Marocco, dal quale risulta che era andata
virtualmente deserta la  riunione fissata da ultimo  a Casablanca nel
giorno  1 luglio  1999 per  il  raggiungimento di  un'intesa tra  gli
armatori italiani, marocchini e francesi, con la partecipazione quali
osservatori  di funzionari  della Marina  mercantile marocchina  e di
funzionari  dell'Ambasciata  d'Italia  a Rabat,  che  consentisse  di
trovare un'intesa  atta a superare le  preoccupazioni delle Autorita'
di  Rabat  quanto  alla  tutela  della  navigazione  commerciale  del
Marocco:  infatti si  era  dovuta  registrare l'assenza  all'incontro
dell'armamento interessato marocchino e francese;
  Vista l'ulteriore nota  della societa' SIUS del 31  luglio 1999 che
ha  comunicato che  da  parte delle  Autorita'  marocchine era  stato
interdetto l'accosto della M/N  "Zohra" di bandiera italiana arrivata
al porto di  Casablanca il giorno 30 luglio, e  lo sbarco della merce
proveniente  dal porto  di  Marsiglia:  provvedimento ritirato  dalle
Autorita' portuali marocchine a distanza di alcuni giorni;
  Vista inoltre la nota della  predetta societa' relativa al blocco a
Casablanca  l'8 agosto  1999 della  nave "Ingrid",  cui le  Autorita'
marocchine  hanno imposto  di ripartire  la  sera del  9 agosto  1999
riportando indietro il carico di provenienza francese;
  Vista la  successiva nota della  societa' stessa relativa  al nuovo
blocco della propria nave "Zohra" a Casablanca il 14 agosto 1999, che
solo  eccezionalmente  e'  stata  autorizzata il  17  agosto  1999  a
sbarcare le merci  provenienti dalla Francia a  seguito di insistente
azione diplomatica  presso le  Autorita' marocchine, che  hanno pero'
dichiarato  che non  intendono  procedere ad  ulteriori eccezioni  in
futuro;
  Ritenuto   che   i   comportamenti   delle   Autorita'   marocchine
costituiscono   una  grave   violazione  dell'ordine   internazionale
riguardante il  commercio ed il trasporto  marittimo, con particolare
riferimento agli impegni derivanti anche  nei confronti del Marocco e
dell'Italia  dall'adesione  al  Codice UNCTAD,  dalla  partecipazione
all'organizzazione  di Cooperazione  e sviluppo  economici (OCSE)  ed
all'Organizzazione mondiale per il commercio (WTO);
  Ritenuto altresi'  che tali comportamenti  costituiscono violazione
alla liberta' di concorrenza e  influiscono sulla scelta di bandiera,
rientrando pertanto nelle prescrizioni di cui all'art. 1, lettera a),
della  legge n.  69/1987, sull'adozione  misure per  la difesa  della
Marina mercantile italiana;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. In  relazione alle  misure che venissero  ulteriormente adottate
volta per  volta da parte delle  Autorita' del Regno del  Marocco per
impedire lo sbarco e l'imbarco nei  porti marocchini di merci da o su
navi di proprieta'  italiana o noleggiate da  societa' di navigazione
italiane, verra' adottata analoga misura  nei confronti delle navi di
proprieta'  marocchina  o  noleggiate   da  societa'  di  navigazione
marocchine, in  base al  principio della reciprocita'  di trattamento
nell'ambito dei traffici marittimi.