IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, secondo cui  il Presidente del Consiglio dei  Ministri, ai sensi
dell'art. 95,  primo comma della Costituzione,  indirizza ai Ministri
le  direttive   politiche  ed  amministrative  in   attuazione  delle
deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonche' quelle connesse alla
propria  responsabilita' di  direzione  della  politica generale  del
Governo;
  Vista la comunicazione al Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999;
                              E m a n a
  la seguente direttiva in materia di applicazione della procedura di
valutazione di impatto ambientale (VIA) alle dighe di ritenuta:
  1.  La   questione  dell'utilizzazione  delle  risorse   idriche  -
nell'ambito di un  equilibrato rapporto con l'ambiente -  e' da tempo
al  centro  della riflessione  del  Governo  e della  Presidenza  del
Consiglio, in considerazione del ruolo che le stesse rivestono per la
vita e per lo sviluppo del Paese.
  In questa prospettiva assai rilevante  e' il problema relativo alla
concreta e corretta utilizzazione di  numerose dighe, realizzate o in
corso di realizzazione  specie nel Mezzogiorno per  le quali, invece,
sussistono rilevanti difficolta' di effettivo utilizzo.
  Come  e'  noto,  questa  situazione e'  derivata  da  taluni  dubbi
interpretativi della disposizione  di cui all'art. 7  del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, che
disciplina  in  via  transitoria  l'applicazione  delle  pronunce  di
compatibilita'  ambientale di  cui all'art.  6 della  legge 8  luglio
1986,  n. 349.  Sono  difatti intervenute,  nella  materia in  esame,
pronunce  contrastanti da  parte del  Consiglio superiore  dei lavori
pubblici,  del Consiglio  di Stato  in  sede consultiva  (sez. II  n.
1331/96 del  18 dicembre  1996) e da  ultimo del  Tribunale superiore
delle acque (sentenze  numeri 12/99 e 13/99 del 19  gennaio 1999). Su
questioni  analoghe si  e' anche  pronunciata la  Corte di  giustizia
europea con sentenza del 18 giugno 1998.
  L'art. 7 del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri del
10  agosto 1988,  n.  377 -  la'  dove prevede  che  la procedura  di
valutazione di impatto  ambientale (VIA) non si  applichi ai progetti
delle  opere   per  i  quali  sia   gia'  intervenuta  l'approvazione
normativamente prevista al momento dell'entrata in vigore del decreto
del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri n.  377/1988 -  e' stata
interpretata dal Consiglio  di Stato in sede consultiva  nel senso di
intendere per "approvazione" l'intervenuto rilascio della concessione
di derivazione di acqua pubblica. Con la conseguenza che, non essendo
stato  emanato tale  provvedimento  per nessuna  delle  opere di  cui
all'allegato elenco,  non sarebbe  possibile, in  pratica, utilizzare
legittimamente  le risorse  idriche  invasate prima  di una  positiva
valutazione di impatto ambientale che  non potrebbe avvenire su opere
gia' realizzate (a volte da lungo tempo) o in corso di completamento.
  Questa situazione,  oltre a  ritardare l'ordinata  attuazione della
pianificazione  delle risorse  idriche, genera  gravi incertezze  con
riferimento alla titolarita' giuridica  delle utilizzazioni in atto e
incide  notevolmente sulla  capacita' operativa  e di  accumulo degli
impianti  in questione,  con  dirette  ripercussioni sulla  quantita'
delle forniture  idriche disponibili per  i vari usi  favorendo anche
l'insorgere di emergenze nell'approvvigionamento idrico.
  2. Peraltro, sull'interprestazione della citata disposizione, si e'
espresso recentemente, come detto, il Tribunale superiore delle acque
pubbliche.
  In  particolare,  secondo  tale  Tribunale,  la  norma  transitoria
richiamata non puo' avere altra interpretazione se non quella secondo
cui,  per le  dighe di  ritenuta, i  "progetti" da  assoggettare alla
pronuncia di  compatibilita' ambientale  sono "i progetti  di massima
allegati alla domanda di  concessione di derivazione d'acqua previsti
dalla   legislazione  sulle   acque   pubbliche   e  che,   pertanto,
l'individuazione del momento procedimentale in cui il progetto di una
diga  - il  cui iter  gia' risulti  avviato alla  data di  entrata in
vigore  del decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri  (in
quanto  compiutamente definito  sotto  il profilo  tecnicofunzionale,
dimensionale  e  localizzativo)  - possa  ritenersi  ''approvato''  e
dunque assoggettato alla procedura  di compatibilita' ambientale, non
puo'  che coincidere  con  quello dell'approvazione  del progetto  di
massima allegato alla richiesta di concessione".
  A tali conclusioni il Tribunale superiore e' pervenuto considerando
che:
  " -  ai sensi del  regio decreto 11  dicembre 1933, n.  1775 (testo
unico delle disposizioni di legge  sulle acque e impianti elettrici),
le domande per nuove concessioni  od utilizzazioni di acque pubbliche
debbono essere corredate  dai progetti di massima, mentre  - ai sensi
del  regio  decreto 14  agosto  1920,  n.  1285 (Regolamento  per  le
derivazioni  e   utilizzazioni  di  acque  pubbliche),   dettato  per
l'attuazione  della  previgente  normativa   di  legge,  il  progetto
esecutivo (che e' quello che  abilita il concessionario alla concreta
esecuzione dei  lavori) deve  essere presentato  successivamente alla
emanazione  del  decreto  di  concessione  di  derivazione  di  acqua
pubblica, il cui disciplinare preveda tale presentazione (art. 21).
  E' sufficiente la  sola lettura di tali due norme  per desumere che
l'atto che determinera' il futuro assetto dei luoghi e da cui possono
desumersi  le   conseguenze  che  sui  luoghi   stessi  potra'  avere
l'esecuzione della futura opera, non puo' essere che il ''progetto di
massima''  e,  conseguentemente,  trarne  la  necessaria  conseguenza
secondo  cui se,  ai  sensi dell'art.  2, comma  1,  del decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, debbono
intendersi per ''progetti  delle opere di cui all'art.  11 i progetti
di massima delle opere stesse, prima che i medesimi vengano inoltrati
per  i pareri,  le  autorizzazioni, i  nulla osta  e  gli altri  atti
previsti  dalla normativa  vigente'',  anche ai  fini della  corretta
interpretazione della norma  transitoria contenuta nella disposizione
dell'art. 7,  comma 1, del  decreto del Presidente del  Consiglio dei
Ministri 10 agosto  1988, n. 377 ... non puo'  che aversi riguardo al
momento della approvazione del progetto di massima".
  Il Tribunale superiore ha  pertanto ritenuto che l'approvazione del
progetto di massima  non si identifica con il  decreto di concessione
delle acque  ma con  provvedimenti antecedenti,  quali l'approvazione
del progetto medesimo da parte dell'allora Cassa per il Mezzogiorno e
l'autorizzazione provvisoria all'impianto del  cantiere e degli scavi
da parte del  Ministero dei lavori pubblici che da'  inizio "a quella
definitiva ed irreversibile  mutazione dei luoghi che  la VIA avrebbe
il compito  di evitare". Ha  concluso il Tribunale  superiore facendo
rilevare  "che intervenire  successivamente, quando  cioe' attraverso
l'autorizzazione  provvisoria si  e'  gia' cominciato  a immutare  in
maniera  irreversibile lo  stato  dei  luoghi, significa  intervenire
quando la massima  parte del danno ambientale e'  stata gia' prodotta
(o si sono gia' prodotte le condizioni per la sua produzione)".
  3.  Anche  alla  luce  della  piu'  recente  interpretazione  della
disposizione citata ed in considerazione della richiamata esigenza di
superare  il  quadro di  incertezze  sintetizzato  in premessa  e  di
conseguire   l'ottimale    utilizzazione   delle    risorse   idriche
disponibili, si  e' pertanto  ritenuto di  proporre al  Consiglio dei
Ministri che la procedura di VIA non sia ipotizzabile per le dighe di
cui all'allegato elenco, che si  trovano in uno stato di approvazione
analogo  a quello  oggetto  delle richiamate  pronunce del  Tribunale
superiore delle acque  pubbliche. Difatti per tali  opere, ultimate o
in corso  di completamento, l'attivazione, nella  fase attuale, della
procedura di valutazione  di impatto ambientale - che  per sua natura
si riferisce al momento progettuale - non potrebbe comunque assolvere
allo scopo cui e' diretta, dal momento che l'impatto ambientale si e'
gia' determinato con l'inizio della fase realizzativa.
  E' opportuno  precisare che,  nell'elenco allegato, non  sono state
ricomprese le  dighe di  Cameli sull'Alto Esaro,  di Laurenzana  e di
Blufi. Cio'  in quanto i  relativi lavori  risultano in una  fase non
avanzata e  sono da tempo  sospesi, come ha riferito  il Dipartimento
per i servizi tecnici nazionali  - Servizio dighe; con la conseguenza
che   per   i  suddetti   invasi,   pur   essendovi  una   situazione
amministrativa  analoga   a  quella  delle  pronunce   del  Tribunale
superiore delle  acque pubbliche, risulta opportuna  una verifica dei
profili ambientali attraverso la VIA, prima della loro ripresa.
  Il Consiglio dei Ministri ha concordato.
  Si ritiene  opportuno, infine, ribadire  che tale soluzione  non e'
evidentemente   applicabile  agli   invasi,   benche'   in  fase   di
realizzazione,  per i  quali l'approvazione  del progetto  di massima
come sopra  definita sia  intervenuta successivamente  all'entrata in
vigore  del decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  n.
377/1988;  per  tali  invasi  sara'  quindi  necessario  attivare  la
procedura di VIA.
  Alla luce  di quanto sopra, le  amministrazioni competenti vorranno
porre  in  essere i  conseguenti  adempimenti,  tenendo informata  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
   Roma, 4 agosto 1999
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 1 settembre 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 378