IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonche' la riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: grandinate dal 15 giugno 1999 al 10 luglio 1999 nella provincia di Chieti; piogge alluvionali dal 15 giugno 1999 al 10 luglio 1999 nella provincia di Chieti; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Chieti: grandinate del 15 giugno 1999, del 16 giugno 1999, del 29 giugno 1999, del 10 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), nel territorio dei comuni di Ari, Atessa, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Castel Frentano, Castelguidone, Chieti, Colledimezzo, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Lanciano, Miglianico, Montazzoli, Orsogna, Ortona a Mare, Pietraferrazzana, Pretoro, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Sant'Eusanio del Sangro, Tollo, Vacri, Villamagna; grandinate del 15 giugno 1999, del 16 giugno 1999, del 29 giugno 1999, del 10 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Bucchianico, Miglianico, Ortona a Mare, Tollo; piogge alluvionali dal 15 giugno 1999 al 10 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), nel territorio del comune di Pretoro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 settembre 1999 Il Ministro: De Castro