IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI
  In data odierna,  con la partecipazione del  prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, del prof. Ugo De Siervo e
dell'ing. Manganelli,  componenti, e  del dott.  Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste  le   osservazioni  dell'ufficio  formulate   dal  segretario
generale ai sensi  dell'art. 7, comma 2, lettera a),  del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
  Relatore il prof. Ugo De Siervo;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni, in  materia  di  tutela delle  persone  e di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in  particolare, l'art. 24,  comma 1, della  medesima legge,
che  ammette il  trattamento di  dati personali  idonei a  rivelare i
provvedimenti giudiziari indicati nell'art.  686, commi 1, lettere a)
e d),  2 e 3,  del codice di procedura  penale, da parte  di soggetti
pubblici  e  privati  e  di enti  pubblici  economici,  "soltanto  se
autorizzato  da espressa  disposizione di  legge o  provvedimento del
Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico
del  trattamento, i  tipi di  dati trattati  e le  precise operazioni
autorizzate";
  Visto l'art.  41, comma 5,  della stessa legge, come  modificato da
ultimo dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 1998,
n. 389, in base al quale i trattamenti dei dati di cui al citato art.
24 potevano essere proseguiti sino all'8 maggio 1999 anche in assenza
delle  disposizioni di  legge ivi  indicate, previa  comunicazione al
Garante;
  Vista  l'autorizzazione   al  trattamento   di  dati   a  carattere
giudiziario  da  parte  di  privati  e  di  enti  pubblici  economici
rilasciata il 10 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il
14 maggio 1999;
  Considerato che  il Garante,  con la  citata autorizzazione  del 10
maggio 1999 (capo VI, paragrafo 5), si e' riservato di adottare altri
provvedimenti autorizzatori rispetto a trattamenti non specificamente
considerati nella medesima autorizzazione;
  Considerato che il Garante con  il provvedimento del 3 giugno 1999,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale del 5 giugno  1999, ha integrato
l'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario;
  Considerato che diversi  trattamenti dei predetti dati  da parte di
soggetti pubblici sono disciplinati nel decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676, e 6
ottobre 1998, n. 344;
  Considerato che i trattamenti dei medesimi dati giudiziari da parte
dei soggetti  pubblici, per  finalita' non previste  nel capo  II del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, devono essere autorizzati
dal Garante  ai sensi dell'art. 24  della legge 31 dicembre  1996, n.
675;
  Ritenuta  la  necessita'  di  autorizzare i  soggetti  pubblici  al
trattamento dei dati di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2
e 3,  del codice di  procedura penale, e  cio' al fine  di consentire
l'accertamento dell'assenza di alcune  situazioni che la normativa in
materia di appalti pubblici considera quali cause di esclusione dalla
partecipazione a  gare d'appalto, in  modo che, per esigenze  di buon
andamento  e  imparzialita'  dell'azione amministrativa,  i  soggetti
operanti   in   materia   presentino    i   requisiti   previsti   di
professionalita' e correttezza;
                        Tutto cio' premesso:
  Il Garante  delibera di integrare l'autorizzazione  generale del 10
maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale del 14 maggio 1999,
con  effetto dall'8  maggio  1999, successivamente  integrata con  il
provvedimento del 3 giugno  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 5 giugno 1999, nel seguente modo:
  1) nel  capo IV, paragrafo  2, dopo la  lettera c), e'  aggiunta la
seguente:
  " d) ai soggetti pubblici,  ai fini dell'accertamento del requisito
di  idoneita'  morale di  coloro  che  intendono partecipare  a  gare
d'appalto,  come  previsto  dalla  normativa in  materia  di  appalti
pubblici e, in  particolare, dall'art. 11 del  decreto legislativo 24
luglio  1992, n.  358,  come  da ultimo  modificato  dall'art. 9  del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402".
     Roma, 9 settembre 1999
                            Il presidente
                               Rodota'
                             Il relatore
                              De Siervo
                        Il segretario generale
                             Buttarelli