IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501; Relatore il prof. Ugo De Siervo; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della medesima legge, che ammette il trattamento di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, da parte di soggetti pubblici e privati e di enti pubblici economici, "soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate"; Visto l'art. 41, comma 5, della stessa legge, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389, in base al quale i trattamenti dei dati di cui al citato art. 24 potevano essere proseguiti sino all'8 maggio 1999 anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante; Vista l'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati e di enti pubblici economici rilasciata il 10 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 1999; Considerato che il Garante, con la citata autorizzazione del 10 maggio 1999 (capo VI, paragrafo 5), si e' riservato di adottare altri provvedimenti autorizzatori rispetto a trattamenti non specificamente considerati nella medesima autorizzazione; Considerato che il Garante con il provvedimento del 3 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1999, ha integrato l'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario; Considerato che diversi trattamenti dei predetti dati da parte di soggetti pubblici sono disciplinati nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676, e 6 ottobre 1998, n. 344; Considerato che i trattamenti dei medesimi dati giudiziari da parte dei soggetti pubblici, per finalita' non previste nel capo II del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, devono essere autorizzati dal Garante ai sensi dell'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675; Ritenuta la necessita' di autorizzare i soggetti pubblici al trattamento dei dati di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e cio' al fine di consentire l'accertamento dell'assenza di alcune situazioni che la normativa in materia di appalti pubblici considera quali cause di esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto, in modo che, per esigenze di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa, i soggetti operanti in materia presentino i requisiti previsti di professionalita' e correttezza; Tutto cio' premesso: Il Garante delibera di integrare l'autorizzazione generale del 10 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1999, con effetto dall'8 maggio 1999, successivamente integrata con il provvedimento del 3 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1999, nel seguente modo: 1) nel capo IV, paragrafo 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: " d) ai soggetti pubblici, ai fini dell'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, come previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, dall'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come da ultimo modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402". Roma, 9 settembre 1999 Il presidente Rodota' Il relatore De Siervo Il segretario generale Buttarelli