IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
                     delle entrate per la Puglia
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43,  e  le  successive  modificazioni,  istitutivo  del  servizio
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  n. 80 del 31 marzo 1998 che
ha sostituito l'art.  3 del decreto legislativo n. 29  del 3 febbraio
1993;
  Visto l'art.  13 della legge 8  maggio 1998, n. 146  che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista  la notacircolare  n.  260 del  5 novembre  1998  con cui  il
direttore generale  del Dipartimento delle entrate  conferisce delega
ai direttori regionali per l'adozione degli atti di applicazione e di
diniego delle speciali agevolazioni previste dagli articoli 19, commi
terzo e quarto,  e 39, sesto comma, del decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista l'istanza  prodotta in  data 7  luglio 1998  con la  quale la
societa' Centrifughe industriali S.r.l.,  con sede in Modugno (Bari),
partita I.V.A. n. 03337270726, ha chiesto l'applicazione dei benefici
previsti dall'art. 19, terzo comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  per il pagamento del carico di
imposta  dovuto in  base  a dichiarazione  integrativa presentata  ai
sensi della legge 30 dicembre 1991,  n. 413, iscritto nei ruoli posti
in  riscossione  alla scadenza  di  aprile  1998 per  il  complessivo
importo  di  L.  63.715.000,   successivamente  ridotto  per  sgravio
parziale a L. 59.921.440, adducendo  di trovarsi, allo stato attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere    all'obbligazione    tributaria    previo    accoglimento
dell'avanzata richiesta;
  Considerato che il Centro di  servizio imposte dirette ed indirette
di  Bari,  tenuto  anche  conto  dell'avviso  espresso  dagli  organi
all'uopo   interpellati,  ha   manifestato  parere   favorevole  alla
concessione  del  richiesto  beneficio in  quanto  nella  fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria della  societa' contribuente,  con ripercussioni
negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Tenuto conto  della localizzazione della societa'  in un territorio
dove si registra un elevato indice di disoccupazione;
  Considerato, inoltre, che per effetto  del versamento di un acconto
di  L.  11.992.400,  corrispondente  al  20%  del  carico  d'imposta,
l'ammontare residuo dovuto e' pari a L. 47.929.040;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
terzo  comma dell'art.  19 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602, che consente  di poter accordare la rateazione dei
tributi  erariali   iscritti  nei  ruoli  speciali   e  straordinari,
allorquando   sussiste  la   necessita'   di   mantenere  i   livelli
occupazionali  e  di  assicurare  il  proseguimento  delle  attivita'
produttive;
                              Decreta:
  La  riscossione  del residuo  carico  tributario  di L.  47.929.040
dovuto dalla societa' Centrifughe  industriali S.r.l. e' ripartita in
cinque  rate  a  decorrere  dalla  scadenza  di  settembre  1999  con
l'applicazione degli interessi previsti  dall'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Il  Centro di  servizio imposte  dirette ed  indirette di  Bari nel
provvedimento di esecuzione  determinera' l'ammontare degli interessi
dovuti  dalla predetta  societa', ai  sensi  del citato  art. 21  del
decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
provvedera', altresi', a tutti  gli adempimenti di propria competenza
che si rendessero necessari.
  Il mancato pagamento  di due ratei consecutivi  determinera' per la
societa' l'automatica decadenza dal beneficio accordatole.
  L'agevolazione in argomento sara' revocata, con successivo decreto,
ove  vengano a  cessare  i  presupposti in  base  ai  quali e'  stata
concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 1 settembre 1999
                               Il direttore regionale reggente: Croce