IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE delle entrate per la Puglia Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario; Vista la notacircolare n. 260 del 5 novembre 1998 con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate conferisce delega ai direttori regionali per l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni previste dagli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Vista l'istanza prodotta in data 7 luglio 1998 con la quale la societa' Centrifughe industriali S.r.l., con sede in Modugno (Bari), partita I.V.A. n. 03337270726, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione integrativa presentata ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1998 per il complessivo importo di L. 63.715.000, successivamente ridotto per sgravio parziale a L. 59.921.440, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere all'obbligazione tributaria previo accoglimento dell'avanzata richiesta; Considerato che il Centro di servizio imposte dirette ed indirette di Bari, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria della societa' contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti; Tenuto conto della localizzazione della societa' in un territorio dove si registra un elevato indice di disoccupazione; Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 11.992.400, corrispondente al 20% del carico d'imposta, l'ammontare residuo dovuto e' pari a L. 47.929.040; Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessita' di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attivita' produttive; Decreta: La riscossione del residuo carico tributario di L. 47.929.040 dovuto dalla societa' Centrifughe industriali S.r.l. e' ripartita in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il Centro di servizio imposte dirette ed indirette di Bari nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta societa', ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinera' per la societa' l'automatica decadenza dal beneficio accordatole. L'agevolazione in argomento sara' revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 1 settembre 1999 Il direttore regionale reggente: Croce