Ai presidenti degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 104/1996 e, per conoscenza: All'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, codesti enti sono tenuti a determinare, nell'ambito della programmazione e degli indirizzi definiti, secondo la rispettiva competenza, dai consigli di indirizzo e vigilanza o dai consigli di amministrazione, programmi di cessione del patrimonio immobiliare, previa valutazione, d'intesa con gli enti locali aventi competenza in materia, degli effetti di dette cessioni sui mercati immobiliari locali, anche tenendo conto delle caratteristiche socioeconomiche delle diverse aree. Tali programmi non potranno non essere improntati a criteri di gradualita', ma ad essi dovra' essere data rapida attuazione, specie con riferimento alla prima fase, che dovra' riguardare una quota del patrimonio immobiliare non inferiore al 25%. Atteso il rilievo sociale dell'alienazione degli edifici, ad uso esclusivamente o prevalentemente residenziale, di cui sia stata riscontrata una forte propensione all'acquisto da parte degli assegnatari, si forniscono lineeguida che chiariscono taluni aspetti della normativa applicabile, al fine di realizzare da parte di codesti enti uniformita' di indirizzi ed omogeneita' dei criteri di comportamento e delle procedure. Nella materia vanno rammentati i seguenti principi, da applicare anche alle alienazioni attuate mediante societa' indipendenti di intermediazione immobiliare (art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 104/1996): A) e' garantito il diritto di prelazione dei conduttori ancora detentori dell'unita' immobiliare ad uso residenziale, anche se in base a contratto scaduto (art. 3, comma 109, lettera a), legge n. 662/1996); B) la prelazione puo' essere esercitata dagli aventi diritto individualmente o collettivamente (art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 104/1996); in quest'ultimo caso le forme di organizzazione dei conduttori possono essere le piu' diverse, tra cui in particolare, la forma cooperativa; C) al fine di agevolare la vendita in blocco dell'edificio, piu' vantaggiosa sia per gli inquilini (essendo, in caso di vendita in blocco, il valore dell'edificio inferiore alla somma dei valori di mercato delle singole unita' immobiliari) che per l'ente (che non si dovra' far carico di unita' marginali), gli inquilini aventi diritto alla prelazione per le unita' immobiliari da essi occupate, che per tali unita' abbiano esercitato la prelazione, individualmente o collettivamente, possono chiedere collettivamente di acquistare le unita' immobiliari occupate da soggetti che non abbiano esercitato la prelazione. In tal caso l'ente procedera' alla determinazione del prezzo delle singole unita' immobiliari in proporzione alla rispettiva consistenza sulla base del valore di mercato dell'edificio nel suo complesso. Ovviamente, limitatamente alle unita' immobiliari di pertinenza dei soggetti che, individualmente o collettivamente, abbiano esercitato la prelazione, sul prezzo, come sopra determinato, sara' praticata la riduzione del 30% (art. 3, comma 109, lettera d), legge n. 662/1996). In caso di vendita frazionata il prezzo delle singole unita' immobiliari sara' determinato in base al valore di mercato di ciascuna di esse, ridotto del 30%; D) e' vietato agli acquirenti degli alloggi, attuali conduttori, vendere l'alloggio acquistato entro i successivi 10 anni, salvo in caso di incremento del nucleo familiare di 2 unita' (art. 6, comma 10, decreto legislativo n. 104/1996); e' vietato vendere gli alloggi acquistati in forma collettiva, occupati da conduttori che non esercitano il diritto di prelazione, prima della scadenza dei vincoli di cui alle successive lettere E), F) e G) ; E) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, a inquilini con reddito familiare complessivo inferiore ai limiti richiesti per la permanenza in alloggi in edilizia popolare (art. 3, comma 109, lettera b), legge n. 662/1996); per i destinatari di cui al decreto interministeriale 4 agosto 1999 (in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1999), recante misure di tutela dei conduttori in condizioni di disagio economico e sociale o aventi nel proprio nucleo familiare portatori di handicap, tali limiti sono aumentati del 20%; F) in caso di mancato esercizio della prelazione, la cessione dell'immobile e' subordinata a che l'acquirente accetti di: rinnovare per almeno 9 anni il contratto, con applicazione del canone in atto, ove il conduttore abbia un reddito annuo inferiore a lire 36 milioni; rinnovare per un anno il contratto, se la scadenza residua e' inferiore a 2 anni, ove il conduttore abbia un reddito superiore (art. 6, comma 6, lettere a) e b), decreto legislativo n. 104/1996); G) per gli alloggi occupati da conduttori ultrasessantacinquenni e che non abbiano esercitato il diritto di prelazione, e' consentita solo l'alienazione della nuda proprieta' dell'immobile (art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 104/1996); in tal caso l'ultrasessantacinquenne puo' conservare il titolo di conduttore o convertirlo in quello di usufruttuario, con i relativi vincoli e vantaggi. Dal punto di vista operativo, la procedura dovra' articolarsi secondo le seguenti fasi: a) entro sessanta giorni dall'emanazione delle presenti lineeguida, codesti enti formuleranno ipotesi di vendita delle unita' immobiliari, da comunicare ai conduttori con una lettera di "intenti" contenente: 1) la richiesta di far conoscere, entro sessanta giorni dall'invio della predetta lettera, la loro propensione all'acquisto, sia individuale che collettiva, dell'appartamento locato, sia collettiva, delle unita' immobiliari per le quali i rispettivi conduttori non intendano esercitare la prelazione all'acquisto; in tal caso, i conduttori devono impegnarsi a rispettare, nei confronti degli altri conduttori che non esercitano la prelazione, gli obblighi previsti dalla legge in materia di rinnovo del contratto di locazione, ivi comprese le disposizioni del citato decreto interministeriale del 4 agosto 1999; 2) il prezzo di mercato per la vendita di ciascuna unita' immobiliare, con riferimento sia all'ipotesi di vendita frazionata sia di vendita in blocco dell'edificio, valutato dalle apposite commissioni di congruita' ovvero dall'U.T.E.; 3) le modalita' di pagamento del prezzo, ivi comprese quelle inerenti le alienazioni realizzate con mutui; b) acquisite le risposte mediante un apposito formulario, predisposto da codesti enti, sara' valutata "l'alta" propensione all'acquisto, da considerarsi esistente quando almeno la meta' piu' uno dei conduttori delle unita' immobiliari, di cui e' composto ciascun edificio da alienare, abbia manifestato l'interesse ad acquistare; c) qualora non fosse possibile realizzare la vendita in blocco, pur in presenza di alta propensione all'acquisto, l'ente potra' procedere alla vendita, offrendo ai conduttori le singole unita' immobiliari al prezzo di mercato libero, ridotto del 30%; tale prezzo sara' superiore alla quota frazionata del prezzo di blocco. Comunque la scelta fra le forme di vendita dovra' sempre basarsi su una valutazione economica delle due ipotesi, privilegiando quella che risultera' essere la piu' idonea a massimizzare il vantaggio economico dell'ente; d) intervenuta la scelta, dovra' provvedersi ad un'ulteriore comunicazione ai conduttori relativa alle determinazioni economiche, finanziarie e procedurali di vendita, cui dovra' seguire, entro il termine di sessanta giorni, la risposta definitiva del conduttore. Nell'ipotesi di immobili a destinazione promiscua, codesti istituti valuteranno la convenienza ad alienare la parte ad uso commerciale separatamente o meno da quella ad uso residenziale. Gli enti sono invitati a predisporre piani di utilizzo dei proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari, anche con riferimento all'ipotesi della costituzione di fondi a capitalizzazione finalizzati agli obiettivi istituzionali degli enti stessi, da sottoporre alle valutazioni dei Ministeri vigilanti. Con l'occasione, si raccomanda di ricercare ogni piu' idonea soluzione alle problematiche che dovessero insorgere in tema di occupazione del personale addetto a servizi di portierato presso gli immobili alienati. L'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali curera' il monitoraggio della attuazione delle suddette azioni, riferendo allo scrivente, ogni due mesi, sull'andamento delle vendite e sui problemi incontrati. A tal fine codesti enti sono tenuti a fornire tutte le opportune informazioni che saranno loro richieste. Il Ministro: Salvi Registrata alla Corte dei conti il 2 settembre 1999 Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 378