Ai    presidenti     degli   enti
                                  previdenziali    di    cui       al
                                  decreto legislativo n. 104/1996
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Osservatorio   sul   patrimonio
                                  immobiliare       degli        enti
                                  previdenziali
  Ai sensi dell'art. 2, comma  2, del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n.  104, codesti  enti sono  tenuti a  determinare, nell'ambito
della  programmazione   e  degli   indirizzi  definiti,   secondo  la
rispettiva competenza,  dai consigli di  indirizzo e vigilanza  o dai
consigli  di amministrazione,  programmi di  cessione del  patrimonio
immobiliare, previa valutazione, d'intesa  con gli enti locali aventi
competenza in  materia, degli effetti  di dette cessioni  sui mercati
immobiliari  locali,   anche  tenendo  conto   delle  caratteristiche
socioeconomiche delle diverse aree.
  Tali  programmi non  potranno non  essere improntati  a criteri  di
gradualita', ma ad essi dovra'  essere data rapida attuazione, specie
con riferimento alla prima fase,  che dovra' riguardare una quota del
patrimonio immobiliare non inferiore al 25%.
  Atteso il  rilievo sociale  dell'alienazione degli edifici,  ad uso
esclusivamente  o  prevalentemente  residenziale, di  cui  sia  stata
riscontrata  una  forte  propensione   all'acquisto  da  parte  degli
assegnatari, si forniscono lineeguida  che chiariscono taluni aspetti
della  normativa  applicabile, al  fine  di  realizzare da  parte  di
codesti enti uniformita'  di indirizzi ed omogeneita'  dei criteri di
comportamento e delle procedure.
  Nella materia  vanno rammentati  i seguenti principi,  da applicare
anche  alle alienazioni  attuate  mediante  societa' indipendenti  di
intermediazione immobiliare (art. 7,  comma 1, decreto legislativo n.
104/1996):
  A)  e' garantito  il diritto  di prelazione  dei conduttori  ancora
detentori dell'unita'  immobiliare ad  uso residenziale, anche  se in
base a  contratto scaduto (art.  3, comma  109, lettera a),  legge n.
662/1996);
  B)  la  prelazione  puo'  essere esercitata  dagli  aventi  diritto
individualmente  o   collettivamente  (art.   6,  comma   5,  decreto
legislativo  n.   104/1996);  in   quest'ultimo  caso  le   forme  di
organizzazione dei conduttori possono essere le piu' diverse, tra cui
in particolare, la forma cooperativa;
  C) al  fine di agevolare  la vendita in blocco  dell'edificio, piu'
vantaggiosa sia  per gli  inquilini (essendo, in  caso di  vendita in
blocco, il  valore dell'edificio inferiore  alla somma dei  valori di
mercato delle singole unita' immobiliari)  che per l'ente (che non si
dovra' far carico di unita'  marginali), gli inquilini aventi diritto
alla prelazione per  le unita' immobiliari da essi  occupate, che per
tali  unita'  abbiano  esercitato la  prelazione,  individualmente  o
collettivamente,  possono chiedere  collettivamente di  acquistare le
unita' immobiliari occupate da soggetti che non abbiano esercitato la
prelazione.  In tal  caso l'ente  procedera' alla  determinazione del
prezzo  delle   singole  unita'   immobiliari  in   proporzione  alla
rispettiva consistenza sulla base del valore di mercato dell'edificio
nel suo complesso. Ovviamente,  limitatamente alle unita' immobiliari
di pertinenza  dei soggetti  che, individualmente  o collettivamente,
abbiano esercitato la prelazione, sul prezzo, come sopra determinato,
sara' praticata la riduzione del 30%  (art. 3, comma 109, lettera d),
legge n. 662/1996).
  In  caso  di vendita  frazionata  il  prezzo delle  singole  unita'
immobiliari  sara'  determinato  in  base al  valore  di  mercato  di
ciascuna di esse, ridotto del 30%;
  D) e'  vietato agli  acquirenti degli alloggi,  attuali conduttori,
vendere l'alloggio  acquistato entro i  successivi 10 anni,  salvo in
caso di  incremento del nucleo familiare  di 2 unita' (art.  6, comma
10, decreto legislativo n. 104/1996);  e' vietato vendere gli alloggi
acquistati  in  forma  collettiva,  occupati da  conduttori  che  non
esercitano il diritto di prelazione, prima della scadenza dei vincoli
di cui alle successive lettere E), F) e G) ;
  E) e' garantito  il rinnovo del contratto di  locazione, secondo le
norme  vigenti,   a  inquilini  con  reddito   familiare  complessivo
inferiore  ai  limiti  richiesti  per la  permanenza  in  alloggi  in
edilizia popolare (art. 3, comma 109, lettera b), legge n. 662/1996);
per i destinatari  di cui al decreto interministeriale  4 agosto 1999
(in Gazzetta Ufficiale n. 197 del  23 agosto 1999), recante misure di
tutela dei conduttori in condizioni  di disagio economico e sociale o
aventi  nel  proprio nucleo  familiare  portatori  di handicap,  tali
limiti sono aumentati del 20%;
  F)  in caso  di  mancato esercizio  della  prelazione, la  cessione
dell'immobile e' subordinata a che l'acquirente accetti di: rinnovare
per almeno 9 anni il contratto,  con applicazione del canone in atto,
ove il conduttore abbia un reddito annuo inferiore a lire 36 milioni;
rinnovare  per  un anno  il  contratto,  se  la scadenza  residua  e'
inferiore  a 2  anni, ove  il conduttore  abbia un  reddito superiore
(art. 6, comma 6, lettere a) e b), decreto legislativo n. 104/1996);
  G) per gli alloggi  occupati da conduttori ultrasessantacinquenni e
che non  abbiano esercitato il  diritto di prelazione,  e' consentita
solo l'alienazione della nuda proprieta' dell'immobile (art. 6, comma
5,    decreto    legislativo    n.    104/1996);    in    tal    caso
l'ultrasessantacinquenne puo'  conservare il  titolo di  conduttore o
convertirlo  in quello  di usufruttuario,  con i  relativi vincoli  e
vantaggi.
  Dal  punto  di vista  operativo,  la  procedura dovra'  articolarsi
secondo le seguenti fasi:
  a) entro sessanta giorni dall'emanazione delle presenti lineeguida,
codesti   enti  formuleranno   ipotesi   di   vendita  delle   unita'
immobiliari, da comunicare ai conduttori con una lettera di "intenti"
contenente:
  1) la richiesta di far  conoscere, entro sessanta giorni dall'invio
della  predetta  lettera,  la   loro  propensione  all'acquisto,  sia
individuale che collettiva, dell'appartamento locato, sia collettiva,
delle unita'  immobiliari per  le quali  i rispettivi  conduttori non
intendano  esercitare  la prelazione  all'acquisto;  in  tal caso,  i
conduttori devono impegnarsi a  rispettare, nei confronti degli altri
conduttori che  non esercitano  la prelazione, gli  obblighi previsti
dalla legge  in materia  di rinnovo del  contratto di  locazione, ivi
comprese le  disposizioni del citato decreto  interministeriale del 4
agosto 1999;
  2)  il  prezzo  di  mercato  per  la  vendita  di  ciascuna  unita'
immobiliare, con  riferimento sia  all'ipotesi di  vendita frazionata
sia  di  vendita in  blocco  dell'edificio,  valutato dalle  apposite
commissioni di congruita' ovvero dall'U.T.E.;
  3)  le  modalita' di  pagamento  del  prezzo, ivi  comprese  quelle
inerenti le alienazioni realizzate con mutui;
  b)  acquisite   le  risposte   mediante  un   apposito  formulario,
predisposto  da codesti  enti,  sara'  valutata "l'alta"  propensione
all'acquisto, da  considerarsi esistente quando almeno  la meta' piu'
uno  dei conduttori  delle  unita' immobiliari,  di  cui e'  composto
ciascun  edificio  da  alienare,  abbia  manifestato  l'interesse  ad
acquistare;
  c) qualora non fosse possibile realizzare la vendita in blocco, pur
in presenza di alta propensione all'acquisto, l'ente potra' procedere
alla vendita, offrendo ai conduttori le singole unita' immobiliari al
prezzo  di  mercato  libero,  ridotto  del  30%;  tale  prezzo  sara'
superiore alla  quota frazionata  del prezzo  di blocco.  Comunque la
scelta  fra  le  forme  di  vendita  dovra'  sempre  basarsi  su  una
valutazione  economica delle  due ipotesi,  privilegiando quella  che
risultera'  essere  la  piu'   idonea  a  massimizzare  il  vantaggio
economico dell'ente;
  d)  intervenuta  la  scelta,  dovra'  provvedersi  ad  un'ulteriore
comunicazione ai conduttori  relativa alle determinazioni economiche,
finanziarie e  procedurali di vendita,  cui dovra' seguire,  entro il
termine di sessanta giorni, la risposta definitiva del conduttore.
  Nell'ipotesi di immobili a destinazione promiscua, codesti istituti
valuteranno la  convenienza ad alienare  la parte ad  uso commerciale
separatamente o meno da quella ad uso residenziale.
  Gli enti sono invitati a predisporre piani di utilizzo dei proventi
derivanti  dalle  dismissioni   immobiliari,  anche  con  riferimento
all'ipotesi   della   costituzione   di  fondi   a   capitalizzazione
finalizzati  agli  obiettivi  istituzionali  degli  enti  stessi,  da
sottoporre alle valutazioni dei Ministeri vigilanti.
  Con  l'occasione,  si  raccomanda  di ricercare  ogni  piu'  idonea
soluzione  alle  problematiche che  dovessero  insorgere  in tema  di
occupazione del personale addetto a  servizi di portierato presso gli
immobili alienati.
  L'Osservatorio sul patrimonio  immobiliare degli enti previdenziali
curera'  il  monitoraggio  della attuazione  delle  suddette  azioni,
riferendo allo scrivente, ogni due mesi, sull'andamento delle vendite
e sui  problemi incontrati.  A tal  fine codesti  enti sono  tenuti a
fornire tutte le opportune informazioni che saranno loro richieste.
                                                   Il Ministro: Salvi
Registrata alla Corte dei conti il 2 settembre 1999
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 378