Con ordinanza  del 15 luglio  1999, il commissario delegato  per la
emergenza rifiuti in Puglia ordina:
  1. A  modifica del  n. 1 del  dispositivo dell'ordinanza  n. 17/98,
l'esercizio provvisorio per sei mesi della linea di trattamento da 40
ton/giorno  dell'impianto pubblico  di  compostaggio  di Taranto,  e'
disposto a partire dal ventesimo  giorno successivo alla notifica del
presente provvedimento.
  2. A modifica del n. 2  del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98, il
sindaco  del comune  di Taranto  adotta,  alla data  di notifica  del
presente  provvedimento, ogni  atto utile  ad assicurare  l'apertura,
attivazione ed entrata in  esercizio dell'impianto di compostaggio di
proprieta' comunale, per il  trattamento della sola frazione organica
di rifiuti  urbani del comune  di Taranto, nonche'  l'attivazione dei
servizi di  raccolta selezionata della frazione  organica dei rifiuti
urbani  prodotti presso  i mercati  ortofrutticoli, presso  i servizi
cucina delle  grandi comunita' e della  frazione organica proveniente
dalla  mantenzione del  verde pubblico,  con un  obiettivo minimo  di
raccolta  selezionata  nel  breve  termine  di  12,8  ton/giorno,  da
sviluppare entro  il 31 dicembre  1999 almeno fino  all'obiettivo del
10% ed entro il successivo 31 dicembre 2000 almeno fino all'obiettivo
del  15% della  quantita' totale  di rifiuti  urbani prodotti,  anche
attraverso  l'organizzazione dei  servizi  di raccolta  differenziata
della frazione organica domiciliare.
  A  partire  dal  ventesimo  giorno  successivo  alla  notifica  del
presente provvedimento, l'impianto di  compostaggio di Taranto dovra'
essere  posto  a  servizio  dei comuni  della  provincia  di  Taranto
costitutenti i bacini  di utenza TA1, TA2 e TA3,  per il conferimento
della frazione  organica dei rifiuti urbani  cittadini provenienti da
raccolta selezionata  e di  altri materiali  compostabili individuati
tra  quelli indicati  dal decreto  Ministro dell'ambiente  5 febbraio
1998, allegato 1, suballegato 1, punto 16.
  Nei sei mesi  di esercizio provvisorio dovra'  essere assicurata la
realizzazione   degli  adeguamenti   e  miglioramenti   impiantistici
definiti nel  relativo progetto  comunale approvato e  finanziato dal
commissario  delegato, nonche'  il completamento  delle procedure  di
collaudo.
  3. I termini di cui al n. 3 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98
sono ridefiniti in venti giorni a partire dalla notifica del presente
provvedimento.
  Alla  fine del  n. 3  del  dispositivo dell'ordinanza  n. 17/98  e'
aggiunta la seguente frase:
  "Entro il 31 dicembre 1999 deve essere assicurato da ciascun comune
costituente il bacino  di utenza TA2, l'obiettivo  minimo di raccolta
selezionata  della frazione  organica  contenuta  nei rifiuti  urbani
almeno pari al 10% della quantita' totale di rifiuti urbani prodotti,
anche   attraverso   l'organizzazione   dei   servizi   di   raccolta
differenziata  della  frazione  organica  domiciliare;  entro  il  31
dicembre 2000 tale obiettivo minimo per ciascun comune e' determinato
al 15% della quantita' totale di rifiuti urbani prodotti".
  4. I termini di cui al n. 4 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98
sono ridefiniti in venti giorni a partire dalla notifica del presente
provvedimento.
  Alla  fine del  n. 4  del  dispositivo dell'ordinanza  n. 18/98  e'
aggiunta la seguente frase:
  "Entro il 31 dicembre 1999 deve essere assicurato da ciascun comune
costituente il bacino  di utenza TAl, l'obiettivo  minimo di raccolta
selezionata   della   frazione   organica   contenuta   nei   rifiuti
urbanialmeno pari  al 10%  della quantita'  totale di  rifiuti urbani
prodotti, anche  attraverso l'organizzazione dei servizi  di raccolta
differenziata  della  frazione  organica  domiciliare;  entro  il  31
dicembre 2000 tale obiettivo minimo per ciascun comune e' determinato
al 15% della quantita' totale di rifiuti urbani prodotti".
  5. I termini di cui al n. 5 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98
sono ridefiniti in venti giorni a partire dalla notifica del presente
provvedimento.
  Alla  fine del  n. 5  del  dispositivo dell'ordinanza  n. 17/98  e'
aggiunta la seguente frase:
  "Entro il 31 dicembre 1999 deve essere assicurato da ciascun comune
costituente il bacino  di utenza TA3, l'obiettivo  minimo di raccolta
selezionata  della frazione  organica  contenuta  nei rifiuti  urbani
almeno pari al 10% della quantita' totale di rifiuti urbani prodotti,
anche   attraverso   l'organizzazione   dei   servizi   di   raccolta
differenziata  della  frazione  organica  domiciliare;  entro  il  31
dicembre 2000 tale obiettivo minimo per ciascun comune e' determinato
al 15% della quantita' totale di rifiuti urbani prodotti".
  6. Il  testo del n.  8 del  dispositivo dell'ordinanza n.  17/98 e'
sostituito dal seguente:
  "Al  sindaco del  comune  di  Taranto di  applicare  la tariffa  di
trattamento dei  rifiuti conferiti determinata da  questo Commissario
delegato,  in fase  di prima  applicazione per  i primi  tre mesi  di
esercizio dell'impianto, in conformita' ai criteri stabiliti all'art.
10 della legge regionale n. 17/93  e all'art. 4 della legge regionale
n. 13/96, nella misura pari a L./kg  100, di cui L./kg 30 quale quota
d'ammortamento dell'impianto, L./kg 58 per oneri gestionali, L./kg 10
quale spesa per utile di impresa, L./kg 2 quale costo socioambientale
cosi'  come definito  dall'art. 10  della legge  regionale n.  17/93,
modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 13/96.
  La   tariffa  di   trattamento  definitiva   sara'  successivamente
determinata sulla base de risultati  di gestione registrati nei primi
tre mesi di esercizio dell'impianto. A tal fine il sindaco del comune
di  Taranto, alla  scadenza dei  tre mesi  di esercizio  provvisorio,
produrra'  i  dati  relativi  alla gestione  dell'impianto  a  questo
Commissario che  provvedera' al  calcolo della tariffa  definitiva di
trattamento  dei   rifiuti  nell'impianto  di  compostaggio   di  che
trattasi".
  7. Il testo  del numero 10 del dispositivo  dell'ordinanza n. 17/98
e' sostituito dal seguente:
  "10. In caso di inadempienza da parte dei comuni delle disposizioni
di cui  ai precedenti  punti 2, 3,  4 e 5,  fermo restando  gli oneri
della gestione in capo ai comuni interessati, provvede il Commissario
delegato, secondo quanto previsto dalla  normativa vigente in tema di
emergenza".
  L'ordinanza  n.  17/98, cosi  come  modificata  con l'ordinanza  n.
20/98, viene  confermata in  ogni parte non  espressamente modificata
dal presente provvedimento.
  Il presente provvedimento e' notificato per l'esecuzione al Sindaco
del comune di  Taranto ai sindaci degli altri  comuni della provincia
di  Taranto,  tutti  interessati   dalla  presente  ordinanza,  e  al
presidente  dell'amministrazione provinciale  di Taranto.  E' inviato
inoltre,  per opportuna  conoscenza,  al Ministro  della sanita',  al
Ministro   dell'ambiente,   al   sottosegretario   del   Dipartimento
protezione civile, al prefetto di Taranto, alla regione Puglia.
  Il presente  provvedimento e' pubblicato per  intero nel bollettino
ufficiale della regione  Puglia, ed entra in vigore  il giorno stesso
della pubblicazione.
  Il provvedimento e' altresi' pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.