Con ordinanza del 15 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina: 1. A modifica del n. 1 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98, l'esercizio provvisorio per sei mesi della linea di trattamento da 40 ton/giorno dell'impianto pubblico di compostaggio di Taranto, e' disposto a partire dal ventesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento. 2. A modifica del n. 2 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98, il sindaco del comune di Taranto adotta, alla data di notifica del presente provvedimento, ogni atto utile ad assicurare l'apertura, attivazione ed entrata in esercizio dell'impianto di compostaggio di proprieta' comunale, per il trattamento della sola frazione organica di rifiuti urbani del comune di Taranto, nonche' l'attivazione dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunita' e della frazione organica proveniente dalla mantenzione del verde pubblico, con un obiettivo minimo di raccolta selezionata nel breve termine di 12,8 ton/giorno, da sviluppare entro il 31 dicembre 1999 almeno fino all'obiettivo del 10% ed entro il successivo 31 dicembre 2000 almeno fino all'obiettivo del 15% della quantita' totale di rifiuti urbani prodotti, anche attraverso l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata della frazione organica domiciliare. A partire dal ventesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento, l'impianto di compostaggio di Taranto dovra' essere posto a servizio dei comuni della provincia di Taranto costitutenti i bacini di utenza TA1, TA2 e TA3, per il conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani cittadini provenienti da raccolta selezionata e di altri materiali compostabili individuati tra quelli indicati dal decreto Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, punto 16. Nei sei mesi di esercizio provvisorio dovra' essere assicurata la realizzazione degli adeguamenti e miglioramenti impiantistici definiti nel relativo progetto comunale approvato e finanziato dal commissario delegato, nonche' il completamento delle procedure di collaudo. 3. I termini di cui al n. 3 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98 sono ridefiniti in venti giorni a partire dalla notifica del presente provvedimento. Alla fine del n. 3 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98 e' aggiunta la seguente frase: "Entro il 31 dicembre 1999 deve essere assicurato da ciascun comune costituente il bacino di utenza TA2, l'obiettivo minimo di raccolta selezionata della frazione organica contenuta nei rifiuti urbani almeno pari al 10% della quantita' totale di rifiuti urbani prodotti, anche attraverso l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata della frazione organica domiciliare; entro il 31 dicembre 2000 tale obiettivo minimo per ciascun comune e' determinato al 15% della quantita' totale di rifiuti urbani prodotti". 4. I termini di cui al n. 4 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98 sono ridefiniti in venti giorni a partire dalla notifica del presente provvedimento. Alla fine del n. 4 del dispositivo dell'ordinanza n. 18/98 e' aggiunta la seguente frase: "Entro il 31 dicembre 1999 deve essere assicurato da ciascun comune costituente il bacino di utenza TAl, l'obiettivo minimo di raccolta selezionata della frazione organica contenuta nei rifiuti urbanialmeno pari al 10% della quantita' totale di rifiuti urbani prodotti, anche attraverso l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata della frazione organica domiciliare; entro il 31 dicembre 2000 tale obiettivo minimo per ciascun comune e' determinato al 15% della quantita' totale di rifiuti urbani prodotti". 5. I termini di cui al n. 5 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98 sono ridefiniti in venti giorni a partire dalla notifica del presente provvedimento. Alla fine del n. 5 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98 e' aggiunta la seguente frase: "Entro il 31 dicembre 1999 deve essere assicurato da ciascun comune costituente il bacino di utenza TA3, l'obiettivo minimo di raccolta selezionata della frazione organica contenuta nei rifiuti urbani almeno pari al 10% della quantita' totale di rifiuti urbani prodotti, anche attraverso l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata della frazione organica domiciliare; entro il 31 dicembre 2000 tale obiettivo minimo per ciascun comune e' determinato al 15% della quantita' totale di rifiuti urbani prodotti". 6. Il testo del n. 8 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98 e' sostituito dal seguente: "Al sindaco del comune di Taranto di applicare la tariffa di trattamento dei rifiuti conferiti determinata da questo Commissario delegato, in fase di prima applicazione per i primi tre mesi di esercizio dell'impianto, in conformita' ai criteri stabiliti all'art. 10 della legge regionale n. 17/93 e all'art. 4 della legge regionale n. 13/96, nella misura pari a L./kg 100, di cui L./kg 30 quale quota d'ammortamento dell'impianto, L./kg 58 per oneri gestionali, L./kg 10 quale spesa per utile di impresa, L./kg 2 quale costo socioambientale cosi' come definito dall'art. 10 della legge regionale n. 17/93, modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 13/96. La tariffa di trattamento definitiva sara' successivamente determinata sulla base de risultati di gestione registrati nei primi tre mesi di esercizio dell'impianto. A tal fine il sindaco del comune di Taranto, alla scadenza dei tre mesi di esercizio provvisorio, produrra' i dati relativi alla gestione dell'impianto a questo Commissario che provvedera' al calcolo della tariffa definitiva di trattamento dei rifiuti nell'impianto di compostaggio di che trattasi". 7. Il testo del numero 10 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98 e' sostituito dal seguente: "10. In caso di inadempienza da parte dei comuni delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5, fermo restando gli oneri della gestione in capo ai comuni interessati, provvede il Commissario delegato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di emergenza". L'ordinanza n. 17/98, cosi come modificata con l'ordinanza n. 20/98, viene confermata in ogni parte non espressamente modificata dal presente provvedimento. Il presente provvedimento e' notificato per l'esecuzione al Sindaco del comune di Taranto ai sindaci degli altri comuni della provincia di Taranto, tutti interessati dalla presente ordinanza, e al presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto. E' inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanita', al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Taranto, alla regione Puglia. Il presente provvedimento e' pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Il provvedimento e' altresi' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.