Con ordinanza  del 15 luglio  1999, il commissario delegato  per la
emergenza rifiuti in Puglia ordina:
  1. A  modifica del  n. 1 del  dispositivo dell'ordinanza  n. 18/98,
l'esercizio  provvisorio  per mesi  sei  della  linea di  trattamento
dell'impianto  pubblico di  compostaggio di  Molfetta, e'  disposto a
partire dal  ventesimo giorno  successivo alla notifica  del presente
provvedimento.
  2. A modifica del n. 2  del dispositivo dell'ordinanza n. 18/98, il
sindaco  del comune  di Molfetta  adotta, alla  data di  notifica del
presente  provvedimento, ogni  atto utile  ad assicurare  l'apertura,
attivazione ed  entrata in  esercizio dell'impianto  di compostaggio,
realizzato in  cd. Torre  di Pettine, per  il trattamento  della sola
frazione organica di  rifiuti urbani del comune  di Molfetta, nonche'
l'attivazione  dei servizi  di  raccolta  selezionata della  frazione
organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli,
presso  i servizi  cucina  delle grandi  comunita'  e della  frazione
organica proveniente  dalla manutenzione  del verde pubblico,  con un
obiettivo minimo  di raccolta  selezionata nel  breve termine  di 4,0
ton/giorno,  da sviluppare  entro  il 31  dicembre  1999 almeno  fino
all'obiettivo del 10% ed entro  il successivo 31 dicembre 2000 almeno
fino all'obiettivo del  15% della quantita' totale  di rifiuti urbani
prodotti, anche  attraverso l'organizzazione dei servizi  di raccolta
differenziata della frazione organica domiciliare.
  A  partire  dal  ventesimo  giorno  successivo  alla  notifica  del
presente provvedimento, l'impianto di compostaggio di Molfetta dovra'
essere  posto  a   servizio  dei  comuni  della   provincia  di  Bari
costitutenti i bacini di utenza BA1  e BA2, per il conferimento della
frazione  organica  dei  rifiuti   urbani  cittadini  provenienti  da
raccolta selezionata  e di  altri materiali  compostabili individuati
tra  quelli indicati  dal decreto  Ministro dell'ambiente  5 febbraio
1998, allegato 1, suballegato 1, punto 16.
  Nei sei mesi  di esercizio provvisorio dovra'  essere assicurata la
realizzazione   degli  adeguamenti   e  miglioramenti   impiantistici
definiti   nel  relativo   progetto  approvato   dall'amministrazione
provinciale  di Bari,  nonche'  il completamento  delle procedure  di
collaudo.
  3. I  termini di cui  al numero 3 deldispositivo  dell'ordinanza n.
18/98 sono  ridefiniti in venti  giorni a partire dalla  notifica del
presente provvedimento.
  Alla  fine del  n. 3  del  dispositivo dell'ordinanza  n. 18/98  e'
aggiunta la seguente frase:
  "Entro il 31 dicembre 1999 deve essere assicurato da ciascun comune
l'obiettivo minimo  di raccolta  selezionata della  frazione organica
contenuta  nei rifiuti  urbani  almeno pari  al  10% della  quantita'
totale di rifiuti urbani  prodotti, anche attraverso l'organizzazione
dei  servizi  di  raccolta   differenziata  della  frazione  organica
domiciliare;  entro il  31 dicembre  2000 tale  obiettivo minimo  per
ciascun  comune  e' determinato  al  15%  della quantita'  totale  di
rifiuti urbani prodotti".
  4. I termini  di cui al numero 4 del  dispositivo dell'ordinanza n.
18/98 sono  ridefiniti in venti  giorni a partire dalla  notifica del
presente provvedimento.
  Alla  fine del  n. 4  del  dispositivo dell'ordinanza  n. 18/98  e'
aggiunta la seguente frase:
  "Entro il 31 dicembre 1999 deve essere assicurato da ciascun comune
l'obiettivo minimo  di raccolta  selezionata della  frazione organica
contenuta  nei rifiuti  urbani  almeno pari  al  10% della  quantita'
totale di rifiuti urbani  prodotti, anche attraverso l'organizzazione
dei  servizi  di  raccolta   differenziata  della  frazione  organica
domiciliare;  entro il  31 dicembre  2000 tale  obiettivo minimo  per
ciascun  comune  e' determinato  al  15%  della quantita'  totale  di
rifiuti urbani prodotti".
  5. Il  testo del n.  7 del  dispositivo dell'ordinanza n.  18/98 e'
sostituito dal seguente:
  "Al  sindaco del  comune di  Molfetta  di applicare  la tariffa  di
trattamento dei  rifiuti conferiti determinata da  questo Commissario
delegato,  in fase  di prima  applicazione per  i primi  tre mesi  di
esercizio dell'impianto, in conformita' ai criteri stabiliti all'art.
10 della legge regionale n. 17/93  e all'art. 4 della legge regionale
n. 13/96, nella misura pari a L./kg  100, di cui L./kg 30 quale quota
d'ammortamento dell'impianto, L./kg 58 per oneri gestionali, L./kg 10
quale spesa per utile di impresa, L./kg 2 quale costo socioambientale
cosi'  come definito  dall'art. 10  della legge  regionale n.  17/93,
modificato dall'art. 4 della legge  regionale n. 13/96. La tariffa di
trattamento definitiva  sara' successivamente determinata  sulla base
dei risultati di gestione registrati  nei primi tre mesi di esercizio
dell'impianto. A  tal fine  il sindaco del  comune di  Molfetta, alla
scadenza dei  tre mesi di  esercizio, produrra' i dati  relativi alla
gestione  dell'impianto  a  questo  Commissario  che  provvedera'  al
calcolo  della   tariffa  definitiva   di  trattamento   dei  rifiuti
nell'impianto di compostaggio di che trattasi".
  6. Il  testo del n.  9 del  dispositivo dell'ordinanza n.  18/98 e'
sostituito dal seguente:
  "9. In caso di inadempienza  da parte dei comuni delle disposizioni
di cui ai precedenti  punti 2, 3 e 4, fermo  restando gli oneri della
gestione  in  capo ai  comuni  interessati,  provvede il  Commissario
delegato, secondo quanto previsto dalla  normativa vigente in tema di
emergenza.
  L'ordinanza   n.  18/98   viene  confermata   in  ogni   parte  non
espressamente modificata dal presente provvedimento.
  Il presente provvedimento e' notificato per l'esecuzione al sindaco
del comune di  Molfetta e ai sindaci dei comuni  di Andria, Barletta,
Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Trani,
Bari,  Bitonto,   Bitritto,  Giovinazzo,  Modugno  e   al  presidente
dell'Amministrazione  provinciale di  Bari. E'  inviato inoltre,  per
opportuna  conoscenza,   al  Ministro  della  sanita',   al  Ministro
dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento protezione civile,
al prefetto di Bari, alla regione Puglia.
  Il presente  provvedimento e' pubblicato per  intero nel bollettino
ufficiale della regione  Puglia, ed entra in vigore  il giorno stesso
della pubblicazione.
  Il provvedimento e' altresi' pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.