IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 1980 emanato in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare e' stato soppresso e messo in liquidazione con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione lquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti crediti: 1) L. 8.836.000 nei confronti della sede INPS di Pordenone per contributi assicurativi sulle competenze erogate al personale per conto della regione Friuli-Venezia Giulia nel periodo 19 aprile 1990 - 31 dicembre 1990; 2) L. 3.082.000 per contributi assistenziali dello stesso personale rimasti a carico della regione; Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i crediti per complessive L. 11.918.000 dall'Ente nazionale assistenza gente di mare (E.N.A.G.M.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione; Decreta: I crediti, di cui alle premesse (L. 8.836.000 nei confronti dell'I.N.P.S.; L. 3.082.000 nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia), per complessive L. 11.918.000 sono trasferiti, ai sensi dall'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente nazionale assistenza gente di mare (E.N.A.G.M.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 1999 Il Ragioniere generale dello Stato: Monorchio