IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n.
396,  con  il  quale   l'ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato generale per gli affari  e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94,  ha emanato  il  regolamento  sull'articolazione organizzativa  e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato denominato Ispettorato generale  per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica del  6 febbraio
1980 emanato in  attuazione dell'art. 113 del  decreto del Presidente
della  Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616,  con  il  quale  l'Ente
nazionale per  l'assistenza alla gente  di mare e' stato  soppresso e
messo  in  liquidazione con  le  modalita'  stabilite dalla  legge  4
dicembre 1956, n. 1404;
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata legge  n.  1404/1956,  recante
disposizioni sul  trasferimento dei  crediti e dei  debiti da  uno ad
altro degli enti in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio 1993,  n. 29, e successive  modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione dell'ambito  di  responsabilita'  del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del bilancio  e della  programmazione economica  in data  12
maggio 1999;
  Considerato  che le  operazioni  che ostacolano  la chiusura  della
gestione lquidatoria del citato  ente sono rappresentate dai seguenti
crediti:
  1)  L. 8.836.000  nei confronti  della sede  INPS di  Pordenone per
contributi  assicurativi sulle  competenze erogate  al personale  per
conto della regione Friuli-Venezia Giulia  nel periodo 19 aprile 1990
- 31 dicembre 1990;
  2) L. 3.082.000 per contributi assistenziali dello stesso personale
rimasti a carico della regione;
  Ritenuto che, al  fine di accelerare la  definizione della chiusura
delle operazioni liquidatorie del  suddetto ente, occorre far ricorso
alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956
trasferendo  i  crediti  per   complessive  L.  11.918.000  dall'Ente
nazionale assistenza  gente di  mare (E.N.A.G.M.)  all'Ente nazionale
per  l'addestramento dei  lavoratori  del  commercio (E.N.A.L.C.)  in
liquidazione;
                              Decreta:
  I  crediti,  di  cui  alle premesse  (L.  8.836.000  nei  confronti
dell'I.N.P.S.;   L.    3.082.000   nei   confronti    della   regione
Friuli-Venezia   Giulia),   per   complessive  L.   11.918.000   sono
trasferiti, ai sensi dall'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n.
1404,  dall'Ente  nazionale  assistenza gente  di  mare  (E.N.A.G.M.)
all'Ente nazionale  per l'addestramento dei lavoratori  del commercio
(E.N.A.L.C.) in liquidazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 agosto 1999
                        Il Ragioniere generale dello Stato: Monorchio