IL DIRETTORE  GENERALE
       delle politiche agricole  ed agroindustriali nazionali
  Visto l'art. 8,  paragrafo 2, del regolamento CEE  del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una  delle zone viticole di cui all'art.
7  del regolamento  medesimo,  gli Stati  membri interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca,  del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE  del Consiglio n. 2332/92 del 13
luglio 1992 il quale prevede  che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le  condizioni climatiche nel  suo territorio lo  abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle  partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti definiti  al  punto  15 dell'allegato  primo  del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visti  gli attestati  degli  Assessorati regionali  all'agricoltura
delle  regioni  Umbria,  Abruzzo,   Campania,  per  la  provincia  di
Benevento e  per la  provincia di  Salerno limitatamente  ai prodotti
ottenuti dai vigneti ricadenti nell'ambito della denominazione D.O.C.
Castel  San  Lorenzo,  e  della  regione  Lazio,  limitatamente  alle
province di Frosinone e Latina, con i quali gli organi medesimi hanno
certificato  che nei  propri  territori si  sono  verificate, per  la
vendemmia 1999,  condizioni climatiche  sfavorevoli ed  hanno chiesto
l'emanazione  del  provvedimento  che   autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Considerato  che le  suddette operazioni  di arricchimento  debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle modalita'  di controllo previste dai regolamenti
CEE 2640/88,  2240/89 e 2238/93 nonche'  delle disposizioni impartite
dall'Ispettorato  centrale  repressione   frodi  e  dall'A.I.M.A.  in
materia;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale   dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti da uve raccolte  nelle aree viticole delle regioni
Umbria, Abruzzo,  Lazio, limitatamente  alle province di  Frosinone e
Latina  e della  regione  Campania, limitatamente  alla provincia  di
Benevento.
  2. Per  la provincia di  Salerno l'aumento della  gradazione minima
naturale  riguarda i  prodotti  ottenuti da  vigneti ricadenti  nella
denominazione D.O.C. Castel San Lorenzo.
  3. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita'  previste dai  regolamenti comunitari sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  4. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana  ed entra  in vigore  il giorno  della sua
pubblicazione.
   Roma, 13 settembre 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo