IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Canestrato pugliese" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio; Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole; Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni; Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista la richiesta presentata, ai sensi del comma 7, lettera b) del citato art. 53 della legge n. 128/1998, da parte della cooperativa Caseificio pugliese a r.l., con la quale il suddetto consorzio, soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la "Bioagricoop - S.c.r.l.", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini n. 10; Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero; Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081/92 del consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998; Considerato che "Bioagricoop - S.c.r.l." risulta gia' iscritta nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998; Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Decreta: Art. 1. L'organismo privato di controllo "Bioagricoop - S.c.r.l." con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini n. 10, gia' iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, e' autorizzato ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta "Canestrato pugliese" registrata in ambito europeo con regolamento della commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.