IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione
  Visto il  testo unico  delle leggi  sanitarie, approvato  con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto l'art.  6 della legge  23 dicembre 1978, n.  833, concernente
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la legge 9 febbraio  1982, n. 106, concernente l'approvazione
ed esecuzione  del regolamento  sanitario internazionale,  adottato a
Boston  il 25  luglio  1969, modificato  da regolamento  addizionale,
adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
  Visto  il  decreto  ministeriale   24  maggio  1963,  e  successive
modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la
vaccinazione  contro  le malattie  quarantenarie  ed  a rilasciare  i
relativi certificati validi per uso internazionale;
  Visti  il  decreto  ministeriale  14 gennaio  1997  ed  il  decreto
direttoriale  22  dicembre   1998,  concernenti  l'individuazione  di
ulteriori  uffici sanitari  autorizzati a  praticare la  vaccinazione
contro la febbre gialla;
  Considerato  l'aumento  del  numero di  richieste  di  vaccinazioni
antiamarilliche,  legato  all'incremento  dei  viaggi  internazionali
verso zone endemiche per febbre  gialla e' verso Paesi che richiedono
obbligatoriamente la  vaccinazione antiamarillica per  l'ingresso sul
loro territorio;
  Riconosciuta l'opportunita' di  estendere tale autorizzazione anche
alla Azienda unita' sanitaria locale n. 1 della regione Abruzzo, alla
Azienda  unita'  sanitaria  locale  di Forli',  alla  Azienda  unita'
sanitaria locale di Rimini - regione Emilia-Romagna, al Centro per le
malattie tropicali  dell'Ospedale Sacro  Cuore, Negrar -  regione del
Veneto,  alla Azienda  unita'  sanitaria locale  n.  4 della  regione
Toscana,  alla Azienda  per i  servizi sanitari  n. 4  "Medio Friuli"
della regione  Friuli-Venezia Giulia,  alla Azienda  unita' sanitaria
locale n. 3  della regione Siciliana, al  Centro diagnostico italiano
(CDI) S.p.a. di Milano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione concessa  con il  decreto ministeriale  14 gennaio
1997 e  con il decreto direttoriale  22 dicembre 1998 a  praticare la
vaccinazione  contro la  febbre  gialla ed  a  rilasciare i  relativi
certificati  validi  per uso  internazionale  e'  estesa ai  seguenti
presidi sanitari:
  1) Azienda  unita' sanitaria  locale. n.  1 della  regione Abruzzo,
presidio di Avezzano, presidio di Sulmona;
  2)   Azienda  unita'   sanitaria   locale  di   Forli'  -   regione
Emilia-Romagna, sede di Forli';
  3)   Azienda  unita'   sanitaria   locale  di   Rimini  -   regione
Emilia-Romagna, sede di Rimini;
  4) Centro per  le malattie tropicali, Ospedale  Sacro Cuore, Negrar
(Verona);
  5) Azienda unita' sanitaria locale n. 4 della regione Toscana, sede
di Prato;
  6) Azienda  per i  servizi sanitari  n. 4  "Medio Friuli",  sede di
Udine;
  7) Azienda  unita' sanitaria locale  n. 3 della  regione Siciliana,
sede di Catania;
  8) Centro diagnostico italiano (CDI) S.p.a., sede di via Saint Bon,
20 - Milano.
    Roma, 31 agosto 1999
                                        Il dirigente generale: Oleari