IL DIRETTORE GENERALE
                  del  Dipartimento  delle  entrate
                          di concerto  con
                 IL  RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto l'art.  16 del  decreto legislativo 3  febbraio 1993,  n. 29,
cosi' come sostituito  dall'art. 11 del decreto  legislativo 31 marzo
1998,   n.  80,   concernente  nuove   disposizioni  in   materia  di
organizzazione  e   di  rapporti  di  lavoro   nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 4, comma 3,  del decreto legislativo 28 dicembre 1998,
n. 490, in  base al quale restano fermi i  procedimenti gia' previsti
per l'adeguamento  della misura  dei compensi spettanti  ai sostituti
d'imposta  e   ai  centri  autorizzati  di   assistenza  fiscale  per
l'attivita' prestata nell'anno 1998;
  Considerato che l'art.  78, commi 16 e 22, della  legge 30 dicembre
1991,  n. 413,  stabilisce che  ai  sostituti d'imposta  e ai  centri
autorizzati di  assistenza fiscale  spetta un  compenso a  carico del
bilancio  dello  Stato  nella  misura   di  L.  20.000  per  ciascuna
dichiarazione da essi predisposta, e che tale misura va adeguata ogni
anno,  con   effetto  dall'anno  1997,  con   l'applicazione  di  una
percentuale pari  alla variazione  dell'indice dei prezzi  al consumo
per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT;
  Visto  l'art.  6,  comma  4,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4  settembre 1992, n.  395, che determina le  modalita' di
erogazione  del   compenso  spettante  ai  sostituti   d'imposta  per
l'attivita' di assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti;
  Visto il  decreto del  Ministero delle finanze  di concento  con il
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
del 2 dicembre  1998, con il quale sono state  stabilite le modalita'
di  erogazione del  compenso  spettante ai  CAAF  per l'attivita'  di
assistenza fiscale svolta nell'anno 1998;
  Visto il  decreto del  Ministero delle finanze  di concerto  con il
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
del  12  novembre   1998,  con  il  quale  e'   stata  adeguata,  con
l'elevazione dell'1,7 per cento, a  L. 20.340, la misura unitaria del
compenso spettante ai sostituti d'imposta  e ai centri autorizzati di
assistenza  fiscale per  l'attivita' svolta  a favore  dei lavoratori
dipendenti e dei pensionati nell'anno 1997 ;
  Vista  la  nota  del  23  febbraio 1999,  n.  1803,  con  la  quale
l'Istituto nazionale  di statistica  ha comunicato che  la variazione
percentuale verificatasi  negli indici dei  prezzi al consumo  per le
famiglie di operai e impiegati tra  l'anno 1997 e l'anno 1998 risulta
pari a + 1,8;
  Tenuto conto che  per l'anno 1998 occorre  adeguare alla variazione
percentuale del +1,8 la misura unitaria del compenso di L. 20.340 per
ogni  dichiarazione elaborata  dai sostituti  d'imposta e  dai centri
autorizzati di assistenza fiscale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  compenso  spettante  ai sostituti  d'imposta  e  ai  centri
autorizzati di assistenza fiscale per l'attivita' svolta a favore dei
lavoratori dipendenti e dei pensionati nell'anno 1998, elevato di una
percentuale pari all'1,8, ammonta a  L. 20.706 per ogni dichiarazione
elaborata.
  2. Per i sostituti d'imposta che,  ai sensi dell'art. 78, comma 16,
della legge  30 dicembre  1991, n.  413, hanno  diritto all'ulteriore
somma di L. 5.000, il  compenso elevato della percentuale indicata al
precedente  comma   ammonta  a  L.  25.883   per  ogni  dichiarazione
elaborata.