IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale restano fermi i procedimenti gia' previsti per l'adeguamento della misura dei compensi spettanti ai sostituti d'imposta e ai centri autorizzati di assistenza fiscale per l'attivita' prestata nell'anno 1998; Considerato che l'art. 78, commi 16 e 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce che ai sostituti d'imposta e ai centri autorizzati di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione da essi predisposta, e che tale misura va adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT; Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che determina le modalita' di erogazione del compenso spettante ai sostituti d'imposta per l'attivita' di assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti; Visto il decreto del Ministero delle finanze di concento con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2 dicembre 1998, con il quale sono state stabilite le modalita' di erogazione del compenso spettante ai CAAF per l'attivita' di assistenza fiscale svolta nell'anno 1998; Visto il decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 12 novembre 1998, con il quale e' stata adeguata, con l'elevazione dell'1,7 per cento, a L. 20.340, la misura unitaria del compenso spettante ai sostituti d'imposta e ai centri autorizzati di assistenza fiscale per l'attivita' svolta a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati nell'anno 1997 ; Vista la nota del 23 febbraio 1999, n. 1803, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra l'anno 1997 e l'anno 1998 risulta pari a + 1,8; Tenuto conto che per l'anno 1998 occorre adeguare alla variazione percentuale del +1,8 la misura unitaria del compenso di L. 20.340 per ogni dichiarazione elaborata dai sostituti d'imposta e dai centri autorizzati di assistenza fiscale; Decreta: Art. 1. 1. Il compenso spettante ai sostituti d'imposta e ai centri autorizzati di assistenza fiscale per l'attivita' svolta a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati nell'anno 1998, elevato di una percentuale pari all'1,8, ammonta a L. 20.706 per ogni dichiarazione elaborata. 2. Per i sostituti d'imposta che, ai sensi dell'art. 78, comma 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, hanno diritto all'ulteriore somma di L. 5.000, il compenso elevato della percentuale indicata al precedente comma ammonta a L. 25.883 per ogni dichiarazione elaborata.