Con  decreto  ministeriale n.  26827  del  2  agosto 1999,  non  e'
approvata ai sensi dell'art. 1, comma  3, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, sostituito dall'art. 1,  comma 4, del decreto-legge 16 maggio
1994,  n. 229,  convertito con  modificazioni nella  legge 19  luglio
1993,  n.  451,  la   modifica  del  programma  per  ristrutturazione
aziendale, presentato  dalla ditta  S.r.l. Manuli  Rubber Industries,
con  sede in  Ascoli Piceno,  per il  periodo 1  gennaio 1994,  per i
seguenti motivi:
   unita' di Ascoli Piceno:
  dalla relazione ispettiva del 4 agosto  1994 e' emerso che, sia gli
interventi realizzati  nel periodo  di richiesta erano  gia' previsti
nel  piano  a  suo  tempo predisposto  (con  conseguente  sostanziale
conclusione  del programma  anteriormente all'ulteriore  periodo CIGS
richiesto), sia  che il personale  posto in mobilita',  eccedente dal
dicembre 1993, era  stato sostituito a gennaio 1994  da altro assunto
in violazione di norme di legge;
   uffici di Segrate:
  in  tali  uffici  non  erano  mai  stati  previsti  ne'  realizzati
interventi  ristrutturativi,  ma  solo  una  riduzione  dell'organico
correlata  agli  interventi  attuati nell'unita'  di  Ascoli  Piceno.
Pertanto, quanto e' emerso nella sopra richiamata relazione ispettiva
del  4  agosto 1994,  ostando  alla  concessione del  trattamento  in
questione in  favore dei lavoratori dipendenti  dall'unita' di Ascoli
Piceno, non puo' che riflettersi anche sull'unita' di Segrate.
  Il presente  decreto annulla  e sostituisce i  decreti ministeriali
numeri 24878 e 24879 del 24 luglio 1998.
  Avverso    il   presente    provvedimento   e'    ammesso   ricorso
giurisdizionale   o  ricorso   straordinario   al  Presidente   della
Repubblica  entro,  rispettivamente   sessanta  e  centoventi  giorni
decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento medesimo.