IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita'; Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1994 alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti, e sino al 31 dicembre 1995 alle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, nonche' alle agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennita' di mobilita' alle suddette imprese; Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita' commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con piu' di 50 addetti, di cui ai gia' richiamati art. 7, comma 7, e art. 5, comma 3, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui; Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui ha previsto che l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita', prorogato sino al 31 dicembre 1997 dal citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, venga esteso alle imprese di vigilanza; Visto il combinato disposto dell'art. 4, commi 15 e 36, del sopra richiamato decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha prorogato, sino al 31 dicembre 1996, l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'art. 2, comma 22, della richiamata legge n. 549/1995, per le imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti; Visto il piu' volte citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilita' nei limiti delle risorse preordinate; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro datato 4 luglio 1996 con il quale e' stata ripartita, per gli anni 1996 e 1997, la disponibilita' finanziaria, prevista dal citato art. 2, comma 22, in lire 15 miliardi per il trattamento di mobilita' e lire 25 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonche' sono stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti; Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998 e che dispone che i relativi trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', comprensivi della contribuzione figurativa, possono essere erogati nel limite di spesa corrispondente al gettito contributivo, derivante dall'applicazione della norma in questione; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro datato 10 giugno 1998 con il quale e' stato fissato per l'anno 1998 il limite di spesa per l'applicazione del citato art. 59, comma 59, in lire 35 miliardi e 200 milioni per il trattamento di mobilita' e lire 20 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonche' sono stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti; Visto l'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998 che dispone la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento previsto dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la nota datata 15 gennaio 1999 della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. XI, con la quale viene richiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'esatta quantificazione del predetto gettito contributivo, di cui al citato art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998; Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha quantificato il predetto gettito contributivo per i settori interessati alla proroga dei trattamenti diintegrazione salariale e di mobilita', ex art. 81, comma 3, legge n. 448/1998, per l'anno 1999 in complessive lire 60 miliardi; Ritenuta l'esigenza di modificare, alla luce delle disposizioni recate dalla successiva disciplina legislativa, il decreto interministeriale del 10 giugno 1998, relativamente alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili con riguardo ai criteri da adottare per la concessione dei trattamenti in questione, a fronte dei limiti di spesa stabiliti, tenendo conto, altresi', dell'andamento delle suddette prestazioni erogate negli anni precedenti, dalle quali si rileva un netto aumento del ricorso all'istituto della mobilita', rispetto a quello della CIGS; Decreta: Art. 1. 1. Per le motivazioni in premessa riportate, in considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilita' riscontrato negli anni 1996, 1997 e 1998, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di cui all'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' all'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998, il limite di spesa per l'anno 1999 e' fissato in complessivi lire 60 miliardi, cosi ripartiti: lire 40 miliardi per il trattamento di mobilita'; lire 20 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.