IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 luglio 1991,  n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di cassa integrazione e mobilita';
  Visto l'art. 7, comma 7, del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio 1993,  n. 236,
che ha esteso, sino al 31  dicembre 1994 alle imprese di spedizione e
di trasporto che  occupino piu' di 50 addetti, e  sino al 31 dicembre
1995 alle  imprese esercenti attivita' commerciale  che occupino piu'
di 50 addetti, nonche' alle agenzie di viaggi e turismo, compresi gli
operatori turistici, che  occupino piu' di 50 addetti  e alle imprese
di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario
di integrazione salariale;
  Visto l'art. 5, comma 3, del  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio 1994,  n. 451,
che ha  esteso la  disciplina in materia  di indennita'  di mobilita'
alle suddette imprese;
  Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
ha   prorogato  al   31  dicembre   1997  l'accesso   ai  trattamenti
straordinari di integrazione salariale e  di mobilita' a favore delle
imprese esercenti  attivita' commerciali, delle agenzie  di viaggio e
turismo e degli operatori turistici con piu' di 50 addetti, di cui ai
gia' richiamati art. 7, comma 7, e art. 5, comma 3, nei limiti di una
spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui;
  Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni,  nella legge 28 novembre  1996, n. 608,
nella  parte  in  cui  ha   previsto  che  l'accesso  ai  trattamenti
straordinari di integrazione salariale e di mobilita', prorogato sino
al  31 dicembre  1997 dal  citato art.  2, comma  22, della  legge 28
dicembre 1995, n. 549, venga esteso alle imprese di vigilanza;
  Visto il combinato  disposto dell'art. 4, commi 15 e  36, del sopra
richiamato  decreto-legge 1  ottobre  1996, n.  510, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre   1996,  n.  608,  che  ha
prorogato,  sino  al  31  dicembre  1996,  l'accesso  ai  trattamenti
straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'art.
2, comma  22, della richiamata legge  n. 549/1995, per le  imprese di
spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti;
  Visto  il piu'  volte  citato  art. 2,  comma  22,  della legge  28
dicembre 1995, n. 549 nella parte in cui dispone che, con decreto del
Ministro del  lavoro e  della previdenzasociale,  di concerto  con il
Ministro  del   tesoro,  sono  definiti  i   criteri  concessivi  dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita' nei limiti delle
risorse preordinate;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto  con il Ministro del  tesoro datato 4 luglio  1996 con il
quale e' stata ripartita, per gli anni 1996 e 1997, la disponibilita'
finanziaria,  prevista  dal citato  art.  2,  comma  22, in  lire  15
miliardi per  il trattamento di  mobilita' e  lire 25 miliardi  per i
trattamenti  straordinari  di  integrazione salariale,  nonche'  sono
stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti;
  Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai
sensi del  quale le disposizioni di  cui all'art. 2, comma  22, della
legge  n.  549/1995 continuano  a  trovare  applicazione fino  al  31
dicembre  1998   e  che  dispone   che  i  relativi   trattamenti  di
integrazione   salariale   e    di   mobilita',   comprensivi   della
contribuzione figurativa, possono essere  erogati nel limite di spesa
corrispondente al  gettito contributivo,  derivante dall'applicazione
della norma in questione;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con  il Ministro del tesoro datato 10  giugno 1998 con il
quale  e' stato  fissato  per  l'anno 1998  il  limite  di spesa  per
l'applicazione del  citato art. 59, comma  59, in lire 35  miliardi e
200 milioni per il trattamento di  mobilita' e lire 20 miliardi per i
trattamenti  straordinari  di  integrazione salariale,  nonche'  sono
stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti;
  Visto l'art.  81, comma 3, della  legge n. 448/1998 che  dispone la
proroga,  fino al  31  dicembre 1999,  del  trattamento previsto  dal
sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista la nota datata 15 gennaio 1999 della Direzione generale della
previdenza  e  assistenza sociale  -  Div.  XI,  con la  quale  viene
richiesto  all'Istituto nazionale  della previdenza  sociale l'esatta
quantificazione del  predetto gettito contributivo, di  cui al citato
art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998;
  Considerato che  l'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ha
quantificato  il   predetto  gettito   contributivo  per   i  settori
interessati alla  proroga dei trattamenti diintegrazione  salariale e
di mobilita', ex art. 81, comma 3, legge n. 448/1998, per l'anno 1999
in complessive lire 60 miliardi;
  Ritenuta  l'esigenza di  modificare, alla  luce delle  disposizioni
recate   dalla   successiva   disciplina  legislativa,   il   decreto
interministeriale del 10 giugno 1998, relativamente alla ripartizione
delle  risorse finanziarie  disponibili  con riguardo  ai criteri  da
adottare per  la concessione dei  trattamenti in questione,  a fronte
dei   limiti   di   spesa   stabiliti,   tenendo   conto,   altresi',
dell'andamento   delle  suddette   prestazioni  erogate   negli  anni
precedenti,  dalle  quali si  rileva  un  netto aumento  del  ricorso
all'istituto della mobilita', rispetto a quello della CIGS;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per le  motivazioni  in premessa  riportate, in  considerazione
dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario
e del  trattamento di mobilita'  riscontrato negli anni 1996,  1997 e
1998,  ai fini  dell'erogazione dei  trattamenti di  cui all'art.  2,
comma 22,  della legge 28 dicembre  1995, n. 549, all'art.  59, comma
59, della legge 27 dicembre 1997,  n. 449, nonche' all'art. 81, comma
3, della  legge n. 448/1998,  il limite di  spesa per l'anno  1999 e'
fissato in complessivi lire 60 miliardi, cosi ripartiti:
  lire 40 miliardi per il trattamento di mobilita';
  lire  20 miliardi  per i  trattamenti straordinari  di integrazione
salariale.