IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale ha  disposto che  con decreto del  Ministro delle  finanze sono
stabilite le modalita' con le quali le regioni a statuto ordinario, a
partire  dal 1  gennaio 1999,  svolgono le  funzioni di  riscossione,
accertamento, recupero,  rimborso, applicazione  delle sanzioni  e di
contenzioso amministrativo  relative alle tasse  automobilistiche non
erariali;
  Visto il decreto  del Ministro delle finanze del  25 novembre 1998,
n. 418, adottato ai sensi del sopracitato art. 17, comma 10, il quale
ha previsto, all'art. 5, che  con protocollo d'intesa sia definita la
costituzione di  archivi regionali e  di un archivio  nazionale delle
tasse automobilistiche e,  all'art. 6, che fino  alla definizione del
suddetto  protocollo, la  gestione  e  l'aggiornamento degli  archivi
sopracitati siano assicurati dal Ministero  delle finanze a mezzo del
proprio sistema informativo;
  Visto l'art.  31, comma 42,  della legge  del 23 dicembre  1998, n.
448, il quale riconosce ai  soggetti autorizzati ai sensi della legge
8  agosto  1991, n.  264,  la  possibilita'  di riscuotere  le  tasse
automobilistiche  previa   adesione  all'apposita   convenzione  tipo
prevista dal comma 11 del citato art. 17;
  Considerato che  l'art. 17, comma  11, disciplina i rapporti  tra i
tabaccai  che intendono  svolgere  il servizio  di riscossione  delle
tasse automobilistiche  ed i concessionari  cui le regioni,  ai sensi
del comma 10  dello stesso art. 17, hanno affidato  la riscossione ed
il controllo delle tasse sopracitate;
  Considerato che i soggetti autorizzati  ai sensi della legge n. 264
del  1991 potrebbero  riscuotere le  tasse automobilistiche  solo nel
caso in cui  le regioni abbiano scelto di affidare  la riscossione ed
il controllo ai concessionari soprarichiamati;
  Considerato che allo stato  attuale nessuna regione risulta essersi
avvalsa di concessionari;
  Considerato che  occorre dare tempestiva e  pratica attuazione alla
previsione contenuta nel citato art. 31, comma 42, della legge n. 448
del 1998;
  Ritenuto che il richiamo contenuto nel citato art. 31, comma 42, al
solo  comma 11  dell'art.  17 della  legge  n. 449  del  1997, e'  da
intendersi  come estensione  ai soggetti  autorizzati ai  sensi della
legge  n.  264  del  1991, della  stessa  facolta',  riconosciuta  ai
tabaccai, di riscuotere le tasse automobilistiche;
  Udito il parere  della Conferenza permanente per i  rapporti tra lo
Stato, le  regioni e le province  autonome, reso nella seduta  del 18
marzo 1999;
  Udito il parere della commissione  consultiva per la riscossione di
cui all'art. 6  del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n. 112, reso
nell'adunanza del 30 marzo 1999;
  Udito il parere  del garante per la protezione  dei dati personali,
reso con nota prot. 2602 del 16 aprile 1999;
  Udito il parere del Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza del
22 giugno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai  fini della  definizione delle  modalita' di  svolgimento del
servizio  di riscossione  delle tasse  automobilistiche da  parte dei
soggetti autorizzati ai  sensi della legge 8 agosto 1991,  n. 264, e'
approvata  la  convenzione tipo  riportata  in  allegato al  presente
decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 settembre 1999
                                                   Il Ministro: Visco