IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298; Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587; Vista l'ordinanza 2 dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 1994, n. 303; Vista l'ordinanza 6 febbraio 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 1997, n. 57; Vista l'ordinanza 17 settembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 ottobre 1998, n. 247; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; Vista la decisione 98/703/CE della Commissione europea; Ravvisata la necessita' e l'urgenza di adeguarsi alla suddetta decisione comunitaria; Considerato che, alla luce dei focolai di malattia vescicolare del suino e di peste suina classica accertati tra il 1998 e il 1999 in regioni indenni, e' opportuno intensificare per entrambe le malattie l'attivita' di sorveglianza, fermo restando l'obiettivo di raggiungere la completa eradicazione della malattia vescicolare da tutto il territorio nazionale e di mantenere tale lo stato sanitario; Ordina: Art. 1. 1. E' resa obbligatoria l'esecuzione da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di seguito denominate "regioni", del piano di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare da enterovirus del suino (MVS), di seguito denominato "piano". 2. Obiettivo del piano di cui al comma 1 e' il conseguimento e il mantenimento dello stato di accreditamento delle regioni nei confronti della MVS e l'attuazione di un piano di sorveglianza nei confronti della peste suina classica. 3. Tale piano dovra' essere espletato entro il 31 dicembre 1999.