IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il decreto-legge  31 maggio  1994, n.  332, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  1994, n. 474, recante norme per
l'accelerazione  delle  procedure  di dismissione  di  partecipazioni
dello Stato e degli enti  pubblici trasformati in societa' per azioni
(legge n. 474/1994);
  Visto,  in  particolare,   il  comma  1  dell'art.   2  del  citato
decreto-legge n. 332  del 1994, il quale prevede che  tra le societa'
controllate  direttamente o  indirettamente dallo  Stato nel  settore
della difesa, dei trasporti,  delle telecomunicazioni, delle fonti di
energia  e  degli altri  pubblici  servizi  vengano individuate,  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  adottato  su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di intesa con il  Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, le  societa' nei cui  statuti, prima di ogni  atto che
determini  la  perdita  del  controllo, deve  essere  introdotta  con
deliberazione   dell'assemblea   straordinaria,  una   clausola   che
attribuisca   al  Ministro   del   tesoro,  del   bilancio  e   della
programmazione  economica  la  titolarita'  di  poteri  speciali,  da
esercitarsi di intesa con il Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato;
  Visto  l'art.  15  del  decreto-legge   11  luglio  1992,  n.  333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che
ha disposto la trasformazione in societa' per azioni dell'ENEL;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  10
maggio 1995, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del  2 giugno 1995,
n.  127,   che  ha  individuato   le  modalita'  di   cessione  delle
partecipazioni del Ministero del tesoro nell'ENEL S.p.a.;
  Vista  la legge  14 novembre  1995, n.  481, recante  norme per  la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Visto il  decreto legislativo 16  marzo 1999,  n. 79, che  attua la
direttiva n.  96/92/CE, recante norme  comuni per il  mercato interno
dell'energia elettrica,  ed in  particolare l'art.  13, comma  1, che
prevede l'assunzione,  da parte  dell'ENEL, di funzioni  di indirizzo
strategico  e  di  coordinamento  dell'assetto  industriale  e  delle
attivita' esercitate dalle societa' da essa controllate;
  Vista la direttiva del Presidente  del Consiglio dei Ministri del 4
maggio 1999 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del  12 maggio 1999,
n. 109, relativa all'esercizio dei  poteri speciali di cui all'art. 2
del decreto-legge 31 maggio 1992, n. 332, gia' richiamato;
  Considerato che  l'ENEL S.p.a., ai  sensi del comma 2  dell'art. 13
del decreto legislativo  16 marzo 1999, n. 79, ha  costituito, tra le
altre, societa' separate per lo svolgimento delle seguenti attivita':
  a)  la produzione  dell'energia  elettrica  da fonti  convenzionali
(ENEL Produzione S.p.a.);
  b) la  distribuzione di energia  e la vendita ai  clienti vincolati
(denominata ENEL Distribuzione S.p.a.);
  c) l'esercizio dei diritti di proprieta' della rete di trasmissione
comprensiva   delle  linee   di   trasporto  e   delle  stazioni   di
trasformazione  dell'energia elettrica  e  le  connesse attivita'  di
manutenzione e sviluppo decise dal gestore della rete di trasmissione
(denominata TERNA S.p.a.);
  Considerato che il Ministero del tesoro e' attualmente titolare del
100%  del capitale  sociale  dell'ENEL  S.p.a., che  a  sua volta  e'
titolare del 100% del capitale sociale di: ENEL Produzione S.p.a., di
ENEL Distribuzione S.p.a. e di TERNA S.p.a.;
  Considerato che,  a norma  dell'art. 1  della citata  direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 1999, i poteri
speciali di cui  all'art. 2 del citato decreto-legge n.  332 del 1994
hanno  l'obiettivo di  salvaguardare vitali  interessi dello  Stato e
rispondono,  nel rispetto  dei  principi  dell'ordinamento interno  e
comunitario e  comunque in coerenza  con gli obiettivi in  materia di
privatizzazioni  e  di tutela  della  concorrenza  e del  mercato,  a
imprescindibili  motivi di  interesse  generale,  in particolare  con
riguardo all'ordine  pubblico, alla sicurezza pubblica,  alla sanita'
pubblica ed alla difesa;
  Ritenuto che gli obiettivi ed  i motivi di interesse generale sopra
richiamati sussistono con riferimento  alle societa' per azioni ENEL,
ENEL Produzione,  ENEL Distribuzione, TERNA, in  considerazione delle
esigenze  di  sicurezza  pubblica,  sanita' e  difesa  connesse  alla
regolarita' ed  alla continuita'  di un servizio  pubblico essenziale
per   la  collettivita',   quale   e'  il   servizio  elettrico,   ed
all'integrita' e  sicurezza della relativa  rete, nonche' al  fine di
garantire la sicurezza dei rifornimenti e lo sviluppo del processo di
liberalizzazione appena avviato;
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  di  individuare  le  predette
societa'  per  azioni ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1,  del  citato
decreto-legge  n.   332  del  1994,  ai   fini  dell'inserimento  nei
rispettivi statuti della clausola relativa  ai poteri speciali di cui
allo stesso art.  2, comma 1, rimanendo  affidata alla determinazione
del  Ministro  del  tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
economica, di concerto con  il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato la scelta del richiamo  in detta clausola di uno o
piu' dei poteri speciali previsti dalla legge;
  Ritenuto  altresi' in  conformita'  ai principi  di effettivita'  e
proporzionalita'  vigenti in  materia di  poteri speciali,  che detti
poteri devono  essere mantenuti solo per  il tempo e nella  misura in
cui essi sono necessari a  garantire i rilevanti interessi pubblici e
lo  sviluppo della  liberalizzazione del  mercato sopra  richiamati e
che, pertanto, deve esserne prevista  la revisione dopo un periodo di
cinque  anni dal  loro  inserimento nello  statuto, periodo  comunque
necessario  per la  realizzazione  dell'assetto  previsto dal  citato
decreto legislativo n. 79 del  1999 ai fini dell'apertura del mercato
dell'energia elettrica in conformita'  a quanto previsto dalla citata
direttiva n. 96/92/CE;
  Vista la comunicazione alle  competenti commissioni parlamentari in
data 14 settembre 1999;
  Sulla  proposta  del Ministro  del  tesoro,  del bilancio  e  della
programmazione economica e di  intesa con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le   societa'  ENEL   S.p.a.,  ENEL  Produzione   S.p.a.,  ENEL
Distribuzione S.p.a., TERNA  S.p.a. sono individuate, ai  sensi e per
gli effetti di  cui all'art. 2, comma 1, del  decreto-legge 31 maggio
1994,  n. 332,  convertito con  modificazioni dalla  legge 30  luglio
1994, n. 474,  come societa' nei cui statuti, prima  di ogni atto che
determini  la perdita  di controllo  delle societa'  stesse da  parte
dello Stato, deve essere introdotta, con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, una  clausola che attribuisca al  Ministro del tesoro,
del bilancio e  della programmazione economica uno o  piu' dei poteri
di  cui alle  lettere  a) ,  b)  , c)  e d)  dell'art.  2 del  citato
decreto-legge n. 332 del 1994.
  2.  La permanenza  delle  ragioni che  giustificano la  sussistenza
della clausola  di cui al  comma 1 e'  sottoposta a verifica  dopo un
periodo  di cinque  anni  dall'inserimento,  anche in  considerazione
dello  stato di  avanzamento del  processo di  liberalizzazione delle
fonti di energia in Europa.  Le eventuali modificazioni, all'esito di
detta verifica, sono apportate nelle forme del presente decreto.