IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni (legge n. 474/1994); Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, il quale prevede che tra le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi vengano individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le societa' nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria, una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la titolarita' di poteri speciali, da esercitarsi di intesa con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha disposto la trasformazione in societa' per azioni dell'ENEL; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1995, n. 127, che ha individuato le modalita' di cessione delle partecipazioni del Ministero del tesoro nell'ENEL S.p.a.; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 13, comma 1, che prevede l'assunzione, da parte dell'ENEL, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attivita' esercitate dalle societa' da essa controllate; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1999, n. 109, relativa all'esercizio dei poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1992, n. 332, gia' richiamato; Considerato che l'ENEL S.p.a., ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ha costituito, tra le altre, societa' separate per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) la produzione dell'energia elettrica da fonti convenzionali (ENEL Produzione S.p.a.); b) la distribuzione di energia e la vendita ai clienti vincolati (denominata ENEL Distribuzione S.p.a.); c) l'esercizio dei diritti di proprieta' della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e le connesse attivita' di manutenzione e sviluppo decise dal gestore della rete di trasmissione (denominata TERNA S.p.a.); Considerato che il Ministero del tesoro e' attualmente titolare del 100% del capitale sociale dell'ENEL S.p.a., che a sua volta e' titolare del 100% del capitale sociale di: ENEL Produzione S.p.a., di ENEL Distribuzione S.p.a. e di TERNA S.p.a.; Considerato che, a norma dell'art. 1 della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 1999, i poteri speciali di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 hanno l'obiettivo di salvaguardare vitali interessi dello Stato e rispondono, nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario e comunque in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato, a imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riguardo all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanita' pubblica ed alla difesa; Ritenuto che gli obiettivi ed i motivi di interesse generale sopra richiamati sussistono con riferimento alle societa' per azioni ENEL, ENEL Produzione, ENEL Distribuzione, TERNA, in considerazione delle esigenze di sicurezza pubblica, sanita' e difesa connesse alla regolarita' ed alla continuita' di un servizio pubblico essenziale per la collettivita', quale e' il servizio elettrico, ed all'integrita' e sicurezza della relativa rete, nonche' al fine di garantire la sicurezza dei rifornimenti e lo sviluppo del processo di liberalizzazione appena avviato; Ritenuta, pertanto, la necessita' di individuare le predette societa' per azioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 332 del 1994, ai fini dell'inserimento nei rispettivi statuti della clausola relativa ai poteri speciali di cui allo stesso art. 2, comma 1, rimanendo affidata alla determinazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la scelta del richiamo in detta clausola di uno o piu' dei poteri speciali previsti dalla legge; Ritenuto altresi' in conformita' ai principi di effettivita' e proporzionalita' vigenti in materia di poteri speciali, che detti poteri devono essere mantenuti solo per il tempo e nella misura in cui essi sono necessari a garantire i rilevanti interessi pubblici e lo sviluppo della liberalizzazione del mercato sopra richiamati e che, pertanto, deve esserne prevista la revisione dopo un periodo di cinque anni dal loro inserimento nello statuto, periodo comunque necessario per la realizzazione dell'assetto previsto dal citato decreto legislativo n. 79 del 1999 ai fini dell'apertura del mercato dell'energia elettrica in conformita' a quanto previsto dalla citata direttiva n. 96/92/CE; Vista la comunicazione alle competenti commissioni parlamentari in data 14 settembre 1999; Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. 1. Le societa' ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a., TERNA S.p.a. sono individuate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come societa' nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita di controllo delle societa' stesse da parte dello Stato, deve essere introdotta, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica uno o piu' dei poteri di cui alle lettere a) , b) , c) e d) dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994. 2. La permanenza delle ragioni che giustificano la sussistenza della clausola di cui al comma 1 e' sottoposta a verifica dopo un periodo di cinque anni dall'inserimento, anche in considerazione dello stato di avanzamento del processo di liberalizzazione delle fonti di energia in Europa. Le eventuali modificazioni, all'esito di detta verifica, sono apportate nelle forme del presente decreto.