IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 197, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata; Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato; Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997 con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione e' stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di ritardo; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno 1997, con il quale e' stato affidato alla direzione generale dei rapporti di lavoro il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'attivita' programmatoria, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248 sopracitata; Rilevato che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 1999, alla individuazione dei settori e delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, sopracitata, nonche' all'indicazione dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato; Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di recente diffusione sia ad attivita' lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti; Sentito il parere del comitato tecnicoscientifico di cui al decreto interministeriale 25 settembre 1996; Decreta: Art. 1. 1. Per l'esercizio finanziario 1999, i contributi di cui all'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio degli infortuni e delle malattie professionali nei seguenti settori: a) in attivita' produttive agroalimentari (coltivazione, raccolta, trasformazione, stoccaggio e distribuzione); b) nelle strutture sanitarie; c) in edilizia; d) nei trasporti; e) telecomunicazioni (limitatamente al tema delle onde elettromagnetiche); con specifico riferimento ad uno dei seguenti aspetti: aspetti sanitari; aspetti giuridicoistituzionali ed organizzativi; aspetti tecnicoimpiantistici. 2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta.