IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, concernente "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite"; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 432/1997 che, modificando l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, demanda al Ministro per le politiche agricole la determinazione delle tariffe necessarie per far fronte alle spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (Treviso); Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 1998, con il quale, per la corrente annata vivaistica, sono state fissate le tariffe di certificazione in L. 90.000 per ogni ettaro di piante madri ed in L. 5 per ogni talea coltivata; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state rideterminate le tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; Considerato che e' piu' opportuno applicare le tariffe in questione al prodotto finale del ciclo di produzione in quanto le talee poste a vivaio possono subire una riduzione di attecchimento e di conseguenza non tutto il prodotto finale viene avviato alla commercializzazione; Ritenuto, pertanto, di assoggettare al pagamento delle tariffe relative al controllo ed alla certificazione i soli materiali ammessi alla commercializzazione; A termini dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432; Decreta: Articolo unico 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 marzo 1998, come emendata dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 dicembre 1998, citato nelle premesse, e' cosi' modificata: " b) L. 5 per ogni talea innestata e L. 2,50 per ogni talea franca effettivamente ammessa alla commercializzazione". 2. La modifica di cui al comma 1 decorre dalla campagna di commercializzazione 1999/2000. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 1999 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 241