IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di Napoli; Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 1997; Visto lo statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996, e successive modificazioni e in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo; Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di Ateneo, e' necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2); Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, adunanza del 27 ottobre 1998, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 5 e 12 marzo 1999; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 maggio 1999; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Le norme statutarie della scuola di specializzazione dell'area medica afferente alla facolta' di medicina e chirurgia della Seconda Universita' degli studi di Napoli in malattie dell'apparato respiratorio - contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 e decreto rettorale 8 febbraio 1991, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1989 e n. 88 del 15 aprile 1991 - sono soppresse e sostituite con il seguente nuovo ordinamento. L'ordinamento stesso sara' successivamente inserito nel regolamento didattico di Ateneo, in fase di approvazione. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO Art. 1 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). E' istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio nella Seconda Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle malattie respiratorie comprensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica, patologia, diagnostica clinica e strumentale, clinica, terapia e riabilitazione delle malattie dell'apparato respiratorio. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio. Art. 2 (Organizzazione, durata, norme di accesso). Il corso degli studi ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica formale e seminariale) ed una attivita' di tirocinio guidato attraverso frequenza delle strutture della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno, operante nel Servizio sanitario nazionale. Ai sensi della normativa generale concorre al funzionamento della scuola la seguente struttura universitaria: l'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio "Sergio Marcatili". Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere, nel loro insieme, a requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia dei servizi e delleprestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settore coerente con quello della scuola di specializzazione. Le predette strutture, non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria. Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, con un massimo totale di ventiquattro specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto dal Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le universita'. Il numero di iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle autorita' accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno. Il concorso di ammissione alla scuola e' effettuato secondo le norme generali attualmente vigenti. Art. 3 (Piano di studi di addestramento professionale). Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati. Il consiglio determina pertanto: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica (teorica e seminariale) e di quella di tirocinio, compresa quella relativa all'area specialistica comune a specialita' propedeutiche o affini. Il piano di studi e di addestramento professionale e' determinato dal consiglio della scuola sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari, che sono indicati nella tabella A. Costituiscono apporti minimi obbligatori sia propedeutici che di approfondimento scientificoculturale, che infine di professionalizzazione, compresa quella relativa all'attivita' comune a settori specialistici affini, quelli relativi ai settori seguenti: E04B Biologia molecolare, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, E05H Biochimica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07X Malattie dell'apparato respiratorio, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, L18C Linguistica inglese. Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi; tale piano rispecchia i requisiti standard nazionali elaborati dai direttori delle scuole ed approvati dal Consiglio universitario nazionale. Art. 4 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica tirocinio). All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni degli specializzandi, e quelle specifiche relative al tirocinio: il consiglio concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali e' stata affidata la responsabilita' didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio e' stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta all'estero in strutture universitarie od extrauniversitarie. Art. 5 (Esame di diploma). L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale e' nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed i relativi tirocini e deve aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacita' professionali adeguate allo standard europeo. Art. 6 (Norme finali). Le tabelle relative allo standard nazionale (relativo agli obiettivi formativi e relativi settori scientifico- disciplinari di pertinenza, all'attivita' minima per l'ammissione all'esame finale, alle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure indicate nell'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle scuole di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio. Tabella A - Aree di addestramento professionale e relativi settori scientificodisciplinari. A. - Area della medicina interna. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio alle suddette malattie. Deve acquisire inoltre la capacita' di valutazione delle concessioni ed influenze intersistemiche. Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini. B. - Area propedeutica. Obiettivi: lo specializzando deve perfezionare le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiologia dell'apparato respiratorio allo scopo di acquisire ulteriori nozioni sulle basi biologiche, sulla fisiopatologia e clinica delle malattie respiratorie; deve inoltre acquisire capacita' di valutazione per le connessioni e le influenze fra problemi respiratori e problemi di altri organi ed apparati; e deve altresi' acquisire padronanza degli strumenti idonei per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali. Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale, L18C Linguistica inglese; Informatica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio. C. - Area di fisiopatologia respiratoria. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie dell'apparato respiratorio e deve acquisire conoscenze di fisiopatologia clinica. Settori: E04B Biologia molecolare, D05X Microbiologia e microbiologia clinica, D04A Patologia generale, F07B Malattie dell'apparato respiratorio. D. - Area di laboratorio e diagnostica strumentale. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e teoriche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie respiratorie con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunoallergiche, alle tecniche di valutazione della funzione dei vari tratti dell'apparato respiratorio e della cardioemodinamica polmonare; deve acquisire conoscenze e capacita' interpretative nella diagnostica per immagini e nelle varie tecniche diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio; deve altresi' saper eseguire alcune tecniche diagnostiche, seguendo le norme di buona pratica clinica. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini, F07B Malattie dell'apparato respiratorio. E. - Area dell'endoscopia. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e bronchiale, alla terapia endobronchiale; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche secondo le norme di buona pratica clinica e deve saper applicare tali norme in studi clinici. Settori: F06A Anatomia patologica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F18X Diagnostica per immagini. F. - Area delle emergenze respiratorie. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a trattare le principali patologie che costituiscono condizione di emergenza respiratoria. Settori: F21X Anestesia e rianimazione, F07X Farmacologia. G. - Area della tubercolosi delle malattie infettive dell'apparato respiratorio. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnostica microbiologica e immunologica, la diagnostica clinicostrumentale, la terapia e la riabilitazione della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper applicare le relative norme di buona pratica clinica e profilassi. Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07I Malattie infettive, D05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07X Farmacologia, F23A Scienze infermieristiche. H. - Area della clinica delle malattie respiratorie. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per la valutazione epidemiologica, prevenzione, diagnostica clinicostrumentale, terapia e riabilitazione delle malattie respiratorie nelle sue varie problematiche cliniche, deve conoscere le norme di buona pratica clinica e deve saperle applicare in studi clinici controllati. Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F23A Scienze infermieristiche, F01X Statistica medica, F07X Farmacologia. Tabella B - Requisiti minimi di apprendimento professionalizzante dello specializzando. Lo specializzando viene ammesso all'esame finale di diploma se documenta oggettivamente che: a) ha seguito almeno 200 casi di patologia respiratoria, 60 almeno dei quali di natura neoplastica, partecipando attivamente alla raccolta, dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici: ha presentato almeno 10 casi negli incontri formali della scuola; b) ha seguito in vidoendoscopia almeno 200 broncoscopie, e ne ha eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati; c) ha dimostrato una capacita' di sintesi e di presentazione della propria esperienza fisiopatologica e clinica specialistica, nel quadriennio, con almeno due comunicazioni presentate alla societa' scientifica nazionale; d) ha adempiuto ad una delle attivita' di perfezionamento opzionali seguenti: 1) allergologia respiratoria: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 tests cutanei con contemporanea valutazione dei tests diagnostici in vitro e del comportamento della funzione respiratoria (compresi almeno 50 tests di provocazione bronchiale) e almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica; 2) broncologia: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 endoscopie bronchiali, con relativi prelievi bioptici, unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve aver eseguito almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve aver eseguito almeno 50 tests di broncoreattivita' aspecifica e deve altresi' aver eseguito tutte le manovre di studio sulle secrezioni bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai casi in studio; 3) fisiopatologia polmonare: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 indagini di valutazione della funzionalita' polmonare, tests funzionali respiratori e di cardioemodinamica polmonare; 4) oncologia polmonare: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 100 casi di neoplasie maligne, sia nella fase dell'iter diagnostico che nelle applicazioni terapeutiche, in particolare terapia citostatica e radiante; 5) insufficienza respiratoria cronica: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 30 casi di insufficienza respiratoria cronica grave nelle sue varie fasi clinicoevolutive con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche e di riabilitazione, comprese quelle della terapia intensiva, e semiintensiva. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Caserta, 7 settembre 1999 Il rettore: Grella