IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, in particolare gli articoli 2 e 12;
  Visto l'art. 10 della legge 7 agosto  1990, n. 245, con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
  Visto l'art. 4  del decreto del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 27  aprile 1992,
relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di
Napoli;
  Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;
  Vista la legge 19 novembre  1990, n. 341, relativa agli ordinamenti
didattici universitari;
  Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1997, recante modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente alle scuole di
specializzazione  del   settore  medico  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 1997;
  Visto lo statuto  della Seconda Universita' degli  studi di Napoli,
emanato con decreto  rettorale n. 2180 del 7  giugno 1996, pubblicato
nel  supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  141 del  18
giugno 1996, e  successive modificazioni e in  particolare l'art. 11,
comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato  che, nelle  more dell'approvazione  ed emanazione  del
predetto  regolamento didattico  di  Ateneo,  e' necessario  comunque
procedere  alle   modificazioni  di  cui   all'ordinamento  didattico
universitario  relativamente  alle  scuole  di  specializzazione  del
settore medico (tabella XLV/2);
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste le  proposte avanzate  dalle autorita' accademiche  di questo
Ateneo  di cui  alle deliberazioni  del consiglio  della facolta'  di
medicina  e  chirurgia, adunanza  del  27  ottobre 1998,  del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 5 e
12 marzo 1999;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 19 maggio 1999;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Le  norme statutarie  della  scuola  di specializzazione  dell'area
medica afferente alla facolta' di  medicina e chirurgia della Seconda
Universita'  degli   studi  di   Napoli  in   malattie  dell'apparato
respiratorio - contenute nel  decreto del Presidente della Repubblica
31  ottobre 1988  e  decreto rettorale  8  febbraio 1991,  pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1989 e n.
88 del 15  aprile 1991 - sono soppresse e  sostituite con il seguente
nuovo ordinamento.
  L'ordinamento stesso sara' successivamente inserito nel regolamento
didattico di Ateneo, in fase di approvazione.
  SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
Art. 1 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile).
  E'   istituita   la   scuola  di   specializzazione   in   malattie
dell'apparato respiratorio  nella Seconda Universita' degli  studi di
Napoli.
  La  scuola  ha   lo  scopo  di  formare   specialisti  nel  settore
professionale   delle   malattie   respiratorie   comprensivo   della
prevenzione,   fisiopatologia,  semeiotica,   patologia,  diagnostica
clinica  e  strumentale,  clinica,  terapia  e  riabilitazione  delle
malattie dell'apparato respiratorio.
  La   scuola  rilascia   il  titolo   di  specialista   in  malattie
dell'apparato respiratorio.
Art. 2 (Organizzazione, durata, norme di accesso).
  Il corso degli studi ha la  durata di quattro anni. Ciascun anno di
corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica formale
e  seminariale)  ed una  attivita'  di  tirocinio guidato  attraverso
frequenza delle  strutture della  scuola fino a  raggiungere l'orario
annuo complessivo  previsto per  il personale  medico a  tempo pieno,
operante nel Servizio sanitario nazionale.
  Ai sensi  della normativa generale concorre  al funzionamento della
scuola la seguente struttura  universitaria: l'istituto di tisiologia
e   malattie  dell'apparato   respiratorio  "Sergio   Marcatili".  Le
strutture  ospedaliere convenzionabili  debbono rispondere,  nel loro
insieme, a requisiti di  idoneita' per disponibilita' di attrezzature
e dotazioni strumentali, per tipologia dei servizi e delleprestazioni
eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure di cui all'art. 7
del  decreto-legge n.  257/1991.  Rispondono  automaticamente a  tali
requisiti gli  istituti di ricovero  e cura a  carattere scientifico,
operanti   in   settore  coerente   con   quello   della  scuola   di
specializzazione.  Le  predette  strutture,  non  universitarie  sono
individuate  con i  protocolli d'intesa  di cui  allo stesso  art. 6,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502.
  La  formazione deve  avvenire nelle  strutture universitarie  ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali  da garantire  un congruo  addestramento professionale  pratico,
compreso  il   tirocinio  nella  misura  stabilita   dalla  normativa
comunitaria.
  Tenendo presente  i criteri generali per  la regolamentazione degli
accessi, di cui al comma 4 dell'art.  9 della legge n. 341/1990 ed in
base alle risorse  ed alle strutture ed  attrezzature disponibili, la
scuola  e'  in grado  di  accettare  un  numero massimo  di  iscritti
determinato in sei  per ciascun anno di corso, con  un massimo totale
di ventiquattro specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e'
determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto dal
Ministero  della sanita'  ed  il Ministero  dell'universita' e  della
ricerca scientifica  e tecnologica,  e dalla  successiva ripartizione
dei posti tra le universita'. Il numero di iscritti a ciascuna scuola
non puo' superare quello totale previsto nello statuto.
  Sono  ammessi al  concorso  per ottenere  l'iscrizione alla  scuola
coloro che  siano in possesso  della laurea in medicina  e chirurgia.
Sono altresi'  ammessi al  concorso coloro che  siano in  possesso di
titolo di  studio conseguito presso universita'  straniere e ritenuto
equipollente  dalle  autorita' accademiche  italiane.  L'abilitazione
alla  professione di  medico  chirurgo deve  essere conseguita  prima
dell'inizio del secondo semestre del primo anno.
  Il  concorso di  ammissione alla  scuola e'  effettuato secondo  le
norme generali attualmente vigenti.
Art. 3 (Piano di studi di addestramento professionale).
  Il consiglio  della scuola  determina l'articolazione del  corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei
presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.
  Il consiglio determina pertanto:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b) la  suddivisione nei periodi temporali  dell'attivita' didattica
(teorica e  seminariale) e  di quella  di tirocinio,  compresa quella
relativa all'area specialistica comune  a specialita' propedeutiche o
affini.
  Il piano di  studi e di addestramento  professionale e' determinato
dal consiglio della  scuola sulla base degli obiettivi  generali e di
quelli da raggiungere nelle diverse  aree degli obiettivi specifici e
dei relativi settori scientificodisciplinari, che sono indicati nella
tabella A.
  Costituiscono apporti  minimi obbligatori  sia propedeutici  che di
approfondimento      scientificoculturale,     che      infine     di
professionalizzazione, compresa quella  relativa all'attivita' comune
a settori specialistici affini, quelli relativi ai settori seguenti:
  E04B Biologia molecolare, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E06A
Fisiologia umana,  F04A Patologia  generale, F04B  Patologia clinica,
E05H  Biochimica, F05X  Microbiologia e  microbiologia clinica,  F06A
Anatomia   patologica,   F07A   Medicina   interna,   F07X   Malattie
dell'apparato   respiratorio,  F18X   Diagnostica   per  immagini   e
radioterapia, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, L18C
Linguistica inglese.  Il piano dettagliato delle  attivita' formative
dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente
comma, e' deliberato  dal consiglio della scuola e  reso pubblico nel
manifesto  annuale degli  studi;  tale piano  rispecchia i  requisiti
standard nazionali elaborati dai  direttori delle scuole ed approvati
dal Consiglio universitario nazionale.
  Art.  4   (Programmazione  annuale   delle  attivita'   e  verifica
tirocinio).
  All'inizio  di ciascun  anno  di corso  il  consiglio della  scuola
programma  le   attivita'  comuni  degli  specializzandi,   e  quelle
specifiche  relative  al tirocinio:  il  consiglio  concorda con  gli
specializzandi   stessi  la   scelta  di   eventuali  aree   elettive
d'approfondimento  opzionale, pari  a  non oltre  il 25%  dell'orario
annuo,   e   che   costituiscono   orientamento   all'interno   della
specializzazione.
  Il tirocinio e'  svolto nelle strutture universitarie  ed in quelle
ospedaliere  idonee convenzionate.  Lo svolgimento  dell'attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del  medesimo sono attestati dai docenti
ai  quali  e'  stata  affidata la  responsabilita'  didattica  ed  in
servizio  nelle  strutture presso  le  quali  il tirocinio  e'  stato
svolto.  Ai fini  dell'attestazione di  frequenza il  consiglio della
scuola potra' riconoscere utile,  sulla base d'idonea documentazione,
l'attivita'   svolta  all'estero   in   strutture  universitarie   od
extrauniversitarie.
Art. 5 (Esame di diploma).
  L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto
su una tematica clinica assegnata  allo specializzando almeno un anno
prima  dell'esame  stesso.  La  commissione finale  e'  nominata  dal
rettore in relazione alla vigente normativa.
  Lo specializzando,  per essere ammesso all'esame  finale, deve aver
frequentato  in misura  corrispondente  al monte  ore previsto,  aver
superato  gli  esami annuali  ed  i  relativi  tirocini e  deve  aver
condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti
specialistici  stabiliti  secondo  uno standard  nazionale  specifico
della  scuola,  volto ad  assicurare  il  conseguimento di  capacita'
professionali adeguate allo standard europeo.
Art. 6 (Norme finali).
  Le  tabelle   relative  allo  standard  nazionale   (relativo  agli
obiettivi formativi  e relativi settori scientifico-  disciplinari di
pertinenza, all'attivita'  minima per l'ammissione  all'esame finale,
alle strutture minime necessarie  per le istituzioni convenzionabili)
sono fissate con le procedure  indicate nell'art. 7 del decreto-legge
n.  257/1991.  Gli  aggiornamenti  periodici  sono  disposti  con  le
medesime   procedure,   sentiti   i   direttori   delle   scuole   di
specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.
  Tabella A - Aree di  addestramento professionale e relativi settori
scientificodisciplinari.
A. - Area della medicina interna.
  Obiettivi:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali  di fisiopatologia  dei diversi  organi ed  apparati, le
conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle
principali malattie che riguardano  i diversi sistemi dell'organismo,
le  conoscenze   teoriche  dei  principali  settori   di  diagnostica
strumentale e  di laboratorio alle suddette  malattie. Deve acquisire
inoltre la  capacita' di  valutazione delle concessioni  ed influenze
intersistemiche.
  Settori:  E06A  Fisiologia  umana,  F04B  Patologia  clinica,  F07A
Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini.
B. - Area propedeutica.
  Obiettivi:  lo  specializzando   deve  perfezionare  le  conoscenze
fondamentali  di morfologia  e fisiologia  dell'apparato respiratorio
allo  scopo di  acquisire  ulteriori nozioni  sulle basi  biologiche,
sulla  fisiopatologia e  clinica  delle  malattie respiratorie;  deve
inoltre acquisire  capacita' di valutazione  per le connessioni  e le
influenze  fra problemi  respiratori e  problemi di  altri organi  ed
apparati; e deve altresi' acquisire padronanza degli strumenti idonei
per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.
  Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A
Fisiologia umana, F04A Patologia  generale, L18C Linguistica inglese;
Informatica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.
C. - Area di fisiopatologia respiratoria.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui
meccanismi  eziopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  delle
malattie dell'apparato  respiratorio e  deve acquisire  conoscenze di
fisiopatologia clinica.
  Settori:   E04B   Biologia   molecolare,   D05X   Microbiologia   e
microbiologia  clinica,   D04A  Patologia  generale,   F07B  Malattie
dell'apparato respiratorio.
D. - Area di laboratorio e diagnostica strumentale.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze tecniche
e teoriche in tutti i  settori di laboratorio applicati alle malattie
respiratorie  con particolare  riguardo alla  citoistopatologia, alle
tecniche  immunoallergiche,   alle  tecniche  di   valutazione  della
funzione  dei   vari  tratti   dell'apparato  respiratorio   e  della
cardioemodinamica  polmonare; deve  acquisire conoscenze  e capacita'
interpretative nella diagnostica per  immagini e nelle varie tecniche
diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio;
deve altresi'  saper eseguire alcune tecniche  diagnostiche, seguendo
le norme di buona pratica clinica.
  Settori:  F04B Patologia  clinica, F06A  Anatomia patologica,  F18X
Diagnostica per immagini, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.
E. - Area dell'endoscopia.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze tecniche
e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e
bronchiale,  alla  terapia  endobronchiale; deve  saper  eseguire  le
tecniche endoscopiche  secondo le  norme di  buona pratica  clinica e
deve saper applicare tali norme in studi clinici.
  Settori:  F06A  Anatomia  patologica, F07B  Malattie  dell'apparato
respiratorio, F18X Diagnostica per immagini.
F. - Area delle emergenze respiratorie.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
e la  pratica clinica necessaria  a trattare le  principali patologie
che costituiscono condizione di emergenza respiratoria.
  Settori: F21X Anestesia e rianimazione, F07X Farmacologia.
  G. - Area della  tubercolosi delle malattie infettive dell'apparato
respiratorio.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
necessarie  per la  valutazione  epidemiologica,  la prevenzione,  la
diagnostica   microbiologica    e   immunologica,    la   diagnostica
clinicostrumentale, la terapia e  la riabilitazione della tubercolosi
e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere
e  saper applicare  le  relative  norme di  buona  pratica clinica  e
profilassi.
  Settori:  F07B Malattie  dell'apparato respiratorio,  F07I Malattie
infettive,   D05X  Microbiologia   e   microbiologia  clinica,   F07X
Farmacologia, F23A Scienze infermieristiche.
H. - Area della clinica delle malattie respiratorie.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per
la     valutazione    epidemiologica,     prevenzione,    diagnostica
clinicostrumentale,   terapia   e   riabilitazione   delle   malattie
respiratorie nelle  sue varie problematiche cliniche,  deve conoscere
le norme di  buona pratica clinica e deve saperle  applicare in studi
clinici controllati.
  Settori:  F07B Malattie  dell'apparato  respiratorio, F23A  Scienze
infermieristiche, F01X Statistica medica, F07X Farmacologia.
  Tabella B  - Requisiti minimi di  apprendimento professionalizzante
dello specializzando.
  Lo  specializzando viene  ammesso  all'esame finale  di diploma  se
documenta oggettivamente che:
  a) ha seguito almeno 200  casi di patologia respiratoria, 60 almeno
dei  quali  di  natura  neoplastica,  partecipando  attivamente  alla
raccolta,  dei dati  anamnestici  ed  obiettivi, alla  programmazione
degli  interventi   diagnostici  e  terapeutici  razionali,   e  alla
valutazione critica  dei dati clinici:  ha presentato almeno  10 casi
negli incontri formali della scuola;
  b) ha  seguito in vidoendoscopia  almeno 200 broncoscopie, e  ne ha
eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;
  c) ha dimostrato una capacita'  di sintesi e di presentazione della
propria  esperienza  fisiopatologica  e  clinica  specialistica,  nel
quadriennio, con  almeno due  comunicazioni presentate  alla societa'
scientifica nazionale;
  d) ha adempiuto ad una delle attivita' di perfezionamento opzionali
seguenti:
  1) allergologia respiratoria: lo  specializzando deve aver eseguito
personalmente almeno 100 tests  cutanei con contemporanea valutazione
dei tests  diagnostici in  vitro e  del comportamento  della funzione
respiratoria (compresi almeno 50  tests di provocazione bronchiale) e
almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica;
  2) broncologia: lo specializzando  deve aver eseguito personalmente
almeno  50 endoscopie  bronchiali,  con  relativi prelievi  bioptici,
unitamente alla valutazione radiologica dei  casi in esame; deve aver
eseguito  almeno  50  interventi  di terapia  bronchiale;  deve  aver
eseguito  almeno  50 tests  di  broncoreattivita'  aspecifica e  deve
altresi' aver  eseguito tutte le  manovre di studio  sulle secrezioni
bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai
casi in studio;
  3) fisiopatologia  polmonare: lo specializzando deve  aver eseguito
personalmente almeno 100 indagini  di valutazione della funzionalita'
polmonare,  tests  funzionali   respiratori  e  di  cardioemodinamica
polmonare;
  4)  oncologia  polmonare:  lo   specializzando  deve  aver  seguito
personalmente almeno  100 casi di  neoplasie maligne, sia  nella fase
dell'iter  diagnostico   che  nelle  applicazioni   terapeutiche,  in
particolare terapia citostatica e radiante;
  5) insufficienza respiratoria cronica:  lo specializzando deve aver
seguito personalmente  almeno 30  casi di  insufficienza respiratoria
cronica grave nelle sue  varie fasi clinicoevolutive con acquisizione
delle relative  pratiche terapeutiche  e di  riabilitazione, comprese
quelle della terapia intensiva, e semiintensiva.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Caserta, 7 settembre 1999
                                                   Il rettore: Grella