IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, relativo all'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, relativo all'attuazione della direttiva n. 90/667 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in commercio di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni dagli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce che modifica la direttiva n. 90/425/CEE; Vista l'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi"; Vista l'ordinanza 30 marzo 1995 recante modificazione all'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994, concernente: "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi"; Vista l'ordinanza 19 agosto 1996 recante modificazione all'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi"; Vista l'ordinanza 30 aprile 1997 recante modificazione all'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi"; Vista la decisione della Commissione del 29 gennaio 1999, n. 1999/129/CE, che modifica per la seconda volta la decisione n. 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi; Vista la direttiva n. 97/47/CE della Commissione del 28 luglio 1997 che modifica gli allegati delle direttive n. 77/101/CEE, n. 79/373/CEE e n. 91/357/CEE del Consiglio; Ritenuto necessario modificare l'ordinanza citata per confermarsi alle nuove disposizioni stabilite con la decisione comunitaria e con la direttiva; Ordina: Art. 1. 1. E' vietata la somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti di mammiferi.