IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23  dicembre 1978, n. 833, e successive
modifiche, relativo all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Vista   la  legge   15  febbraio   1963,  n.   281,  e   successive
modificazioni,  che disciplina  la preparazione  ed il  commercio dei
mangimi;
  Visto il  decreto legislativo  14 dicembre  1992, n.  508, relativo
all'attuazione  della  direttiva  n.  90/667  del  Consiglio  del  27
novembre 1990, che stabilisce  le norme sanitarie per l'eliminazione,
la trasformazione e  l'immissione in commercio di  rifiuti di origine
animale  e la  protezione degli  agenti patogeni  dagli alimenti  per
animali  di  origine animale  o  a  base  di  pesce che  modifica  la
direttiva n. 90/425/CEE;
  Vista l'ordinanza ministeriale 28  luglio 1994 concernente: "Misure
di protezione per quanto  riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina
e  la  somministrazione,  con  la  dieta,  di  proteine  derivate  da
mammiferi";
  Vista l'ordinanza 30 marzo 1995 recante modificazione all'ordinanza
ministeriale 28  luglio 1994, concernente: "Misure  di protezione per
quanto   riguarda    l'encefalopatia   spongiforme   bovina    e   la
somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi";
  Vista   l'ordinanza   19    agosto   1996   recante   modificazione
all'ordinanza  ministeriale 28  luglio 1994  concernente: "Misure  di
protezione per  quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme  bovina e
la  somministrazione,   con  la   dieta,  di  proteine   derivate  da
mammiferi";
  Vista   l'ordinanza   30    aprile   1997   recante   modificazione
all'ordinanza  ministeriale 28  luglio 1994  concernente: "Misure  di
protezione per  quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme  bovina e
la  somministrazione,   con  la   dieta,  di  proteine   derivate  da
mammiferi";
  Vista  la  decisione della  Commissione  del  29 gennaio  1999,  n.
1999/129/CE,  che  modifica per  la  seconda  volta la  decisione  n.
94/381/CE  concernente  misure  di  protezione  per  quanto  riguarda
l'encefalopatia  spongiforme bovina  e  la  somministrazione, con  la
dieta, di proteina derivata da mammiferi;
  Vista la direttiva n. 97/47/CE della Commissione del 28 luglio 1997
che  modifica   gli  allegati  delle  direttive   n.  77/101/CEE,  n.
79/373/CEE e n. 91/357/CEE del Consiglio;
  Ritenuto necessario  modificare l'ordinanza citata  per confermarsi
alle nuove disposizioni stabilite con  la decisione comunitaria e con
la direttiva;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  E'   vietata  la  somministrazione  ai   ruminanti  di  mangimi
contenenti proteine derivanti da tessuti di mammiferi.