IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti; Visto in particolare l'art. 7, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, che stabilisce l'obbligo per gli uffici pubblici di comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di concessione, autorizzazione e licenza di cui all'art. 6, primo comma, lettere e) e g) del decreto medesimo, relativamente ai soggetti beneficiari; Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 giugno 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 12 luglio 1978, che stabilisce le modalita' per la comunicazione all'anagrafe tributaria degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari; Considerato che gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle finanze 22 giugno 1978 stabiliscono che le citate comunicazioni devono essere effettuate utilizzando il modello cartaceo allegato al decreto medesimo e che possono anche essere eseguite mediante registrazione dei dati su supporti magnetici, nonche' trasmesse unitamente alla nota di accompagnamento; Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992 riguardante l'organizzazione interna del Dipartimento delle entrate, ed in particolare l'art. 15, che istituisce, quale servizio IV nell'ambito della Direzione centrale per gli affari amministrativi, lo schedario generale dei titoli azionari, delineandone le competenze, tra le quali e' inclusa la gestione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria effettuate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni; Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 11 agosto 1998, che sopprime, a decorrere dal 14 settembre 1998, lo schedario generale dei titoli azionari e devolve le residue competenze al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politicoamministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Ritenuto necessario che, al fine di semplificare le attivita' di acquisizione e di controllo dell'Amministrazione finanziaria, i dati richiesti siano trasmessi unicamente mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze; Considerata la necessita' di aggiornare il contenuto e le modalita' di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 22 giugno 1978, al fine di agevolare l'inserimento dei dati nel sistema informativo del Ministero delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie concernenti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari.