IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n 605, e successive  modificazioni, concernente disposizioni relative
all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto in particolare l'art. 7,  primo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n.  605, e successive
modificazioni, che  stabilisce l'obbligo  per gli uffici  pubblici di
comunicare all'anagrafe  tributaria i  dati e le  notizie riguardanti
gli atti di concessione, autorizzazione  e licenza di cui all'art. 6,
primo comma, lettere  e) e g) del decreto  medesimo, relativamente ai
soggetti beneficiari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle  finanze  22  giugno  1978,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 193
del 12 luglio 1978, che  stabilisce le modalita' per la comunicazione
all'anagrafe  tributaria   degli  atti  emessi  da   uffici  pubblici
riguardanti  le   concessioni,  autorizzazioni  e   licenze  elencate
nell'art.  6, primo  comma, lettera  e), del  decreto del  Presidente
della   Repubblica  29   settembre   1973,  n.   605,  e   successive
modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari;
  Considerato che gli  articoli 1 e 2 del decreto  del Ministro delle
finanze  22  giugno 1978  stabiliscono  che  le citate  comunicazioni
devono essere effettuate utilizzando  il modello cartaceo allegato al
decreto  medesimo  e  che  possono  anche  essere  eseguite  mediante
registrazione  dei  dati  su supporti  magnetici,  nonche'  trasmesse
unitamente alla nota di accompagnamento;
  Visto  il  decreto del  Ministro  delle  finanze 23  dicembre  1992
riguardante l'organizzazione interna  del Dipartimento delle entrate,
ed  in  particolare l'art.  15,  che  istituisce, quale  servizio  IV
nell'ambito della  Direzione centrale per gli  affari amministrativi,
lo   schedario  generale   dei  titoli   azionari,  delineandone   le
competenze, tra le  quali e' inclusa la  gestione delle comunicazioni
all'anagrafe tributaria effettuate ai sensi  degli articoli 6 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 605, e
successive modificazioni;
  Visto l'art. 1 del decreto  del direttore generale del Dipartimento
delle  entrate  del  Ministero  delle finanze  11  agosto  1998,  che
sopprime, a  decorrere dal 14  settembre 1998, lo  schedario generale
dei  titoli azionari  e devolve  le residue  competenze al  Centro di
servizio delle imposte dirette e indirette di Roma;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo sostituito dall'art. 11 del  decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80,  concernente nuove  disposizioni in  materia, tra  l'altro, di
organizzazione  e   di  rapporti  di  lavoro   nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono essere  adottati dal  Ministro delle finanze  esclusivamente i
provvedimenti   che  sono   espressione  del   potere  di   indirizzo
politicoamministrativo, di  cui agli  articoli 3, comma  1, e  14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Ritenuto necessario  che, al fine  di semplificare le  attivita' di
acquisizione e di controllo  dell'Amministrazione finanziaria, i dati
richiesti siano  trasmessi unicamente  mediante supporti  magnetici o
tramite collegamenti  telematici diretti  con il  sistema informativo
del Ministero delle finanze;
  Considerata la necessita' di aggiornare il contenuto e le modalita'
di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti
dal decreto  del Ministro delle  finanze 22  giugno 1978, al  fine di
agevolare  l'inserimento   dei  dati  nel  sistema   informativo  del
Ministero delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli uffici pubblici  devono comunicare all'anagrafe tributaria i
dati  e  le  notizie  concernenti le  concessioni,  autorizzazioni  e
licenze elencate  nell'art. 6, primo  comma, lettera e),  del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  e
successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari.