IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605 e successive  modificazioni, concernente disposizioni relative
all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto in particolare l'art. 6,  primo comma, lettera f), del citato
decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 605 e
successive modificazioni,  che indica,  tra gli  atti nei  quali deve
essere  indicato  il   numero  di  codice  fiscale,   le  domande  di
iscrizione,  variazione  e  cancellazione  negli  albi,  registri  ed
elenchi  istituiti per  l'esercizio di  attivita' professionali  e di
lavoro   autonomo,   relativamente   ai   soggetti   che   esercitano
l'attivita';
  Visto in particolare l'art. 7,  terzo comma, del citato decreto del
Presidente della  Repubblica 29 settembre  1973, n. 605  e successive
modificazioni,  che stabilisce  che  gli ordini  professionali e  gli
altri  enti ed  uffici  preposti  alla tenuta  di  albi, registri  ed
elenchi,  devono comunicare  all'anagrafe  tributaria le  iscrizioni,
variazioni e cancellazioni;
  Visto  il  decreto del  Ministro  delle  finanze 27  gennaio  1978,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana n. 48
del 17  febbraio 1978, che  determina gli ordini professionali  e gli
altri  enti ed  uffici  preposti  alla tenuta  di  albi, registri  ed
elenchi  istituiti per  l'esercizio di  attivita' professionali  e di
lavoro autonomo, che devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati
e le  notizie concernenti  le iscrizioni, variazioni  e cancellazioni
effettuate   in  base   a   domande,  nonche'   le  modalita'   delle
comunicazioni;
  Considerato che l'art. 2 del  decreto del Ministro delle finanze 27
gennaio  1978 stabilisce  che le  citate comunicazioni  devono essere
redatte  in  conformita' del  modello  cartaceo  allegato al  decreto
medesimo e  che possono anche essere  eseguite mediante registrazione
dei  dati su  supporti magnetici,  nonche' trasmesse  unitamente alla
nota di accompagnamento;
  Visto  il  decreto del  Ministro  delle  finanze 23  dicembre  1992
riguardante l'organizzazione interna  del Dipartimento delle entrate,
ed  in  particolare l'art.  15,  che  istituisce, quale  servizio  IV
nell'ambito della  Direzione centrale per gli  affari amministrativi,
lo   schedario  generale   dei  titoli   azionari,  delineandone   le
competenze, tra le  quali e' inclusa la  gestione delle comunicazioni
all'anagrafe tributaria effettuate ai sensi  degli articoli 6 e 7 del
decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 605 e
successive modificazioni;
  Visto l'art. 1 del decreto  del direttore generale del Dipartimento
delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze  11  agosto  1998  che
sopprime, a  decorrere dal 14  settembre 1998, lo  schedario generale
dei  titoli azionari  e devolve  le residue  competenze al  centro di
servizio delle imposte dirette e indirette di Roma;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo sostituito dall'art. 11 del  decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80,  concernente nuove  disposizioni in  materia, tra  l'altro, di
organizzazione  e   di  rapporti  di  lavoro   nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono essere  adottati dal  Ministro delle finanze  esclusivamente i
provvedimenti   che  sono   espressione  del   potere  di   indirizzo
politicoamministrativo, di  cui agli  articoli 3, comma  1, e  14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Ritenuto necessario  che, al fine  di semplificare le  attivita' di
acquisizione e di controllo  dell'Amministrazione finanziaria, i dati
richiesti siano  trasmessi unicamente  mediante supporti  magnetici o
tramite collegamenti  telematici diretti  con il  sistema informativo
del Ministero delle finanze;
  Considerata la necessita' di aggiornare il contenuto e le modalita'
di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti
dal decreto  del Ministro delle finanze  27 gennaio 1978, al  fine di
agevolare  l'inserimento   dei  dati  nel  sistema   informativo  del
Ministero delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli ordini professionali, enti ed uffici preposti alla tenuta di
albi,  registri ed  elenchi  istituiti per  l'esercizio di  attivita'
professionali  e di  lavoro autonomo  devono comunicare  all'anagrafe
tributaria i dati e le  notizie concernenti le iscrizioni, variazioni
e  cancellazioni  effettuate  in  base a  domande,  limitatamente  ai
soggetti che esercitano le seguenti attivita':
  agenti di cambio, architetti, attuari, autotrasportatori, avvocati,
biologi, chimici,  consulenti del lavoro, dottori  agronomi e dottori
forestali, dottori commercialisti,  esportatori, farmacisti, geologi,
geometri,  giornalisti, ingegneri,  medici  chirurghi e  odontoiatri,
notai,  tecnici sanitari  di  radiologia  medica, ostetriche,  periti
agrari,  periti  industriali,   ragionieri  commercialisti,  revisori
contabili, veterinari, assistenti  sociali, infermieri professionali,
psicologi, spedizionieri doganali.