IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, recante l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu; Considerato che l'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, dispone che fino alla costituzione dell'organo di gestione dell'Ente parco, le autorizzazioni e le eventuali deroghe alle misure di salvaguardia vengano rilasciate dalla provincia di Nuoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1998, mediante il quale sono stati differiti al 1 luglio 1999 i termini per l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'allegato A del summenzionato decreto; Considerato che il Ministro dell'ambiente con nota prot. SCN/99/3D/7228 del 23 aprile 1999 ha richiesto a tutte le amministrazioni interessate, nonche' alle associazioni ambientali ed agli enti scientifici la designazione dei rappresentanti all'interno del consiglio direttivo dell'Ente Parco; Rilevato che le procedure per la costituzione di detto organo e degli altri organi dell'Ente di gestione del parco nazionale non sono ancora terminate e che non potranno essere completate entro breve tempo; Considerato che il prefetto di Nuoro con nota prot. 461/27/GAB del 21 giugno 1999, ha comunicato al Ministero dell'ambiente che "l'Amministrazione provinciale non appare in grado di assumere, al momento, la gestione per due ordini di motivi: a) assenza di una struttura amministrativa organizzata allo scopo; b) stato di incertezza nella individuazione del vertice dell'amministrazione provinciale a seguito della elezione del Presidente alla carica di consigliere regionale e della sua probabile opzione per tale incarico"; Rilevato che, stante la perdurante difficolta' di organizzare tempestivamente in forme alternative, adeguatamente supportate dalla conoscenza delle zone interessate e dalla capacita' di collocare le valutazioni in un contesto territoriale complessivo, l'esercizio interinale del potere autorizzatorio e delle relative deroghe, nel contesto attuale, secondo quanto viene puntualizzato nella predetta nota prefettizia, "si verrebbe a verificare una situazione di pericolosissima paralisi dell'intero comprensorio del Parco, che ricomprende il territorio di 24 comuni, con l'impossibilita' da un lato di porre in essere il regime autorizzativo generale e particolare, dall'altro con l'incapacita' per la conseguente perdita di competenze degli enti locali di impedire attivita' di trasformazione anche irreversibili del territorio"; Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna, intercorsa in data 28 giugno 1999, in ordine all'opportunita' di disporre un differimento del termine previsto dall'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. Le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, recante istituzione dell'Ente Parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu, si applicano a decorrere dall'istituzione dell'organismo di gestione del Parco nazionale e, comunque, dal 31 gennaio 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 22 luglio 1999 CIAMPI D'Alema,Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi,Ministro dell'ambiente Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1999 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 336