IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996; Viste le delibere dei consigli delle facolta' interessate portanti i pareri favorevoli sulle materie di competenza relativamente alle modifiche allo statuto di autonomia; Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli" del 27 novembre 1996, intesa ad ottenere l'istituzione del corso di diploma universitario in etica sanitaria e bioetica; Vista la proposta del senato accademico del 9 dicembre 1996; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 1996; Vista la comunicazione rettorale del 7 febbraio 1997, prot. n. 2294, con la quale e' stata inoltrata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa all'istituzione del corso di diploma universitario in etica sanitaria e bioetica; Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4; Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze della formazione del 10 febbraio 1999, intesa ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie; Viste le delibere dei consigli delle facolta' di economia, nella seduta del 12 febbraio 1999 e medicina e chirurgia "A. Gemelli", nella seduta del 17 febbraio 1999, con le quali dette facolta' hanno dichiarato la disponibilita' a concorrere alla realizzazione del corso di laurea in scienze motorie; Viste le proposte del senato accademico integrato del 2 marzo 1999; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 marzo 1999; Vista la delibera del consiglio della seconda facolta' di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative) del 26 marzo 1999, intesa ad ottenere la modifica di denominazione della facolta' in "facolta' di scienze bancarie, finanziarie e assicurative"; Vista la proposta del senato accademico integrato del 1 giugno 1999; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 3 e 18 giugno 1999; Vista la comunicazione rettorale del 16 luglio 1999, prot. n. 7663, con la quale e' stata inoltrata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa alla modifica della denominazione della seconda facolta' di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative); Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 23 aprile 1999, intesa ad ottenere alcune modifiche allo statuto di autonomia; Vista la comunicazione rettorale del 30 aprile 1999, prot. n. 5677, con la quale e' stata inoltrata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa all'istituzione del corso di laurea in scienze motorie; Vista la comunicazione rettorale del 26 maggio 1999, prot. n. 6397, con la quale e' stata inoltrata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa alle modifiche allo statuto di autonomia per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999, recante "Autorizzazione all'istituzione di facolta' e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF e alla relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 presso le Universita' di Bologna, Cagliari, Cassino, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Milano Cattolica, Milano Statale, Padova, Palermo, Perugia, Torino, Urbino, Verona e presso l'Istituto navale di Napoli"; Considerato che e' trascorso il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'articolo 6 della legge n. 168/1989 senza che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica abbia comunicato rilievi alla data odierna circa le modifiche allo statuto di autonomia; Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore; Decreta: Art. 1. Nello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, vengono modificati e integrati gli articoli come di seguito citati: Art. 16, comma 4: "il consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni dalla data di nomina". Art. 17, comma 2: compete al consiglio di amministrazione deliberare: lettera a) "lo statuto e le modifiche relative su proposta del senato accademico integrato, sentiti i consigli di facolta' interessati per le materie relative all'ordinamento didattico;". Art. 17, comma 3: in particolare spetta al consiglio di amministrazione deliberare: lettera f): "l'istituzione di nuove sedi e l'attivazione e la soppressione delle strutture didattiche e dei relativi corsi di laurea e di diploma previsti a statuto e delle nuove strutture di assistenza sanitaria;"; lettera h): "la nomina dei direttori delle sedi, degli altri dirigenti amministrativi, del direttore del policlinico, del direttore sanitario, del dirigente amministrativo del Policlinico e degli altri dirigenti;"; lettera i): "la designazione dei componenti del collegio dei revisori dei conti;". Art. 18, comma 3: spetta al comitato direttivo in sede istruttoria: lettera f): "l'attivazione e la soppressione di corsi di laurea, scuole, dipartimenti, istituti.". Art. 18, comma 4: spettano al comitato direttivo le seguenti funzioni, salvo la avocazione del consiglio di amministrazione: lettera a): "il conferimento degli insegnamenti e delle collaborazioni all'attivita' didattica, le relative nomine e i conseguenti trattamenti economici;"; lettera e): "l'accettazione di donazioni, eredita', legati, lasciti, contributi;"; lettera g): "l'attivazione e la soppressione di centri di ricerca e interuniversitari, corsi di perfezionamento e di alta specializzazione e dottorati di ricerca;"; lettera h): "la proposta del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.". Art. 18, comma 5: il consiglio di amministrazione puo' delegare al comitato direttivo l'esercizio delle seguenti funzioni: lettera f): lettera soppressa. Art. 19, comma 1: "il rettore e' nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori di prima fascia che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di ruolo nell'Universita' Cattolica, nell'ambito di una rosa di candidati composta da cinque nominativi deliberata dal senato accademico sulla base delle designazioni espresse dai consigli di facolta' ...". Art. 19, comma 2: "il rettore dura in carica quattro anni accademici ed e' riconfermabile per non piu' di due mandati consecutivi. Per tutta la durata del mandato e' tenuto all'osservanza del tempo pieno.". Art. 19, comma 3: spetta al rettore: lettera g): "adottare, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, del comitato direttivo e del senato accademico, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;". Art. 20, comma 2: ... in particolare il senato accademico esercita direttamente le seguenti competenze non delegabili: lettera d): "esercitare le competenze, previste dal presente statuto, in materia di: ... istituzione di strutture didattiche, di ricerca e di alta specializzazione, diverse da quelle prima elencate, previste dalle norme in materia;". Art. 21, comma 4: consulta di ateneo: comma soppresso. Art. 22, comma 2: collegio dei revisori dei conti: "il presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal rettore, su delibera del consiglio di amministrazione e durano in carica quattro anni dalla data di nomina.". Titolo III: "strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria". Art. 23, titolo: "strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria". Art. 25, comma 2: "Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti ed e' nominato dal rettore. Il preside dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile per non piu' di due mandati consecutivi. ...". Art. 25, comma 3: "il preside e' eletto dai professori di prima e seconda fascia ..". Art. 27, comma 3: "i consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo sono composti da tutti i titolari degli insegnamenti afferenti ai corsi o indirizzi interessati, nonche' dai rappresentanti dei ricercatori universitari non affidatari di insegnamento nel corso e dai rappresentanti degli studenti secondo quanto previsto dal regolamento generale di ateneo ...". Art. 27, comma 4: "i consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo eleggono i rispettivi presidenti fra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo. Il senato accademico, su proposta del consiglio di facolta' competente, puo' previamente stabilire che il presidente del consiglio di corso di diploma possa essere eletto, con le stesse modalita', anche fra i professori di seconda fascia. I presidenti dei consigli sono nominati dal rettore, durano in carica quattro anni accademici e sono rieleggibili per non piu' di due mandati consecutivi ...". Art. 28, comma 3: "sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. il direttore e' preposto al funzionamento della scuola e ne e' responsabile. Il direttore e' eletto dal consiglio della scuola fra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile per non piu' di due mandati consecutivi.". Art. 31, comma 1: "il direttore di dipartimento o di istituto e' eletto dal rispettivo consiglio tra i professori di prima fascia, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, ed e' nominato dal rettore.". Art. 31, comma 2: "il direttore dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile per non piu' di due mandati consecutivi.". Art. 31, comma 5: "In caso di assenza o di impedimento del direttore svolge le funzioni di direttore il professore di prima fascia con la maggiore anzianita' nei ruoli dei professori universitari, che presiede altresi' la seduta per la designazione del direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.". Art. 32, comma 1: "Il consiglio di dipartimento e' composto da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori universitari afferenti al dipartimento stesso, nonche', secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo, da una rappresentanza dei professori a contratto ai sensi dell'art. 44, secondo comma, e da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ove questi siano gestiti con sede amministrativa presso l'Universita' Cattolica ...". Art. 32, comma 2: "Il consiglio di istituto e' composto da tutti i professori di ruolo e da una rappresentanza dei professori a contratto ai sensi dell'art. 44, secondo comma, e da una rappresentanza dei ricercatori universitari afferenti all'istituto stesso, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo ....". Art. 39, comma 3: "I membri eletti durano in carica tre anni dalla data di nomina e non sono immediatamente rieleggibili.". Art. 46, comma 4: "Il comitato direttivo puo' altresi' assegnare una indennita' di carica al rettore e ai docenti titolari di uffici direttivi.". Art. 61, comma 1: "Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi, per le materie la cui disciplina e' a essi demandata, le norme vigenti, sempreche' non incompatibili con il presente statuto.