IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore,
emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;
  Viste le delibere dei  consigli delle facolta' interessate portanti
i pareri  favorevoli sulle  materie di competenza  relativamente alle
modifiche allo statuto di autonomia;
  Vista  la  delibera del  consiglio  della  facolta' di  medicina  e
chirurgia  "A. Gemelli"  del  27 novembre  1996,  intesa ad  ottenere
l'istituzione del corso di diploma universitario in etica sanitaria e
bioetica;
  Vista la proposta del senato accademico del 9 dicembre 1996;
  Vista la delibera del consiglio  di amministrazione del 18 dicembre
1996;
  Vista  la comunicazione  rettorale del  7 febbraio  1997, prot.  n.
2294, con la quale e' stata inoltrata al Ministero dell'universita' e
della ricerca  scientifica e  tecnologica la  documentazione relativa
all'istituzione del corso di diploma universitario in etica sanitaria
e bioetica;
  Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
  Vista la  delibera del  consiglio della  facolta' di  scienze della
formazione del 10 febbraio 1999, intesa ad ottenere l'istituzione del
corso di laurea in scienze motorie;
  Viste le  delibere dei consigli  delle facolta' di  economia, nella
seduta  del 12  febbraio 1999  e medicina  e chirurgia  "A. Gemelli",
nella seduta del 17 febbraio 1999,  con le quali dette facolta' hanno
dichiarato  la disponibilita'  a  concorrere  alla realizzazione  del
corso di laurea in scienze motorie;
  Viste le proposte del senato accademico integrato del 2 marzo 1999;
  Vista la  delibera del  consiglio di  amministrazione del  24 marzo
1999;
  Vista la delibera del consiglio  della seconda facolta' di economia
(scienze  bancarie, finanziarie  e assicurative)  del 26  marzo 1999,
intesa ad  ottenere la  modifica di  denominazione della  facolta' in
"facolta' di scienze bancarie, finanziarie e assicurative";
  Vista  la proposta  del senato  accademico integrato  del 1  giugno
1999;
  Vista  la delibera  del consiglio  di  amministrazione del  3 e  18
giugno 1999;
  Vista la comunicazione rettorale del 16 luglio 1999, prot. n. 7663,
con la quale e' stata inoltrata al Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica e  tecnologica la  documentazione relativa  alla
modifica  della  denominazione  della seconda  facolta'  di  economia
(scienze bancarie, finanziarie e assicurative);
  Vista la  delibera del consiglio  di amministrazione del  23 aprile
1999, intesa ad ottenere alcune modifiche allo statuto di autonomia;
  Vista la comunicazione rettorale del 30 aprile 1999, prot. n. 5677,
con la quale e' stata inoltrata al Ministero dell'universita' e della
ricerca   scientifica  e   tecnologica  la   documentazione  relativa
all'istituzione del corso di laurea in scienze motorie;
  Vista la comunicazione rettorale del 26 maggio 1999, prot. n. 6397,
con la quale e' stata inoltrata al Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica e  tecnologica la  documentazione relativa  alle
modifiche allo  statuto di autonomia  per il prescritto  controllo di
legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;
  Visto  il  decreto ministeriale  5  agosto  1999, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999, recante "Autorizzazione
all'istituzione di facolta' e corsi di laurea e di diploma in scienze
motorie  in correlazione  con  la trasformazione  degli  ISEF e  alla
relativa  attivazione  a  decorrere  dall'anno  accademico  1999-2000
presso  le  Universita'  di   Bologna,  Cagliari,  Cassino,  Catania,
Catanzaro,  Firenze,  Foggia,  Genova,  L'Aquila,  Milano  Cattolica,
Milano Statale,  Padova, Palermo,  Perugia, Torino, Urbino,  Verona e
presso l'Istituto navale di Napoli";
  Considerato  che e'  trascorso  il termine  perentorio di  sessanta
giorni previsto dall'articolo 6 della  legge n. 168/1989 senza che il
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
abbia comunicato  rilievi alla data  odierna circa le  modifiche allo
statuto di autonomia;
  Ritenuto  che   sia  stato   utilmente  compiuto   il  procedimento
amministrativo    previsto   per    le   modifiche    dello   statuto
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nello statuto  dell'Universita' Cattolica del Sacro  Cuore, emanato
con decreto rettorale 24 ottobre 1996, vengono modificati e integrati
gli articoli come di seguito citati:
  Art. 16, comma 4:
  "il consiglio di  amministrazione dura in carica 4  anni dalla data
di nomina".
  Art. 17, comma 2:
   compete al consiglio di amministrazione deliberare:
  lettera  a) "lo  statuto e  le modifiche  relative su  proposta del
senato  accademico   integrato,  sentiti   i  consigli   di  facolta'
interessati per le materie relative all'ordinamento didattico;".
  Art. 17, comma 3:
  in particolare spetta al consiglio di amministrazione deliberare:
  lettera  f): "l'istituzione  di  nuove sedi  e  l'attivazione e  la
soppressione  delle  strutture didattiche  e  dei  relativi corsi  di
laurea e  di diploma previsti  a statuto  e delle nuove  strutture di
assistenza sanitaria;";
  lettera  h):  "la nomina  dei  direttori  delle sedi,  degli  altri
dirigenti   amministrativi,  del   direttore  del   policlinico,  del
direttore sanitario,  del dirigente amministrativo del  Policlinico e
degli altri dirigenti;";
  lettera  i):  "la  designazione  dei componenti  del  collegio  dei
revisori dei conti;".
  Art. 18, comma 3:
   spetta al comitato direttivo in sede istruttoria:
  lettera f):  "l'attivazione e la  soppressione di corsi  di laurea,
scuole, dipartimenti, istituti.".
  Art. 18, comma 4:
  spettano  al  comitato direttivo  le  seguenti  funzioni, salvo  la
avocazione del consiglio di amministrazione:
  lettera   a):  "il   conferimento   degli   insegnamenti  e   delle
collaborazioni  all'attivita'  didattica,  le  relative  nomine  e  i
conseguenti trattamenti economici;";
  lettera  e):   "l'accettazione  di  donazioni,   eredita',  legati,
lasciti, contributi;";
  lettera g): "l'attivazione e la soppressione di centri di ricerca e
interuniversitari,    corsi   di    perfezionamento    e   di    alta
specializzazione e dottorati di ricerca;";
  lettera   h):  "la   proposta   del  regolamento   di  Ateneo   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.".
  Art. 18, comma 5:
  il consiglio di amministrazione puo' delegare al comitato direttivo
l'esercizio delle seguenti funzioni:
   lettera f): lettera soppressa.
  Art. 19, comma 1:
  "il  rettore e'  nominato dal  consiglio di  amministrazione tra  i
professori  di  prima  fascia  che  abbiano  almeno  cinque  anni  di
anzianita' di  ruolo nell'Universita'  Cattolica, nell'ambito  di una
rosa di candidati composta da cinque nominativi deliberata dal senato
accademico  sulla base  delle designazioni  espresse dai  consigli di
facolta' ...".
  Art. 19, comma 2:
  "il  rettore  dura   in  carica  quattro  anni   accademici  ed  e'
riconfermabile per non piu' di  due mandati consecutivi. Per tutta la
durata del mandato e' tenuto all'osservanza del tempo pieno.".
  Art. 19, comma 3:
   spetta al rettore:
  lettera g): "adottare, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti
di  competenza   del  consiglio  di  amministrazione,   del  comitato
direttivo e del senato accademico,  salvo ratifica nella prima seduta
immediatamente successiva;".
  Art. 20, comma 2:
  ... in  particolare il  senato accademico esercita  direttamente le
seguenti competenze non delegabili:
  lettera  d):  "esercitare  le  competenze,  previste  dal  presente
statuto, in materia di:
     ...
  istituzione  di   strutture  didattiche,  di  ricerca   e  di  alta
specializzazione, diverse  da quelle  prima elencate,  previste dalle
norme in materia;".
  Art. 21, comma 4:
   consulta di ateneo:
    comma soppresso.
  Art. 22, comma 2:
   collegio dei revisori dei conti:
  "il presidente e  i componenti del collegio dei  revisori dei conti
sono   nominati   dal  rettore,   su   delibera   del  consiglio   di
amministrazione  e  durano  in  carica quattro  anni  dalla  data  di
nomina.".
  Titolo III:
  "strutture didattiche,  di ricerca,  di alta specializzazione  e di
assistenza sanitaria".
  Art. 23, titolo:
  "strutture didattiche,  di ricerca,  di alta specializzazione  e di
assistenza sanitaria".
  Art. 25, comma 2:
  "Il preside  viene eletto tra  i professori di prima  fascia aventi
titolo  all'elettorato  passivo in  base  alle  leggi vigenti  ed  e'
nominato  dal  rettore.  Il  preside  dura  in  carica  quattro  anni
accademici  ed   e'  rieleggibile  per   non  piu'  di   due  mandati
consecutivi. ...".
  Art. 25, comma 3:
  "il preside e' eletto dai professori di prima e seconda fascia ..".
  Art. 27, comma 3:
  "i consigli  di corso  di laurea,  di diploma  o di  indirizzo sono
composti da tutti i titolari  degli insegnamenti afferenti ai corsi o
indirizzi  interessati, nonche'  dai  rappresentanti dei  ricercatori
universitari  non   affidatari  di  insegnamento  nel   corso  e  dai
rappresentanti degli studenti secondo quanto previsto dal regolamento
generale di ateneo ...".
  Art. 27, comma 4:
  "i consigli di corso di laurea,  di diploma o di indirizzo eleggono
i  rispettivi presidenti  fra  i  professori di  prima  fascia o,  in
mancanza,  di  seconda  fascia  secondo le  modalita'  stabilite  dal
regolamento generale di ateneo. Il senato accademico, su proposta del
consiglio di  facolta' competente, puo' previamente  stabilire che il
presidente del consiglio di corso di diploma possa essere eletto, con
le  stesse modalita',  anche fra  i professori  di seconda  fascia. I
presidenti dei consigli  sono nominati dal rettore,  durano in carica
quattro  anni accademici  e sono  rieleggibili  per non  piu' di  due
mandati consecutivi ...".
  Art. 28, comma 3:
  "sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.
il  direttore e'  preposto  al  funzionamento della  scuola  e ne  e'
responsabile. Il direttore e' eletto dal consiglio della scuola fra i
professori di prima  fascia o, in mancanza, di seconda  fascia che ne
fanno  parte,   dura  in  carica   quattro  anni  accademici   ed  e'
rieleggibile per non piu' di due mandati consecutivi.".
  Art. 31, comma 1:
  "il  direttore  di  dipartimento  o   di  istituto  e'  eletto  dal
rispettivo consiglio  tra i  professori di  prima fascia,  secondo le
modalita'  stabilite  dal  regolamento  generale  di  Ateneo,  ed  e'
nominato dal rettore.".
  Art. 31, comma 2:
  "il  direttore  dura  in  carica  quattro  anni  accademici  ed  e'
rieleggibile per non piu' di due mandati consecutivi.".
  Art. 31, comma 5:
  "In  caso di  assenza  o  di impedimento  del  direttore svolge  le
funzioni di direttore  il professore di prima fascia  con la maggiore
anzianita'  nei  ruoli  dei  professori  universitari,  che  presiede
altresi' la  seduta per  la designazione  del direttore.  Resta salvo
quanto  stabilito dalle  leggi  vigenti  nei casi  di  mancanza o  di
impedimento.".
  Art. 32, comma 1:
  "Il consiglio di dipartimento e'  composto da tutti i professori di
ruolo  e  dai  ricercatori  universitari  afferenti  al  dipartimento
stesso, nonche', secondo quanto stabilito dal regolamento generale di
Ateneo, da  una rappresentanza  dei professori  a contratto  ai sensi
dell'art. 44,  secondo comma, e  da un rappresentante  degli studenti
iscritti ai  corsi di dottorato  di ricerca ove questi  siano gestiti
con sede amministrativa presso l'Universita' Cattolica ...".
  Art. 32, comma 2:
  "Il  consiglio di  istituto e'  composto da  tutti i  professori di
ruolo e  da una  rappresentanza dei professori  a contratto  ai sensi
dell'art. 44, secondo comma, e  da una rappresentanza dei ricercatori
universitari afferenti all'istituto  stesso, secondo quanto stabilito
dal regolamento generale di ateneo ....".
  Art. 39, comma 3:
  "I membri eletti  durano in carica tre anni dalla  data di nomina e
non sono immediatamente rieleggibili.".
  Art. 46, comma 4:
  "Il comitato  direttivo puo'  altresi' assegnare una  indennita' di
carica al rettore e ai docenti titolari di uffici direttivi.".
  Art. 61, comma 1:
  "Fino all'entrata  in vigore dei  regolamenti di cui  al precedente
articolo continuano ad  applicarsi, per le materie  la cui disciplina
e' a essi  demandata, le norme vigenti,  sempreche' non incompatibili
con il presente statuto.