IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti; Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41, di attuazione dell'art. 3 della direttiva 93/68/CEE; Visto l'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 115/1995 che prevede l'applicazione del decreto stesso per gli aspetti riguardanti la sicurezza o categoria di rischio di un prodotto non disciplinati da una normativa specifica; Visto l'art. 6, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 115/1995 che, a fini di sicurezza, prevede si possa sottoporre l'immissione di prodotti sul mercato a condizioni preventive; Considerata la raccomandazione 98/485/CE del 1 luglio 1998 relativa agli articoli di puericultura ed ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca da parte di bambini di eta' inferiore ai tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati; Considerato che la Commissione europea nel corso della seduta del 4 dicembre 1998 del Comitato d'urgenza, previsto dalla direttiva 92/59/CEE, ha comunicato che il CSTEE (Comitato scientifico per la tossicita', l'ecotossicita' e l'ambiente), nella riunione del 27 novembre 1998, ha abbassato i limiti temporali di assunzione di alcuni ftalati da parte dei bambini rispetto ai valori consigliati nella seduta del 24 aprile 1998 ed ha stabilito di proseguire gli studi dei metodi di valutazione dei rischi e degli effetti sull'uomo, invitando, intanto, gli Stati ad assumere ogni opportuna iniziativa volta a disciplinare l'impiego di taluni ftalati nei giocattoli; Vista la nota del Ministro della sanita' del 2 febbraio 1999, con la quale viene sollecitato un provvedimento cautelare restrittivo della commercializzazione di giocattoli contenenti ftalati destinati a bambini di eta' compresa tra 0 e 36 mesi; Esperita la procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica l'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, istituita con direttiva 83/189/CEE; Visti i pareri circostanziati emessi dalla Spagna e dalla Francia ai sensi dell'art. 9.2 della citata direttiva 98/34/CE, nonche', recepite le osservazioni formulate dalla Commissione UE sullo schema di decreto preventivamente notificato, ai sensi dell'art. 8.2 della medesima direttiva 98/34/CE; Ritenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1995, che in assenza di norme la sicurezza dei prodotti e' valutata, tra l'altro, in relazione al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi; Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera d), del gia' citato decreto legislativo n. 115/1995, sottoporre l'immissione sul mercato di giocattoli, fabbricati in materia plastica morbida, destinati, in condizioni d'uso normali e prevedibili, ad essere introdotti nella bocca da bambini di eta' compresa tra 0 e 36 mesi, o per i quali e' probabile che cio' avvenga, alla condizione preventiva che gli stessi giocattoli non contengano piu' dello 0,05% in peso di uno o piu' ftalati; Decreta: A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, l'immissione sul mercato di giocattoli, come definiti dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE, fabbricati in materia plastica morbida, destinati, in condizioni d'uso normali e prevedibili, ad essere introdotti nella bocca da bambini di eta' compresa tra 0 e 36 mesi, o per i quali e' probabile che cio' avvenga, e' sottoposta alla condizione preventiva che gli stessi giocattoli non contengano piu' dello 0,05% in peso di una o piu' delle seguenti sostanze: ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP) e ftalato di butilbenzile (BBP). Roma, 30 settembre 1999 Il Ministro: Bersani