IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha disposto, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono demandate, a decorrere dal 1 gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni ed al contenzioso amministrativo relative alle tasse automobilistiche non erariali; Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 10, sopracitato; Visti gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, i quali hanno previsto la costituzione di archivi regionali e di un archivio nazionale delle tasse automobilistiche, aggiornati in via telematica ad opera, tra gli altri, dei soggetti incaricati della riscossione delle tasse sopra richiamate; Visto l'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che i tabaccai possono riscuotere la tasse automobilistiche previa adesione ad apposita convenzione tipo da approvare con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 31, comma 41, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha previsto che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dall'art. 17, comma 11, sopracitato; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 13 settembre 1999, che ha approvato lo schema di convenzione tipo che regola il rapporto tra i soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264 del 1991 che intendono riscuotere le tasse automobilistiche e le amministrazioni destinatarie delle tasse stesse; Visto l'art. 4, comma 1, dello schema di convenzione da ultimo citato, il quale stabilisce che il soggetto autorizzato ai sensi della legge n. 264 del 1991 e' tenuto ad assicurare il collegamento in via telamatica con gli archivi delle tasse automobilistiche soprarichiamati, uniformandosi alle disposizioni che regolano le modalita' del collegamento stesso; Considerato che le modalita' tecniche del collegamento di cui al sopra citato art. 4, comma 1, sono state sottoposte all'esame della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la quale, nella seduta del 5 agosto 1999, ha espresso parere favorevole in merito alle sopracitate modalita' di collegamento; Visti l'art. 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Decreta: Art. 1. Sono approvate le modalita' e le caratteristiche di sicurezza del collegamento dei soggetti autorizzati di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con gli archivi delle tasse automobilistiche, cosi' come definite nell'allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 settembre 1999 Il direttore generale: Romano