IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  ha  disposto,  tra l'altro, che con decreto del Ministro delle
finanze, da emanarsi sentita la conferenza permanente per i  rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, previo parere  delle  competenti  commissioni  parlamentari,
sono  demandate,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1999, alle regioni a
statuto   ordinario   le   funzioni   relative   alla    riscossione,
all'accertamento,  al  recupero,  ai rimborsi, all'applicazione delle
sanzioni  ed  al  contenzioso  amministrativo  relative  alle   tasse
automobilistiche non erariali;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n.
418, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 10, sopracitato;
  Visti gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998,
n. 418, i quali hanno previsto la costituzione di archivi regionali e
di un archivio nazionale delle tasse automobilistiche, aggiornati  in
via telematica ad opera, tra gli altri, dei soggetti incaricati della
riscossione delle tasse sopra richiamate;
  Visto l'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  ha  previsto  che  i  tabaccai  possono  riscuotere  la  tasse
automobilistiche previa adesione  ad  apposita  convenzione  tipo  da
approvare con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 31, comma 41, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il
quale  ha  previsto che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8
agosto 1991, n. 264, possono  riscuotere  le  tasse  automobilistiche
previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dall'art.  17,
comma 11, sopracitato;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze del 13 settembre 1999,
che ha approvato lo schema di convenzione tipo che regola il rapporto
tra i soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264 del  1991  che
intendono  riscuotere  le tasse automobilistiche e le amministrazioni
destinatarie delle tasse stesse;
  Visto l'art. 4, comma 1, dello  schema  di  convenzione  da  ultimo
citato,  il  quale  stabilisce  che  il soggetto autorizzato ai sensi
della legge n. 264 del 1991 e' tenuto ad assicurare  il  collegamento
in  via  telamatica  con  gli  archivi  delle  tasse automobilistiche
soprarichiamati, uniformandosi  alle  disposizioni  che  regolano  le
modalita' del collegamento stesso;
  Considerato  che  le  modalita' tecniche del collegamento di cui al
sopra citato art. 4, comma 1, sono state sottoposte  all'esame  della
conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, la quale, nella seduta  del  5
agosto 1999, ha espresso parere favorevole in merito alle sopracitate
modalita' di collegamento;
  Visti  l'art.  3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate le modalita' e le caratteristiche di  sicurezza  del
collegamento  dei  soggetti  autorizzati  di  cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264, con gli archivi  delle  tasse  automobilistiche,  cosi'
come definite nell'allegato al  presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 settembre 1999
                                        Il direttore generale: Romano