IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge  30 giugno  1998, n.  208, che,  per assicurare  la
prosecuzione degli interventi di cui  all'art. l del decreto-legge 25
marzo 1997,  n. 67, convertito  dalla legge  23 maggio 1997,  n. 135,
autorizza la spesa complessiva di  12.200 miliardi di lire (6.300,774
milioni  di  euro) per  il  periodo  1999-2004, specificando  che  le
predette risorse affluiscono al fondo di cui al decreto legislativo 3
aprile 1993, n.  96, e demandando a questo Comitato  il riparto delle
risorse stesse, sentite le  indicazioni di priorita' della Conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome di Trento e Bolzano;
  Vista la legge  23 dicembre 1998, n. 449  (legge finanziaria 1999),
che,  nel rifinanziare  la predetta  legge n.  208/1998, prevede,  in
tabella C, autorizzazioni di spesa per complessivi 11.100 miliardi di
lire (5.732,672 milioni di euro), finalizzati alla prosecuzione degli
interventi nelle aree depresse;
  Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 70/98 (pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n.  195 del  22  agosto 1998;  errata corrige  in
Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1998), con la quale questo
Comitato - sulla  base delle indicazioni di priorita' di  cui sopra -
ha proceduto  al riparto delle  risorse di  cui all'art. 1,  comma 1,
della  citata legge  n.  208/1998,  riservando complessivamente  alla
realizzazione di  interventi infrastrutturali 4.500 miliardi  di lire
(2.324,056  milioni di  euro), dei  quali 1.000  (516,457 milioni  di
euro) assegnati al Ministero dei  lavori pubblici per la prosecuzione
dei   lavori  di   riqualificazione  dell'autostrada   Salerno-Reggio
Calabria e 3.500  (1.807,599 milioni di euro)  attribuiti alle intese
istituzionali di  programma di cui al  punto 1 della delibera  del 21
marzo 1997, n. 29 (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio  1997; errata  corrige in  Gazzetta  Ufficiale n.  114 del  19
maggio 1997);
  Vista la  delibera in data 22  gennaio 1999, n. 4/99,  con la quale
questo Comitato ha assegnato l'importo complessivo di 11.100 miliardi
di lire  (5.732,672 milioni  di euro), recato  dalla citata  legge n.
449/1998 e  riservato alla  prosecuzione degli interventi  nelle aree
depresse,  secondo  l'articolazione, per  tipologia  di  spesa e  per
annualita', indicata nel prospetto allegato alla delibera stessa;
  Visti i decreti  del 20 ottobre 1998  e del 16 febbraio  1999 con i
quali il  Ministro del  tesoro, del  bilancio e  della programmazione
economica ha  proceduto alla  nomina dei  componenti del  Comitato di
coordinamento, istituito al punto  5.1. della richiamata delibera del
9 luglio 1998 quale struttura  di collegamento tra le amministrazioni
centrali con il compito di procedere all'individuazione delle opere e
degli  studi di  fattibilita' da  finanziare a  carico delle  risorse
destinate alle infrastrutture dalla delibera stessa;
  Visti gli schemi licenziati dal predetto Comitato nell'ottobre 1998
per la ripartizione  delle risorse di cui sopra, schemi  nei quali si
prevede  di assegnare  agli studi  di fattibilita'  la quota  massima
consentita del  3% e che riportano,  nell'ambito delle disponibilita'
complessive riservate da questo Comitato  alle diverse aree del Paese
e per  ciascuna delle due  tipologie considerate, il riparto  su base
regionale del 70% delle risorse;
  Visti  i  criteri  adottati  per  il riparto  di  cui  sopra  e  le
considerazioni svolte in  ordine ad alcuni dei  parametri indicati da
questo  Comitato, nonche'  i contenuti  delle raccomandazioni  di cui
agli schemi predetti;
  Vista la  delibera in data  21 aprile 1999,  n. 52/99, in  corso di
registrazione,  con la  quale questo  Comitato ha  ripartito su  base
territoriale  tra  le  regioni   meridionali  l'importo  di  2.914,58
miliardi  di   lire  (1.505,255  milioni   di  euro)  per   opere  di
completamento, riservando  i residui  85,42 miliardi di  lire (44,116
milioni di  euro) al  cofinanziamento di  una quota  pari al  50% del
costo   di   studi   di    fattibilita'   di   rilevanti   iniziative
infrastrutturali  di  particolare  interesse per  le  amministrazioni
locali e di settore;
  Vista la relazione in data 24  giugno 1999 con la quale il Comitato
di coordinamento  ha trasmesso  l'elenco degli studi  di fattibilita'
per  interventi infrastrutturali  da cofinanziare  nelle regioni  del
Mezzogiorno, formulando nel contempo alcune raccomandazioni mirate al
pieno conseguimento degli obiettivi da perseguire;
  Considerato  che le  proposte di  finanziamento, provenienti  dalle
amministrazioni  regionali e  centrali, dovevano  essere ordinate  da
apposito  gruppo  in una  graduatoria  di  merito, alla  stregua  dei
criteri specificati nei richiamati "schemi di riparto", e concorrere,
per la  parte eccedente la  quota preripartita, al residuo  30% delle
risorse disponibili;
  Considerato  che  l'importo  necessario alla  piena  copertura  del
cofinanziamento degli  studi di fattibilita' classificati,  a parita'
di punteggio, all'ultimo posto della graduatoria "premiale" eccede di
1,5 miliardi  di lire (0,775  milioni di euro)  l'importo complessivo
riservato agli studi stessi;
  Ritenuto  di  condividere  la  procedura seguita  dal  Comitato  di
coordinamento  che appare  coerente  con la  linea evolutiva  seguita
soprattutto nel periodo  piu' recente da questo Comitato  ed intesa a
stimolare  concrete  forme  di  concertazione tra  Stato  e  regioni,
nonche' a "premiare"  la qualita' ed a sollecitare  cosi' un processo
di effettiva crescita delle aree depresse;
  Ritenuto   opportuno   assicurare   la  copertura   integrale   del
cofinanziamento anche per gli studi  collocati a parita' di punteggio
all'ultimo  posto della  graduatoria  relativa  alla quota  premiale,
nonche' di  recepire le  altre raccomandazioni dallo  stesso Comitato
formulate;
  Ritenuto altresi'  di dettare norme  in tema di  sostituzione degli
studi che non vengano avviati nei tempi previsti;
  Ritenuto,  nell'occasione, di  prevedere un  accantonamento per  la
copertura    finanziaria    dell'onere   correlato    all'affidamento
dell'incarico di  cui alla  seconda delle  due procedure  ad evidenza
pubblica previste nella delibera in  data 19 febbraio 1999, n. 33/99,
concernente il "collegamento fra la Sicilia ed il Continente", tenuto
conto che  l'onere relativo alla  prima gara sara' imputato  a carico
del sottoprogramma 2,  misura 5, del programma  di assistenza tecnica
di  cui  al "Quadro  comunitario  di  sostegno" relativo  al  periodo
1994-1999,  previa  approvazione  del Comitato  di  sorveglianza  del
medesimo programma di assistenza tecnica;
                              Delibera:
  1.  Riparto   quota  per   studi  di  fattibilita'   nelle  regioni
meridionali di cui al punto 2.2 della delibera n. 70/98.
  1.1. Al finanziamento del 50%  degli studi di fattibilita' relativi
alle regioni  del Mezzogiorno  e' destinato l'importo  complessivo di
86,928 miliardi  di lire  (44,895 milioni di  euro), dei  quali 85,42
miliardi di lire  (44,116 milioni di euro) sono  stati gia' riservati
allo scopo con la delibera in data 21 aprile 1999, n. 52/99, mentre i
rimanenti  1,508  miliardi  di  lire (0,779  milioni  di  euro)  sono
imputati  alla  quota  destinata al  Mezzogiorno  dello  stanziamento
complessivo di  3.500 miliardi  di lire  (1.807,599 milioni  di euro)
assegnato alle infrastrutture (ricomprese  nelle intese) con delibera
in data 22 gennaio 1999, n.  4/99, a valere sugli stanziamenti recati
dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449.
  1.2. Il suddetto importo di 86,928 miliardi di lire (44,895 milioni
di  euro) e'  ripartito tra  le regioni  meridionali come  dall'unita
tabella  A,  che  forma  parte integrante  della  presente  delibera.
L'elenco degli  studi di fattibilita'  da cofinanziare al 50%  con le
quote  cosi' attribuite  e' riportato  nell'allegato 1  alla presente
delibera.
  1.3.  L'importo di  cui al  punto precedente  viene imputato  sulla
competenza 1999 e sara' attribuito, secondo le rispettive competenze,
alle singole amministrazioni proponenti  indicate nel citato allegato
1.
  Il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione
economica provvedera' alle conseguenti variazioni di bilancio.
  1.4. Le  amministrazioni proponenti trasmetteranno  alla segreteria
di questo  Comitato entro il 10  settembre 1999 - ovvero  entro dieci
giorni dalla pubblicazione della  presente delibera, se successiva al
31 agosto  1999 -  per ogni  studio di  fattibilita' un  atto formale
(decreto,  delibera   o  atto   equivalente,  secondo   i  rispettivi
ordinamenti)   adottato   dal   soggetto  destinatario   finale   del
finanziamento e  da cui  risulti l'impegno a  finanziare la  quota di
propria competenza (residuo 50%)  a valere sull'esercizio finanziario
in  corso o  su quello  successivo, indicando  la relativa  copertura
finanziaria e  certificando altresi' l'inesistenza di  altre forme di
finanziamento  per  lo stesso  studio  oltre  a  quelle di  cui  alla
presente   delibera.  In   mancanza  del   provvedimento  e/o   della
certificazione  di  cui  sopra,   lo  studio  verra'  definanziato  e
l'importo  relativo  sara'  riprogrammato  nell'ambito  delle  intese
istituzionali di  programma, con destinazione prioritaria  a studi di
fattibilita'  relativi al  medesimo settore  infrastrutturale. Se  lo
studio riguarda regioni con le quali  non e' stata stipulata o non e'
in corso di stipula detta intesa, si procedera' alla sostituzione con
il  primo   od  i  primi   degli  studi  non  finanziati   inclusi  -
rispettivamente - nella graduatoria regionale  o in quella generale a
seconda che lo  studio definanziato gravi sulla  quota preripartita o
sulla  quota  premiale fino  ad  esaurimento  delle risorse  liberate
dall'eventuale definanziamento; se lo studio promosso in sostituzione
e' di  costo superiore  all'importo del finanziamento  gia' accordato
allo studio ora definanziato, l'amministrazione competente procedera'
all'ulteriore utilizzo  della graduatoria sino al  reperimento di uno
studio per il quale tale  cofinanziamento venga garantito o che abbia
un costo compatibile con la disponibilita'.
  1.5.  Gli   studi  dovranno  rispettare  i   requisiti,  minimi  ed
imprescindibili, stabiliti  nell'allegato B della  presente delibera,
della quale forma parte integrante.
  Gli  studi  saranno   ultimati  entro  otto  mesi   dalla  messa  a
disposizione  del finanziamento  e, qualora  detto termine  non venga
rispettato,  si  procedera'  alla   revoca  del  finanziamento  e  si
applicheranno disposizioni analoghe a  quelle riportate al punto 1.4.
Per gli  studi di importo  superiore a 200.000  euro, per i  quali e'
previsto il  bando di  gara comunitario, il  termine e'  prolungato a
dodici mesi.
  1.6.  Gli  studi  di fattibilita'  finanziati  saranno  certificati
dall'amministrazione destinataria del  finanziamento stesso, positivo
o negativo che sia l'esito dello  studio. Gli studi per i quali venga
certificato l'esito  positivo saranno portati all'esame  del Comitato
di coordinamento,  ai fini dell'eventuale inserimento  delle relative
proposte  di intervento  negli  elenchi delle  opere prioritarie,  da
definire anche nell'ambito delle intese istituzionali di programma.
  2.  Accantonamento  per   approfondimenti  tecnici  concernenti  il
progetto sul "collegamento viario e  ferroviario tra la Sicilia ed il
continente".
  2.1. A valere sulla quota riservata alle infrastrutture localizzate
nel Mezzogiorno  con la citata delibera  in data 22 gennaio  1999, n.
4/99, e' accantonato  l'importo di 2 miliardi di  lire (1,033 milioni
di  euro)  per  la  copertura  dell'onere  correlato  all'affidamento
dell'incarico di cui alla gara ad evidenza pubblica prevista al punto
1 della  delibera in data 19  febbraio 1999, n. 33/99,  e concernente
approfondimenti  su   aspetti  tecnici  di   carattere  specialistico
segnalati  nel voto  n. 220  del  10 ottobre  1997, con  il quale  il
Consiglio superiore dei  lavori pubblici si e'  espresso sul progetto
di massima redatto dalla societa' "Stretto di Messina".
  2.2. L'importo definitivo sara' quantificato, entro il tetto di cui
al punto precedente, sulla base  delle risultanze della gara e verra'
assegnato al Ministero dei lavori pubblici.
  L'onere relativo e' imputato sulla competenza 1999.
  2.3. Il  termine per  l'emanazione del  decreto di  cui al  punto 2
della citata delibera n. 33/99 e' differito al 20 luglio 1999.
  Sono confermate le altre disposizioni di cui alla delibera stessa.
   Roma, 30 giugno 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 15 settembre 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 196