IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  testo unico delle  leggi riguardanti la Cassa  depositi e
prestiti,  approvato con  regio decreto  2  gennaio 1913,  n. 453,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione del  suddetto  testo  unico,
approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;
  Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;
  Visto l'art. 3,  primo comma e l'art. 6 del  decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  284,  recante "Riordino  della  Cassa  depositi  e
prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  ministeriale  Tesoro   del  7  gennaio  1998  e
successive modifiche e integrazioni;
  Ritenuta la necessita' di autorizzare  la Cassa depositi e prestiti
alla  revoca d'ufficio  di mutui  non  piu' destinati  alle spese  di
investimento poste a base dell'originaria concessione;
  Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti:
                              Decreta:
  1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a revocare d'ufficio
i  mutui concessi  entro  il 31  dicembre 1988,  in  base al  decreto
ministeriale Tesoro 7 gennaio 1998 e precedenti norme sull'accesso al
credito ordinario,  sui quali non risulti  disposta alcuna erogazione
alla  data  di  pubblicazione  del presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  2. La  revoca comporta  gli effetti  di cui  all'art. 11,  comma 2,
primo periodo, del decreto ministeriale Tesoro 7 gennaio 1998.
  3.  I  soggetti mutuatari  interessati,  entro  il termine  del  30
novembre 1999, devono far pervenire  le richieste per il mantenimento
in ammortamento del  mutuo o la sua devoluzione,  ove consentita, per
altra spesa di investimento finanziabile.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 settembre 1999
                                                   Il Ministro: Amato