IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197; Visto l'art. 3, primo comma e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto ministeriale Tesoro del 7 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni; Ritenuta la necessita' di autorizzare la Cassa depositi e prestiti alla revoca d'ufficio di mutui non piu' destinati alle spese di investimento poste a base dell'originaria concessione; Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti: Decreta: 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a revocare d'ufficio i mutui concessi entro il 31 dicembre 1988, in base al decreto ministeriale Tesoro 7 gennaio 1998 e precedenti norme sull'accesso al credito ordinario, sui quali non risulti disposta alcuna erogazione alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. La revoca comporta gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, primo periodo, del decreto ministeriale Tesoro 7 gennaio 1998. 3. I soggetti mutuatari interessati, entro il termine del 30 novembre 1999, devono far pervenire le richieste per il mantenimento in ammortamento del mutuo o la sua devoluzione, ove consentita, per altra spesa di investimento finanziabile. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 1999 Il Ministro: Amato