IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente "provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati"; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, contenente "norme sull'organizzazione del mercato del lavoro"; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente "norme in materia di cassa integrazione, mobilita', avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro"; Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante "disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale" che all'art. 9-bis, comma 2, sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di inviare, entro cinque giorni dall'assunzione effeffuata ai sensi del comma 1, alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo; Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608 citata, che all'art. 9-bis, comma 3, prevede l'obbligo per il datore di lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 1996, di "consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso"; Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608 citata, che all'art. 9-bis, comma 5, prevede la determinazione di un modello semplificato per la comunicazione di assunzione dei lavoratori; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 dicembre 1995 con il quale e' stato istituito il predetto modello semplificato di comunicazione; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "norme in materia di promozione dell'occupazione", e segnatamente gli articoli 1-12, contenenti norme in materia di lavoro temporaneo; Rilevata l'entita' del flusso di informazioni e la notevole quantita' delle comunicazioni concernenti l'utilizzazione di lavoratori per prestazioni di lavoro temporaneo; Ritenuto, pertanto, di dover semplificare ed unificare tutti gli esistenti modelli concernenti le comunicazioni sopraindicate; Ritenuto, di conseguenza, di procedere alla definizione di un unico modello che contenga in forma semplificata tutti gli elementi essenziali per l'assolvimento dei vigenti obblighi di comunicazione e dichiarazione in materia di lavoro temporaneo; Ritenuta, altresi', la necessita' di differenziare detto modello da quello gia' approvato con il citato decreto ministeriale 20 dicembre 1995, stante la specificita' e la novita' della disciplina introdotta dalla legge 25 giugno 1997, n. 196, in materia di lavoro temporaneo; Decreta: Art. 1. 1. Le comunicazioni di cui all'art. 9-bis, comma 2 e comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608, redatte anche mediante supporto informatico, devono essere inviate nei termini stabiliti dalla legge alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, e - una volta definito, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il conferimento alle regioni dei poteri e compiti in materia di mercato del lavoro - ai centri per l'impiego, mediante il modulo denominato "Modello unificato/temp" che costituisce parte integrante del presente decreto (v. allegato a). 2. Analoghe comunicazioni devono essere effettuate agli istituti interessati, con le medesime modalita'.