IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente "provvedimenti in
materia  di  avviamento al  lavoro  e  di assistenza  dei  lavoratori
involontariamente disoccupati";
  Vista  la  legge  28  febbraio   1987,  n.  56,  contenente  "norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro";
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente "norme in materia
di  cassa  integrazione, mobilita',  avviamento  al  lavoro ed  altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro";
  Vista  la legge  28  novembre 1996,  n.  608 recante  "disposizioni
urgenti  in materia  di  lavori socialmente  utili,  di interventi  a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale" che all'art. 9-bis,
comma 2, sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di inviare, entro
cinque giorni dall'assunzione  effeffuata ai sensi del  comma 1, alla
sezione circoscrizionale  per l'impiego una  comunicazione contenente
il  nominativo del  lavoratore assunto,  la data  dell'assunzione, la
tipologia contrattuale,  la qualifica  ed il trattamento  economico e
normativo;
  Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608 citata, che all'art. 9-bis,
comma 3, prevede l'obbligo per il datore di lavoro, a decorrere dal 1
gennaio 1996, di "consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione,
una   dichiarazione,   sottoscritta,    contenente   i   dati   della
registrazione effettuata nel libro matricola in uso";
  Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608 citata, che all'art. 9-bis,
comma 5, prevede la determinazione  di un modello semplificato per la
comunicazione di assunzione dei lavoratori;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 20  dicembre 1995  con il  quale e'  stato istituito  il predetto
modello semplificato di comunicazione;
  Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "norme in materia di
promozione  dell'occupazione",  e  segnatamente  gli  articoli  1-12,
contenenti norme in materia di lavoro temporaneo;
  Rilevata  l'entita'  del  flusso  di  informazioni  e  la  notevole
quantita'   delle   comunicazioni  concernenti   l'utilizzazione   di
lavoratori per prestazioni di lavoro temporaneo;
  Ritenuto, pertanto,  di dover  semplificare ed unificare  tutti gli
esistenti modelli concernenti le comunicazioni sopraindicate;
  Ritenuto, di conseguenza, di procedere alla definizione di un unico
modello  che  contenga  in  forma  semplificata  tutti  gli  elementi
essenziali per l'assolvimento dei vigenti obblighi di comunicazione e
dichiarazione in materia di lavoro temporaneo;
  Ritenuta, altresi', la necessita' di differenziare detto modello da
quello gia' approvato con il  citato decreto ministeriale 20 dicembre
1995, stante la specificita' e la novita' della disciplina introdotta
dalla legge 25 giugno 1997, n. 196, in materia di lavoro temporaneo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le comunicazioni di cui all'art. 9-bis, comma 2 e comma 5, della
legge  28 novembre  1996,  n. 608,  redatte  anche mediante  supporto
informatico, devono essere inviate  nei termini stabiliti dalla legge
alle sezioni circoscrizionali per l'impiego,  e - una volta definito,
ai  sensi  del decreto  legislativo  23  dicembre  1997, n.  469,  il
conferimento alle regioni dei poteri  e compiti in materia di mercato
del lavoro -  ai centri per l'impiego, mediante  il modulo denominato
"Modello  unificato/temp"   che  costituisce  parte   integrante  del
presente decreto (v. allegato a).
  2. Analoghe  comunicazioni devono  essere effettuate  agli istituti
interessati, con le medesime modalita'.