(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839
dell'11 dicembre 1984)
Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in
vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1999 non
soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art.
80 della Costituzione o al decreto del Presidente della Repubblica di
esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15
settembre 1999.
L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.
In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore
precedentemente al 16 giugno 1999, i cui testi originali non erano in
possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.
Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno-15
settembre 1999 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero
degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento
trimestrale della Gazzetta Ufficiale datato 15 gennaio 2000.
Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in
lingua italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua straniera
facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo
ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non
ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
Per comodita' di consultazione e' stata altresi' predisposta la
tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali
soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore
per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo,
essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di
cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).
TABELLA N. 1
ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA
NEL PERIODO 16 GIUGNO - 15 SETTEMBRE 1999
NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA
Data, luogo della firma, Data di entrata Pagina
titolo in vigore
795.
15 dicembre 1995, Pechino
Addendum all'Accordo per la 14 giugno 1999 9
cooperazione scientifica e tecnica
tra Italia e Cina firmato a Roma,
il 6 ottobre 1978 per le questioni
relative alla proprieta' intellettuale
796.
19 febbraio 1997, Rabat
Protocollo intergovernativo per 29 gennaio 1999 13
la realizzazione del progetto:
"Istituto Pasteur del Marocco a
Tangeri" tra Italia e Marocco
797.
15 maggio-18 giugno-6 luglio 1998, Rabat
Scambio di lettere tra Italia e Marocco 29 gennaio 1999 29
modificativo del Protocollo
intergovernativo per la realizzazione
del progetto: "Istituto Pasteur del
Marocco a Tangeri"
798.
3 febbraio 1999, Como
Accordo tra l'Italia e la Svizzera 3 febbraio 1999 43
relativo all'istituzione di
uffici a controlli nazionali abbinati
al valico di Ponte Chiasso/
Chiasso-Brogeda, con planimetria
799.
3 febbraio 1999, Como
Accordo tra l'Italia e la Svizzera 3 febbraio 1999 47
relativo all'istituzione di uffici
a controlli nazionali abbinati nella
stazione ferroviaria internazionale
di Domodossola e nello scalo merci
ferroviario "Domo II" di Beura-Cardezza
nonche' al controllo in corso di viaggio
sulla tratta Domodossola-Briga e
viceversa della linea ferroviaria
del Sempione, con allegata planimetria
800.
9 febbraio 1999, Lima
Accordo tra Italia e Peru' in materia 2 luglio 1999 55
di cooperazione turistica
801.
29 marzo 1999, Roma
Dichiarazione dei Ministri degli 29 marzo 1999 63
affari esteri italiano e argentino
per l'istituzione di un foro permanente
di dialogo italo-argentino
802.
7 aprile 1999, Stoccarda
Accordo tecnico tra il Ministero 7 aprile 1999 67
della difesa italiano e il Dipartimento
della difesa degli Stati Uniti
d'America relativo all'assegnazione
di un ufficiale di collegamento
italiano presso il comando delle forze
USA in Europa, con allegato
803.
20 aprile 1999, Berlino
Memorandum d'intesa tra il Ministero 20 aprile 1999 77
della difesa della Repubblica italiana
e il Ministero della difesa del Regno
di Spagna relativo alla forza anfibia
ispano-italiana (SIAF)
804.
19 aprile-8 maggio 1999, Il Cairo
Scambio di lettere tra Italia e Egitto 8 maggio 1999 83
per la modifica del Protocollo
bilaterale del 12 maggio 1994
relativo al programma di aiuto
alimentare
805.
14 maggio 1999, Roma
Memorandum d'Intesa in materia di 14 maggio 1999 93
cooperazione consolare tra il
Ministero degli affari esteri
italiano e quello della Georgia
806.
11 maggio 1999, Addis Abeba
Memorandum d'Intesa tra Italia e 11 maggio 1999 101
Repubblica democratica di Etiopia
sul progetto strutturale di aiuto
alimentare
807.
2 febbraio 1998, Addis Abeba
Accordo tra Italia e Etiopia sul 21 dicembre 1998 123
consolidamento del debito bilaterale
della Repubblica d'Etiopia
808.
17-22 giugno 1999, Roma
Scambio di lettere tra Italia e 1° luglio 1999 135
Paesi Bassi sui privilegi e le
immunita' degli ufficiali di
collegamento presso l'EUROPOL
TABELLA N. 2
ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE
Data, luogo della firma, titolo Data di entrata
in vigore
Accordo per i trasporti 20 giugno 1999
internazionali su strada tra G.U n. 150 del 29 giugno 1999
Italia e Iran
(Roma, 25 luglio 1990)
(Vedi legge 15 dicembre 1998, n. 465
nel S.O. n. 5/L alla G.U. n. 7
dell'11 gennaio 1999).
Accordo di cooperazione di scambi 4 giugno 1999
cinematografici tra Italia e G.U n. 173 del 26 luglio 1999
Marocco, con norme di procedura
(Rabat, 29 luglio 1991)
(Vedi legge 12 aprile 1995, n. 151
nel S.O. n. 50 alla G.U. n. 99
del 29 aprile 1995).
Accordo tra cooperazione culturale, 17 settembre 1999
scientifica e tecnologica tra in G.U. n. 186 del 10 agosto 1999
Italia e Tunisia
(Roma 29 maggio 1997)
(Vedi legge 7 aprile 1999, n. 103
in G.U. n. 92 del 21 aprile 1999).
795.
Pechino, 15 dicembre 1995
Addendum all'Accordo
per la Cooperazione scientifica e tecnica
tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica popolare della Cina,
firmato a Roma, il 6 ottobre 1978
per le questioni relative
alla proprieta' intellettuale
(Entrata in vigore: 14 giugno 1999)
Addendum all'Accordo per la Cooperazione Scientifica e Tecnica tra
Italia e Cina firmato a Roma il 6 Ottobre 1978
PROPRIETA' INTELLETTUALE
Le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace della proprieta'
intellettuale, creata o trasferita nell'ambito del citato Accordo, e
delle relative intese per la sua attuazione. Le Parti concordano di
notificarsi tempestivamente circa ogni evento riguardante la
proprieta' intellettuale, in particolare invenzioni, modelli
industriali, nuove varieta' vegetali, opere tutelate dal diritto
d'autore, realizzati nel quadro dei citato Accordo, e di fare il
possibile per assicurare. la protezione tempestiva di tale proprieta'
intellettuale in conformita' della legislazione nazionale. I diritti
su tale proprieta' intellettuale verranno ripartiti in conformita'
delle seguenti disposizioni:
1. Campo di applicazione
1.1 Le disposizioni del presente Addendum si applicano a tutte le
attivita' congiunte, intraprese in conformita' dei citato Accordo, se
non e' convenuto altrimenti dalle Parti o dai rappresentanti da esse
designati.
1.2 Ai fini del citato Accordo, nella "Proprieta' intellettuale"
sono inclusi i diritti previsti nell'articolo 2 della "Convenzione
che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprieta'
Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 con l'aggiunta
dei diritti sulle nuove
1.3 Il presente Addendum definisce la ripartizione dei diritti e
proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte
puo' acquisire i diritti alla proprieta' intellettuale, ripartiti
conformemente al presente Addendum, ottenendo tali diritti dai propri
partecipanti, mediante contratto o altri strumenti giuridici, qualora
necessario. Il presente Addendum in nessun modo cambia o pregiudica
la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti,
che rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.
1.4 Le controversie relative alla proprieta' intellettuale
generata ai sensi dei citato Accordo, saranno risolte attraverso
discussioni fra le partecipanti istituzioni interessate o, se del
caso, tra le Parti o chi da esse designato.
1.5 La scadenza o la cessazione della validita' del citato Accordo
non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi derivanti dal presente
Addendum.
2. RIPARTIZIONE DEI DIRITTI
2.1 Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva,
irrevocabile, gratuita in tutti i Paesi per la traduzione, la
riproduzione e la pubblicazione di articoli tecnico-scientifici su
riviste, di relazioni e di libri che costituiscono il risultato
diretto della cooperazione nell'ambito del citato Accordo. Su tutte
le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto
d'autore, eseguite secondo questa disposizione, devono essere
indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non
abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.
2.2 I diritti a tutte le forme di proprieta' intellettuale,
diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 di questo
Addendum, verranno ripartiti nel seguente modo:
2.2.1 Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due
Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro
interesse sara' assicurato il diritto di proprieta' intellettuale in
conformita' della normativa vigente nell'istituzione ospitante.
Inoltre a ciascun ricercatore o scienziato, definito inventore o
autore spettera' il trattamento nazionale per quanto concerne premi,
indennita' o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla
normativa vigente nell'istituzione ospitante, cosi' acquisiti.
2.2.2 Se la proprieta' intellettuale e' stata creata dai
partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a
ciascun partecipante spettano tutti i diritti e i proventi su tale
proprieta' intellettuale nel rispettivo Paese, salvo intesa diversa.
La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi viene
stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attivita' congiunta,
tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di
ciascun partecipante alla creazione della proprieta' intellettuale.
Se la ricerca non e' definita come "ricerca congiunta" nei relativi
accordi, i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dalla
ricerca saranno ripartiti conformemente al punto 2.2.1. Inoltre alle
persone definite quali inventori o autori spettera' il trattamento
nazionale, per quanto concerne premi indennita', o altri vantaggi,
inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente
nell'organizzazione ospitante.
2.2.3 Indipendentemente dal punto 2.2.2 del presente Addendum, se
un tipo di proprieta' intellettuale e' previsto dalle leggi di una
Parte, ma non e' previsto dalle leggi dell'altra, al partecipante la
cui legislazione nazionale assicura la tutela di questo tipo di
proprieta' intellettuale spettano tutti i diritti e i proventi in
tutti i Paesi dove vengono concessi i diritti per tale tipo di
proprieta' intellettuale. Le persone definite quali inventori o
autori del suddetto tipo di proprieta' intellettuale hanno nondimeno
diritto al trattamento nazionale della Parte che assicura la tutela
di tale tipo di proprieta' intellettuale per quanto riguarda premi,
indennita' o altri vantaggi, inclusi i proventi in conformita' con le
modalita' previste al punto 2.2.2.
3. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI DI LAVORO
Se un'informazione, indicata a tempo debito come "confidenziale di
lavoro", viene fornita o creata nell'ambito del citato Accordo,
ciascuna delle Parti ed i suoi partecipanti debbono tutelare tale
informazione conformemente alle leggi, regole e prassi amministrative
vigenti. L'informazione puo' essere identificata come "confidenziale
di lavoro" se una persona, essendo in possesso dell'informazione,
puo' ricavarne un beneficio economico o ottenere un vantaggio
competitivo rispetto a chi non ne e' in possesso, nonche' se
l'informazione non e' ben nota o accessibile da altre fonti e se il
suo possessore non l'ha resa accessibile in passato senza imporre
tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale.
Fatto a Pechino il 15 dicembre 1995 in doppia copia, in lingua
italiana e in lingua cinese, entrambe aventi lo stesso valore legale.
Il presente Addendum entrera' in vigore alla data in cui le Parti si
saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle
rispettive procedure interne all'uopo previste.
Per il Governo italiano Per il Governo cinese
Amb. Alessandro Quaroni Dr. Wang Shaoqi
796.
Rabat, 19 febbraio 1997
Protocollo Integrativo per la realizzazione del progetto "Istituto
Pasteur del Marocco a Tangeri" tra il Governo della Repubblica
Italiana ed il Governo del regno del Marocco
(Entrata in vigore: 29 gennaio 1999)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO INTERGOVERNATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"ISTITUTO PASTEUR DEL MAROCCO A TANGERI"
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEL MAROCCO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del
Marocco:
Visto il Protocollo di Cooperazione tecnica Italia-Marocco firmato
a Rabat il 26 novembre 1977;
Visto Il Processo verbale della V Commissione Mista svoltasi a
Rabat il 24-25 novembre 1988 che prevede un finanziamento del Governo
italiano, a titolo di dono, di Lire 2.687.000.000 per la
realizzazione del progetto italo-marocchino di cooperazione,
denominato "Centro di Biologia dell'Istituto Pasteur di Tangheri";
In considerazione della volonta' comune dei due Paesi di
realizzare un progetto di cooperazione nel settore della sanita' per
il miglioramento dei servizi sanitari nella provincia di Tangeri;
hanno convenuto quanto segue:
1 QUADRO ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA
Gli organismi responsabili del progetto sono:
a) Il Governo della Repubblica Italiana, il quale nomina in
qualita' di ente tecnico ed amministrativo responsabile del suo
contributo all'esecuzione del programma la "Direzione Generale per la
cooperazione allo Sviluppo" del Ministero degli Affari Esteri
italiano, di seguito denominata D.G.C.S., rappresentata in Marocco
dall'Ambasciata d'Italia a Rabat. La D.G.C.S. affida la realizzazione
del progetto ai suoi esperti ed al "Centro inter-universitario per la
Ricerca sui Paesi in via di Sviluppo", di seguito denominato
C.I.R.P.S
b) Il Governo del Regno del Marocco, il quale nomina come ente
tecnico ed amministrativo responsabile del suo contributo
all'esecuzione del programma di cooperazione, il ministero della
Sanita' Pubblica che affidera' la realizzazione del progetto
all'Istituto Pasteur del Marocco di seguito denominato I.P.M.
Ciascuno dei suddetti organismi potra' fare appello, nell'ambito
delle sue competenze e prerogative, alla collaborazione di una o piu'
istituzioni suscettibili di contribuire efficacemente alla
realizzazione degli obiettivi previsti.
2 DURATA DEL PROGRAMMA
Il programma avra' una durata di 3 (tre) anni.
3 OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
Obiettivo generale
a) Rinnovare e riattivare le attivita' di perizia e di ricerca in
Biologia Medica dell'I.M.P a Tangeri
b) Migliorare la qualita' dei servizi di laboratorio forniti dai
centri sanitari delle provincie del Nord.
Obiettivi specifici
a) Funzionalita' dell'Istituto Pasteur di Tangeri al termine del
triennio, in quanto laboratorio di riferimento per il Nord del
Marocco ed in modo particolare per la provincia di Tangeri, e sua
acquisizione di un'autonomia finanziaria.
b) Potenziamento delle attivita' di controllo diagnostico
biomedico degli ospedali nella provincia del Nord.
c) Incentivazione, a livello dell'IPM a Tangeri, della ricerca in
materia di vaccini sintetici e di epidemiologia delle malattie
infettive intestinali.
4 ATTIVITA' PREVISTE.
Le due Parti hanno individuato, per gli obiettivi di cui
all'articolo precedente, le attivita' di seguito sinteticamente
indicate:
a) Ristrutturazione del principale edificio dell'IPM a Tangeri ed
in particolare dell'impianto idraulico ed elettrico.
b) Mezza a disposizione dell'IPM a Tangeri delle attrezzature
tecniche e del materiale informatico e di consumo necessari.
c) Messa a disposizione dell'IPM a Tangeri dei mezzi di trasporto
necessari per le sue attivita'.
d) Formazione e riciclaggio degli addetti sanitari e di
laboratorio marocchini secondo le indicazioni della scheda del
progetto.
e) Istituzione di un sistema di controllo di qualita' degli esami
diagnostici effettuati nei laboratori periferici della regione del
Nord.
f) Istituzione di un laboratorio di biotecnologia e di ricerca
biomedica applicate alle patologia infettive prevalenti nella regione
del Nord.
g) Elaborazione ed esecuzione di un progetto di ricerca sulle
malattie parassitarie intestinali prevalenti nella regione del Nord.
5 GESTIONE DEL PROGRAMMA
Il programma e' sotto la diretta responsabilita' del Direttore
dell'IPM.
a) Il C.I.R.P.S nomina un capo di Progetto autorizzato a prendere
decisioni tecniche nel rispetto del programma e dei suoi obiettivi.
b) L'I.P.M nomina un Capo di Progetto autorizzato a prendere
decisioni tecniche nel rispetto del programma e dei suoi obiettivi.
c) Entrambe le Parti nominano, ciascuna per parte sua:
- I membri di un Comitato dei Seguiti del progetto. Questo
Comitato sara' costituito e composto da:
- Un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri italiano.
- Un rappresentante tecnico del CIRPS.
- Un rappresentante tecnico dell'IMP.
- Un rappresentante del Ministero della Sanita' Pubblica del
Marocco.
- Il Direttore dell'IPM o il suo rappresentante.
- I membri di una commissione scientifica composta da:
- Due rappresentanti della parte italiana.
- Due rappresentanti dell'IPM.
- Un rappresentante del Ministero della Sanita' Pubblica del
Marocco.
- I membri di una commissione per l'adeguamento e le forniture.
- Un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri italiano.
- Un rappresentante tecnico della parte italiana.
- Un rappresentante del Ministero della Sanita' Pubblica del
Marocco.
- Il Direttore dell'IPM o il suo rappresentante.
Lo sviluppo del programma per il triennio sara' stabilito sulla
base dei piani d'azione semestrali che dovranno essere elaborati e
valutati dalla predetta commissione dei seguiti, ed essere approvato
dal Direttore dell'IPM.
Le modalita' ed i tempi di ripartizione dei finanziamenti
corrispondenti al costo di formazione del personale, ai costi di
gestione del Progetto ed alle spese per le borse di studio, sono
dettagliate nella scheda tecnico-economica approvata dalla Direzione
dell'IPM e dalla DGCS.
6 IMPEGNI DELLA PARTE MAROCCHINA
Nell'ambito delle attivita' previste dal progetto la Parte
marocchina s'impegna ad:
a) agevolare le procedure di esenzione dai dazi doganali per ogni
importazione di materiali, mezzi di trasporto ed attrezzature, in
conformita' all'Accordo di cooperazione 1977, articoli I e IV
menzionati nell'introduzione e di conseguenza esonerati dai diritti
doganali e da ogni altra forma di tassazione.
b) Garantire l'esenzione di pagamento dell'IVA per ogni acquisto
effettuato in Marocco dall'Ambasciata d'Italia e dal CIRPS per la
fornitura di opere, servizi e attrezzature in conformita' al predetto
Accordo di cooperazione del 1977 e al decreto del Primo Ministro
marocchino n. 2-86-89 del 14 marzo 1986, art. 2.
c) Agevolare la regolare immatricolazione dei mezzi di trasporto
nel quadro del progetto.
d) Mettere a disposizione dell'Ambasciata d'Italia il sito di
cantiere dell'IPM a Tangeri.
e) Prendere a proprio carico i collegamenti provvisori del
cantiere per l'acqua per l'elettricita' e relativo impianto
definitivo, nonche' la sistemazione dell'impianto telefonico interno
nell'edificio dopo i lavori di ristrutturazione effettuati dalla
Parte italiana.
f) Prendere a proprio carico la sistemazione del parco ed il
ripristino delle recinzioni e dei cancelli, la fornitura e
l'installazione della segnaletica esterna (insegne, targhe, ecc.)
g) Garantire agli esperti che partecipano al progetto,' ed alle
loro famiglie. le condizioni definite nell'Accordo di cooperazione
tecnica italo-marocchino firmato nel 1977.
h) Assumere ogni responsabilita' civile e penale in caso di danni
subiti da terzi per causa di tecnici Italiani nell'esercizio delle
loro funzioni, salvo in caso di colpa personale in cui e' impegnata
la responsabilita' dell'autore dell'inadempienza.
i) Mettere a disposizione della Parte italiana un ufficio presso
l'istituto Pasteur di Tangeri per consentire un'efficace
collaborazione tra le due Parti.
j) Selezionare, in collaborazione con il CIRPS, i candidati
borsisti.
k) Affidare la responsabilita' del programma al personale
marocchino munito della competenza richiesta.
l) Affiancare agli specialisti italiani, del personale marocchino
che durante la realizzazione del programma, beneficiera' di una
formazione specializzata per essere in grado di dar loro il cambio
secondo un piano di azione stabilito dal comitato dei seguiti e
approvato dal Direttore dell'IPM.
m) Mettere a disposizione del progetto il personale necessario per
la realizzazione del programma, previo parere del comitato dei
seguiti e approvazione del Direttore dell'IPM.
n) Provvedere ai salari del personale marocchino in conformita'
alla regolamentazione in vigore nell'amministrazione statale
marocchina.
o) Destinare i proventi percepiti dal "Centro di Biologia all'IPM
a Tangeri" al miglioramento dei servizi in conformita' ad un bilancio
preventivo annuale approvato dal consiglio d'Amministrazione
dell'Istituto Pasteur del Marocco.
p) Provvedere alla gestione amministrativa e finanziarla dell'IPM
a Tangeri.
q) Consentire agli esperti italiani l'accesso alle informazioni ed
ai documenti inerenti alle loro competenze.
7 IMPEGNI DELLA PARTE ITALIANA
Nel contesto delle attivita' previste dal progetto, la Parte
Italiana s'impegna a:
a) Partecipare attivamente alla realizzazione degli obiettivi del
programma. A tal fine essa prendera' tutti i provvedimenti
amministrativi e di bilancio richiesti.
b) Garantire, per il tramite del CIRPS, la realizzazione di un
progetto di ricerca sulle malattie parassitarie intestinali
c) Prendere in consegna il sito del cantiere.
d) Prendere a proprio carico, entro i limiti dei crediti
stanziati, la redazione del progetto e la ristrutturazione
dell'edificio, la redazione del Capitolato di Prescrizioni Speciali e
l'esecuzione delle procedure di aggiudicazione dei lavori, nel
rispetto della legislazione italiana e della legislazione marocchina
in vigore.
e) Ottenere le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei
lavori di restauro.
f) Realizzare in stretta collaborazione con l'IPM i lavori di
restauro dell'edificio principale in conformita' al progetto
convenuto e controfirmato dall'Istituto Pasteur il 29 novembre 1995 a
Casablanca, mediante un'esecuzione diretta, nel rispetto della
legislazione italiana in vigore, e prendere tutte le decisioni nel
quadro del comitato dei seguiti e della commissione per l'adeguamento
e le forniture.
g) Prendere a proprio carico la direzione dei lavori ed il
pagamento delle opere realizzate con il parere della commissione.
h) acquistare ed installare le attrezzature di laboratorio, il
materiale di consumo ed i veicoli il cui acquisto diretto e' stato
stabilito dalla commissione, in osservanza della legislazione
italiana in vigore.
j) Consegnare all'istituto Pasteur del Marocco l'edificio
ristrutturato e munito delle attrezzature, convenute.
j) Provvedere all'invio in missione di esperti italiani per
l'assistenza tecnica.
k) mettere a disposizione borse di studio per un totale di 38
mesi/uomo a beneficio del personale marocchino.
8 STATUTO DEGLI ESPERTI ITALIANI
Gli esperti italiani di cooperazione beneficieranno:
a) di un'autorizzazione di soggiorno per la durata della loro
missione in Marocco
b) dell'importazione temporanea e della libera riesportazione, in
franchigia di diritti doganali, di un veicolo automobilistico, della
loro mobilia, dei loro effetti personali e dei loro strumenti di
lavoro, nonche' di quelli dei loro famigliari, entro un termine di 6
mesi a decorrere dalla data d'inizio delle loro funzioni;
c) dell'esonero da ogni imposta, tassa e ogni altro diritto sulle
retribuzioni, e di altri vantaggi. non essendo a carico del Governo
del Regno del Marocco.
d) dello stesso statuto concesso al personale delle Organizzazioni
Internazionali in missione in Marocco.
9 PROPRIETA' DELLE OPERE, DELLE ATTREZZATURE, DEI MEZZI DI
TRASPORTO E DEI MATERIALI
Le opere realizzate, le attrezzature, il materiale ed i mezzi di
trasporto importati o acquistati in Marocco dal CIRPS e
dall'Ambasciata d'Italia nell'ambito dell'attivita' di cooperazione
diverranno, alla fine del progetto, proprieta' del Regno del Marocco
il quale ne fara' uso nel rispetto delle finalita' e degli obiettivi
descritti nel presente Protocollo.
Durante lo svolgimento del programma le summenzionate risorse
rimarranno di proprieta' del Governo italiano.
10 MODIFICHE AL PROGETTO
Potranno essere apportate delle modifiche al progetto triennale,
previo accordo tra le due Parti;, esse dovranno essere sottoposte
all'approvazione della DGCS.
11 DISPOSIZIONI FINALI
La divulgazione delle informazioni e dei dati relativi alle
attivita' previste e realizzate nel rispetto del presente Protocollo,
dovra' essere autorizzata di comune accordo tra le due Parti.
Il presente Accordo e' valido per una durata di 3 (tre) anni ed
entrera' in vigore nel momento in cui le due Parti si saranno
notificate l'esecuzione delle rispettive procedure interne di
ratifica.
Potra' essere denunciato da ciascuna delle Parti previo preavviso
per iscritto di due mesi.
La eventuali divergenze nell'interpretazione del presente
Protocollo saranno risolte per via diplomatica.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Protocollo redatto in due esemplari originali in lingua francese.
Fatto a Rabat il 19 febbraio 1997
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica italiana del Regno del Marocco
M. Emilio DE STEFANIS Dr. Ahmed ALAMI
Ambasciatore d'Italia Ministro della Sanita'
nel Regno del Marocco Pubblica
797.
Rabat, 15 maggio/18 giugno/6 luglio 1998
Scambio di lettere
tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del
Marocco, modificativo del Protocollo Intergovernativo per la
realizzazione del progetto "Istituto Pasteur del Marocco a Tangeri",
firmato a Rabat il 19 febbraio 1997
(Entrata in vigore: 29 gennaio 1999)
L'AMBASCIATORE D'ITALIA
Rabat, 12 maggio 1998
Signor Ministro di Stato,
Ho l'onore di far riferimento al Protocollo intergovernativo per
la realizzazione del progetto "Istituto Pasteur in Marocco a Tangeri"
firmato a Rabat il 19 febbraio 1997 dal Regno del Marocco e dalla
Repubblica italiana per proporre a Vostra Eccellenza le seguenti
modifiche:
1) articolo 6: eliminare il capoverso "g";
2) articolo 6: al capoverso "h" eliminare "e penale"
3) articolo 8: eliminare il capoverso "d" dell'articolo 8 e
riformulare di conseguenza tale articolo come segue:
"Il Governo del Regno del Marocco concedera' agli esperti
italiani:
a) le agevolazioni necessarie per l'adempimento delle loro
mansioni secondo il Protocollo d'applicazione concernente i
funzionari italiani della cooperazione tecnica, allegato all'Accordo
di cooperazione tecnica firmato fra i due Paesi il 26 novembre 1977;
b) il permesso di soggiorno per tutto il tempo delle loro funzioni
in Marocco;
c) l'importazione temporanea e libera riesportazione di un veicolo
automobilistico, della loro mobilia, dei loro effetti personali e
strumenti di lavoro nonche' delle loro famiglie in franchigia di
diritti doganali, il tutto entro sei mesi a decorrere dalla data
d'inizio delle loro funzioni in Marocco;
d) l'esonero da ogni imposta, tassa e qualsiasi altro diritto su
retribuzioni ed altri benefici non a carico dei Governo del Regno del
Marocco.
4) articolo 11: eliminare il 2o capoverso dell'articolo 11 e
sostituirlo con il seguente testo:
"Il presente Accordo e' valido per una durata di 3 anni (tre) anni
ed entra in vigore nel momento in cui entrambe le Parti si saranno
notificate la sua accettazione, in conformita' alle loro rispettive
procedure interne.
Se il Governo del Regno del Marocco dichiara di accettare le
summenzionate proposte di emendamento, la presente lettera e la
lettera di risposta di Vostra Eccellenza manifestante l'accordo del
Governo del Regno del Marocco, costituiranno un Accordo fra i nostri
due Governi che entrera' in vigore nel momento in cui entrambi i
Governi si saranno notificati la sua accettazione in conformita' alle
loro rispettive procedure interne.
Voglia gradire, Signor Ministro di Stato, i sensi della mia piu'
alta considerazione.
Guido Martini
S.E. Abdellatif Filali
Ministro di Stato
Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione.
RABAT
REGNO DEL MAROCCO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
18 giugno 1998
Signor Ambasciatore,
Ho l'onore di accusare ricezione della Sua Nota no 1018 del 12
maggio 1998, del seguente tenore:
"Signor Ministro di Stato,
Ho l'onore di far riferimento al Protocollo intergovernativo per
la realizzazione del progetto "Istituto Pasteur in Marocco a Tangeri"
firmato a Rabat il 19 febbraio 1997 dal Regno del Marocco e dalla
Repubblica italiana, per proporre a Vostra Eccellenza le seguenti
modifiche:
1) articolo 6: eliminare il capoverso "g";
2) articolo 6: al capoverso "h" eliminare "e penale"
3) articolo 8: eliminare il capoverso "d" dell'articolo 8 e
riformulare di conseguenza tale articolo come segue:
"Il Governo del Regno del Marocco concedera' agli esperti
italiani:
a) le agevolazioni necessarie per l'adempimento delle loro
mansioni secondo il Protocollo d'applicazione concernente i
funzionari italiani della cooperazione tecnica, allegato all'Accordo
di cooperazione tecnica firmato fra i due Paesi il 26 novembre 1977;
b) il permesso di soggiorno per tutto il tempo delle loro funzioni
in Marocco;
c) l'importazione temporanea e libera riesportazione di un veicolo
automobilistico, della loro mobilia, dei loro effetti personali e
strumenti di lavoro nonche' delle loro famiglie in franchigia di
diritti doganali, il tutto entro sei mesi a decorrere dalla data
d'inizio delle loro funzioni in Marocco;
d) l'esonero da ogni imposta, tassa e qualsiasi altro diritto su
retribuzioni ed altri benefici non a carico del Governo dei Regno del
Marocco.
4) articolo 11: eliminare il 2o capoverso dell'articolo 11 e
sostituirlo con il seguente testo:
"Il presente Accordo e' valido per una durata di 3 anni (tre) anni
ed entra in vigore nel momento in cui entrambe le Parti si saranno
notificate la sua accettazione in conformita' alle loro rispettive
procedure interne.
S.E. Guido MARTINI
Ambasciatore della Repubblica Italiana
Rabat
Se il Governo del Regno del Marocco dichiara di accettare le
summenzionate proposte di emendamento, la presente lettera e la
lettera di risposta di Vostra Eccellenza manifestante l'accordo del
Governo del Regno del Marocco, costituiranno un Accordo fra i nostri
due Governi che entrera' in vigore nel momento in cui entrambi i
Governi si saranno notificati la sua accettazione in conformita' alle
loro rispettive procedure interne.
Voglia gradire, Signor Ministro di Stato, i sensi della mia piu'
alta considerazione".
In risposta ho l'onore di confermarle l'accordo del Governo del
Regno del Marocco sulle disposizioni sopra previste.
Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
Ministro di Stato, Ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Abdellatif Filali
REGNO DEL MAROCCO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
DAJT/12
18 giugno 1998
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione presenta i
suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana a Rabat, e,
con riferimento alla sua lettera no 1018 del 12 maggio 1998, ha
l'onore di farLe pervenire, allegata alla presente, la lettera di
risposta del Governo del Regno del Marocco relativa alle modifiche
del Protocollo intergovernativo per la realizzazione del progetto
"Istituto Pasteur in Marocco a Tangeri" firmato a Rabat il 19
febbraio 1997 dal Regno del Marocco e dalla Repubblica italiana.
Il Ministero prega l'Ambasciata di accusare ricezione della
summenzionata lettera di risposta.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione si avvale di
quest'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica
italiana a Rabat i sensi della sua piu' alta considerazione.
AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
RABAT
798.
Como, 3 febbraio 1999
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica Svizzera relativo alla istituzione di un ufficio a
controlli nazionali abbinati al valico di Ponte
Chiasso/Chiasso-Brageda merci, con planimetria
(Entrata in vigore: 3 febbraio 1999)
ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UN
UFFICIO A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI AL VALICO DI PONTE CHIASSO/
CHIASSO - BROGEDA MERCI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale
Svizzero in applicazione dell'art. 2, paragrafi 2 e 3, della
Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a
controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio,
sottoscritta a Berna l'11 marzo 1961, hanno deciso di concludere un
Accordo concernente l'abbinamento dei controlli del traffico di
transito nella direzione nord/sud al valico stradale di Ponte
Chiasso/Chiasso - Brogeda merci, diretto ad accelerare lo scorrimento
di tale traffico, ed a tal fine hanno convenuto quanto segue.
Articolo 1
1. Un ufficio a controlli abbinati e' istituito in territorio
svizzero a Chiasso/Brogeda merci.
2. I controlli svizzeri in uscita ed i controlli italiani in
entrata, nel traffico di transito nella direzione nord / sud, sono
effettuati presso detto ufficio.
3. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della Convenzione dell'11
marzo 1961, l'ufficio italiano situato in territorio svizzero e'
aggregato al Comune di Como.
4. Le disposizioni contenute, nei titoli II, III e IV della citata
Convenzione dell'11 marzo 1961, escluso l'articolo 14, fanno parte
integrante, mutatis mutandis, del presente Accordo.
Articolo 2
Ai termini del presente Accordo, per "traffico di transito nella
direzione nord-sud" s'intende il traffico di merci che attraversano
la frontiera nel senso nord-sud, vincolate a documenti di transito
comunitario-comune T1 o T2, oppure ad altri documenti internazionali
di transito.
Articolo 3
1. La zona prevista per i controlli svizzeri di uscita ed i
controlli italiani di entrata comprende due settori:
a) un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati che
comprende:
- le due prime campate della rampa d'importazione adiacenti
all'ufficio visite, contrassegnate nel loro perimetro con una
striscia continua in giallo;
- la pesa a ponte adiacente al cancello di ingresso dell'area
doganale svizzera;
- la parte sud del padiglione di ingresso nel piazzale svizzero;
b) un settore utilizzato dagli agenti italiani che comprende la
sede del loro ufficio ubicato nel fabbricato comune.
2. Una planimetria ufficiale della zona sara' affissa nei
rispettivi uffici.
3. Ai fini dei controlli sulle persone le competenze dei due Stati
previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della Convenzione dell'11 marzo
1961, saranno esercitate, rispettivamente, all'uscita ed all'entrata
dei territorio nazionale.
Articolo 4
1. La Direzione della Circoscrizione doganale e l'Ufficio della II
Zona di Polizia di frontiera di Como, da una parte, e la Direzione
delle dogane del IV Circondario di Lugano ed il Comando della Polizia
del Canton Ticino di Bellinzona, dall'altra, regolano, di comune
accordo, le questioni di rilevanza relative allo svolgimento dei
traffico ai sensi della Convenzione dell'11 marzo 1961.
2. La Dogana di Ponte Chiasso e l'Ispettorato doganale di Chiasso
Strada, da parte. loro, regolano, di comune accordo le questioni di
dettaglio anche per quanto riguarda l'utilizzo della scheda di,
circolazione, di cui all'art. 3 dell'Accordo tra la Svizzera e
l'Italia del 18.11.1981, relativo all'abbinamento dei controlli
presso il valico stradale di Ponte Chiasso/Chiasso Brogeda merci.
3. Gli agenti di grado piu' elevato, in servizio in loco, sono
autorizzati ad adottare, di comune accordo, le misure ritenute
necessarie al momento, o per brevi periodi, in particolare per
eliminare le difficolta' che potessero sorgere in occasione del
controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre
concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.
Articolo 5
Le Autorita' competenti dello Stato di soggiorno mettono
gratuitamente a disposizione dello Stato limitrofo, nella zona, i
locali e gli impianti necessari per il funzionamento dei servizi di
controllo, ivi comprese le installazioni per il riscaldamento,
l'illuminazione e l'acqua. Le spese per il riscaldamento, l'acqua e
la pulizia sono a carico dello Stato di soggiorno.
Articolo 6
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.
2. Ciascuno dei due Stati puo' denunciare il presente Accordo con
l'osservanza di un termine di sei mesi. Tale termine decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
Fatto a Como il 3 febbraio in due originali nella lingua italiana.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA FEDERALE SVIZZERO
(firma illeggibile) (firma illeggibile)
799.
Como, 3 febbraio 1999
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica Svizzera relativo all'istituzione di uffici a controlli
nazionali abbinati nella stazione ferroviaria internazionale di
Domodossola e nello scalo merci ferroviario"Domo II" di
Beura-Cardezza nonche' al controllo in corso di viaggio sulla tratta
Domodossola-Briga e viceversa della linea ferroviaria del Sempione,
con allegata planimetria
(Entrata in vigore: 3 febbraio 1999)
ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UFFICI
A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI NELLA STAZIONE FERROVIARIA
INTERNAZIONALE DI DOMODOSSOLA E NELLO SCALO MERCI FERROVIARIO "DOMO
II" DI BEURA-CARDEZZA NONCHE' AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO SULLA
TRATTA DOMODOSSOLA-BRIGA E VICEVERSA DELLA LINEA FERROVIARIA DEL
SEMPIONE.
Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale
Svizzero,
vista la Convenzione conclusa a Berna l'11 marzo 1961 (di seguito
denominata Convenzione quadro) concernente la istituzione di uffici a
controlli nazionali abbinati e il controllo in corso di viaggio;
visto l'Accordo stipulato a Ginevra il 15 dicembre 1975, con il
quale, in base all'articolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione quadro,
sono state disciplinate la istituzione di un ufficio a controlli
nazionali abbinati nella stazione ferroviaria internazionale di
Domodossola e l'esecuzione del controllo in corso di viaggio sulla
tratta Domodossola-Briga e viceversa;
considerata la necessita' di dover apportare a tale Accordo gli
adeguamenti e le modifiche conseguenti al trasferimento del traffico
merci dalla stazione ferroviaria di Domodossola allo scalo merci
ferroviario "Domo II" ubicato nel territorio del Comune di
Beura-Cardezza (Italia);
hanno concluso il seguente nuovo Accordo:
ARTICOLO 1
Oggetto dell'Accordo
Un ufficio a controlli nazionali abbinati e' istituito alla stazione
di Domodossola per l'esecuzione dei controlli italiani e svizzeri nel
traffico viaggiatori. Un ufficio a controlli nazionali abbinati e'
istituito allo scalo merci di Domo II per l'esecuzione dei controlli
italiani e svizzeri nel traffico merci.
ARTICOLO 2 Zona per il traffico viaggiatori
(1) La zona per il traffico viaggiatori comprende:
a) la tratta di linea fra la frontiera sotto la stazione di
Domodossola e la Galleria del Sempione ed include pure il pendio del
terrapieno o della trincea ove e' tracciata la linea ferroviaria. Se
il terreno e' pianeggiante, la zona si estende fino a cinque metri
parallelamente alla rotaia esterna.
Restano in ogni caso escluse dalla zona le proprieta' private, le
pubbliche vie che costeggiano la zona e i passaggi aperti al pubblico
che passano sopra, sotto o attraverso la zona;
b) i binari della stazione di Domodossola contraddistinti con i
numeri da I a VI, gli eventuali altri binari occupati da treni
viaggiatori da e per la Svizzera e i relativi interbinari, ricompresi
nell'area idealmente delimitata dai seguenti punti: a sud a partire
dall'ago di scambio no 6-B fino a nord all'ago di scambio no 41-A,
41-B;
c) i marciapiedi che costeggiano i binari menzionati al punto b),
il sottopassaggio che da' accesso ai predetti binari e il
sottopassaggio che conduce alla stazione della Ferrovia Societa'
Subalpina Imprese Ferroviarie;
d) i locali dei fabbricati menzionati al seguente paragrafo 2.
(2) Nella stazione ferroviaria di Domodossola la zona e' divisa in
due settori:
a) un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati
comprendente:
- i binari, i marciapiedi e i sottopassaggi enumerati al
precedente paragrafo 1, lettere b), c);
- la sala comune di controllo del bagaglio a mano o registrato,
sita al pianterreno del fabbricato viaggiatori;
b) un settore riservato agli agenti svizzeri comprendente:
- gli uffici della Dogana svizzera e della Polizia svizzera siti
nel fabbricato viaggiatori, rispettivamente, al pianterreno e al
primo piano.
ARTICOLO 3 Controlli ai viaggiatori
(1) Nel traffico viaggiatori i controlli italiani e svizzeri in
entrata e in uscita possono essere effettuati sui treni in corso di
viaggio sul percorso Domodossola-Briga e viceversa. I controlli
riguardano le persone, i bagagli, nonche' i beni di uso personale, i
campioni, le piccole quantita' di merci commerciabili, la valuta e le
cartevalori che essi portano seco.
(2) Per gli agenti dello Stato limitrofo, la zona comprende i
treni stabiliti a norma del successivo articolo 11, paragrafo 2,
sulla parte dei percorsi menzionati nel paragrafo precedente, sita
nello Stato di soggiorno.
(3) A Briga, gli agenti italiani hanno, nei casi consentiti dalla
legge italiana, il diritto di trattenere sui marciapiedi o nei loro
locali, siti nel fabbricato di servizio nella stazione FFS, le
persone che abbiano violato le norme dello Stato italiano, le merci o
altri beni sequestrati sui treni. Per il mantenimento di tali misure
ufficiali, i marciapiedi e i locali indicati, nonche' i percorsi che
sia necessario seguire, sono considerati zona.
(4) Nei casi consentiti dalla Convenzione quadro, le persone
arrestate e le merci o altri beni sequestrati possono essere condotti
nello Stato limitrofo con il primo treno utile sullo stesso percorso
indicato nel presente articolo, paragrafo I.
(5) Gli agenti in servizio dei due Stati fruiranno del trasporto
gratuito sul percorso Domodossola-Briga e viceversa.
ARTICOLO 4 Sequenza dei controlli
Per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7 della
Convenzione quadro, le operazioni di controllo ai viaggiatori di cui
all'articolo 3, comma 1, eseguite sui treni si intendono di regola
terminate da parte del Paese d'uscita quando gli agenti di detto
Paese abbiano abbandonato il compartimento.
ARTICOLO 5 Zona per il traffico merci
(1)La zona per il traffico merci comprende:
a) la tratta della linea ferroviaria indicata all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), del presente Accordo;
b) il passante ferroviario di comunicazione fra la Stazione di
Domodossola e lo Scalo "Domo II";
c) la parte dello Scalo "Domo II" descritta qui di seguito.
(2) Nello scalo ferroviario "Domo II" la zona e' divisa in due
settori:
un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati; un
settore riservato agli agenti svizzeri.
Il settore utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati comprende:
a) i binari, e relativi marciapiedi, interbinari e scambi ricompresi
nell'area delimitata dai seguenti confini:
- a SUD (lato Bivio Valle): dall'asse ideale trasversale che unisce
il "Fabbricato Movimento" progressiva kilometrica 0.000 con l'"Asta
Dogana";
- a NORD (lato Bivio Toce): dall'asse ideale trasversale che unisce
il "Posto Movimento Nord" con il deviatoio no435-433/353 b;
- a EST (lato Beura): dal 1o binario del "Fascio appoggio arrivi e
partenze da e per i bivi Valle e Toce";
- a OVEST (lato fiume Toce): dal VIo binario del "Fascio Dogana"
all'"Asta Dogana", inclusa la rampa coperta parallela a detto
binario, fino alla prima fila delle colonne di sostegno della
copertura;
b) le porzioni, come le planimetrie, del magazzino ferro-doganale
sito nel capannone denominato "Merci in entrata" eccetto:
- la parte di uso esclusivo della Dogana italiana;
- la parte riservata alla Dogana svizzera e agli altri servizi
confinari svizzeri;
c) la porzione della rampa coperta antistante il magazzino menzionato
nella lettera b), fino alla seconda fila delle colonne di sostegno
della copertura.
Il settore riservato agli agenti svizzeri comprende:
- gli uffici della Dogana e degli altri servizi confinari svizzeri
siti al secondo piano lato Sud Ovest del Fabbricato Uffici;
- la parte del magazzino menzionata nella lettera b) del presente
articolo destinata alla Dogana e agli altri servizi confinari
svizzeri.
ARTICOLO 6 Territorialita' convenzionale zone e uffici
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione quadro,
gli uffici e le zone previsti per gli agenti svizzeri sul territorio
italiano sono aggregati al Comune di Briga e le zone e gli uffici per
gli agenti italiani sul territorio svizzero sono aggregati al Comune
di Domodossola.
ARTICOLO 7 Planimetrie ufficiale delle zone
(1) Le zone descritte nei precedenti articoli 2 e 5 sono
dettagliatamente evidenziate nelle planimetrie ufficiali allegate al
presente Accordo. Un esemplare di detti planimetrie sara' affisso nei
uffici italiani e negli uffici svizzeri menzionati nel presente
Accordo.
(2) Se, per esigenze del traffico ferroviario, i treni o parte di
essi dovessero oltrepassare la zona oppure sostare fuori di essa,
detti treni o la loro parti e l'interbinario contiguo corrispondente
alla loro lunghezza nonche' i percorsi che sia necessario seguire
sono considerati zona ai sensi degli articoli 2 e 5.
(3) All'esterno delle zone sopra menzionate le autorita' dello
Stato di soggiorno sono le sole competenti.
ARTICOLO 8 Facolta' degli agenti svizzeri nella zona
(1) Ai sensi dell'articolo 3, ultimo capoverso, della Convenzione
quadro, per l'esecuzione dei controlli di loro competenza, gli agenti
svizzeri possono trasferire le persone o chiedere il trasferimento
delle merci e dei veicoli da una pane all'altra della zona, anche
attraversando spazi ubicati fuori della zona.
(2) Eventuali controlli al di fuori della zona, resi necessari da
cause di forza maggiore, saranno di volta in volta richiesti dagli
agenti svizzeri alla Dogana italiana.
ARTICOLO 9. Limiti delle facolta' degli agenti svizzeri nella zona
(1) Gli agenti svizzeri non hanno nella zona il diritto di
controllo sul traffico interno italiano e in quello internazionale
italiano che non tocca il territorio svizzero (persone, merci o altri
beni e veicoli).
(2) L'attivita' di persone che non interessa il traffico
proveniente o a destinazione della Svizzera puo' essere controllata
soltanto qualora esse violino palesemente, nella zona, le norme di
legge e regolamentari dello Stato limitrofo in materia doganale.
ARTICOLO 10 Fornitura dei locali alle Amministrazioni contraenti
(1) In applicazione di quanto disposto dall'articolo 17, lettera
a), della Convenzione quadro, i locali riconosciuti necessari per i
servizi svolti negli uffici a controlli nazionali abbinati delle
stazioni di Domodossola e Domo II sono forniti gratuitamente alle
Amministrazioni doganale e di polizia svizzere.
(2) Analogamente a quanto disposto dal capoverso precedente, nella
stazione di Briga i locali citati all'articolo 3 sono dati in uso
gratuito agli agenti italiani.
ARTICOLO 11 Regolamento esecutivo del presente Accordo
(1) La Direzione Compartimentale delle Dogane e II.II. di Torino e
l'Ufficio della I Zona di Polizia di frontiera di Torino, da una
parte, e la Direzione delle Dogane del III Circondario a Ginevra e il
Comando della Polizia del Canton Vallese a Sion, dall'altra parte,
regolano di comune accordo le questioni di dettaglio d'intesa con le
autorita' ferroviarie, ed in particolare quelle relative allo
svolgimento del traffico e all'utilizzo delle zone.
(2) Dette Amministrazioni designano, secondo le necessita' e le
opportunita', i treni sui quali sono effettuati i controlli in corso
di viaggio.
(3) Gli agenti di grado piu' elevato, in servizio in loco, sono
autorizzati ad adottare di comune accordo, delle rispettive norme, le
misure ritenute necessarie al momento, o per brevi periodi,
specialmente per eliminare le difficolta' che potessero sorgere in
occasione del controllo per contro, le decisioni di massima sono
sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.
ARTICOLO 12 Entrata in vigore - Facolta' di disdetta
(1) Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.
(2) Ciascuno dei due Stati potra' denunciare il presente Accordo,
con l'osservanza di un termine di preavviso di sei mesi. La denuncia
avra' effetto due mesi dopo la sua notifica all'altra parte
contraente.
(3) Il presente Accordo abroga l'Accordo concluso il 15 dicembre
1975.
Fatto in due esemplari originali in lingua italiana, a Como il 3
febbraio 1999
PER IL GOVERNO PER IL CONSIGLIO
DELLA REEPUBBLICA ITALIANA FEDERALE SVIZZERO
(firma illeggibile) (firma illeggibile)
800.
Lima, 9 febbraio 1999
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica del Peru' in materia di cooperazione turistica
(Entrata in vigore: 2 luglio 1999)
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANAED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL PERU' IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica del Peru' (di seguito denominati le "Parti Contraenti",
RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive
economie, che per una maggiore comprensione fra i due popoli;
CONSIDERANDO la volonta' delle due Parti di intraprendere ogni
azione mirante a preservare le risorse naturali e culturali in vista
di assicurare uno sviluppo turistico durevole,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
Le Parti Contraenti promuoveranno un'attiva cooperazione nel campo
del turismo al fine di migliorare la conoscenza reciproca della
storia e della cultura dei loro popoli.
ARTICOLO II
Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la
collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico ed
incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del
turismo e del marketing turistico, collaborando nei settori della
formazione e della ricerca tecnologica, al fine di una migliore
conservazione e gestione degli spazi' e dello sviluppo degli
investimenti turistici, nel rispetto delle proprie leggi e norme in
vigore.
ARTICOLO III
Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:
a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione
e di animazione turistiche, al fine di scambiarsi le rispettive
esperienze e di studiare le possibilita' di realizzare azioni
congiunte nella promozione del turismo;
b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale
turistico;
c) lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di promozione
turistica (il cui personale sara' assoggettato alle leggi nazionali
per l'ingresso ed il soggiorno);
d) la cooperazione in materia di legislazione turistica.
ARTICOLO IV
Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di
formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni
sui programmi di insegnamento in materia turistica ed esploreranno,
con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilita' di
formare esperti nella gestione di imprese turistiche.
ARTICOLO V
Le Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di
programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse,
concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le
informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate, cosi' come sui
risultati della loro applicazione.
ARTICOLO VI
Le Parti Contraenti compiranno ogni sforzo per sviluppare
ulteriormente la Cooperazione tra i rispettivi Organismi, anche nel
contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del
turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati
conseguiti in questo campo.
ARTICOLO 7
Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo le
Parti Contraenti si consulteranno per promuovere, se necessario,
riunioni bilaterali.
ARTICOLO VIII
I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto
adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive
legislazioni nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione
della seconda notifica.
Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara'
prorogato tacitamente di anno in anno, salvo il caso di denuncia da
parte di una delle due Parti Contraenti, da effettuare per le vie
diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza.
La denuncia dell'Accordo non influira' sulla realizzazione dei
programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita'
dell'Accordo stesso, a meno che le Parti non concordino il contrario.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Lima il giorno 9 del mese di febbraio dell'anno 1999 in
due originali nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi
facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL PERU'
(firma illeggibile) (firma illeggibile)
801.
Roma, 29 marzo 1999
Dichiarazione dei Ministri degli Affari Esteridella Repubblica
Italiana e della Repubblica Argentina per l'istituzione di un Foro
permanente di dialogo Italo-Argentino
(Entrata in vigore: 29 marzo 1999)
DICHIARAZIONE DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
E DELLA
REPUBBLICA ARGENTINA
PER LA ISTITUZIONE DI UN
FORO PERMANENTE DI DIALOGO
ITALO-ARGENTINO
I Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Argentina,
Tenendo presenti la Dichiarazione e il Comunicato Congiunti
sottoscritti dai due Governi nel 1997 e nel 1998,
Si impegnano ad istituire un Foro Permanente di Dialogo
italo-argentino in cui parteciperanno figure rappresentative del
mondo politico e accademico, del mondo imprenditoriale ed economico,
della cultura, e dell'informazione dei due Paesi.
Il Foro costituira' un ambito di riflessione e di formulazione di
proposte dalla prospettiva dei suoi partecipanti, con il proposito di
contribuire all'arricchimento e all'approfondimento dei rapporti
bilaterali, nel quadro privilegiato delle relazioni italo-argentine.
Esso si riunira' almeno una volta ogni due anni, a rotazione nei
rispettivi Paesi, ed avra' una struttura - adeguata a garantirgli
flessibilita', operativita' ed efficacia.
I due Ministri incaricheranno qualificati istituti di studio delle
relazioni internazionali d'Italia e d'Argentina di elaborare
modalita' appropriate per la istituzione del Foro e per dare impulso
al sito funzionamento, e di contribuire a dar seguito alle sue
decisioni.
Fatto a Roma, il 29 marzo 1999, in due originali in lingua
italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica Argentina
(firma illeggibile) (firma illeggibile)
802.
Stoccarda, 7 aprile 1999
Accordo tecnico tra il Ministero della Difesa della Repubblica
Italiana e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America
relativo all'assegnazione di un ufficiale di collegamento Italiano
presso il comando delle Forze USA in Europa, con allegato
(Entrata in vigore: 7 aprile 1999)
Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana (MOD -IT)
e
Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America,
rappresentato dal Comando delle Forze Usa in Europa
(USEUCOM)
qui di seguito citati come le Parti,
- considerando la corrispondenza intercorsa in data 6 marzo 1997 tra
il Gen. JOULWAN, Comandante in Capo delle Forze USA in Europa, e
l'Ammiraglio VENTURONI, Capo di Stato Maggiore della Difesa della
Repubblica Italiana,
- considerando i termini della Convenzione tra gli Stati partecipanti
al Trattato del Nord Atlantico in merito allo stato giuridico delle
Forze (SOFA) firmata il 19 luglio 1951,
hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO 1
Il presente Accordo Tecnico si propone di definire i termini
dell'assegnazione di un Ufficiale di Collegamento italiano che
rappresenti lo Stato Maggiore della Difesa Italiano (di seguito
chiamato SMD), presso il Comando delle Forze Usa in Europa (USEUCOM)
a Stoccarda, Germania, di seguito chiamato "Comando Ospitante".
Il presente Accordo mira a favorire il coordinamento tra i due
organismi militari nella pianificazione di operazioni, questioni
politico-militari, esercitazioni ed aspetti logistici che siano di
loro competenza e che coinvolgano entrambe le Parti.
L'Ufficiale di Collegamento agevolera' la cooperazione bilaterale
svolgendo funzioni di collegamento, partecipando a sessioni di lavoro
dello Stato Maggiore e provvedendo allo scambio di informazioni,
secondo le modalita' enunciate nella descrizione dell'incarico
allegata.
ARTICOLO 2
Di norma, la durata dell'incarico dell'Ufficiale di Collegamento
sara' di tre anni a decorrere dalla data di assegnazione presso il
Comando Ospitante. Tale durata puo' essere modificata di comune
accordo.
L'Ufficiale prescelto deve avere una buona conoscenza delle lingue,
familiarita' con le procedure e dottrine delle forze armate del
proprio paese ed essere perfettamente qualificato per svolgere i
compiti di Ufficiale di Collegamento. Deve aver dato prova di
capacita' professionali non comuni e di attitudine al comando in
tutti gli incarichi militari precedentemente svolti.
L'Ufficiale di Collegamento non deve avere incarichi di comando ne'
svolgere qualsiasi altro compito che per legge o regolamento deve
essere affidato ad un Ufficiale del Comando Ospitante. In linea di
massima, l'Ufficiale di Collegamento non dovra' essere assegnato ad
un posto in cui possa trovarsi coinvolto in conflitti, a meno che non
sia stato espressamente autorizzato dalle Autorita' nazionali.
L'Ufficiale di Collegamento continua ad essere soggetto al controllo
amministrativo delle Autorita' militari del suo paese di origine.
Tuttavia, per il disbrigo delle pratiche amministrative, quali ad
esempio stipendio e questioni personali, l'Ufficiale di Collegamento
fa riferimento all'Addetto per la Difesa presso l'Ambasciata
italiana.
L'Ufficiale di Collegamento rispettera' le norme, gli ordini, le
istruzioni ed i costumi delle Forze Armate presso le quali e' stato
assegnato e le Forze Armate del suo paese di origine forniranno
all'ufficiale di collegamento direttive scritte in merito.
L'Ufficiale di Collegamento non sara' soggetto al regolamento
disciplinare delle Forze Armate del Comando Ospitante.
Qualsiasi reato commesso dall'ufficiale di collegamento nella
giurisdizione del Comando Ospitante sara' comunicato alle autorita'
competenti che prenderanno gli opportuni provvedimenti. Le Parti si
forniranno reciproca assistenza ai fini dell'accertamento e giudizio
di qualsiasi reato imputabile all'Ufficiale di Collegamento.
ARTICOLO 3
Nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, il Comando
Ospitante e' tenuto a fornire all'ufficiale di collegamento
l'assistenza amministrativa necessaria affinche' egli possa svolgere
efficacemente le missioni assegnategli. A tale scopo, l'Ufficiale di
Collegamento ricevera' alle stesse condizioni del personale di pari
grado del Comando Ospitante il materiale idoneo allo svolgimento del
proprio compito. Il materiale minimo richiesto e' indicato in
allegato. Analogamente, usufruira' dei servizi di mensa del personale
del Comando Ospitante.
Il Comando Ospitante assistera' l'Ufficiale di Collegamento a trovare
un alloggio idoneo. Le relative spese saranno a carico dell'Ufficiale
di Collegamento.
L'Ufficiale di Collegamento ed i suoi famigliari potranno usufruire
delle infrastrutture ricreative e sociali militari situate a
Stoccarda, quali ad esempio il Circolo Ufficiali e la mensa alle
stesse condizioni del personale del Comando Ospitante.
L'Ufficiale di Collegamento ed i suoi famigliari potranno usufruire
del Servizio Sanitario Militare USA alle condizioni specificate nel
NATO-SOFA ed eventuali altri accordi tra Stati Uniti ed Italia
riguardanti l'assistenza reciproca.
L'Ufficiale di Collegamento ed i membri della sua famiglia
autorizzati ad accompagnarlo saranno informati dei loro diritti,
privilegi e doveri prima di lasciare il paese di origine o al loro
arrivo nella sede assegnata.
L'Ufficiale di Collegamento usufruira' della licenza concessa dal
Comando Ospitante tuttavia potra' sempre assentarsi in occasione di
festivita' religiose osservate dalle Forze Armate italiane. Su
richiesta dell'Ufficiale di Collegamento, e' possibile prevedere
un'eccezione a tale norma.
I rapporti informativi sulle capacita' professionali dell'Ufficiale
di Collegamento saranno redatti dal suo superiore gerarchico presso
il Comando Ospitante, in conformita' con le procedure militari
italiane. Tali documenti saranno inviati allo SMD.
Previo consenso delle autorita' militari italiane, l'Ufficiale di
Collegamento puo' essere insignito di decorazioni o ricevere un
qualsiasi altro riconoscimento da parte delle Forze Armate del
Comando Ospitante in conformita' con le leggi ed i regolamenti delle
Parti.
In conformita' con il Preambolo del presente Accordo, le richieste di
indennizzo per danni o lesioni che riguardino l'Ufficiale di
Collegamento devono essere trattate secondo quanto prescritto
dall'articolo VIII della Convenzione stipulata tra i paesi firmatari
del SOFA. Le rivendicazioni non contemplate nel suddetto articolo in
ragione di limitazioni di natura geografica devono essere trattate
secondo quanto stabilito di volta in volta dalle Parti ed in
conformita' con le leggi ed i regolamenti in vigore.
ARTICOLO 4
Le spese per l'assegnazione dell'Ufficiale di Collegamento saranno a
carico del Ministero della Difesa italiano, secondo quanto stabilito
nel presente accordo tecnico.
Il Comando Ospitante puo' inviare in missione l'Ufficiale di
Collegamento. In tal caso, vitto e alloggio (diaria) e spese di
trasporto, se saranno utilizzati mezzi di trasporto civili, saranno a
carico del Comando Ospitante a condizioni identiche a quelle
applicate per gli ufficiali di pari grado.
Eccezion fatta per le disposizioni di cui all'Articolo 3 del presente
accordo tecnico, il Comando Ospitante non e' tenuto a rispondere
delle spese sostenute dall'ufficiale di collegamento.
ARTICOLO 5
Tutte le informazioni classificate fornite dall'Ufficiale di
Collegamento devono essere archiviate, elaborate, trasmesse e
protette in conformita' con gli attuali regolamenti del Comando
Ospitante.
L'accesso alle informazioni classificate deve essere limitato allo
stretto necessario per lo svolgimento della missione come stabilito
dalle Parti in base alla descrizione dell'incarico. L'Ufficiale di
Collegamento ricevera' il nullaosta necessario per avere accesso ai
documenti classificati fino al livello di NATO SEGRETO. L'Ufficiale
di Collegamento non puo' svolgere compiti in materia di sicurezza ne'
custodire informazioni classificate. All'interno delle aree e degli
edifici del Comando Ospitante l'Ufficiale di Collegamento e' tenuto a
portare un tesserino di sicurezza recante la sua qualifica.
La Parte Italiana fornira' alla Parte USA le necessarie garanzie per
i candidati selezionati.
L'Ufficiale di Collegamento deve conformarsi alle norme di sicurezza,
ai regolamenti e alle procedure in vigore nel Comando Ospitante.
Qualsiasi violazione delle norme di sicurezza da parte dell'Ufficiale
di Collegamento nel corso del periodo di assegnazione sara'
comunicata all'autorita' nazionale superiore affinche' questa possa
adottare gli opportuni provvedimenti e sanzioni.
L'ufficio di sicurezza del Comando Ospitante verifichera' che
l'Ufficiale di Collegamento sia a conoscenza di tutte le norme di
sicurezza e dei regolamenti vigenti in materia di informazioni
classificate e non classificate destinate ad essere divulgate
nell'ambito di questo programma, sia durante il periodo, di
assegnazione che al suo termine.
Al fine di garantire la protezione delle informazioni classificate e
non classificate divulgate nell'ambito di questo programma,
l'Ufficiale di Collegamento deve essere messo al corrente dal Comando
Ospitante delle pertinenti leggi e regolamenti, sia durante il
periodo di assegnazione che al suo termine.
A seconda del livello di riservatezza, la corrispondenza tra
l'Ufficiale di Collegamento e lo SMD dovra' essere inviata, per posta
ordinaria o per corriere diplomatico.
Il Comando Ospitante puo' chiedere l'immediato trasferimento
dell'Ufficiale di Collegamento per violazione del presente articolo o
per qualsiasi altro comportamento improprio.
ARTICOLO 6
Il presente Accordo Tecnico, di cui l'allegato costituisce parte
integrante, ha una validita' di 10 anni. E' suscettibile di modifica
o proroga per accordo scritto tra le Parti. E' altresi' possibile
porre fine al presente accordo tecnico per accordo scritto tra le
Parti. La cessazione puo' avvenire per iniziativa di una delle Parti
a mezzo di notifica scritta dell'altra Parte con sei mesi si
anticipo. La cessazione del presente Accordo non incide sui
rispettivi obblighi in materia finanziaria quali sono enunciati
nell'Articolo 4.
In caso di cessazione del presente Accordo Tecnico, gli impegni
assunti in materia di sicurezza, ad esempio contro la divulgazione
illecita di informazioni riservate, restano validi senza alcun limite
temporale.
Il presente Accordo Tecnico entra in vigore alla data della firma.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dal rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo
Tecnico.
Fatto a Stuttgart Germany il 7 Aprile 1999 in due originali, ciascuno
nelle lingue italiana e inglese, entrambe i testi facenti ugualmente
fede.
Per il Ministero della Difesa della Per il Dipartimento della
Repubblica Italiana Difesa degli Stati Uniti
(firma illeggibile) (firma illeggibile)