(Pubblicazione  disposta  ai  sensi  dell'art.  4  della legge n. 839
dell'11 dicembre 1984)

   Vengono  qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in
vigore  per  l'Italia  nel  periodo  16  giugno-15 settembre 1999 non
soggetti  a  legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art.
80 della Costituzione o al decreto del Presidente della Repubblica di
esecuzione,  pervenuti  al  Ministero degli affari esteri entro il 15
settembre 1999.

   L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

   In  tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore
precedentemente al 16 giugno 1999, i cui testi originali non erano in
possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

   Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno-15
settembre  1999  i  cui  testi non sono ancora pervenuti al Ministero
degli  affari  esteri  saranno  pubblicati  nel  prossimo supplemento
trimestrale della Gazzetta Ufficiale datato 15 gennaio 2000.

   Quando  tra  i  testi  facenti  fede  non e' contenuto un testo in
lingua  italiana,  si  e' pubblicato sia il testo in lingua straniera
facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo
ufficiale.  In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non
ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

   Per  comodita'  di  consultazione e' stata altresi' predisposta la
tabella  n.  2  nella  quale  sono  indicati  gli Atti internazionali
soggetti  a  legge  di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore
per  l'Italia  recentemente,  per  i quali non si riproduce il testo,
essendo  lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di
cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

                                                         TABELLA N. 1

         ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA
              NEL PERIODO 16 GIUGNO - 15 SETTEMBRE 1999
        NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma,                  Data di entrata    Pagina
titolo                                    in vigore

        795.

15 dicembre 1995, Pechino

  Addendum all'Accordo per la               14 giugno 1999        9
  cooperazione scientifica e tecnica
  tra Italia e Cina firmato a Roma,
  il 6 ottobre 1978 per le questioni
  relative alla proprieta' intellettuale

        796.

19 febbraio 1997, Rabat

  Protocollo intergovernativo per           29 gennaio 1999      13
  la realizzazione del progetto:
  "Istituto Pasteur del Marocco a
  Tangeri" tra Italia e Marocco

       797.
15 maggio-18 giugno-6 luglio 1998, Rabat

  Scambio di lettere tra Italia e Marocco   29 gennaio 1999      29
  modificativo del Protocollo
  intergovernativo per la realizzazione
  del progetto: "Istituto Pasteur del
  Marocco a Tangeri"

       798.

3 febbraio 1999, Como

  Accordo tra l'Italia e la Svizzera         3 febbraio 1999     43
  relativo all'istituzione di
  uffici a controlli nazionali abbinati
  al valico di Ponte Chiasso/
  Chiasso-Brogeda, con planimetria

       799.

3 febbraio 1999, Como

  Accordo tra l'Italia e la Svizzera         3 febbraio 1999     47
  relativo all'istituzione di uffici
  a controlli nazionali abbinati nella
  stazione ferroviaria internazionale
  di Domodossola e nello scalo merci
  ferroviario "Domo II" di Beura-Cardezza
  nonche' al controllo in corso di viaggio
  sulla tratta Domodossola-Briga e
  viceversa della linea ferroviaria
  del Sempione, con allegata planimetria

       800.

9 febbraio 1999, Lima

  Accordo tra Italia e Peru' in materia      2 luglio 1999       55
  di cooperazione turistica

       801.

29 marzo 1999, Roma

  Dichiarazione dei Ministri degli          29 marzo 1999        63
  affari esteri italiano e argentino
  per l'istituzione di un foro permanente
  di dialogo italo-argentino

       802.

7 aprile 1999, Stoccarda

  Accordo tecnico tra il Ministero           7 aprile 1999       67
  della difesa italiano e il Dipartimento
  della difesa degli Stati Uniti
  d'America relativo all'assegnazione
  di un ufficiale di collegamento
  italiano presso il comando delle forze
  USA in Europa, con allegato

       803.

20 aprile 1999, Berlino

  Memorandum d'intesa tra il Ministero      20 aprile 1999       77
  della difesa della Repubblica italiana
  e il Ministero della difesa del Regno
  di Spagna relativo alla forza anfibia
  ispano-italiana (SIAF)

       804.

19 aprile-8 maggio 1999, Il Cairo

  Scambio di lettere tra Italia e Egitto     8 maggio 1999       83
  per la modifica del Protocollo
  bilaterale del 12 maggio 1994
  relativo al programma di aiuto
  alimentare

       805.

14 maggio 1999, Roma

  Memorandum d'Intesa in materia di         14 maggio 1999       93
  cooperazione consolare tra il
  Ministero degli affari esteri
  italiano e quello della Georgia

       806.

11 maggio 1999, Addis Abeba

  Memorandum d'Intesa tra Italia e          11 maggio 1999      101
  Repubblica democratica di Etiopia
  sul progetto strutturale di aiuto
  alimentare

       807.

2 febbraio 1998, Addis Abeba

  Accordo tra Italia e Etiopia sul          21 dicembre 1998    123
  consolidamento del debito bilaterale
  della Repubblica d'Etiopia

       808.

17-22 giugno 1999, Roma

  Scambio di lettere tra Italia e            1° luglio 1999     135
  Paesi Bassi sui privilegi e le
  immunita' degli ufficiali di
  collegamento presso l'EUROPOL


                                                         TABELLA N. 2

       ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
     ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
              REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo                  Data di entrata
                                                   in vigore


Accordo per i trasporti                     20 giugno 1999
internazionali su strada tra          G.U n. 150 del 29 giugno 1999
Italia e Iran
(Roma, 25 luglio 1990)

(Vedi legge 15 dicembre 1998, n. 465
nel S.O. n. 5/L alla G.U. n. 7
dell'11 gennaio 1999).

Accordo di cooperazione di scambi            4 giugno 1999
cinematografici tra Italia e          G.U n. 173 del 26 luglio 1999
Marocco, con norme di procedura
(Rabat, 29 luglio 1991)

(Vedi legge 12 aprile 1995, n. 151
nel S.O. n. 50 alla G.U. n. 99
del 29 aprile 1995).

Accordo tra cooperazione culturale,         17 settembre 1999
scientifica e tecnologica tra     in G.U. n. 186 del 10 agosto 1999
Italia e Tunisia
(Roma 29 maggio 1997)

(Vedi legge 7 aprile 1999, n. 103
in G.U. n. 92 del 21 aprile 1999).


                                795.
                      Pechino, 15 dicembre 1995

                        Addendum all'Accordo
              per la Cooperazione scientifica e tecnica
              tra il Governo della Repubblica Italiana
         ed il Governo della Repubblica popolare della Cina,
                  firmato a Roma, il 6 ottobre 1978
                      per le questioni relative
                    alla proprieta' intellettuale

                 (Entrata in vigore: 14 giugno 1999)

Addendum  all'Accordo  per  la Cooperazione Scientifica e Tecnica tra
           Italia e Cina firmato a Roma il 6 Ottobre 1978

                      PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le  Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace della proprieta'
intellettuale,  creata o trasferita nell'ambito del citato Accordo, e
delle  relative  intese per la sua attuazione. Le Parti concordano di
notificarsi   tempestivamente   circa   ogni  evento  riguardante  la
proprieta'   intellettuale,   in   particolare   invenzioni,  modelli
industriali,  nuove  varieta'  vegetali,  opere  tutelate dal diritto
d'autore,  realizzati  nel  quadro  dei  citato Accordo, e di fare il
possibile per assicurare. la protezione tempestiva di tale proprieta'
intellettuale  in conformita' della legislazione nazionale. I diritti
su  tale  proprieta'  intellettuale verranno ripartiti in conformita'
                    delle seguenti disposizioni:

                      1. Campo di applicazione

   1.1  Le disposizioni del presente Addendum si applicano a tutte le
attivita' congiunte, intraprese in conformita' dei citato Accordo, se
non  e' convenuto altrimenti dalle Parti o dai rappresentanti da esse
designati.

   1.2  Ai  fini del citato Accordo, nella "Proprieta' intellettuale"
sono  inclusi  i  diritti previsti nell'articolo 2 della "Convenzione
che   istituisce   l'Organizzazione   Mondiale   per   la  Proprieta'
Intellettuale",  firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 con l'aggiunta
dei diritti sulle nuove

   1.3  Il  presente Addendum definisce la ripartizione dei diritti e
proventi  tra  le  Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte
puo'  acquisire  i  diritti  alla proprieta' intellettuale, ripartiti
conformemente al presente Addendum, ottenendo tali diritti dai propri
partecipanti, mediante contratto o altri strumenti giuridici, qualora
necessario.  Il  presente Addendum in nessun modo cambia o pregiudica
la  ripartizione  dei  diritti tra una Parte e i propri partecipanti,
che rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.

   1.4   Le   controversie  relative  alla  proprieta'  intellettuale
generata  ai  sensi  dei  citato  Accordo, saranno risolte attraverso
discussioni  fra  le  partecipanti  istituzioni interessate o, se del
caso, tra le Parti o chi da esse designato.

   1.5 La scadenza o la cessazione della validita' del citato Accordo
non  pregiudicheranno i diritti e gli obblighi derivanti dal presente
Addendum.
                     2. RIPARTIZIONE DEI DIRITTI

   2.1   Ciascuna   Parte   ha   diritto  a  licenza  non  esclusiva,
irrevocabile,  gratuita  in  tutti  i  Paesi  per  la  traduzione, la
riproduzione  e  la  pubblicazione di articoli tecnico-scientifici su
riviste,  di  relazioni  e  di  libri  che costituiscono il risultato
diretto  della  cooperazione nell'ambito del citato Accordo. Su tutte
le  copie  pubblicamente  diffuse  delle  opere  tutelate dal diritto
d'autore,   eseguite   secondo  questa  disposizione,  devono  essere
indicati  i  nomi  degli  autori, eccetto il caso in cui l'autore non
abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

   2.2  I  diritti  a  tutte  le  forme  di proprieta' intellettuale,
diversi  da  quelli  indicati  al  precedente paragrafo 2.1 di questo
Addendum, verranno ripartiti nel seguente modo:

   2.2.1  Ai  ricercatori  e  scienziati che si recano in uno dei due
Paesi  allo  scopo  di  approfondire le conoscenze in settori di loro
interesse  sara' assicurato il diritto di proprieta' intellettuale in
conformita'   della  normativa  vigente  nell'istituzione  ospitante.
Inoltre  a  ciascun  ricercatore  o  scienziato, definito inventore o
autore  spettera' il trattamento nazionale per quanto concerne premi,
indennita'  o  altri  vantaggi,  inclusi  i  proventi, previsto dalla
normativa vigente nell'istituzione ospitante, cosi' acquisiti.

   2.2.2   Se   la  proprieta'  intellettuale  e'  stata  creata  dai
partecipanti  nel  corso  delle  ricerche congiunte da loro svolte, a
ciascun  partecipante  spettano  tutti i diritti e i proventi su tale
proprieta'  intellettuale nel rispettivo Paese, salvo intesa diversa.
La  ripartizione  dei  diritti  e  dei proventi nei Paesi terzi viene
stabilita  dagli  accordi sullo svolgimento dell'attivita' congiunta,
tenendo  conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di
ciascun  partecipante  alla creazione della proprieta' intellettuale.
Se  la  ricerca non e' definita come "ricerca congiunta" nei relativi
accordi,  i  diritti  di  proprieta'  intellettuale  derivanti  dalla
ricerca  saranno ripartiti conformemente al punto 2.2.1. Inoltre alle
persone  definite  quali  inventori o autori spettera' il trattamento
nazionale,  per  quanto  concerne premi indennita', o altri vantaggi,
inclusi    i    proventi,    previsto    dalla    normativa   vigente
nell'organizzazione ospitante.

   2.2.3  Indipendentemente dal punto 2.2.2 del presente Addendum, se
un  tipo  di  proprieta' intellettuale e' previsto dalle leggi di una
Parte,  ma non e' previsto dalle leggi dell'altra, al partecipante la
cui  legislazione  nazionale  assicura  la  tutela  di questo tipo di
proprieta'  intellettuale  spettano  tutti  i diritti e i proventi in
tutti  i  Paesi  dove  vengono  concessi  i  diritti per tale tipo di
proprieta'  intellettuale.  Le  persone  definite  quali  inventori o
autori  del suddetto tipo di proprieta' intellettuale hanno nondimeno
diritto  al  trattamento nazionale della Parte che assicura la tutela
di  tale  tipo di proprieta' intellettuale per quanto riguarda premi,
indennita' o altri vantaggi, inclusi i proventi in conformita' con le
modalita' previste al punto 2.2.2.

               3. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI DI LAVORO

   Se un'informazione, indicata a tempo debito come "confidenziale di
lavoro",  viene  fornita  o  creata  nell'ambito  del citato Accordo,
ciascuna  delle  Parti  ed  i suoi partecipanti debbono tutelare tale
informazione conformemente alle leggi, regole e prassi amministrative
vigenti.  L'informazione puo' essere identificata come "confidenziale
di  lavoro"  se  una  persona, essendo in possesso dell'informazione,
puo'  ricavarne  un  beneficio  economico  o  ottenere  un  vantaggio
competitivo  rispetto  a  chi  non  ne  e'  in  possesso,  nonche' se
l'informazione  non  e' ben nota o accessibile da altre fonti e se il
suo  possessore  non  l'ha  resa accessibile in passato senza imporre
tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale.

   Fatto  a  Pechino  il  15 dicembre 1995 in doppia copia, in lingua
italiana e in lingua cinese, entrambe aventi lo stesso valore legale.
Il  presente Addendum entrera' in vigore alla data in cui le Parti si
saranno   scambiata   notifica   dell'avvenuto   espletamento   delle
rispettive procedure interne all'uopo previste.


Per il Governo italiano                Per il Governo cinese

Amb. Alessandro Quaroni                       Dr. Wang Shaoqi

                                796.

                       Rabat, 19 febbraio 1997

Protocollo  Integrativo  per  la realizzazione del progetto "Istituto
Pasteur  del  Marocco  a  Tangeri"  tra  il  Governo della Repubblica
            Italiana ed il Governo del regno del Marocco

                (Entrata in vigore: 29 gennaio 1999)

                      TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO   INTERGOVERNATIVO   PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO
              "ISTITUTO PASTEUR DEL MAROCCO A TANGERI"
                                 TRA
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
                                  E
                       IL GOVERNO DEL MAROCCO

   Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del
Marocco:

   Visto il Protocollo di Cooperazione tecnica Italia-Marocco firmato
a Rabat il 26 novembre 1977;

   Visto  Il  Processo  verbale  della V Commissione Mista svoltasi a
Rabat il 24-25 novembre 1988 che prevede un finanziamento del Governo
italiano,   a   titolo   di   dono,  di  Lire  2.687.000.000  per  la
realizzazione   del   progetto   italo-marocchino   di  cooperazione,
denominato "Centro di Biologia dell'Istituto Pasteur di Tangheri";

   In   considerazione   della  volonta'  comune  dei  due  Paesi  di
realizzare  un progetto di cooperazione nel settore della sanita' per
il miglioramento dei servizi sanitari nella provincia di Tangeri;

   hanno convenuto quanto segue:

   1 QUADRO ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA

   Gli organismi responsabili del progetto sono:

   a)  Il  Governo  della  Repubblica  Italiana,  il  quale nomina in
qualita'  di  ente  tecnico  ed  amministrativo  responsabile del suo
contributo all'esecuzione del programma la "Direzione Generale per la
cooperazione   allo  Sviluppo"  del  Ministero  degli  Affari  Esteri
italiano,  di  seguito  denominata D.G.C.S., rappresentata in Marocco
dall'Ambasciata d'Italia a Rabat. La D.G.C.S. affida la realizzazione
del progetto ai suoi esperti ed al "Centro inter-universitario per la
Ricerca  sui  Paesi  in  via  di  Sviluppo",  di  seguito  denominato
C.I.R.P.S

   b)  Il  Governo  del  Regno del Marocco, il quale nomina come ente
tecnico   ed   amministrativo   responsabile   del   suo   contributo
all'esecuzione  del  programma  di  cooperazione,  il ministero della
Sanita'   Pubblica   che  affidera'  la  realizzazione  del  progetto
all'Istituto Pasteur del Marocco di seguito denominato I.P.M.

   Ciascuno  dei  suddetti organismi potra' fare appello, nell'ambito
delle sue competenze e prerogative, alla collaborazione di una o piu'
istituzioni    suscettibili   di   contribuire   efficacemente   alla
realizzazione degli obiettivi previsti.

2 DURATA DEL PROGRAMMA

Il programma avra' una durata di 3 (tre) anni.

3 OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Obiettivo generale

   a)  Rinnovare e riattivare le attivita' di perizia e di ricerca in
Biologia Medica dell'I.M.P a Tangeri

   b)  Migliorare  la qualita' dei servizi di laboratorio forniti dai
centri sanitari delle provincie del Nord.

Obiettivi specifici

   a)  Funzionalita'  dell'Istituto Pasteur di Tangeri al termine del
triennio,  in  quanto  laboratorio  di  riferimento  per  il Nord del
Marocco  ed  in  modo  particolare per la provincia di Tangeri, e sua
acquisizione di un'autonomia finanziaria.

   b)   Potenziamento   delle   attivita'  di  controllo  diagnostico
biomedico degli ospedali nella provincia del Nord.

   c)  Incentivazione, a livello dell'IPM a Tangeri, della ricerca in
materia  di  vaccini  sintetici  e  di  epidemiologia  delle malattie
infettive intestinali.

4 ATTIVITA' PREVISTE.

   Le   due  Parti  hanno  individuato,  per  gli  obiettivi  di  cui
all'articolo  precedente,  le  attivita'  di  seguito  sinteticamente
indicate:

   a)  Ristrutturazione del principale edificio dell'IPM a Tangeri ed
in particolare dell'impianto idraulico ed elettrico.

   b)  Mezza  a  disposizione  dell'IPM  a Tangeri delle attrezzature
tecniche e del materiale informatico e di consumo necessari.

   c)  Messa a disposizione dell'IPM a Tangeri dei mezzi di trasporto
necessari per le sue attivita'.

   d)   Formazione   e   riciclaggio  degli  addetti  sanitari  e  di
laboratorio  marocchini  secondo  le  indicazioni  della  scheda  del
progetto.

   e)  Istituzione di un sistema di controllo di qualita' degli esami
diagnostici  effettuati  nei  laboratori periferici della regione del
Nord.

   f)  Istituzione  di  un  laboratorio di biotecnologia e di ricerca
biomedica applicate alle patologia infettive prevalenti nella regione
del Nord.

   g)  Elaborazione  ed  esecuzione  di  un progetto di ricerca sulle
malattie parassitarie intestinali prevalenti nella regione del Nord.

5 GESTIONE DEL PROGRAMMA

   Il  programma  e'  sotto  la diretta responsabilita' del Direttore
dell'IPM.

   a)  Il C.I.R.P.S nomina un capo di Progetto autorizzato a prendere
decisioni tecniche nel rispetto del programma e dei suoi obiettivi.

   b)  L'I.P.M  nomina  un  Capo  di  Progetto autorizzato a prendere
decisioni tecniche nel rispetto del programma e dei suoi obiettivi.

   c) Entrambe le Parti nominano, ciascuna per parte sua:

   -  I  membri  di  un  Comitato  dei  Seguiti  del progetto. Questo
Comitato sara' costituito e composto da:

   - Un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri italiano.

   - Un rappresentante tecnico del CIRPS.

   - Un rappresentante tecnico dell'IMP.

   -  Un  rappresentante  del  Ministero  della  Sanita' Pubblica del
Marocco.

   - Il Direttore dell'IPM o il suo rappresentante.

   - I membri di una commissione scientifica composta da:

   - Due rappresentanti della parte italiana.

   - Due rappresentanti dell'IPM.

   -  Un  rappresentante  del  Ministero  della  Sanita' Pubblica del
Marocco.

   - I membri di una commissione per l'adeguamento e le forniture.

   - Un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri italiano.

   - Un rappresentante tecnico della parte italiana.

   -  Un  rappresentante  del  Ministero  della  Sanita' Pubblica del
Marocco.

   - Il Direttore dell'IPM o il suo rappresentante.

   Lo  sviluppo  del  programma per il triennio sara' stabilito sulla
base  dei  piani  d'azione semestrali che dovranno essere elaborati e
valutati  dalla predetta commissione dei seguiti, ed essere approvato
dal Direttore dell'IPM.

   Le   modalita'  ed  i  tempi  di  ripartizione  dei  finanziamenti
corrispondenti  al  costo  di  formazione  del personale, ai costi di
gestione  del  Progetto  ed  alle  spese per le borse di studio, sono
dettagliate  nella scheda tecnico-economica approvata dalla Direzione
dell'IPM e dalla DGCS.

6 IMPEGNI DELLA PARTE MAROCCHINA


   Nell'ambito   delle  attivita'  previste  dal  progetto  la  Parte
marocchina s'impegna ad:

   a)  agevolare le procedure di esenzione dai dazi doganali per ogni
importazione  di  materiali,  mezzi  di trasporto ed attrezzature, in
conformita'  all'Accordo  di  cooperazione  1977,  articoli  I  e  IV
menzionati  nell'introduzione  e di conseguenza esonerati dai diritti
doganali e da ogni altra forma di tassazione.

   b)  Garantire  l'esenzione di pagamento dell'IVA per ogni acquisto
effettuato  in  Marocco  dall'Ambasciata  d'Italia e dal CIRPS per la
fornitura di opere, servizi e attrezzature in conformita' al predetto
Accordo  di  cooperazione  del  1977  e al decreto del Primo Ministro
marocchino n. 2-86-89 del 14 marzo 1986, art. 2.

   c)  Agevolare  la regolare immatricolazione dei mezzi di trasporto
nel quadro del progetto.

   d)  Mettere  a  disposizione  dell'Ambasciata  d'Italia il sito di
cantiere dell'IPM a Tangeri.

   e)  Prendere  a  proprio  carico  i  collegamenti  provvisori  del
cantiere   per   l'acqua   per  l'elettricita'  e  relativo  impianto
definitivo,  nonche' la sistemazione dell'impianto telefonico interno
nell'edificio  dopo  i  lavori  di  ristrutturazione effettuati dalla
Parte italiana.

   f)  Prendere  a  proprio  carico  la  sistemazione del parco ed il
ripristino   delle   recinzioni   e  dei  cancelli,  la  fornitura  e
l'installazione della segnaletica esterna (insegne, targhe, ecc.)

   g)  Garantire  agli  esperti che partecipano al progetto,' ed alle
loro  famiglie.  le  condizioni definite nell'Accordo di cooperazione
tecnica italo-marocchino firmato nel 1977.

   h)  Assumere ogni responsabilita' civile e penale in caso di danni
subiti  da  terzi  per causa di tecnici Italiani nell'esercizio delle
loro  funzioni,  salvo in caso di colpa personale in cui e' impegnata
la responsabilita' dell'autore dell'inadempienza.

   i)  Mettere  a disposizione della Parte italiana un ufficio presso
l'istituto    Pasteur   di   Tangeri   per   consentire   un'efficace
collaborazione tra le due Parti.

   j)  Selezionare,  in  collaborazione  con  il  CIRPS,  i candidati
borsisti.

   k)   Affidare   la  responsabilita'  del  programma  al  personale
marocchino munito della competenza richiesta.

   l)  Affiancare agli specialisti italiani, del personale marocchino
che  durante  la  realizzazione  del  programma,  beneficiera' di una
formazione  specializzata  per  essere in grado di dar loro il cambio
secondo  un  piano  di  azione  stabilito  dal comitato dei seguiti e
approvato dal Direttore dell'IPM.

   m) Mettere a disposizione del progetto il personale necessario per
la  realizzazione  del  programma,  previo  parere  del  comitato dei
seguiti e approvazione del Direttore dell'IPM.

   n)  Provvedere  ai  salari del personale marocchino in conformita'
alla   regolamentazione   in   vigore   nell'amministrazione  statale
marocchina.

   o)  Destinare i proventi percepiti dal "Centro di Biologia all'IPM
a Tangeri" al miglioramento dei servizi in conformita' ad un bilancio
preventivo   annuale   approvato   dal   consiglio  d'Amministrazione
dell'Istituto Pasteur del Marocco.

   p)  Provvedere alla gestione amministrativa e finanziarla dell'IPM
a Tangeri.

   q) Consentire agli esperti italiani l'accesso alle informazioni ed
ai documenti inerenti alle loro competenze.

7 IMPEGNI DELLA PARTE ITALIANA

   Nel  contesto  delle  attivita'  previste  dal  progetto, la Parte
Italiana s'impegna a:

   a)  Partecipare attivamente alla realizzazione degli obiettivi del
programma.   A   tal   fine  essa  prendera'  tutti  i  provvedimenti
amministrativi e di bilancio richiesti.

   b)  Garantire,  per  il  tramite del CIRPS, la realizzazione di un
progetto di ricerca sulle malattie parassitarie intestinali

   c) Prendere in consegna il sito del cantiere.

   d)   Prendere  a  proprio  carico,  entro  i  limiti  dei  crediti
stanziati,   la   redazione   del   progetto  e  la  ristrutturazione
dell'edificio, la redazione del Capitolato di Prescrizioni Speciali e
l'esecuzione  delle  procedure  di  aggiudicazione  dei  lavori,  nel
rispetto  della legislazione italiana e della legislazione marocchina
in vigore.

   e)  Ottenere  le  autorizzazioni  necessarie  per l'esecuzione dei
lavori di restauro.

   f)  Realizzare  in  stretta  collaborazione  con l'IPM i lavori di
restauro   dell'edificio   principale   in  conformita'  al  progetto
convenuto e controfirmato dall'Istituto Pasteur il 29 novembre 1995 a
Casablanca,   mediante  un'esecuzione  diretta,  nel  rispetto  della
legislazione  italiana  in  vigore, e prendere tutte le decisioni nel
quadro del comitato dei seguiti e della commissione per l'adeguamento
e le forniture.

   g)  Prendere  a  proprio  carico  la  direzione  dei  lavori ed il
pagamento delle opere realizzate con il parere della commissione.

   h)  acquistare  ed  installare  le attrezzature di laboratorio, il
materiale  di  consumo  ed i veicoli il cui acquisto diretto e' stato
stabilito   dalla   commissione,  in  osservanza  della  legislazione
italiana in vigore.

   j)   Consegnare   all'istituto   Pasteur  del  Marocco  l'edificio
ristrutturato e munito delle attrezzature, convenute.

   j)  Provvedere  all'invio  in  missione  di  esperti  italiani per
l'assistenza tecnica.

   k)  mettere  a  disposizione  borse  di studio per un totale di 38
mesi/uomo a beneficio del personale marocchino.

8 STATUTO DEGLI ESPERTI ITALIANI

Gli esperti italiani di cooperazione beneficieranno:

   a)  di  un'autorizzazione  di  soggiorno  per la durata della loro
missione in Marocco

   b)  dell'importazione temporanea e della libera riesportazione, in
franchigia  di diritti doganali, di un veicolo automobilistico, della
loro  mobilia,  dei  loro  effetti  personali e dei loro strumenti di
lavoro,  nonche' di quelli dei loro famigliari, entro un termine di 6
mesi a decorrere dalla data d'inizio delle loro funzioni;

   c)  dell'esonero da ogni imposta, tassa e ogni altro diritto sulle
retribuzioni,  e  di altri vantaggi. non essendo a carico del Governo
del Regno del Marocco.

   d) dello stesso statuto concesso al personale delle Organizzazioni
Internazionali in missione in Marocco.

   9  PROPRIETA'  DELLE  OPERE,  DELLE  ATTREZZATURE,  DEI  MEZZI  DI
TRASPORTO E DEI MATERIALI

   Le  opere  realizzate, le attrezzature, il materiale ed i mezzi di
trasporto   importati   o   acquistati   in   Marocco   dal  CIRPS  e
dall'Ambasciata  d'Italia  nell'ambito dell'attivita' di cooperazione
diverranno,  alla fine del progetto, proprieta' del Regno del Marocco
il  quale ne fara' uso nel rispetto delle finalita' e degli obiettivi
descritti nel presente Protocollo.

   Durante  lo  svolgimento  del  programma  le summenzionate risorse
rimarranno di proprieta' del Governo italiano.

10 MODIFICHE AL PROGETTO

   Potranno  essere  apportate delle modifiche al progetto triennale,
previo  accordo  tra  le  due Parti;, esse dovranno essere sottoposte
all'approvazione della DGCS.

11 DISPOSIZIONI FINALI

   La  divulgazione  delle  informazioni  e  dei  dati  relativi alle
attivita' previste e realizzate nel rispetto del presente Protocollo,
dovra' essere autorizzata di comune accordo tra le due Parti.

   Il  presente  Accordo  e' valido per una durata di 3 (tre) anni ed
entrera'  in  vigore  nel  momento  in  cui  le  due Parti si saranno
notificate   l'esecuzione   delle  rispettive  procedure  interne  di
ratifica.

   Potra'  essere denunciato da ciascuna delle Parti previo preavviso
per iscritto di due mesi.

   La   eventuali   divergenze   nell'interpretazione   del  presente
Protocollo saranno risolte per via diplomatica.

   In   fede  di  che,  i  sottoscritti  rappresentanti,  debitamente
autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente
Protocollo redatto in due esemplari originali in lingua francese.

Fatto a Rabat il 19 febbraio 1997


Per il Governo                       Per il Governo
della Repubblica italiana            del  Regno del Marocco

M. Emilio DE STEFANIS                Dr. Ahmed ALAMI

Ambasciatore d'Italia                Ministro  della Sanita'
nel Regno del Marocco                Pubblica

                                797.

              Rabat, 15 maggio/18 giugno/6 luglio 1998

Scambio di lettere
tra  il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del
Marocco,   modificativo   del   Protocollo  Intergovernativo  per  la
realizzazione  del progetto "Istituto Pasteur del Marocco a Tangeri",
firmato a Rabat il 19 febbraio 1997

(Entrata in vigore: 29 gennaio 1999)

L'AMBASCIATORE D'ITALIA
                                                Rabat, 12 maggio 1998

Signor Ministro di Stato,

   Ho  l'onore  di far riferimento al Protocollo intergovernativo per
la realizzazione del progetto "Istituto Pasteur in Marocco a Tangeri"
firmato  a  Rabat  il  19 febbraio 1997 dal Regno del Marocco e dalla
Repubblica  italiana  per  proporre  a  Vostra Eccellenza le seguenti
modifiche:

   1) articolo 6: eliminare il capoverso "g";

   2) articolo 6: al capoverso "h" eliminare "e penale"

   3)  articolo  8:  eliminare  il  capoverso  "d"  dell'articolo 8 e
riformulare di conseguenza tale articolo come segue:

   "Il   Governo  del  Regno  del  Marocco  concedera'  agli  esperti
italiani:

   a)   le  agevolazioni  necessarie  per  l'adempimento  delle  loro
mansioni   secondo   il   Protocollo   d'applicazione  concernente  i
funzionari  italiani della cooperazione tecnica, allegato all'Accordo
di cooperazione tecnica firmato fra i due Paesi il 26 novembre 1977;

   b) il permesso di soggiorno per tutto il tempo delle loro funzioni
in Marocco;

   c) l'importazione temporanea e libera riesportazione di un veicolo
automobilistico,  della  loro  mobilia,  dei loro effetti personali e
strumenti  di  lavoro  nonche'  delle  loro famiglie in franchigia di
diritti  doganali,  il  tutto  entro  sei mesi a decorrere dalla data
d'inizio delle loro funzioni in Marocco;

   d)  l'esonero  da ogni imposta, tassa e qualsiasi altro diritto su
retribuzioni ed altri benefici non a carico dei Governo del Regno del
Marocco.

   4)  articolo  11:  eliminare  il  2o  capoverso dell'articolo 11 e
sostituirlo con il seguente testo:

   "Il presente Accordo e' valido per una durata di 3 anni (tre) anni
ed  entra  in  vigore nel momento in cui entrambe le Parti si saranno
notificate  la  sua accettazione, in conformita' alle loro rispettive
procedure interne.

   Se  il  Governo  del  Regno  del  Marocco dichiara di accettare le
summenzionate  proposte  di  emendamento,  la  presente  lettera e la
lettera  di  risposta di Vostra Eccellenza manifestante l'accordo del
Governo  del Regno del Marocco, costituiranno un Accordo fra i nostri
due  Governi  che  entrera'  in  vigore nel momento in cui entrambi i
Governi si saranno notificati la sua accettazione in conformita' alle
loro rispettive procedure interne.

   Voglia  gradire,  Signor Ministro di Stato, i sensi della mia piu'
alta considerazione.

                                                        Guido Martini

S.E. Abdellatif Filali
Ministro di Stato
Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione.
RABAT

REGNO DEL MAROCCO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE

                                                       18 giugno 1998

   Signor Ambasciatore,

   Ho  l'onore  di  accusare  ricezione della Sua Nota no 1018 del 12
maggio 1998, del seguente tenore:

   "Signor Ministro di Stato,

   Ho  l'onore  di far riferimento al Protocollo intergovernativo per
la realizzazione del progetto "Istituto Pasteur in Marocco a Tangeri"
firmato  a  Rabat  il  19 febbraio 1997 dal Regno del Marocco e dalla
Repubblica  italiana,  per  proporre  a Vostra Eccellenza le seguenti
modifiche:

   1) articolo 6: eliminare il capoverso "g";

   2) articolo 6: al capoverso "h" eliminare "e penale"

   3)  articolo  8:  eliminare  il  capoverso  "d"  dell'articolo 8 e
riformulare di conseguenza tale articolo come segue:

   "Il   Governo  del  Regno  del  Marocco  concedera'  agli  esperti
italiani:

   a)   le  agevolazioni  necessarie  per  l'adempimento  delle  loro
mansioni   secondo   il   Protocollo   d'applicazione  concernente  i
funzionari  italiani della cooperazione tecnica, allegato all'Accordo
di cooperazione tecnica firmato fra i due Paesi il 26 novembre 1977;

   b) il permesso di soggiorno per tutto il tempo delle loro funzioni
in Marocco;

   c) l'importazione temporanea e libera riesportazione di un veicolo
automobilistico,  della  loro  mobilia,  dei loro effetti personali e
strumenti  di  lavoro  nonche'  delle  loro famiglie in franchigia di
diritti  doganali,  il  tutto  entro  sei mesi a decorrere dalla data
d'inizio delle loro funzioni in Marocco;

   d)  l'esonero  da ogni imposta, tassa e qualsiasi altro diritto su
retribuzioni ed altri benefici non a carico del Governo dei Regno del
Marocco.

   4)  articolo  11:  eliminare  il  2o  capoverso dell'articolo 11 e
sostituirlo con il seguente testo:

   "Il presente Accordo e' valido per una durata di 3 anni (tre) anni
ed  entra  in  vigore nel momento in cui entrambe le Parti si saranno
notificate  la  sua  accettazione in conformita' alle loro rispettive
procedure interne.

S.E. Guido MARTINI
Ambasciatore della Repubblica Italiana
Rabat

   Se  il  Governo  del  Regno  del  Marocco dichiara di accettare le
summenzionate  proposte  di  emendamento,  la  presente  lettera e la
lettera  di  risposta di Vostra Eccellenza manifestante l'accordo del
Governo  del Regno del Marocco, costituiranno un Accordo fra i nostri
due  Governi  che  entrera'  in  vigore nel momento in cui entrambi i
Governi si saranno notificati la sua accettazione in conformita' alle
loro rispettive procedure interne.

   Voglia  gradire,  Signor Ministro di Stato, i sensi della mia piu'
alta considerazione".

   In  risposta  ho  l'onore di confermarle l'accordo del Governo del
Regno del Marocco sulle disposizioni sopra previste.

   Voglia  gradire,  Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta
considerazione.

                  Ministro di Stato, Ministro degli
                 Affari Esteri e della Cooperazione
                          Abdellatif Filali

REGNO DEL MAROCCO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE

DAJT/12

                                                       18 giugno 1998

   Il  Ministero  degli Affari Esteri e della Cooperazione presenta i
suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana a Rabat, e,
con  riferimento  alla  sua  lettera  no  1018 del 12 maggio 1998, ha
l'onore  di  farLe  pervenire,  allegata alla presente, la lettera di
risposta  del  Governo  del Regno del Marocco relativa alle modifiche
del  Protocollo  intergovernativo  per  la realizzazione del progetto
"Istituto  Pasteur  in  Marocco  a  Tangeri"  firmato  a  Rabat il 19
febbraio 1997 dal Regno del Marocco e dalla Repubblica italiana.

   Il  Ministero  prega  l'Ambasciata  di  accusare  ricezione  della
summenzionata lettera di risposta.

   Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione si avvale di
quest'occasione   per   rinnovare   all'Ambasciata  della  Repubblica
italiana a Rabat i sensi della sua piu' alta considerazione.

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
RABAT

                                798.

                        Como, 3 febbraio 1999

Accordo  tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica  Svizzera  relativo  alla  istituzione  di  un  ufficio  a
controlli     nazionali     abbinati     al     valico    di    Ponte
           Chiasso/Chiasso-Brageda merci, con planimetria

                (Entrata in vigore: 3 febbraio 1999)

ACCORDO  TRA  L'ITALIA  E LA SVIZZERA RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UN
UFFICIO  A  CONTROLLI  NAZIONALI ABBINATI AL VALICO DI PONTE CHIASSO/
                       CHIASSO - BROGEDA MERCI

   Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed il Consiglio Federale
Svizzero  in  applicazione  dell'art.  2,  paragrafi  2  e  3,  della
Convenzione  tra  l'Italia  e  la  Svizzera  relativa  agli  uffici a
controlli  nazionali  abbinati  ed  al controllo in corso di viaggio,
sottoscritta  a  Berna l'11 marzo 1961, hanno deciso di concludere un
Accordo  concernente  l'abbinamento  dei  controlli  del  traffico di
transito  nella  direzione  nord/sud  al  valico  stradale  di  Ponte
Chiasso/Chiasso - Brogeda merci, diretto ad accelerare lo scorrimento
di tale traffico, ed a tal fine hanno convenuto quanto segue.

                             Articolo 1

   1.  Un  ufficio  a  controlli  abbinati e' istituito in territorio
svizzero a Chiasso/Brogeda merci.

   2.  I  controlli  svizzeri  in  uscita  ed i controlli italiani in
entrata,  nel  traffico  di transito nella direzione nord / sud, sono
effettuati presso detto ufficio.

   3.  Ai  sensi  dell'art. 4, paragrafo 1, della Convenzione dell'11
marzo  1961,  l'ufficio  italiano  situato  in territorio svizzero e'
aggregato al Comune di Como.

   4. Le disposizioni contenute, nei titoli II, III e IV della citata
Convenzione  dell'11  marzo  1961, escluso l'articolo 14, fanno parte
integrante, mutatis mutandis, del presente Accordo.

                             Articolo 2

   Ai  termini  del presente Accordo, per "traffico di transito nella
direzione  nord-sud"  s'intende il traffico di merci che attraversano
la  frontiera  nel  senso nord-sud, vincolate a documenti di transito
comunitario-comune  T1 o T2, oppure ad altri documenti internazionali
di transito.

                             Articolo 3

   1.  La  zona  prevista  per  i  controlli  svizzeri di uscita ed i
controlli italiani di entrata comprende due settori:

   a)  un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati che
comprende:

   -  le  due  prime  campate  della  rampa  d'importazione adiacenti
all'ufficio   visite,  contrassegnate  nel  loro  perimetro  con  una
striscia continua in giallo;

   -  la  pesa  a  ponte  adiacente al cancello di ingresso dell'area
doganale svizzera;

   - la parte sud del padiglione di ingresso nel piazzale svizzero;

   b)  un  settore  utilizzato dagli agenti italiani che comprende la
sede del loro ufficio ubicato nel fabbricato comune.

   2.   Una  planimetria  ufficiale  della  zona  sara'  affissa  nei
rispettivi uffici.

   3. Ai fini dei controlli sulle persone le competenze dei due Stati
previste  dagli  articoli 4, 5, 6 e 7 della Convenzione dell'11 marzo
1961,  saranno esercitate, rispettivamente, all'uscita ed all'entrata
dei territorio nazionale.

                             Articolo 4

   1. La Direzione della Circoscrizione doganale e l'Ufficio della II
Zona  di  Polizia  di frontiera di Como, da una parte, e la Direzione
delle dogane del IV Circondario di Lugano ed il Comando della Polizia
del  Canton  Ticino  di  Bellinzona,  dall'altra, regolano, di comune
accordo,  le  questioni  di  rilevanza  relative allo svolgimento dei
traffico ai sensi della Convenzione dell'11 marzo 1961.

   2.  La Dogana di Ponte Chiasso e l'Ispettorato doganale di Chiasso
Strada,  da  parte. loro, regolano, di comune accordo le questioni di
dettaglio  anche  per  quanto  riguarda  l'utilizzo  della scheda di,
circolazione,  di  cui  all'art.  3  dell'Accordo  tra  la Svizzera e
l'Italia  del  18.11.1981,  relativo  all'abbinamento  dei  controlli
presso il valico stradale di Ponte Chiasso/Chiasso Brogeda merci.

   3.  Gli  agenti  di  grado piu' elevato, in servizio in loco, sono
autorizzati  ad  adottare,  di  comune  accordo,  le  misure ritenute
necessarie  al  momento,  o  per  brevi  periodi,  in particolare per
eliminare  le  difficolta'  che  potessero  sorgere  in occasione del
controllo;   per   contro,   le  decisioni  di  massima  sono  sempre
concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.

                             Articolo 5

   Le   Autorita'   competenti   dello  Stato  di  soggiorno  mettono
gratuitamente  a  disposizione  dello  Stato limitrofo, nella zona, i
locali  e  gli impianti necessari per il funzionamento dei servizi di
controllo,  ivi  comprese  le  installazioni  per  il  riscaldamento,
l'illuminazione  e  l'acqua. Le spese per il riscaldamento, l'acqua e
la pulizia sono a carico dello Stato di soggiorno.

                             Articolo 6

   1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.

   2.  Ciascuno dei due Stati puo' denunciare il presente Accordo con
l'osservanza  di  un  termine  di  sei mesi. Tale termine decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello della denuncia.

   In   fede   di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente
autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente
Accordo.

   Fatto a Como il 3 febbraio in due originali nella lingua italiana.


PER IL GOVERNO                      PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA           FEDERALE SVIZZERO
(firma illeggibile)                (firma illeggibile)



                                799.

                        Como, 3 febbraio 1999

Accordo  tra  il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica  Svizzera  relativo  all'istituzione di uffici a controlli
nazionali  abbinati  nella  stazione  ferroviaria  internazionale  di
Domodossola   e   nello   scalo   merci   ferroviario"Domo   II"   di
Beura-Cardezza  nonche' al controllo in corso di viaggio sulla tratta
Domodossola-Briga  e  viceversa della linea ferroviaria del Sempione,
                      con allegata planimetria

                (Entrata in vigore: 3 febbraio 1999)

ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UFFICI
A   CONTROLLI   NAZIONALI   ABBINATI   NELLA   STAZIONE   FERROVIARIA
INTERNAZIONALE  DI  DOMODOSSOLA E NELLO SCALO MERCI FERROVIARIO "DOMO
II"  DI BEURA-CARDEZZA NONCHE' AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO SULLA
TRATTA  DOMODOSSOLA-BRIGA  E  VICEVERSA  DELLA  LINEA FERROVIARIA DEL
                              SEMPIONE.

Il   Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il  Consiglio  Federale
                              Svizzero,

vista  la  Convenzione  conclusa  a Berna l'11 marzo 1961 (di seguito
denominata Convenzione quadro) concernente la istituzione di uffici a
  controlli nazionali abbinati e il controllo in corso di viaggio;

visto  l'Accordo  stipulato  a  Ginevra  il  15 dicembre 1975, con il
quale, in base all'articolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione quadro,
sono  state  disciplinate  la  istituzione  di un ufficio a controlli
nazionali  abbinati  nella  stazione  ferroviaria  internazionale  di
Domodossola  e  l'esecuzione  del controllo in corso di viaggio sulla
                tratta Domodossola-Briga e viceversa;

considerata  la  necessita'  di  dover  apportare  a tale Accordo gli
adeguamenti  e le modifiche conseguenti al trasferimento del traffico
merci  dalla  stazione  ferroviaria  di  Domodossola allo scalo merci
ferroviario   "Domo   II"   ubicato  nel  territorio  del  Comune  di
                      Beura-Cardezza (Italia);

              hanno concluso il seguente nuovo Accordo:

                             ARTICOLO 1
                        Oggetto dell'Accordo

Un  ufficio a controlli nazionali abbinati e' istituito alla stazione
di Domodossola per l'esecuzione dei controlli italiani e svizzeri nel
traffico  viaggiatori.  Un  ufficio a controlli nazionali abbinati e'
istituito  allo scalo merci di Domo II per l'esecuzione dei controlli
               italiani e svizzeri nel traffico merci.

             ARTICOLO 2 Zona per il traffico viaggiatori

   (1) La zona per il traffico viaggiatori comprende:

   a)  la  tratta  di  linea  fra  la  frontiera sotto la stazione di
Domodossola  e la Galleria del Sempione ed include pure il pendio del
terrapieno  o della trincea ove e' tracciata la linea ferroviaria. Se
il  terreno  e'  pianeggiante, la zona si estende fino a cinque metri
parallelamente alla rotaia esterna.

   Restano  in ogni caso escluse dalla zona le proprieta' private, le
pubbliche vie che costeggiano la zona e i passaggi aperti al pubblico
che passano sopra, sotto o attraverso la zona;

   b)  i  binari  della stazione di Domodossola contraddistinti con i
numeri  da  I  a  VI,  gli  eventuali  altri binari occupati da treni
viaggiatori da e per la Svizzera e i relativi interbinari, ricompresi
nell'area  idealmente  delimitata dai seguenti punti: a sud a partire
dall'ago  di  scambio  no 6-B fino a nord all'ago di scambio no 41-A,
41-B;

   c)  i marciapiedi che costeggiano i binari menzionati al punto b),
il   sottopassaggio   che   da'  accesso  ai  predetti  binari  e  il
sottopassaggio  che  conduce  alla  stazione  della Ferrovia Societa'
Subalpina Imprese Ferroviarie;

   d) i locali dei fabbricati menzionati al seguente paragrafo 2.

   (2) Nella stazione ferroviaria di Domodossola la zona e' divisa in
due settori:

   a)  un  settore  utilizzato  in  comune dagli agenti dei due Stati
comprendente:

   -   i  binari,  i  marciapiedi  e  i  sottopassaggi  enumerati  al
precedente paragrafo 1, lettere b), c);

   -  la  sala  comune di controllo del bagaglio a mano o registrato,
sita al pianterreno del fabbricato viaggiatori;

   b) un settore riservato agli agenti svizzeri comprendente:

   -  gli  uffici della Dogana svizzera e della Polizia svizzera siti
nel  fabbricato  viaggiatori,  rispettivamente,  al  pianterreno e al
primo piano.


                 ARTICOLO 3 Controlli ai viaggiatori

   (1)  Nel  traffico  viaggiatori i controlli italiani e svizzeri in
entrata  e  in uscita possono essere effettuati sui treni in corso di
viaggio  sul  percorso  Domodossola-Briga  e  viceversa.  I controlli
riguardano  le persone, i bagagli, nonche' i beni di uso personale, i
campioni, le piccole quantita' di merci commerciabili, la valuta e le
cartevalori che essi portano seco.

   (2)  Per  gli  agenti  dello  Stato limitrofo, la zona comprende i
treni  stabiliti  a  norma  del  successivo articolo 11, paragrafo 2,
sulla  parte  dei  percorsi menzionati nel paragrafo precedente, sita
nello Stato di soggiorno.

   (3)  A Briga, gli agenti italiani hanno, nei casi consentiti dalla
legge  italiana,  il diritto di trattenere sui marciapiedi o nei loro
locali,  siti  nel  fabbricato  di  servizio  nella  stazione FFS, le
persone che abbiano violato le norme dello Stato italiano, le merci o
altri  beni sequestrati sui treni. Per il mantenimento di tali misure
ufficiali,  i marciapiedi e i locali indicati, nonche' i percorsi che
sia necessario seguire, sono considerati zona.

   (4)  Nei  casi  consentiti  dalla  Convenzione  quadro, le persone
arrestate e le merci o altri beni sequestrati possono essere condotti
nello  Stato limitrofo con il primo treno utile sullo stesso percorso
indicato nel presente articolo, paragrafo I.

   (5)  Gli  agenti in servizio dei due Stati fruiranno del trasporto
gratuito sul percorso Domodossola-Briga e viceversa.

                  ARTICOLO 4 Sequenza dei controlli

   Per   gli   effetti  di  quanto  previsto  dall'articolo  7  della
Convenzione  quadro, le operazioni di controllo ai viaggiatori di cui
all'articolo  3,  comma  1, eseguite sui treni si intendono di regola
terminate  da  parte  del  Paese  d'uscita quando gli agenti di detto
Paese abbiano abbandonato il compartimento.
                ARTICOLO 5 Zona per il traffico merci

             (1)La zona per il traffico merci comprende:

a)  la  tratta  della  linea  ferroviaria  indicata  all'articolo  2,
           paragrafo 1, lettera a), del presente Accordo;

b)  il  passante  ferroviario  di  comunicazione  fra  la Stazione di
                  Domodossola e lo Scalo "Domo II";

     c) la parte dello Scalo "Domo II" descritta qui di seguito.

(2)  Nello  scalo  ferroviario  "Domo  II"  la  zona e' divisa in due
                              settori:

un  settore  utilizzato  in  comune  dagli  agenti  dei due Stati; un
               settore riservato agli agenti svizzeri.

Il settore utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati comprende:

a)  i binari, e relativi marciapiedi, interbinari e scambi ricompresi
             nell'area delimitata dai seguenti confini:

-  a  SUD (lato Bivio Valle): dall'asse ideale trasversale che unisce
il  "Fabbricato  Movimento" progressiva kilometrica 0.000 con l'"Asta
                              Dogana";

-  a  NORD (lato Bivio Toce): dall'asse ideale trasversale che unisce
     il "Posto Movimento Nord" con il deviatoio no435-433/353 b;

-  a  EST  (lato Beura): dal 1o binario del "Fascio appoggio arrivi e
               partenze da e per i bivi Valle e Toce";

-  a  OVEST  (lato  fiume  Toce): dal VIo binario del "Fascio Dogana"
all'"Asta  Dogana",  inclusa  la  rampa  coperta  parallela  a  detto
binario,  fino  alla  prima  fila  delle  colonne  di  sostegno della
                             copertura;

b)  le  porzioni,  come  le planimetrie, del magazzino ferro-doganale
      sito nel capannone denominato "Merci in entrata" eccetto:

         - la parte di uso esclusivo della Dogana italiana;

-  la  parte  riservata  alla  Dogana  svizzera  e agli altri servizi
                         confinari svizzeri;

c) la porzione della rampa coperta antistante il magazzino menzionato
nella  lettera  b),  fino alla seconda fila delle colonne di sostegno
                          della copertura.

        Il settore riservato agli agenti svizzeri comprende:

-  gli  uffici  della Dogana e degli altri servizi confinari svizzeri
     siti al secondo piano lato Sud Ovest del Fabbricato Uffici;

-  la  parte  del  magazzino menzionata nella lettera b) del presente
articolo  destinata  alla  Dogana  e  agli  altri  servizi  confinari
                              svizzeri.

       ARTICOLO 6 Territorialita' convenzionale zone e uffici

   Ai  sensi  dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione quadro,
gli  uffici e le zone previsti per gli agenti svizzeri sul territorio
italiano sono aggregati al Comune di Briga e le zone e gli uffici per
gli  agenti italiani sul territorio svizzero sono aggregati al Comune
di Domodossola.

             ARTICOLO 7 Planimetrie ufficiale delle zone

   (1)  Le  zone  descritte  nei  precedenti  articoli  2  e  5  sono
dettagliatamente  evidenziate nelle planimetrie ufficiali allegate al
presente Accordo. Un esemplare di detti planimetrie sara' affisso nei
uffici  italiani  e  negli  uffici  svizzeri  menzionati nel presente
Accordo.

   (2)  Se, per esigenze del traffico ferroviario, i treni o parte di
essi  dovessero  oltrepassare  la  zona oppure sostare fuori di essa,
detti  treni o la loro parti e l'interbinario contiguo corrispondente
alla  loro  lunghezza  nonche'  i percorsi che sia necessario seguire
sono considerati zona ai sensi degli articoli 2 e 5.

   (3)  All'esterno  delle  zone  sopra menzionate le autorita' dello
Stato di soggiorno sono le sole competenti.

        ARTICOLO 8 Facolta' degli agenti svizzeri nella zona

   (1)  Ai sensi dell'articolo 3, ultimo capoverso, della Convenzione
quadro, per l'esecuzione dei controlli di loro competenza, gli agenti
svizzeri  possono  trasferire  le persone o chiedere il trasferimento
delle  merci  e  dei  veicoli da una pane all'altra della zona, anche
attraversando spazi ubicati fuori della zona.

   (2)  Eventuali controlli al di fuori della zona, resi necessari da
cause  di  forza  maggiore, saranno di volta in volta richiesti dagli
agenti svizzeri alla Dogana italiana.

 ARTICOLO 9. Limiti delle facolta' degli agenti svizzeri nella zona

   (1)  Gli  agenti  svizzeri  non  hanno  nella  zona  il diritto di
controllo  sul  traffico  interno italiano e in quello internazionale
italiano che non tocca il territorio svizzero (persone, merci o altri
beni e veicoli).

   (2)   L'attivita'   di  persone  che  non  interessa  il  traffico
proveniente  o  a destinazione della Svizzera puo' essere controllata
soltanto  qualora  esse  violino palesemente, nella zona, le norme di
legge e regolamentari dello Stato limitrofo in materia doganale.

  ARTICOLO 10 Fornitura dei locali alle Amministrazioni contraenti

   (1)  In  applicazione di quanto disposto dall'articolo 17, lettera
a),  della  Convenzione quadro, i locali riconosciuti necessari per i
servizi  svolti  negli  uffici  a  controlli nazionali abbinati delle
stazioni  di  Domodossola  e  Domo II sono forniti gratuitamente alle
Amministrazioni doganale e di polizia svizzere.

   (2) Analogamente a quanto disposto dal capoverso precedente, nella
stazione  di  Briga  i  locali citati all'articolo 3 sono dati in uso
gratuito agli agenti italiani.

       ARTICOLO 11 Regolamento esecutivo del presente Accordo

   (1) La Direzione Compartimentale delle Dogane e II.II. di Torino e
l'Ufficio  della  I  Zona  di  Polizia di frontiera di Torino, da una
parte, e la Direzione delle Dogane del III Circondario a Ginevra e il
Comando  della  Polizia  del Canton Vallese a Sion, dall'altra parte,
regolano  di comune accordo le questioni di dettaglio d'intesa con le
autorita'   ferroviarie,  ed  in  particolare  quelle  relative  allo
svolgimento del traffico e all'utilizzo delle zone.

   (2)  Dette  Amministrazioni  designano, secondo le necessita' e le
opportunita',  i treni sui quali sono effettuati i controlli in corso
di viaggio.

   (3)  Gli  agenti  di grado piu' elevato, in servizio in loco, sono
autorizzati ad adottare di comune accordo, delle rispettive norme, le
misure   ritenute   necessarie  al  momento,  o  per  brevi  periodi,
specialmente  per  eliminare  le difficolta' che potessero sorgere in
occasione  del  controllo  per  contro,  le decisioni di massima sono
sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.

        ARTICOLO 12 Entrata in vigore - Facolta' di disdetta

   (1) Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.

   (2)  Ciascuno dei due Stati potra' denunciare il presente Accordo,
con  l'osservanza di un termine di preavviso di sei mesi. La denuncia
avra'   effetto  due  mesi  dopo  la  sua  notifica  all'altra  parte
contraente.

   (3)  Il  presente Accordo abroga l'Accordo concluso il 15 dicembre
1975.

   Fatto  in  due esemplari originali in lingua italiana, a Como il 3
febbraio 1999


PER IL GOVERNO                         PER IL CONSIGLIO
DELLA REEPUBBLICA ITALIANA             FEDERALE SVIZZERO
(firma illeggibile)                    (firma illeggibile)


                                800.

                        Lima, 9 febbraio 1999

Accordo  tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
      Repubblica del Peru' in materia di cooperazione turistica

                 (Entrata in vigore: 2 luglio 1999)

ACCORDO  FRA  IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANAED IL GOVERNO DELLA
      REPUBBLICA DEL PERU' IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA

   Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica del Peru' (di seguito denominati le "Parti Contraenti",

   RICONOSCENDO  l'importanza  del  turismo  sia  per  le  rispettive
economie, che per una maggiore comprensione fra i due popoli;

   CONSIDERANDO  la  volonta'  delle  due Parti di intraprendere ogni
azione  mirante a preservare le risorse naturali e culturali in vista
di assicurare uno sviluppo turistico durevole,

Hanno convenuto quanto segue:

                             ARTICOLO I

   Le Parti Contraenti promuoveranno un'attiva cooperazione nel campo
del  turismo  al  fine  di  migliorare  la conoscenza reciproca della
storia e della cultura dei loro popoli.

                             ARTICOLO II

   Le   Parti   Contraenti   si   adopereranno   per   rafforzare  la
collaborazione  per  promuovere  lo sviluppo del settore turistico ed
incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del
turismo  e  del  marketing  turistico, collaborando nei settori della
formazione  e  della  ricerca  tecnologica,  al  fine di una migliore
conservazione   e  gestione  degli  spazi'  e  dello  sviluppo  degli
investimenti  turistici,  nel rispetto delle proprie leggi e norme in
vigore.

                            ARTICOLO III

Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

   a)  la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione
e  di  animazione  turistiche,  al  fine  di scambiarsi le rispettive
esperienze  e  di  studiare  le  possibilita'  di  realizzare  azioni
congiunte nella promozione del turismo;

   b)  lo  scambio  di  pubblicazioni  e  di  materiale  promozionale
turistico;

   c)  lo  stabilimento  nei rispettivi Paesi di Uffici di promozione
turistica  (il  cui personale sara' assoggettato alle leggi nazionali
per l'ingresso ed il soggiorno);

   d) la cooperazione in materia di legislazione turistica.

                             ARTICOLO IV

   Le  Parti  Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di
formazione  professionale  e faciliteranno lo scambio di informazioni
sui  programmi  di insegnamento in materia turistica ed esploreranno,
con  le  Amministrazioni  nazionali  competenti,  la  possibilita' di
formare esperti nella gestione di imprese turistiche.

                             ARTICOLO V

   Le  Parti  Contraenti  si  adopereranno  per  la  realizzazione di
programmi  di  ricerca  nei  settori del turismo di comune interesse,
concernenti  la  formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le
informazioni  sugli studi e sulle ricerche effettuate, cosi' come sui
risultati della loro applicazione.

                             ARTICOLO VI

   Le   Parti   Contraenti  compiranno  ogni  sforzo  per  sviluppare
ulteriormente  la  Cooperazione tra i rispettivi Organismi, anche nel
contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del
turismo  e  si  scambieranno  informazioni  concernenti  i  risultati
conseguiti in questo campo.

                             ARTICOLO 7

   Allo  scopo  di  assicurare l'applicazione del presente Accordo le
Parti  Contraenti  si  consulteranno  per  promuovere, se necessario,
riunioni bilaterali.

                            ARTICOLO VIII

   I  due  Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto
adempimento   delle   procedure  interne  previste  dalle  rispettive
legislazioni nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

   Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore alla data di ricezione
della seconda notifica.

   Il  presente  Accordo  avra'  la  durata  di  cinque  anni e sara'
prorogato  tacitamente  di anno in anno, salvo il caso di denuncia da
parte  di  una  delle  due Parti Contraenti, da effettuare per le vie
diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza.

   La  denuncia  dell'Accordo  non  influira' sulla realizzazione dei
programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita'
dell'Accordo stesso, a meno che le Parti non concordino il contrario.

   In  fede  di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

   Fatto  a  Lima  il giorno 9 del mese di febbraio dell'anno 1999 in
due  originali  nelle  lingue  italiana  e spagnola, entrambi i testi
facenti ugualmente fede.


PER IL GOVERNO DELLA         PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA          REPUBBLICA DEL PERU'
(firma illeggibile)          (firma illeggibile)

                                801.

                         Roma, 29 marzo 1999

Dichiarazione   dei  Ministri  degli  Affari  Esteridella  Repubblica
Italiana  e  della  Repubblica Argentina per l'istituzione di un Foro
                permanente di dialogo Italo-Argentino

                 (Entrata in vigore: 29 marzo 1999)

           DICHIARAZIONE DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI
                                DELLA
                         REPUBBLICA ITALIANA
                               E DELLA
                        REPUBBLICA ARGENTINA
                      PER LA ISTITUZIONE DI UN
                     FORO PERMANENTE DI DIALOGO
                           ITALO-ARGENTINO

   I Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Argentina,

   Tenendo  presenti  la  Dichiarazione  e  il  Comunicato  Congiunti
sottoscritti dai due Governi nel 1997 e nel 1998,

   Si   impegnano   ad   istituire  un  Foro  Permanente  di  Dialogo
italo-argentino  in  cui  parteciperanno  figure  rappresentative del
mondo  politico e accademico, del mondo imprenditoriale ed economico,
della cultura, e dell'informazione dei due Paesi.

   Il  Foro costituira' un ambito di riflessione e di formulazione di
proposte dalla prospettiva dei suoi partecipanti, con il proposito di
contribuire  all'arricchimento  e  all'approfondimento  dei  rapporti
bilaterali,  nel quadro privilegiato delle relazioni italo-argentine.
Esso  si  riunira'  almeno  una  volta ogni due anni, a rotazione nei
rispettivi  Paesi,  ed  avra'  una struttura - adeguata a garantirgli
flessibilita', operativita' ed efficacia.

   I due Ministri incaricheranno qualificati istituti di studio delle
relazioni   internazionali   d'Italia   e  d'Argentina  di  elaborare
modalita'  appropriate per la istituzione del Foro e per dare impulso
al  sito  funzionamento,  e  di  contribuire  a  dar seguito alle sue
decisioni.

   Fatto  a  Roma,  il  29  marzo  1999,  in  due originali in lingua
italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


Per il Governo della      Per il Governo della
Repubblica Italiana       Repubblica Argentina
(firma illeggibile)       (firma illeggibile)



                                802.

                      Stoccarda, 7 aprile 1999

Accordo  tecnico  tra  il  Ministero  della  Difesa  della Repubblica
Italiana  e  il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America
relativo  all'assegnazione  di  un ufficiale di collegamento Italiano
      presso il comando delle Forze USA in Europa, con allegato

                 (Entrata in vigore: 7 aprile 1999)

    Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana (MOD -IT)

                                  e

      Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America,
         rappresentato dal Comando delle Forze Usa in Europa
                              (USEUCOM)

                qui di seguito citati come le Parti,

-  considerando la corrispondenza intercorsa in data 6 marzo 1997 tra
il  Gen.  JOULWAN,  Comandante  in  Capo delle Forze USA in Europa, e
l'Ammiraglio  VENTURONI,  Capo  di  Stato Maggiore della Difesa della
                        Repubblica Italiana,

- considerando i termini della Convenzione tra gli Stati partecipanti
al  Trattato  del Nord Atlantico in merito allo stato giuridico delle
               Forze (SOFA) firmata il 19 luglio 1951,

                   hanno concordato quanto segue:

                             ARTICOLO 1

Il  presente  Accordo  Tecnico  si  propone  di  definire  i  termini
dell'assegnazione  di  un  Ufficiale  di  Collegamento  italiano  che
rappresenti  lo  Stato  Maggiore  della  Difesa  Italiano (di seguito
chiamato  SMD), presso il Comando delle Forze Usa in Europa (USEUCOM)
   a Stoccarda, Germania, di seguito chiamato "Comando Ospitante".

Il  presente  Accordo  mira  a  favorire  il  coordinamento tra i due
organismi  militari  nella  pianificazione  di  operazioni, questioni
politico-militari,  esercitazioni  ed  aspetti logistici che siano di
        loro competenza e che coinvolgano entrambe le Parti.

L'Ufficiale  di  Collegamento  agevolera'  la cooperazione bilaterale
svolgendo funzioni di collegamento, partecipando a sessioni di lavoro
dello  Stato  Maggiore  e  provvedendo  allo scambio di informazioni,
secondo   le  modalita'  enunciate  nella  descrizione  dell'incarico
                              allegata.

                             ARTICOLO 2

Di  norma,  la  durata  dell'incarico  dell'Ufficiale di Collegamento
sara'  di  tre  anni a decorrere dalla data di assegnazione presso il
Comando  Ospitante.  Tale  durata  puo'  essere  modificata di comune
                              accordo.

L'Ufficiale  prescelto  deve avere una buona conoscenza delle lingue,
familiarita'  con  le  procedure  e  dottrine  delle forze armate del
proprio  paese  ed  essere  perfettamente  qualificato per svolgere i
compiti  di  Ufficiale  di  Collegamento.  Deve  aver  dato  prova di
capacita'  professionali  non  comuni  e  di attitudine al comando in
        tutti gli incarichi militari precedentemente svolti.

L'Ufficiale  di  Collegamento non deve avere incarichi di comando ne'
svolgere  qualsiasi  altro  compito  che per legge o regolamento deve
essere  affidato  ad  un Ufficiale del Comando Ospitante. In linea di
massima,  l'Ufficiale  di Collegamento non dovra' essere assegnato ad
un posto in cui possa trovarsi coinvolto in conflitti, a meno che non
   sia stato espressamente autorizzato dalle Autorita' nazionali.

L'Ufficiale  di Collegamento continua ad essere soggetto al controllo
amministrativo  delle  Autorita'  militari  del suo paese di origine.
Tuttavia,  per  il  disbrigo  delle pratiche amministrative, quali ad
esempio  stipendio e questioni personali, l'Ufficiale di Collegamento
fa   riferimento   all'Addetto  per  la  Difesa  presso  l'Ambasciata
                              italiana.

L'Ufficiale  di  Collegamento  rispettera'  le  norme, gli ordini, le
istruzioni  ed  i costumi delle Forze Armate presso le quali e' stato
assegnato  e  le  Forze  Armate  del  suo paese di origine forniranno
all'ufficiale   di   collegamento   direttive   scritte   in  merito.
L'Ufficiale   di  Collegamento  non  sara'  soggetto  al  regolamento
       disciplinare delle Forze Armate del Comando Ospitante.

Qualsiasi   reato   commesso  dall'ufficiale  di  collegamento  nella
giurisdizione  del  Comando Ospitante sara' comunicato alle autorita'
competenti  che  prenderanno gli opportuni provvedimenti. Le Parti si
forniranno  reciproca assistenza ai fini dell'accertamento e giudizio
    di qualsiasi reato imputabile all'Ufficiale di Collegamento.

                             ARTICOLO 3

Nei  limiti  delle  leggi  e  dei  regolamenti  vigenti,  il  Comando
Ospitante   e'   tenuto   a  fornire  all'ufficiale  di  collegamento
l'assistenza  amministrativa necessaria affinche' egli possa svolgere
efficacemente  le missioni assegnategli. A tale scopo, l'Ufficiale di
Collegamento  ricevera'  alle stesse condizioni del personale di pari
grado  del Comando Ospitante il materiale idoneo allo svolgimento del
proprio  compito.  Il  materiale  minimo  richiesto  e'  indicato  in
allegato. Analogamente, usufruira' dei servizi di mensa del personale
                       del Comando Ospitante.

Il Comando Ospitante assistera' l'Ufficiale di Collegamento a trovare
un alloggio idoneo. Le relative spese saranno a carico dell'Ufficiale
                          di Collegamento.

L'Ufficiale  di  Collegamento ed i suoi famigliari potranno usufruire
delle   infrastrutture   ricreative  e  sociali  militari  situate  a
Stoccarda,  quali  ad  esempio  il  Circolo Ufficiali e la mensa alle
       stesse condizioni del personale del Comando Ospitante.

L'Ufficiale  di  Collegamento ed i suoi famigliari potranno usufruire
del  Servizio  Sanitario Militare USA alle condizioni specificate nel
NATO-SOFA  ed  eventuali  altri  accordi  tra  Stati  Uniti ed Italia
                 riguardanti l'assistenza reciproca.

L'Ufficiale   di   Collegamento   ed  i  membri  della  sua  famiglia
autorizzati  ad  accompagnarlo  saranno  informati  dei loro diritti,
privilegi  e  doveri  prima di lasciare il paese di origine o al loro
                    arrivo nella sede assegnata.

L'Ufficiale  di  Collegamento  usufruira'  della licenza concessa dal
Comando  Ospitante  tuttavia potra' sempre assentarsi in occasione di
festivita'  religiose  osservate  dalle  Forze  Armate  italiane.  Su
richiesta  dell'Ufficiale  di  Collegamento,  e'  possibile prevedere
                     un'eccezione a tale norma.

I  rapporti  informativi sulle capacita' professionali dell'Ufficiale
di  Collegamento  saranno redatti dal suo superiore gerarchico presso
il  Comando  Ospitante,  in  conformita'  con  le  procedure militari
         italiane. Tali documenti saranno inviati allo SMD.

Previo  consenso  delle  autorita'  militari italiane, l'Ufficiale di
Collegamento  puo'  essere  insignito  di  decorazioni  o ricevere un
qualsiasi  altro  riconoscimento  da  parte  delle  Forze  Armate del
Comando  Ospitante in conformita' con le leggi ed i regolamenti delle
                               Parti.

In conformita' con il Preambolo del presente Accordo, le richieste di
indennizzo   per  danni  o  lesioni  che  riguardino  l'Ufficiale  di
Collegamento   devono   essere  trattate  secondo  quanto  prescritto
dall'articolo  VIII della Convenzione stipulata tra i paesi firmatari
del  SOFA. Le rivendicazioni non contemplate nel suddetto articolo in
ragione  di  limitazioni  di natura geografica devono essere trattate
secondo  quanto  stabilito  di  volta  in  volta  dalle  Parti  ed in
        conformita' con le leggi ed i regolamenti in vigore.

                             ARTICOLO 4

Le  spese per l'assegnazione dell'Ufficiale di Collegamento saranno a
carico  del Ministero della Difesa italiano, secondo quanto stabilito
                    nel presente accordo tecnico.

Il   Comando  Ospitante  puo'  inviare  in  missione  l'Ufficiale  di
Collegamento.  In  tal  caso,  vitto  e  alloggio (diaria) e spese di
trasporto, se saranno utilizzati mezzi di trasporto civili, saranno a
carico   del  Comando  Ospitante  a  condizioni  identiche  a  quelle
             applicate per gli ufficiali di pari grado.

Eccezion fatta per le disposizioni di cui all'Articolo 3 del presente
accordo  tecnico,  il  Comando  Ospitante  non e' tenuto a rispondere
        delle spese sostenute dall'ufficiale di collegamento.

                             ARTICOLO 5

Tutte   le   informazioni   classificate  fornite  dall'Ufficiale  di
Collegamento   devono   essere  archiviate,  elaborate,  trasmesse  e
protette  in  conformita'  con  gli  attuali  regolamenti del Comando
                             Ospitante.

L'accesso  alle  informazioni  classificate deve essere limitato allo
stretto  necessario  per lo svolgimento della missione come stabilito
dalle  Parti  in  base alla descrizione dell'incarico. L'Ufficiale di
Collegamento  ricevera'  il nullaosta necessario per avere accesso ai
documenti  classificati  fino al livello di NATO SEGRETO. L'Ufficiale
di Collegamento non puo' svolgere compiti in materia di sicurezza ne'
custodire  informazioni  classificate. All'interno delle aree e degli
edifici del Comando Ospitante l'Ufficiale di Collegamento e' tenuto a
     portare un tesserino di sicurezza recante la sua qualifica.

La  Parte Italiana fornira' alla Parte USA le necessarie garanzie per
                      i candidati selezionati.

L'Ufficiale di Collegamento deve conformarsi alle norme di sicurezza,
ai  regolamenti  e  alle  procedure  in vigore nel Comando Ospitante.
Qualsiasi violazione delle norme di sicurezza da parte dell'Ufficiale
di   Collegamento   nel  corso  del  periodo  di  assegnazione  sara'
comunicata  all'autorita'  nazionale superiore affinche' questa possa
          adottare gli opportuni provvedimenti e sanzioni.

L'ufficio   di  sicurezza  del  Comando  Ospitante  verifichera'  che
l'Ufficiale  di  Collegamento  sia  a conoscenza di tutte le norme di
sicurezza  e  dei  regolamenti  vigenti  in  materia  di informazioni
classificate   e  non  classificate  destinate  ad  essere  divulgate
nell'ambito   di   questo  programma,  sia  durante  il  periodo,  di
                  assegnazione che al suo termine.

Al  fine di garantire la protezione delle informazioni classificate e
non   classificate   divulgate   nell'ambito   di  questo  programma,
l'Ufficiale di Collegamento deve essere messo al corrente dal Comando
Ospitante  delle  pertinenti  leggi  e  regolamenti,  sia  durante il
             periodo di assegnazione che al suo termine.

A   seconda  del  livello  di  riservatezza,  la  corrispondenza  tra
l'Ufficiale di Collegamento e lo SMD dovra' essere inviata, per posta
                ordinaria o per corriere diplomatico.

Il   Comando   Ospitante   puo'  chiedere  l'immediato  trasferimento
dell'Ufficiale di Collegamento per violazione del presente articolo o
            per qualsiasi altro comportamento improprio.

                             ARTICOLO 6

Il  presente  Accordo  Tecnico,  di  cui l'allegato costituisce parte
integrante,  ha una validita' di 10 anni. E' suscettibile di modifica
o  proroga  per  accordo  scritto tra le Parti. E' altresi' possibile
porre  fine  al  presente  accordo tecnico per accordo scritto tra le
Parti.  La cessazione puo' avvenire per iniziativa di una delle Parti
a  mezzo  di  notifica  scritta  dell'altra  Parte  con  sei  mesi si
anticipo.   La   cessazione  del  presente  Accordo  non  incide  sui
rispettivi  obblighi  in  materia  finanziaria  quali  sono enunciati
                          nell'Articolo 4.

In  caso  di  cessazione  del  presente  Accordo Tecnico, gli impegni
assunti  in  materia  di sicurezza, ad esempio contro la divulgazione
illecita di informazioni riservate, restano validi senza alcun limite
                             temporale.

 Il presente Accordo Tecnico entra in vigore alla data della firma.

In   fede   di   che,   i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente
autorizzati dal rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo
                              Tecnico.

Fatto a Stuttgart Germany il 7 Aprile 1999 in due originali, ciascuno
nelle  lingue italiana e inglese, entrambe i testi facenti ugualmente
                                fede.


Per il Ministero della Difesa della     Per il Dipartimento della
Repubblica Italiana                     Difesa degli Stati Uniti
(firma illeggibile)                     (firma illeggibile)