(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984) Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1999 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o al decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1999. L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1. In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1999, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data. Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno-15 settembre 1999 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della Gazzetta Ufficiale datato 15 gennaio 2000. Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede. Per comodita' di consultazione e' stata altresi' predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi). TABELLA N. 1 ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 GIUGNO - 15 SETTEMBRE 1999 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA Data, luogo della firma, Data di entrata Pagina titolo in vigore 795. 15 dicembre 1995, Pechino Addendum all'Accordo per la 14 giugno 1999 9 cooperazione scientifica e tecnica tra Italia e Cina firmato a Roma, il 6 ottobre 1978 per le questioni relative alla proprieta' intellettuale 796. 19 febbraio 1997, Rabat Protocollo intergovernativo per 29 gennaio 1999 13 la realizzazione del progetto: "Istituto Pasteur del Marocco a Tangeri" tra Italia e Marocco 797. 15 maggio-18 giugno-6 luglio 1998, Rabat Scambio di lettere tra Italia e Marocco 29 gennaio 1999 29 modificativo del Protocollo intergovernativo per la realizzazione del progetto: "Istituto Pasteur del Marocco a Tangeri" 798. 3 febbraio 1999, Como Accordo tra l'Italia e la Svizzera 3 febbraio 1999 43 relativo all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Ponte Chiasso/ Chiasso-Brogeda, con planimetria 799. 3 febbraio 1999, Como Accordo tra l'Italia e la Svizzera 3 febbraio 1999 47 relativo all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria internazionale di Domodossola e nello scalo merci ferroviario "Domo II" di Beura-Cardezza nonche' al controllo in corso di viaggio sulla tratta Domodossola-Briga e viceversa della linea ferroviaria del Sempione, con allegata planimetria 800. 9 febbraio 1999, Lima Accordo tra Italia e Peru' in materia 2 luglio 1999 55 di cooperazione turistica 801. 29 marzo 1999, Roma Dichiarazione dei Ministri degli 29 marzo 1999 63 affari esteri italiano e argentino per l'istituzione di un foro permanente di dialogo italo-argentino 802. 7 aprile 1999, Stoccarda Accordo tecnico tra il Ministero 7 aprile 1999 67 della difesa italiano e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America relativo all'assegnazione di un ufficiale di collegamento italiano presso il comando delle forze USA in Europa, con allegato 803. 20 aprile 1999, Berlino Memorandum d'intesa tra il Ministero 20 aprile 1999 77 della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa del Regno di Spagna relativo alla forza anfibia ispano-italiana (SIAF) 804. 19 aprile-8 maggio 1999, Il Cairo Scambio di lettere tra Italia e Egitto 8 maggio 1999 83 per la modifica del Protocollo bilaterale del 12 maggio 1994 relativo al programma di aiuto alimentare 805. 14 maggio 1999, Roma Memorandum d'Intesa in materia di 14 maggio 1999 93 cooperazione consolare tra il Ministero degli affari esteri italiano e quello della Georgia 806. 11 maggio 1999, Addis Abeba Memorandum d'Intesa tra Italia e 11 maggio 1999 101 Repubblica democratica di Etiopia sul progetto strutturale di aiuto alimentare 807. 2 febbraio 1998, Addis Abeba Accordo tra Italia e Etiopia sul 21 dicembre 1998 123 consolidamento del debito bilaterale della Repubblica d'Etiopia 808. 17-22 giugno 1999, Roma Scambio di lettere tra Italia e 1° luglio 1999 135 Paesi Bassi sui privilegi e le immunita' degli ufficiali di collegamento presso l'EUROPOL TABELLA N. 2 ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE Data, luogo della firma, titolo Data di entrata in vigore Accordo per i trasporti 20 giugno 1999 internazionali su strada tra G.U n. 150 del 29 giugno 1999 Italia e Iran (Roma, 25 luglio 1990) (Vedi legge 15 dicembre 1998, n. 465 nel S.O. n. 5/L alla G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999). Accordo di cooperazione di scambi 4 giugno 1999 cinematografici tra Italia e G.U n. 173 del 26 luglio 1999 Marocco, con norme di procedura (Rabat, 29 luglio 1991) (Vedi legge 12 aprile 1995, n. 151 nel S.O. n. 50 alla G.U. n. 99 del 29 aprile 1995). Accordo tra cooperazione culturale, 17 settembre 1999 scientifica e tecnologica tra in G.U. n. 186 del 10 agosto 1999 Italia e Tunisia (Roma 29 maggio 1997) (Vedi legge 7 aprile 1999, n. 103 in G.U. n. 92 del 21 aprile 1999). 795. Pechino, 15 dicembre 1995 Addendum all'Accordo per la Cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica popolare della Cina, firmato a Roma, il 6 ottobre 1978 per le questioni relative alla proprieta' intellettuale (Entrata in vigore: 14 giugno 1999) Addendum all'Accordo per la Cooperazione Scientifica e Tecnica tra Italia e Cina firmato a Roma il 6 Ottobre 1978 PROPRIETA' INTELLETTUALE Le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace della proprieta' intellettuale, creata o trasferita nell'ambito del citato Accordo, e delle relative intese per la sua attuazione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente circa ogni evento riguardante la proprieta' intellettuale, in particolare invenzioni, modelli industriali, nuove varieta' vegetali, opere tutelate dal diritto d'autore, realizzati nel quadro dei citato Accordo, e di fare il possibile per assicurare. la protezione tempestiva di tale proprieta' intellettuale in conformita' della legislazione nazionale. I diritti su tale proprieta' intellettuale verranno ripartiti in conformita' delle seguenti disposizioni: 1. Campo di applicazione 1.1 Le disposizioni del presente Addendum si applicano a tutte le attivita' congiunte, intraprese in conformita' dei citato Accordo, se non e' convenuto altrimenti dalle Parti o dai rappresentanti da esse designati. 1.2 Ai fini del citato Accordo, nella "Proprieta' intellettuale" sono inclusi i diritti previsti nell'articolo 2 della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 con l'aggiunta dei diritti sulle nuove 1.3 Il presente Addendum definisce la ripartizione dei diritti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte puo' acquisire i diritti alla proprieta' intellettuale, ripartiti conformemente al presente Addendum, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratto o altri strumenti giuridici, qualora necessario. Il presente Addendum in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, che rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte. 1.4 Le controversie relative alla proprieta' intellettuale generata ai sensi dei citato Accordo, saranno risolte attraverso discussioni fra le partecipanti istituzioni interessate o, se del caso, tra le Parti o chi da esse designato. 1.5 La scadenza o la cessazione della validita' del citato Accordo non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Addendum. 2. RIPARTIZIONE DEI DIRITTI 2.1 Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita in tutti i Paesi per la traduzione, la riproduzione e la pubblicazione di articoli tecnico-scientifici su riviste, di relazioni e di libri che costituiscono il risultato diretto della cooperazione nell'ambito del citato Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore, eseguite secondo questa disposizione, devono essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome. 2.2 I diritti a tutte le forme di proprieta' intellettuale, diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 di questo Addendum, verranno ripartiti nel seguente modo: 2.2.1 Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse sara' assicurato il diritto di proprieta' intellettuale in conformita' della normativa vigente nell'istituzione ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore o scienziato, definito inventore o autore spettera' il trattamento nazionale per quanto concerne premi, indennita' o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'istituzione ospitante, cosi' acquisiti. 2.2.2 Se la proprieta' intellettuale e' stata creata dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascun partecipante spettano tutti i diritti e i proventi su tale proprieta' intellettuale nel rispettivo Paese, salvo intesa diversa. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi viene stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attivita' congiunta, tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprieta' intellettuale. Se la ricerca non e' definita come "ricerca congiunta" nei relativi accordi, i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti conformemente al punto 2.2.1. Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spettera' il trattamento nazionale, per quanto concerne premi indennita', o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'organizzazione ospitante. 2.2.3 Indipendentemente dal punto 2.2.2 del presente Addendum, se un tipo di proprieta' intellettuale e' previsto dalle leggi di una Parte, ma non e' previsto dalle leggi dell'altra, al partecipante la cui legislazione nazionale assicura la tutela di questo tipo di proprieta' intellettuale spettano tutti i diritti e i proventi in tutti i Paesi dove vengono concessi i diritti per tale tipo di proprieta' intellettuale. Le persone definite quali inventori o autori del suddetto tipo di proprieta' intellettuale hanno nondimeno diritto al trattamento nazionale della Parte che assicura la tutela di tale tipo di proprieta' intellettuale per quanto riguarda premi, indennita' o altri vantaggi, inclusi i proventi in conformita' con le modalita' previste al punto 2.2.2. 3. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI DI LAVORO Se un'informazione, indicata a tempo debito come "confidenziale di lavoro", viene fornita o creata nell'ambito del citato Accordo, ciascuna delle Parti ed i suoi partecipanti debbono tutelare tale informazione conformemente alle leggi, regole e prassi amministrative vigenti. L'informazione puo' essere identificata come "confidenziale di lavoro" se una persona, essendo in possesso dell'informazione, puo' ricavarne un beneficio economico o ottenere un vantaggio competitivo rispetto a chi non ne e' in possesso, nonche' se l'informazione non e' ben nota o accessibile da altre fonti e se il suo possessore non l'ha resa accessibile in passato senza imporre tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale. Fatto a Pechino il 15 dicembre 1995 in doppia copia, in lingua italiana e in lingua cinese, entrambe aventi lo stesso valore legale. Il presente Addendum entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Per il Governo italiano Per il Governo cinese Amb. Alessandro Quaroni Dr. Wang Shaoqi 796. Rabat, 19 febbraio 1997 Protocollo Integrativo per la realizzazione del progetto "Istituto Pasteur del Marocco a Tangeri" tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del regno del Marocco (Entrata in vigore: 29 gennaio 1999) TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO INTERGOVERNATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ISTITUTO PASTEUR DEL MAROCCO A TANGERI" TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MAROCCO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco: Visto il Protocollo di Cooperazione tecnica Italia-Marocco firmato a Rabat il 26 novembre 1977; Visto Il Processo verbale della V Commissione Mista svoltasi a Rabat il 24-25 novembre 1988 che prevede un finanziamento del Governo italiano, a titolo di dono, di Lire 2.687.000.000 per la realizzazione del progetto italo-marocchino di cooperazione, denominato "Centro di Biologia dell'Istituto Pasteur di Tangheri"; In considerazione della volonta' comune dei due Paesi di realizzare un progetto di cooperazione nel settore della sanita' per il miglioramento dei servizi sanitari nella provincia di Tangeri; hanno convenuto quanto segue: 1 QUADRO ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA Gli organismi responsabili del progetto sono: a) Il Governo della Repubblica Italiana, il quale nomina in qualita' di ente tecnico ed amministrativo responsabile del suo contributo all'esecuzione del programma la "Direzione Generale per la cooperazione allo Sviluppo" del Ministero degli Affari Esteri italiano, di seguito denominata D.G.C.S., rappresentata in Marocco dall'Ambasciata d'Italia a Rabat. La D.G.C.S. affida la realizzazione del progetto ai suoi esperti ed al "Centro inter-universitario per la Ricerca sui Paesi in via di Sviluppo", di seguito denominato C.I.R.P.S b) Il Governo del Regno del Marocco, il quale nomina come ente tecnico ed amministrativo responsabile del suo contributo all'esecuzione del programma di cooperazione, il ministero della Sanita' Pubblica che affidera' la realizzazione del progetto all'Istituto Pasteur del Marocco di seguito denominato I.P.M. Ciascuno dei suddetti organismi potra' fare appello, nell'ambito delle sue competenze e prerogative, alla collaborazione di una o piu' istituzioni suscettibili di contribuire efficacemente alla realizzazione degli obiettivi previsti. 2 DURATA DEL PROGRAMMA Il programma avra' una durata di 3 (tre) anni. 3 OBIETTIVI DEL PROGRAMMA Obiettivo generale a) Rinnovare e riattivare le attivita' di perizia e di ricerca in Biologia Medica dell'I.M.P a Tangeri b) Migliorare la qualita' dei servizi di laboratorio forniti dai centri sanitari delle provincie del Nord. Obiettivi specifici a) Funzionalita' dell'Istituto Pasteur di Tangeri al termine del triennio, in quanto laboratorio di riferimento per il Nord del Marocco ed in modo particolare per la provincia di Tangeri, e sua acquisizione di un'autonomia finanziaria. b) Potenziamento delle attivita' di controllo diagnostico biomedico degli ospedali nella provincia del Nord. c) Incentivazione, a livello dell'IPM a Tangeri, della ricerca in materia di vaccini sintetici e di epidemiologia delle malattie infettive intestinali. 4 ATTIVITA' PREVISTE. Le due Parti hanno individuato, per gli obiettivi di cui all'articolo precedente, le attivita' di seguito sinteticamente indicate: a) Ristrutturazione del principale edificio dell'IPM a Tangeri ed in particolare dell'impianto idraulico ed elettrico. b) Mezza a disposizione dell'IPM a Tangeri delle attrezzature tecniche e del materiale informatico e di consumo necessari. c) Messa a disposizione dell'IPM a Tangeri dei mezzi di trasporto necessari per le sue attivita'. d) Formazione e riciclaggio degli addetti sanitari e di laboratorio marocchini secondo le indicazioni della scheda del progetto. e) Istituzione di un sistema di controllo di qualita' degli esami diagnostici effettuati nei laboratori periferici della regione del Nord. f) Istituzione di un laboratorio di biotecnologia e di ricerca biomedica applicate alle patologia infettive prevalenti nella regione del Nord. g) Elaborazione ed esecuzione di un progetto di ricerca sulle malattie parassitarie intestinali prevalenti nella regione del Nord. 5 GESTIONE DEL PROGRAMMA Il programma e' sotto la diretta responsabilita' del Direttore dell'IPM. a) Il C.I.R.P.S nomina un capo di Progetto autorizzato a prendere decisioni tecniche nel rispetto del programma e dei suoi obiettivi. b) L'I.P.M nomina un Capo di Progetto autorizzato a prendere decisioni tecniche nel rispetto del programma e dei suoi obiettivi. c) Entrambe le Parti nominano, ciascuna per parte sua: - I membri di un Comitato dei Seguiti del progetto. Questo Comitato sara' costituito e composto da: - Un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri italiano. - Un rappresentante tecnico del CIRPS. - Un rappresentante tecnico dell'IMP. - Un rappresentante del Ministero della Sanita' Pubblica del Marocco. - Il Direttore dell'IPM o il suo rappresentante. - I membri di una commissione scientifica composta da: - Due rappresentanti della parte italiana. - Due rappresentanti dell'IPM. - Un rappresentante del Ministero della Sanita' Pubblica del Marocco. - I membri di una commissione per l'adeguamento e le forniture. - Un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri italiano. - Un rappresentante tecnico della parte italiana. - Un rappresentante del Ministero della Sanita' Pubblica del Marocco. - Il Direttore dell'IPM o il suo rappresentante. Lo sviluppo del programma per il triennio sara' stabilito sulla base dei piani d'azione semestrali che dovranno essere elaborati e valutati dalla predetta commissione dei seguiti, ed essere approvato dal Direttore dell'IPM. Le modalita' ed i tempi di ripartizione dei finanziamenti corrispondenti al costo di formazione del personale, ai costi di gestione del Progetto ed alle spese per le borse di studio, sono dettagliate nella scheda tecnico-economica approvata dalla Direzione dell'IPM e dalla DGCS. 6 IMPEGNI DELLA PARTE MAROCCHINA Nell'ambito delle attivita' previste dal progetto la Parte marocchina s'impegna ad: a) agevolare le procedure di esenzione dai dazi doganali per ogni importazione di materiali, mezzi di trasporto ed attrezzature, in conformita' all'Accordo di cooperazione 1977, articoli I e IV menzionati nell'introduzione e di conseguenza esonerati dai diritti doganali e da ogni altra forma di tassazione. b) Garantire l'esenzione di pagamento dell'IVA per ogni acquisto effettuato in Marocco dall'Ambasciata d'Italia e dal CIRPS per la fornitura di opere, servizi e attrezzature in conformita' al predetto Accordo di cooperazione del 1977 e al decreto del Primo Ministro marocchino n. 2-86-89 del 14 marzo 1986, art. 2. c) Agevolare la regolare immatricolazione dei mezzi di trasporto nel quadro del progetto. d) Mettere a disposizione dell'Ambasciata d'Italia il sito di cantiere dell'IPM a Tangeri. e) Prendere a proprio carico i collegamenti provvisori del cantiere per l'acqua per l'elettricita' e relativo impianto definitivo, nonche' la sistemazione dell'impianto telefonico interno nell'edificio dopo i lavori di ristrutturazione effettuati dalla Parte italiana. f) Prendere a proprio carico la sistemazione del parco ed il ripristino delle recinzioni e dei cancelli, la fornitura e l'installazione della segnaletica esterna (insegne, targhe, ecc.) g) Garantire agli esperti che partecipano al progetto,' ed alle loro famiglie. le condizioni definite nell'Accordo di cooperazione tecnica italo-marocchino firmato nel 1977. h) Assumere ogni responsabilita' civile e penale in caso di danni subiti da terzi per causa di tecnici Italiani nell'esercizio delle loro funzioni, salvo in caso di colpa personale in cui e' impegnata la responsabilita' dell'autore dell'inadempienza. i) Mettere a disposizione della Parte italiana un ufficio presso l'istituto Pasteur di Tangeri per consentire un'efficace collaborazione tra le due Parti. j) Selezionare, in collaborazione con il CIRPS, i candidati borsisti. k) Affidare la responsabilita' del programma al personale marocchino munito della competenza richiesta. l) Affiancare agli specialisti italiani, del personale marocchino che durante la realizzazione del programma, beneficiera' di una formazione specializzata per essere in grado di dar loro il cambio secondo un piano di azione stabilito dal comitato dei seguiti e approvato dal Direttore dell'IPM. m) Mettere a disposizione del progetto il personale necessario per la realizzazione del programma, previo parere del comitato dei seguiti e approvazione del Direttore dell'IPM. n) Provvedere ai salari del personale marocchino in conformita' alla regolamentazione in vigore nell'amministrazione statale marocchina. o) Destinare i proventi percepiti dal "Centro di Biologia all'IPM a Tangeri" al miglioramento dei servizi in conformita' ad un bilancio preventivo annuale approvato dal consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Pasteur del Marocco. p) Provvedere alla gestione amministrativa e finanziarla dell'IPM a Tangeri. q) Consentire agli esperti italiani l'accesso alle informazioni ed ai documenti inerenti alle loro competenze. 7 IMPEGNI DELLA PARTE ITALIANA Nel contesto delle attivita' previste dal progetto, la Parte Italiana s'impegna a: a) Partecipare attivamente alla realizzazione degli obiettivi del programma. A tal fine essa prendera' tutti i provvedimenti amministrativi e di bilancio richiesti. b) Garantire, per il tramite del CIRPS, la realizzazione di un progetto di ricerca sulle malattie parassitarie intestinali c) Prendere in consegna il sito del cantiere. d) Prendere a proprio carico, entro i limiti dei crediti stanziati, la redazione del progetto e la ristrutturazione dell'edificio, la redazione del Capitolato di Prescrizioni Speciali e l'esecuzione delle procedure di aggiudicazione dei lavori, nel rispetto della legislazione italiana e della legislazione marocchina in vigore. e) Ottenere le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori di restauro. f) Realizzare in stretta collaborazione con l'IPM i lavori di restauro dell'edificio principale in conformita' al progetto convenuto e controfirmato dall'Istituto Pasteur il 29 novembre 1995 a Casablanca, mediante un'esecuzione diretta, nel rispetto della legislazione italiana in vigore, e prendere tutte le decisioni nel quadro del comitato dei seguiti e della commissione per l'adeguamento e le forniture. g) Prendere a proprio carico la direzione dei lavori ed il pagamento delle opere realizzate con il parere della commissione. h) acquistare ed installare le attrezzature di laboratorio, il materiale di consumo ed i veicoli il cui acquisto diretto e' stato stabilito dalla commissione, in osservanza della legislazione italiana in vigore. j) Consegnare all'istituto Pasteur del Marocco l'edificio ristrutturato e munito delle attrezzature, convenute. j) Provvedere all'invio in missione di esperti italiani per l'assistenza tecnica. k) mettere a disposizione borse di studio per un totale di 38 mesi/uomo a beneficio del personale marocchino. 8 STATUTO DEGLI ESPERTI ITALIANI Gli esperti italiani di cooperazione beneficieranno: a) di un'autorizzazione di soggiorno per la durata della loro missione in Marocco b) dell'importazione temporanea e della libera riesportazione, in franchigia di diritti doganali, di un veicolo automobilistico, della loro mobilia, dei loro effetti personali e dei loro strumenti di lavoro, nonche' di quelli dei loro famigliari, entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data d'inizio delle loro funzioni; c) dell'esonero da ogni imposta, tassa e ogni altro diritto sulle retribuzioni, e di altri vantaggi. non essendo a carico del Governo del Regno del Marocco. d) dello stesso statuto concesso al personale delle Organizzazioni Internazionali in missione in Marocco. 9 PROPRIETA' DELLE OPERE, DELLE ATTREZZATURE, DEI MEZZI DI TRASPORTO E DEI MATERIALI Le opere realizzate, le attrezzature, il materiale ed i mezzi di trasporto importati o acquistati in Marocco dal CIRPS e dall'Ambasciata d'Italia nell'ambito dell'attivita' di cooperazione diverranno, alla fine del progetto, proprieta' del Regno del Marocco il quale ne fara' uso nel rispetto delle finalita' e degli obiettivi descritti nel presente Protocollo. Durante lo svolgimento del programma le summenzionate risorse rimarranno di proprieta' del Governo italiano. 10 MODIFICHE AL PROGETTO Potranno essere apportate delle modifiche al progetto triennale, previo accordo tra le due Parti;, esse dovranno essere sottoposte all'approvazione della DGCS. 11 DISPOSIZIONI FINALI La divulgazione delle informazioni e dei dati relativi alle attivita' previste e realizzate nel rispetto del presente Protocollo, dovra' essere autorizzata di comune accordo tra le due Parti. Il presente Accordo e' valido per una durata di 3 (tre) anni ed entrera' in vigore nel momento in cui le due Parti si saranno notificate l'esecuzione delle rispettive procedure interne di ratifica. Potra' essere denunciato da ciascuna delle Parti previo preavviso per iscritto di due mesi. La eventuali divergenze nell'interpretazione del presente Protocollo saranno risolte per via diplomatica. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo redatto in due esemplari originali in lingua francese. Fatto a Rabat il 19 febbraio 1997 Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana del Regno del Marocco M. Emilio DE STEFANIS Dr. Ahmed ALAMI Ambasciatore d'Italia Ministro della Sanita' nel Regno del Marocco Pubblica 797. Rabat, 15 maggio/18 giugno/6 luglio 1998 Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco, modificativo del Protocollo Intergovernativo per la realizzazione del progetto "Istituto Pasteur del Marocco a Tangeri", firmato a Rabat il 19 febbraio 1997 (Entrata in vigore: 29 gennaio 1999) L'AMBASCIATORE D'ITALIA Rabat, 12 maggio 1998 Signor Ministro di Stato, Ho l'onore di far riferimento al Protocollo intergovernativo per la realizzazione del progetto "Istituto Pasteur in Marocco a Tangeri" firmato a Rabat il 19 febbraio 1997 dal Regno del Marocco e dalla Repubblica italiana per proporre a Vostra Eccellenza le seguenti modifiche: 1) articolo 6: eliminare il capoverso "g"; 2) articolo 6: al capoverso "h" eliminare "e penale" 3) articolo 8: eliminare il capoverso "d" dell'articolo 8 e riformulare di conseguenza tale articolo come segue: "Il Governo del Regno del Marocco concedera' agli esperti italiani: a) le agevolazioni necessarie per l'adempimento delle loro mansioni secondo il Protocollo d'applicazione concernente i funzionari italiani della cooperazione tecnica, allegato all'Accordo di cooperazione tecnica firmato fra i due Paesi il 26 novembre 1977; b) il permesso di soggiorno per tutto il tempo delle loro funzioni in Marocco; c) l'importazione temporanea e libera riesportazione di un veicolo automobilistico, della loro mobilia, dei loro effetti personali e strumenti di lavoro nonche' delle loro famiglie in franchigia di diritti doganali, il tutto entro sei mesi a decorrere dalla data d'inizio delle loro funzioni in Marocco; d) l'esonero da ogni imposta, tassa e qualsiasi altro diritto su retribuzioni ed altri benefici non a carico dei Governo del Regno del Marocco. 4) articolo 11: eliminare il 2o capoverso dell'articolo 11 e sostituirlo con il seguente testo: "Il presente Accordo e' valido per una durata di 3 anni (tre) anni ed entra in vigore nel momento in cui entrambe le Parti si saranno notificate la sua accettazione, in conformita' alle loro rispettive procedure interne. Se il Governo del Regno del Marocco dichiara di accettare le summenzionate proposte di emendamento, la presente lettera e la lettera di risposta di Vostra Eccellenza manifestante l'accordo del Governo del Regno del Marocco, costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi che entrera' in vigore nel momento in cui entrambi i Governi si saranno notificati la sua accettazione in conformita' alle loro rispettive procedure interne. Voglia gradire, Signor Ministro di Stato, i sensi della mia piu' alta considerazione. Guido Martini S.E. Abdellatif Filali Ministro di Stato Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione. RABAT REGNO DEL MAROCCO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 18 giugno 1998 Signor Ambasciatore, Ho l'onore di accusare ricezione della Sua Nota no 1018 del 12 maggio 1998, del seguente tenore: "Signor Ministro di Stato, Ho l'onore di far riferimento al Protocollo intergovernativo per la realizzazione del progetto "Istituto Pasteur in Marocco a Tangeri" firmato a Rabat il 19 febbraio 1997 dal Regno del Marocco e dalla Repubblica italiana, per proporre a Vostra Eccellenza le seguenti modifiche: 1) articolo 6: eliminare il capoverso "g"; 2) articolo 6: al capoverso "h" eliminare "e penale" 3) articolo 8: eliminare il capoverso "d" dell'articolo 8 e riformulare di conseguenza tale articolo come segue: "Il Governo del Regno del Marocco concedera' agli esperti italiani: a) le agevolazioni necessarie per l'adempimento delle loro mansioni secondo il Protocollo d'applicazione concernente i funzionari italiani della cooperazione tecnica, allegato all'Accordo di cooperazione tecnica firmato fra i due Paesi il 26 novembre 1977; b) il permesso di soggiorno per tutto il tempo delle loro funzioni in Marocco; c) l'importazione temporanea e libera riesportazione di un veicolo automobilistico, della loro mobilia, dei loro effetti personali e strumenti di lavoro nonche' delle loro famiglie in franchigia di diritti doganali, il tutto entro sei mesi a decorrere dalla data d'inizio delle loro funzioni in Marocco; d) l'esonero da ogni imposta, tassa e qualsiasi altro diritto su retribuzioni ed altri benefici non a carico del Governo dei Regno del Marocco. 4) articolo 11: eliminare il 2o capoverso dell'articolo 11 e sostituirlo con il seguente testo: "Il presente Accordo e' valido per una durata di 3 anni (tre) anni ed entra in vigore nel momento in cui entrambe le Parti si saranno notificate la sua accettazione in conformita' alle loro rispettive procedure interne. S.E. Guido MARTINI Ambasciatore della Repubblica Italiana Rabat Se il Governo del Regno del Marocco dichiara di accettare le summenzionate proposte di emendamento, la presente lettera e la lettera di risposta di Vostra Eccellenza manifestante l'accordo del Governo del Regno del Marocco, costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi che entrera' in vigore nel momento in cui entrambi i Governi si saranno notificati la sua accettazione in conformita' alle loro rispettive procedure interne. Voglia gradire, Signor Ministro di Stato, i sensi della mia piu' alta considerazione". In risposta ho l'onore di confermarle l'accordo del Governo del Regno del Marocco sulle disposizioni sopra previste. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ministro di Stato, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Abdellatif Filali REGNO DEL MAROCCO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE DAJT/12 18 giugno 1998 Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana a Rabat, e, con riferimento alla sua lettera no 1018 del 12 maggio 1998, ha l'onore di farLe pervenire, allegata alla presente, la lettera di risposta del Governo del Regno del Marocco relativa alle modifiche del Protocollo intergovernativo per la realizzazione del progetto "Istituto Pasteur in Marocco a Tangeri" firmato a Rabat il 19 febbraio 1997 dal Regno del Marocco e dalla Repubblica italiana. Il Ministero prega l'Ambasciata di accusare ricezione della summenzionata lettera di risposta. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione si avvale di quest'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica italiana a Rabat i sensi della sua piu' alta considerazione. AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA RABAT 798. Como, 3 febbraio 1999 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Svizzera relativo alla istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Ponte Chiasso/Chiasso-Brageda merci, con planimetria (Entrata in vigore: 3 febbraio 1999) ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UN UFFICIO A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI AL VALICO DI PONTE CHIASSO/ CHIASSO - BROGEDA MERCI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero in applicazione dell'art. 2, paragrafi 2 e 3, della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l'11 marzo 1961, hanno deciso di concludere un Accordo concernente l'abbinamento dei controlli del traffico di transito nella direzione nord/sud al valico stradale di Ponte Chiasso/Chiasso - Brogeda merci, diretto ad accelerare lo scorrimento di tale traffico, ed a tal fine hanno convenuto quanto segue. Articolo 1 1. Un ufficio a controlli abbinati e' istituito in territorio svizzero a Chiasso/Brogeda merci. 2. I controlli svizzeri in uscita ed i controlli italiani in entrata, nel traffico di transito nella direzione nord / sud, sono effettuati presso detto ufficio. 3. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della Convenzione dell'11 marzo 1961, l'ufficio italiano situato in territorio svizzero e' aggregato al Comune di Como. 4. Le disposizioni contenute, nei titoli II, III e IV della citata Convenzione dell'11 marzo 1961, escluso l'articolo 14, fanno parte integrante, mutatis mutandis, del presente Accordo. Articolo 2 Ai termini del presente Accordo, per "traffico di transito nella direzione nord-sud" s'intende il traffico di merci che attraversano la frontiera nel senso nord-sud, vincolate a documenti di transito comunitario-comune T1 o T2, oppure ad altri documenti internazionali di transito. Articolo 3 1. La zona prevista per i controlli svizzeri di uscita ed i controlli italiani di entrata comprende due settori: a) un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati che comprende: - le due prime campate della rampa d'importazione adiacenti all'ufficio visite, contrassegnate nel loro perimetro con una striscia continua in giallo; - la pesa a ponte adiacente al cancello di ingresso dell'area doganale svizzera; - la parte sud del padiglione di ingresso nel piazzale svizzero; b) un settore utilizzato dagli agenti italiani che comprende la sede del loro ufficio ubicato nel fabbricato comune. 2. Una planimetria ufficiale della zona sara' affissa nei rispettivi uffici. 3. Ai fini dei controlli sulle persone le competenze dei due Stati previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della Convenzione dell'11 marzo 1961, saranno esercitate, rispettivamente, all'uscita ed all'entrata dei territorio nazionale. Articolo 4 1. La Direzione della Circoscrizione doganale e l'Ufficio della II Zona di Polizia di frontiera di Como, da una parte, e la Direzione delle dogane del IV Circondario di Lugano ed il Comando della Polizia del Canton Ticino di Bellinzona, dall'altra, regolano, di comune accordo, le questioni di rilevanza relative allo svolgimento dei traffico ai sensi della Convenzione dell'11 marzo 1961. 2. La Dogana di Ponte Chiasso e l'Ispettorato doganale di Chiasso Strada, da parte. loro, regolano, di comune accordo le questioni di dettaglio anche per quanto riguarda l'utilizzo della scheda di, circolazione, di cui all'art. 3 dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 18.11.1981, relativo all'abbinamento dei controlli presso il valico stradale di Ponte Chiasso/Chiasso Brogeda merci. 3. Gli agenti di grado piu' elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare, di comune accordo, le misure ritenute necessarie al momento, o per brevi periodi, in particolare per eliminare le difficolta' che potessero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti. Articolo 5 Le Autorita' competenti dello Stato di soggiorno mettono gratuitamente a disposizione dello Stato limitrofo, nella zona, i locali e gli impianti necessari per il funzionamento dei servizi di controllo, ivi comprese le installazioni per il riscaldamento, l'illuminazione e l'acqua. Le spese per il riscaldamento, l'acqua e la pulizia sono a carico dello Stato di soggiorno. Articolo 6 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma. 2. Ciascuno dei due Stati puo' denunciare il presente Accordo con l'osservanza di un termine di sei mesi. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Como il 3 febbraio in due originali nella lingua italiana. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA FEDERALE SVIZZERO (firma illeggibile) (firma illeggibile) 799. Como, 3 febbraio 1999 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Svizzera relativo all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria internazionale di Domodossola e nello scalo merci ferroviario"Domo II" di Beura-Cardezza nonche' al controllo in corso di viaggio sulla tratta Domodossola-Briga e viceversa della linea ferroviaria del Sempione, con allegata planimetria (Entrata in vigore: 3 febbraio 1999) ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UFFICI A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI NELLA STAZIONE FERROVIARIA INTERNAZIONALE DI DOMODOSSOLA E NELLO SCALO MERCI FERROVIARIO "DOMO II" DI BEURA-CARDEZZA NONCHE' AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO SULLA TRATTA DOMODOSSOLA-BRIGA E VICEVERSA DELLA LINEA FERROVIARIA DEL SEMPIONE. Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero, vista la Convenzione conclusa a Berna l'11 marzo 1961 (di seguito denominata Convenzione quadro) concernente la istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati e il controllo in corso di viaggio; visto l'Accordo stipulato a Ginevra il 15 dicembre 1975, con il quale, in base all'articolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione quadro, sono state disciplinate la istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria internazionale di Domodossola e l'esecuzione del controllo in corso di viaggio sulla tratta Domodossola-Briga e viceversa; considerata la necessita' di dover apportare a tale Accordo gli adeguamenti e le modifiche conseguenti al trasferimento del traffico merci dalla stazione ferroviaria di Domodossola allo scalo merci ferroviario "Domo II" ubicato nel territorio del Comune di Beura-Cardezza (Italia); hanno concluso il seguente nuovo Accordo: ARTICOLO 1 Oggetto dell'Accordo Un ufficio a controlli nazionali abbinati e' istituito alla stazione di Domodossola per l'esecuzione dei controlli italiani e svizzeri nel traffico viaggiatori. Un ufficio a controlli nazionali abbinati e' istituito allo scalo merci di Domo II per l'esecuzione dei controlli italiani e svizzeri nel traffico merci. ARTICOLO 2 Zona per il traffico viaggiatori (1) La zona per il traffico viaggiatori comprende: a) la tratta di linea fra la frontiera sotto la stazione di Domodossola e la Galleria del Sempione ed include pure il pendio del terrapieno o della trincea ove e' tracciata la linea ferroviaria. Se il terreno e' pianeggiante, la zona si estende fino a cinque metri parallelamente alla rotaia esterna. Restano in ogni caso escluse dalla zona le proprieta' private, le pubbliche vie che costeggiano la zona e i passaggi aperti al pubblico che passano sopra, sotto o attraverso la zona; b) i binari della stazione di Domodossola contraddistinti con i numeri da I a VI, gli eventuali altri binari occupati da treni viaggiatori da e per la Svizzera e i relativi interbinari, ricompresi nell'area idealmente delimitata dai seguenti punti: a sud a partire dall'ago di scambio no 6-B fino a nord all'ago di scambio no 41-A, 41-B; c) i marciapiedi che costeggiano i binari menzionati al punto b), il sottopassaggio che da' accesso ai predetti binari e il sottopassaggio che conduce alla stazione della Ferrovia Societa' Subalpina Imprese Ferroviarie; d) i locali dei fabbricati menzionati al seguente paragrafo 2. (2) Nella stazione ferroviaria di Domodossola la zona e' divisa in due settori: a) un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati comprendente: - i binari, i marciapiedi e i sottopassaggi enumerati al precedente paragrafo 1, lettere b), c); - la sala comune di controllo del bagaglio a mano o registrato, sita al pianterreno del fabbricato viaggiatori; b) un settore riservato agli agenti svizzeri comprendente: - gli uffici della Dogana svizzera e della Polizia svizzera siti nel fabbricato viaggiatori, rispettivamente, al pianterreno e al primo piano. ARTICOLO 3 Controlli ai viaggiatori (1) Nel traffico viaggiatori i controlli italiani e svizzeri in entrata e in uscita possono essere effettuati sui treni in corso di viaggio sul percorso Domodossola-Briga e viceversa. I controlli riguardano le persone, i bagagli, nonche' i beni di uso personale, i campioni, le piccole quantita' di merci commerciabili, la valuta e le cartevalori che essi portano seco. (2) Per gli agenti dello Stato limitrofo, la zona comprende i treni stabiliti a norma del successivo articolo 11, paragrafo 2, sulla parte dei percorsi menzionati nel paragrafo precedente, sita nello Stato di soggiorno. (3) A Briga, gli agenti italiani hanno, nei casi consentiti dalla legge italiana, il diritto di trattenere sui marciapiedi o nei loro locali, siti nel fabbricato di servizio nella stazione FFS, le persone che abbiano violato le norme dello Stato italiano, le merci o altri beni sequestrati sui treni. Per il mantenimento di tali misure ufficiali, i marciapiedi e i locali indicati, nonche' i percorsi che sia necessario seguire, sono considerati zona. (4) Nei casi consentiti dalla Convenzione quadro, le persone arrestate e le merci o altri beni sequestrati possono essere condotti nello Stato limitrofo con il primo treno utile sullo stesso percorso indicato nel presente articolo, paragrafo I. (5) Gli agenti in servizio dei due Stati fruiranno del trasporto gratuito sul percorso Domodossola-Briga e viceversa. ARTICOLO 4 Sequenza dei controlli Per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione quadro, le operazioni di controllo ai viaggiatori di cui all'articolo 3, comma 1, eseguite sui treni si intendono di regola terminate da parte del Paese d'uscita quando gli agenti di detto Paese abbiano abbandonato il compartimento. ARTICOLO 5 Zona per il traffico merci (1)La zona per il traffico merci comprende: a) la tratta della linea ferroviaria indicata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del presente Accordo; b) il passante ferroviario di comunicazione fra la Stazione di Domodossola e lo Scalo "Domo II"; c) la parte dello Scalo "Domo II" descritta qui di seguito. (2) Nello scalo ferroviario "Domo II" la zona e' divisa in due settori: un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati; un settore riservato agli agenti svizzeri. Il settore utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati comprende: a) i binari, e relativi marciapiedi, interbinari e scambi ricompresi nell'area delimitata dai seguenti confini: - a SUD (lato Bivio Valle): dall'asse ideale trasversale che unisce il "Fabbricato Movimento" progressiva kilometrica 0.000 con l'"Asta Dogana"; - a NORD (lato Bivio Toce): dall'asse ideale trasversale che unisce il "Posto Movimento Nord" con il deviatoio no435-433/353 b; - a EST (lato Beura): dal 1o binario del "Fascio appoggio arrivi e partenze da e per i bivi Valle e Toce"; - a OVEST (lato fiume Toce): dal VIo binario del "Fascio Dogana" all'"Asta Dogana", inclusa la rampa coperta parallela a detto binario, fino alla prima fila delle colonne di sostegno della copertura; b) le porzioni, come le planimetrie, del magazzino ferro-doganale sito nel capannone denominato "Merci in entrata" eccetto: - la parte di uso esclusivo della Dogana italiana; - la parte riservata alla Dogana svizzera e agli altri servizi confinari svizzeri; c) la porzione della rampa coperta antistante il magazzino menzionato nella lettera b), fino alla seconda fila delle colonne di sostegno della copertura. Il settore riservato agli agenti svizzeri comprende: - gli uffici della Dogana e degli altri servizi confinari svizzeri siti al secondo piano lato Sud Ovest del Fabbricato Uffici; - la parte del magazzino menzionata nella lettera b) del presente articolo destinata alla Dogana e agli altri servizi confinari svizzeri. ARTICOLO 6 Territorialita' convenzionale zone e uffici Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione quadro, gli uffici e le zone previsti per gli agenti svizzeri sul territorio italiano sono aggregati al Comune di Briga e le zone e gli uffici per gli agenti italiani sul territorio svizzero sono aggregati al Comune di Domodossola. ARTICOLO 7 Planimetrie ufficiale delle zone (1) Le zone descritte nei precedenti articoli 2 e 5 sono dettagliatamente evidenziate nelle planimetrie ufficiali allegate al presente Accordo. Un esemplare di detti planimetrie sara' affisso nei uffici italiani e negli uffici svizzeri menzionati nel presente Accordo. (2) Se, per esigenze del traffico ferroviario, i treni o parte di essi dovessero oltrepassare la zona oppure sostare fuori di essa, detti treni o la loro parti e l'interbinario contiguo corrispondente alla loro lunghezza nonche' i percorsi che sia necessario seguire sono considerati zona ai sensi degli articoli 2 e 5. (3) All'esterno delle zone sopra menzionate le autorita' dello Stato di soggiorno sono le sole competenti. ARTICOLO 8 Facolta' degli agenti svizzeri nella zona (1) Ai sensi dell'articolo 3, ultimo capoverso, della Convenzione quadro, per l'esecuzione dei controlli di loro competenza, gli agenti svizzeri possono trasferire le persone o chiedere il trasferimento delle merci e dei veicoli da una pane all'altra della zona, anche attraversando spazi ubicati fuori della zona. (2) Eventuali controlli al di fuori della zona, resi necessari da cause di forza maggiore, saranno di volta in volta richiesti dagli agenti svizzeri alla Dogana italiana. ARTICOLO 9. Limiti delle facolta' degli agenti svizzeri nella zona (1) Gli agenti svizzeri non hanno nella zona il diritto di controllo sul traffico interno italiano e in quello internazionale italiano che non tocca il territorio svizzero (persone, merci o altri beni e veicoli). (2) L'attivita' di persone che non interessa il traffico proveniente o a destinazione della Svizzera puo' essere controllata soltanto qualora esse violino palesemente, nella zona, le norme di legge e regolamentari dello Stato limitrofo in materia doganale. ARTICOLO 10 Fornitura dei locali alle Amministrazioni contraenti (1) In applicazione di quanto disposto dall'articolo 17, lettera a), della Convenzione quadro, i locali riconosciuti necessari per i servizi svolti negli uffici a controlli nazionali abbinati delle stazioni di Domodossola e Domo II sono forniti gratuitamente alle Amministrazioni doganale e di polizia svizzere. (2) Analogamente a quanto disposto dal capoverso precedente, nella stazione di Briga i locali citati all'articolo 3 sono dati in uso gratuito agli agenti italiani. ARTICOLO 11 Regolamento esecutivo del presente Accordo (1) La Direzione Compartimentale delle Dogane e II.II. di Torino e l'Ufficio della I Zona di Polizia di frontiera di Torino, da una parte, e la Direzione delle Dogane del III Circondario a Ginevra e il Comando della Polizia del Canton Vallese a Sion, dall'altra parte, regolano di comune accordo le questioni di dettaglio d'intesa con le autorita' ferroviarie, ed in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico e all'utilizzo delle zone. (2) Dette Amministrazioni designano, secondo le necessita' e le opportunita', i treni sui quali sono effettuati i controlli in corso di viaggio. (3) Gli agenti di grado piu' elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare di comune accordo, delle rispettive norme, le misure ritenute necessarie al momento, o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficolta' che potessero sorgere in occasione del controllo per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti. ARTICOLO 12 Entrata in vigore - Facolta' di disdetta (1) Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma. (2) Ciascuno dei due Stati potra' denunciare il presente Accordo, con l'osservanza di un termine di preavviso di sei mesi. La denuncia avra' effetto due mesi dopo la sua notifica all'altra parte contraente. (3) Il presente Accordo abroga l'Accordo concluso il 15 dicembre 1975. Fatto in due esemplari originali in lingua italiana, a Como il 3 febbraio 1999 PER IL GOVERNO PER IL CONSIGLIO DELLA REEPUBBLICA ITALIANA FEDERALE SVIZZERO (firma illeggibile) (firma illeggibile) 800. Lima, 9 febbraio 1999 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' in materia di cooperazione turistica (Entrata in vigore: 2 luglio 1999) ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANAED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU' IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' (di seguito denominati le "Parti Contraenti", RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie, che per una maggiore comprensione fra i due popoli; CONSIDERANDO la volonta' delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali e culturali in vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Le Parti Contraenti promuoveranno un'attiva cooperazione nel campo del turismo al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli. ARTICOLO II Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico ed incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico, collaborando nei settori della formazione e della ricerca tecnologica, al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi' e dello sviluppo degli investimenti turistici, nel rispetto delle proprie leggi e norme in vigore. ARTICOLO III Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile: a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche, al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilita' di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo; b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico; c) lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di promozione turistica (il cui personale sara' assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno); d) la cooperazione in materia di legislazione turistica. ARTICOLO IV Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed esploreranno, con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilita' di formare esperti nella gestione di imprese turistiche. ARTICOLO V Le Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse, concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate, cosi' come sui risultati della loro applicazione. ARTICOLO VI Le Parti Contraenti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la Cooperazione tra i rispettivi Organismi, anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati conseguiti in questo campo. ARTICOLO 7 Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo le Parti Contraenti si consulteranno per promuovere, se necessario, riunioni bilaterali. ARTICOLO VIII I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' prorogato tacitamente di anno in anno, salvo il caso di denuncia da parte di una delle due Parti Contraenti, da effettuare per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza. La denuncia dell'Accordo non influira' sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita' dell'Accordo stesso, a meno che le Parti non concordino il contrario. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Lima il giorno 9 del mese di febbraio dell'anno 1999 in due originali nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL PERU' (firma illeggibile) (firma illeggibile) 801. Roma, 29 marzo 1999 Dichiarazione dei Ministri degli Affari Esteridella Repubblica Italiana e della Repubblica Argentina per l'istituzione di un Foro permanente di dialogo Italo-Argentino (Entrata in vigore: 29 marzo 1999) DICHIARAZIONE DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA REPUBBLICA ARGENTINA PER LA ISTITUZIONE DI UN FORO PERMANENTE DI DIALOGO ITALO-ARGENTINO I Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Argentina, Tenendo presenti la Dichiarazione e il Comunicato Congiunti sottoscritti dai due Governi nel 1997 e nel 1998, Si impegnano ad istituire un Foro Permanente di Dialogo italo-argentino in cui parteciperanno figure rappresentative del mondo politico e accademico, del mondo imprenditoriale ed economico, della cultura, e dell'informazione dei due Paesi. Il Foro costituira' un ambito di riflessione e di formulazione di proposte dalla prospettiva dei suoi partecipanti, con il proposito di contribuire all'arricchimento e all'approfondimento dei rapporti bilaterali, nel quadro privilegiato delle relazioni italo-argentine. Esso si riunira' almeno una volta ogni due anni, a rotazione nei rispettivi Paesi, ed avra' una struttura - adeguata a garantirgli flessibilita', operativita' ed efficacia. I due Ministri incaricheranno qualificati istituti di studio delle relazioni internazionali d'Italia e d'Argentina di elaborare modalita' appropriate per la istituzione del Foro e per dare impulso al sito funzionamento, e di contribuire a dar seguito alle sue decisioni. Fatto a Roma, il 29 marzo 1999, in due originali in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Argentina (firma illeggibile) (firma illeggibile) 802. Stoccarda, 7 aprile 1999 Accordo tecnico tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America relativo all'assegnazione di un ufficiale di collegamento Italiano presso il comando delle Forze USA in Europa, con allegato (Entrata in vigore: 7 aprile 1999) Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana (MOD -IT) e Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America, rappresentato dal Comando delle Forze Usa in Europa (USEUCOM) qui di seguito citati come le Parti, - considerando la corrispondenza intercorsa in data 6 marzo 1997 tra il Gen. JOULWAN, Comandante in Capo delle Forze USA in Europa, e l'Ammiraglio VENTURONI, Capo di Stato Maggiore della Difesa della Repubblica Italiana, - considerando i termini della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico in merito allo stato giuridico delle Forze (SOFA) firmata il 19 luglio 1951, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Il presente Accordo Tecnico si propone di definire i termini dell'assegnazione di un Ufficiale di Collegamento italiano che rappresenti lo Stato Maggiore della Difesa Italiano (di seguito chiamato SMD), presso il Comando delle Forze Usa in Europa (USEUCOM) a Stoccarda, Germania, di seguito chiamato "Comando Ospitante". Il presente Accordo mira a favorire il coordinamento tra i due organismi militari nella pianificazione di operazioni, questioni politico-militari, esercitazioni ed aspetti logistici che siano di loro competenza e che coinvolgano entrambe le Parti. L'Ufficiale di Collegamento agevolera' la cooperazione bilaterale svolgendo funzioni di collegamento, partecipando a sessioni di lavoro dello Stato Maggiore e provvedendo allo scambio di informazioni, secondo le modalita' enunciate nella descrizione dell'incarico allegata. ARTICOLO 2 Di norma, la durata dell'incarico dell'Ufficiale di Collegamento sara' di tre anni a decorrere dalla data di assegnazione presso il Comando Ospitante. Tale durata puo' essere modificata di comune accordo. L'Ufficiale prescelto deve avere una buona conoscenza delle lingue, familiarita' con le procedure e dottrine delle forze armate del proprio paese ed essere perfettamente qualificato per svolgere i compiti di Ufficiale di Collegamento. Deve aver dato prova di capacita' professionali non comuni e di attitudine al comando in tutti gli incarichi militari precedentemente svolti. L'Ufficiale di Collegamento non deve avere incarichi di comando ne' svolgere qualsiasi altro compito che per legge o regolamento deve essere affidato ad un Ufficiale del Comando Ospitante. In linea di massima, l'Ufficiale di Collegamento non dovra' essere assegnato ad un posto in cui possa trovarsi coinvolto in conflitti, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dalle Autorita' nazionali. L'Ufficiale di Collegamento continua ad essere soggetto al controllo amministrativo delle Autorita' militari del suo paese di origine. Tuttavia, per il disbrigo delle pratiche amministrative, quali ad esempio stipendio e questioni personali, l'Ufficiale di Collegamento fa riferimento all'Addetto per la Difesa presso l'Ambasciata italiana. L'Ufficiale di Collegamento rispettera' le norme, gli ordini, le istruzioni ed i costumi delle Forze Armate presso le quali e' stato assegnato e le Forze Armate del suo paese di origine forniranno all'ufficiale di collegamento direttive scritte in merito. L'Ufficiale di Collegamento non sara' soggetto al regolamento disciplinare delle Forze Armate del Comando Ospitante. Qualsiasi reato commesso dall'ufficiale di collegamento nella giurisdizione del Comando Ospitante sara' comunicato alle autorita' competenti che prenderanno gli opportuni provvedimenti. Le Parti si forniranno reciproca assistenza ai fini dell'accertamento e giudizio di qualsiasi reato imputabile all'Ufficiale di Collegamento. ARTICOLO 3 Nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, il Comando Ospitante e' tenuto a fornire all'ufficiale di collegamento l'assistenza amministrativa necessaria affinche' egli possa svolgere efficacemente le missioni assegnategli. A tale scopo, l'Ufficiale di Collegamento ricevera' alle stesse condizioni del personale di pari grado del Comando Ospitante il materiale idoneo allo svolgimento del proprio compito. Il materiale minimo richiesto e' indicato in allegato. Analogamente, usufruira' dei servizi di mensa del personale del Comando Ospitante. Il Comando Ospitante assistera' l'Ufficiale di Collegamento a trovare un alloggio idoneo. Le relative spese saranno a carico dell'Ufficiale di Collegamento. L'Ufficiale di Collegamento ed i suoi famigliari potranno usufruire delle infrastrutture ricreative e sociali militari situate a Stoccarda, quali ad esempio il Circolo Ufficiali e la mensa alle stesse condizioni del personale del Comando Ospitante. L'Ufficiale di Collegamento ed i suoi famigliari potranno usufruire del Servizio Sanitario Militare USA alle condizioni specificate nel NATO-SOFA ed eventuali altri accordi tra Stati Uniti ed Italia riguardanti l'assistenza reciproca. L'Ufficiale di Collegamento ed i membri della sua famiglia autorizzati ad accompagnarlo saranno informati dei loro diritti, privilegi e doveri prima di lasciare il paese di origine o al loro arrivo nella sede assegnata. L'Ufficiale di Collegamento usufruira' della licenza concessa dal Comando Ospitante tuttavia potra' sempre assentarsi in occasione di festivita' religiose osservate dalle Forze Armate italiane. Su richiesta dell'Ufficiale di Collegamento, e' possibile prevedere un'eccezione a tale norma. I rapporti informativi sulle capacita' professionali dell'Ufficiale di Collegamento saranno redatti dal suo superiore gerarchico presso il Comando Ospitante, in conformita' con le procedure militari italiane. Tali documenti saranno inviati allo SMD. Previo consenso delle autorita' militari italiane, l'Ufficiale di Collegamento puo' essere insignito di decorazioni o ricevere un qualsiasi altro riconoscimento da parte delle Forze Armate del Comando Ospitante in conformita' con le leggi ed i regolamenti delle Parti. In conformita' con il Preambolo del presente Accordo, le richieste di indennizzo per danni o lesioni che riguardino l'Ufficiale di Collegamento devono essere trattate secondo quanto prescritto dall'articolo VIII della Convenzione stipulata tra i paesi firmatari del SOFA. Le rivendicazioni non contemplate nel suddetto articolo in ragione di limitazioni di natura geografica devono essere trattate secondo quanto stabilito di volta in volta dalle Parti ed in conformita' con le leggi ed i regolamenti in vigore. ARTICOLO 4 Le spese per l'assegnazione dell'Ufficiale di Collegamento saranno a carico del Ministero della Difesa italiano, secondo quanto stabilito nel presente accordo tecnico. Il Comando Ospitante puo' inviare in missione l'Ufficiale di Collegamento. In tal caso, vitto e alloggio (diaria) e spese di trasporto, se saranno utilizzati mezzi di trasporto civili, saranno a carico del Comando Ospitante a condizioni identiche a quelle applicate per gli ufficiali di pari grado. Eccezion fatta per le disposizioni di cui all'Articolo 3 del presente accordo tecnico, il Comando Ospitante non e' tenuto a rispondere delle spese sostenute dall'ufficiale di collegamento. ARTICOLO 5 Tutte le informazioni classificate fornite dall'Ufficiale di Collegamento devono essere archiviate, elaborate, trasmesse e protette in conformita' con gli attuali regolamenti del Comando Ospitante. L'accesso alle informazioni classificate deve essere limitato allo stretto necessario per lo svolgimento della missione come stabilito dalle Parti in base alla descrizione dell'incarico. L'Ufficiale di Collegamento ricevera' il nullaosta necessario per avere accesso ai documenti classificati fino al livello di NATO SEGRETO. L'Ufficiale di Collegamento non puo' svolgere compiti in materia di sicurezza ne' custodire informazioni classificate. All'interno delle aree e degli edifici del Comando Ospitante l'Ufficiale di Collegamento e' tenuto a portare un tesserino di sicurezza recante la sua qualifica. La Parte Italiana fornira' alla Parte USA le necessarie garanzie per i candidati selezionati. L'Ufficiale di Collegamento deve conformarsi alle norme di sicurezza, ai regolamenti e alle procedure in vigore nel Comando Ospitante. Qualsiasi violazione delle norme di sicurezza da parte dell'Ufficiale di Collegamento nel corso del periodo di assegnazione sara' comunicata all'autorita' nazionale superiore affinche' questa possa adottare gli opportuni provvedimenti e sanzioni. L'ufficio di sicurezza del Comando Ospitante verifichera' che l'Ufficiale di Collegamento sia a conoscenza di tutte le norme di sicurezza e dei regolamenti vigenti in materia di informazioni classificate e non classificate destinate ad essere divulgate nell'ambito di questo programma, sia durante il periodo, di assegnazione che al suo termine. Al fine di garantire la protezione delle informazioni classificate e non classificate divulgate nell'ambito di questo programma, l'Ufficiale di Collegamento deve essere messo al corrente dal Comando Ospitante delle pertinenti leggi e regolamenti, sia durante il periodo di assegnazione che al suo termine. A seconda del livello di riservatezza, la corrispondenza tra l'Ufficiale di Collegamento e lo SMD dovra' essere inviata, per posta ordinaria o per corriere diplomatico. Il Comando Ospitante puo' chiedere l'immediato trasferimento dell'Ufficiale di Collegamento per violazione del presente articolo o per qualsiasi altro comportamento improprio. ARTICOLO 6 Il presente Accordo Tecnico, di cui l'allegato costituisce parte integrante, ha una validita' di 10 anni. E' suscettibile di modifica o proroga per accordo scritto tra le Parti. E' altresi' possibile porre fine al presente accordo tecnico per accordo scritto tra le Parti. La cessazione puo' avvenire per iniziativa di una delle Parti a mezzo di notifica scritta dell'altra Parte con sei mesi si anticipo. La cessazione del presente Accordo non incide sui rispettivi obblighi in materia finanziaria quali sono enunciati nell'Articolo 4. In caso di cessazione del presente Accordo Tecnico, gli impegni assunti in materia di sicurezza, ad esempio contro la divulgazione illecita di informazioni riservate, restano validi senza alcun limite temporale. Il presente Accordo Tecnico entra in vigore alla data della firma. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dal rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo Tecnico. Fatto a Stuttgart Germany il 7 Aprile 1999 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambe i testi facenti ugualmente fede. Per il Ministero della Difesa della Per il Dipartimento della Repubblica Italiana Difesa degli Stati Uniti (firma illeggibile) (firma illeggibile)