IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Viste le delibere del CIPE del 27 aprile 1995 e 18 dicembre 1996 concernenti le direttive per la concessione e l'erogazione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992; Visto l'art. 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni, secondo il quale, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, gia' di competenza del CIPE, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la conferenza Statoregioni; Considerata la necessita' di apportare alcune misure correttive della deliberazione del CIPE sopra richiamata al fine di razionalizzare i vigenti criteri di concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992; Ritenuto, per esigenze di maggiore chiarezza, l'opportunita' di approvare anche il testo della summenzionata deliberazione del 27 aprile 1995, come modificata ed integrata dalla successiva del 18 dicembre 1996, coordinato con le ulteriori modifiche ed integrazioni approvate con il presente decreto; Vista l'intesa espressa dalla conferenza Statoregioni nella seduta del 1 luglio 1999 ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni alla delibera CIPE del 27 aprile 1995, come gia' modificata ed integrata dalla delibera dello stesso CIPE del 18 dicembre 1996 di cui alle premesse, di seguito denominata "delibera". Le modifiche ed integrazioni di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4, lettera c), primo periodo, hanno efficacia per le domande di agevolazioni presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto; tutte le altre hanno efficacia per le domande di agevolazioni presentate dopo l'entrata in vigore delle norme modificative del regolamento ministeriale relativo alle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, lettere a) e c) ed al comma 3, quest'ultimo limitatamente ai brevetti, si applicano anche con riferimento alle domande del settore turisticoalberghiero di cui al decreto ministeriale del 20 luglio 1998. 2. Al punto 2.1 della delibera, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono essere concesse alle attivita' estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91 e, nei limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda ed a quelle delle costruzioni di cui alle sezioni E ed F della medesima classificazione. Le agevolazioni possono essere inoltre concesse alle attivita' di servizi reali individuate con il medesimo decreto tra quelle potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attivita' produttive; tali attivita' di servizi possono utilizzare non piu' del 5% delle risorse complessive disponibili."; b) nel secondo periodo, dopo le parole "ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi", sono inserite le seguenti: ", comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori al limite individuato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con la conferenza Statoregioni anche in riferimento a ciascuna attivita' ammissibile alle agevolazioni"; c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "ampliamento l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia volta ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacita' produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);"; d) nel settimo periodo, dopo le parole "riattivazione, l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi" sono eliminate le parole da", da parte dei nuovi soggetti" a "degli insediamenti produttivi". 3. Al punto 3.2 della delibera, dopo le parole "studi di fattibilita' economica e finanziaria," le parole "con esclusione delle scorte" sono sostituite dalle seguenti: "i costi relativi ai programmi informatici limitatamente alle PMI e quelli relativi ai brevetti che, per le grandi imprese, non possono superare il 25% degli investimenti medesimi; sono escluse, tra l'altro, le scorte; 4. Al punto 5, lettera c), della delibera, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) il secondo periodo del punto c3) e' sostituito dal seguente: "Al fine di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed alle iniziative da esaminare, nonche' uniformita' di valutazione, il soggetto convenzionato con l'amministrazione competente non puo' affidare ad altri soggetti la realizzazione dell'istruttoria medesima. Sono fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare". b) i primi due periodi del punto c4) sono sostituiti dai seguenti: "entro un mese dal termine di cui alla lettera c3), l'amministrazione competente pubblica le seguenti graduatorie definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera c5): I) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 50 miliardi di lire non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento; II) una graduatoria speciale per ciascuna regione dei progetti relativi ad un'area o a piu' settori di attivita' eventualmente individuati come prioritari dalla regione medesima tra quelli ammissibili e comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 50 miliardi di lire e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento; III) due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento, una relativa a quelli ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettera a) e l'altra a quelli ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettere b) e c). Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al precedente punto II), ciascuna regione puo' individuare piu' di un settore di attivita' o piu' aree ritenuti prioritari, queste ultime costituite dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione, e destina alla relativa graduatoria non piu' del 50% delle proprie risorse disponibili di cui al punto 5, lettera a). Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria di cui ai precedenti punti I e II e' riservata alle iniziative ammissibili promosse dalle piccole e medie imprese. Alla copertura delle graduatorie di cui al precedente punto III e' destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree depresse ed individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la conferenza Statoregioni, anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che individua altresi' i relativi indicatori applicabili tra quelli di cui al successivo punto c5) ovvero indicandone altri sulla base degli specifici obiettivi da perseguire. I contributi sono concessi ai progetti iscritti in ciascuna graduatoria, in ordine decrescente dal primo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria. Eventuali progetti che dovessero risultare, anche parzialmente, esclusi dalle graduatorie speciali di cui al punto II) per esaurimento delle specifiche risorse, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la corrispondente graduatoria regionale ordinaria di cui al punto I)."; c) nel punto c5), dopo il punto 5), sono inseriti i seguenti periodi: "Con riferimento al precedente punto 1), il valore del capitale proprio non puo' essere comunque inferiore al 25% dell'investimento complessivo."; d) nel secondo periodo del punto c5), dopo le parole "questa, per convenzione, e' nulla in caso di", le parole "ammodernamento, ristrutturazione e delocalizzazione qualora quest'ultima tipologia non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento" sono sostituite dalla seguente: "riduzione"; e) il terzo periodo del punto c5) e' sostituito dal seguente: "Le priorita' regionali sono individuate con riferimento ad elementi quali particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, utili per un adeguamento degli interventi alle esigenze di sviluppo economico locale; ai fini della formazione delle graduatorie di cui al punto c4.II, le priorita' regionali sono individuate, a seconda che la singola graduatoria sia riferita alle aree o alle attivita', rispettivamente agli specifici settori merceologici ed alle tipologie di investimento ovvero alle aree del territorio ed alle tipologie di investimento.". f) nell'ultimo periodo del punto c5), dopo le parole "sulla base della somma", le parole "dei cinque" sono sostituite dalla seguente: "degli". 5. E' approvato in allegato il testo della deliberazione CIPE del 27 aprile 1995, gia' modificata ed integrata con deliberazione del 18 dicembre 1996, coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui al presente articolo. L'allegato fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 1999 Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1999 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 250