IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il  decreto-legge 22  ottobre 1992,  n. 415,  convertito, con
modificazioni, dalla  legge 19  dicembre 1992, n.  488 in  materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Viste le  delibere del CIPE del  27 aprile 1995 e  18 dicembre 1996
concernenti  le  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  di
agevolazioni ai sensi dell'art. 1,  comma 2, del citato decreto-legge
n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992;
  Visto l'art.  18, comma 1,  lettera aa) del decreto  legislativo 31
marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dallo  Stato  alle   regioni,  secondo  il  quale,  a
decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le
direttive   per  la   concessione  delle   agevolazioni  di   cui  al
decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.  488/1992,  gia' di  competenza  del  CIPE, sono  determinate  con
decreto    del    Ministro    dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato, d'intesa con la conferenza Statoregioni;
  Considerata  la necessita'  di apportare  alcune misure  correttive
della   deliberazione  del   CIPE   sopra  richiamata   al  fine   di
razionalizzare i  vigenti criteri di concessione  ed erogazione delle
agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992;
  Ritenuto,  per esigenze  di maggiore  chiarezza, l'opportunita'  di
approvare  anche il  testo della  summenzionata deliberazione  del 27
aprile 1995,  come modificata  ed integrata  dalla successiva  del 18
dicembre 1996, coordinato con  le ulteriori modifiche ed integrazioni
approvate con il presente decreto;
  Vista l'intesa espressa dalla  conferenza Statoregioni nella seduta
del 1  luglio 1999 ai sensi  dell'art. 18, comma 1,  lettera aa), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  approvate  le  seguenti modifiche  ed  integrazioni  alla
delibera CIPE del  27 aprile 1995, come gia'  modificata ed integrata
dalla delibera  dello stesso CIPE  del 18  dicembre 1996 di  cui alle
premesse,  di   seguito  denominata   "delibera".  Le   modifiche  ed
integrazioni di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4,
lettera  c),  primo  periodo,  hanno  efficacia  per  le  domande  di
agevolazioni  presentate  dopo  l'entrata   in  vigore  del  presente
decreto;  tutte   le  altre  hanno   efficacia  per  le   domande  di
agevolazioni  presentate   dopo  l'entrata  in  vigore   delle  norme
modificative del  regolamento ministeriale relativo alle  modalita' e
procedure per la concessione ed  erogazione delle agevolazioni di cui
al decreto-legge  n. 415/1992,  convertito, con  modificazioni, dalla
legge  n.  488/1992,  emanato  ai   sensi  dell'art.  5  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96.  Le disposizioni di cui ai commi 2,
3 e 4 del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui al comma 2,
lettere  a)  e  c)  ed  al comma  3,  quest'ultimo  limitatamente  ai
brevetti, si applicano anche con riferimento alle domande del settore
turisticoalberghiero  di cui  al decreto  ministeriale del  20 luglio
1998.
  2.  Al  punto  2.1  della  delibera,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche e integrazioni:
    a) il primo periodo e' sostituito dal seguente:
  "Le agevolazioni di cui  alla presente deliberazione possono essere
concesse  alle  attivita' estrattive  e  manifatturiere  di cui  alle
sezioni C e D della  classificazione delle attivita' economiche ISTAT
'91 e,  nei limiti fissati  con decreto del  Ministro dell'industria,
del  commercio   e  dell'artigianato,   a  quelle  di   produzione  e
distribuzione  di energia  elettrica, di  vapore e  acqua calda  ed a
quelle delle  costruzioni di cui alle  sezioni E ed F  della medesima
classificazione. Le agevolazioni possono essere inoltre concesse alle
attivita' di  servizi reali individuate  con il medesimo  decreto tra
quelle  potenzialmente   dirette  ad  influire   positivamente  sullo
sviluppo  delle  predette  attivita' produttive;  tali  attivita'  di
servizi possono utilizzare non piu'  del 5% delle risorse complessive
disponibili.";
  b) nel  secondo periodo, dopo  le parole "ed  alla delocalizzazione
degli impianti produttivi", sono inserite le seguenti: ", comportanti
spese   complessivamente   ammissibili   non  inferiori   al   limite
individuato con decreto del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  d'intesa con  la conferenza  Statoregioni anche  in
riferimento a ciascuna attivita' ammissibile alle agevolazioni";
  c)  il  terzo  periodo  e' sostituito  dal  seguente:  "ampliamento
l'iniziativa  che,  attraverso  un incremento  dell'occupazione,  sia
volta ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti esistenti
o  ad  aggiungerne  altra  relativa  a  prodotti  nuovi  (ampliamento
orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacita'
produttiva  a  monte o  a  valle  dei processi  produttivi  esistenti
(ampliamento verticale);";
  d) nel settimo periodo, dopo le parole "riattivazione, l'iniziativa
che  ha  come obiettivo  la  ripresa  dell'attivita' di  insediamenti
produttivi inattivi" sono eliminate le parole da", da parte dei nuovi
soggetti" a "degli insediamenti produttivi".
  3.  Al  punto  3.2  della   delibera,  dopo  le  parole  "studi  di
fattibilita'  economica e  finanziaria,"  le  parole "con  esclusione
delle scorte"  sono sostituite dalle  seguenti: "i costi  relativi ai
programmi  informatici limitatamente  alle PMI  e quelli  relativi ai
brevetti  che, per  le grandi  imprese, non  possono superare  il 25%
degli investimenti medesimi; sono escluse, tra l'altro, le scorte;
  4.  Al punto  5,  lettera  c), della  delibera,  sono apportate  le
seguenti modifiche e integrazioni:
  a) il secondo periodo del punto c3) e' sostituito dal seguente: "Al
fine  di   evitare  duplicazioni  dell'attivita'  istruttoria   e  di
garantire la  necessaria riservatezza  dei dati e  delle informazioni
relativi  alle  imprese  ed  alle iniziative  da  esaminare,  nonche'
uniformita'   di   valutazione,   il   soggetto   convenzionato   con
l'amministrazione competente  non puo' affidare ad  altri soggetti la
realizzazione dell'istruttoria  medesima. Sono fatti salvi  i casi di
specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare".
  b) i primi due periodi del punto c4) sono sostituiti dai seguenti:
  "entro   un   mese  dal   termine   di   cui  alla   lettera   c3),
l'amministrazione   competente  pubblica   le  seguenti   graduatorie
definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera c5):
  I)  una graduatoria  ordinaria  per ciascuna  regione dei  progetti
comportanti  investimenti  complessivamente  ammissibili  fino  a  50
miliardi di  lire non assoggettabili alla  disciplina multisettoriale
degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento;
  II)  una graduatoria  speciale  per ciascuna  regione dei  progetti
relativi  ad un'area  o  a piu'  settori  di attivita'  eventualmente
individuati  come  prioritari  dalla   regione  medesima  tra  quelli
ammissibili e  comportanti investimenti  complessivamente agevolabili
fino  a 50  miliardi di  lire  e non  assoggettabili alla  disciplina
multisettoriale   degli   aiuti    regionali   ai   grandi   progetti
d'investimento;
  III)   due  graduatorie   dei  progetti   comportanti  investimenti
complessivamente ammissibili  superiori a  50 miliardi  di lire  e di
quelli  assoggettabili alla  disciplina  multisettoriale degli  aiuti
regionali ai  grandi progetti  d'investimento, una relativa  a quelli
ubicati nelle aree di  cui al punto 4, lettera a)  e l'altra a quelli
ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettere b) e c).
  Ai fini  della formazione  delle graduatorie  di cui  al precedente
punto II),  ciascuna regione puo'  individuare piu' di un  settore di
attivita' o  piu' aree ritenuti prioritari,  queste ultime costituite
dall'intero  territorio  ammissibile  di  comuni  la  cui  superficie
complessiva non superi il 50%  di quella ammissibile della regione, e
destina  alla relativa  graduatoria non  piu' del  50% delle  proprie
risorse disponibili di cui al punto 5, lettera a).
  Una  quota  non inferiore  al  70%  delle risorse  disponibili  per
ciascuna graduatoria di  cui ai precedenti punti I e  II e' riservata
alle iniziative ammissibili promosse dalle piccole e medie imprese.
  Alla copertura delle graduatorie di  cui al precedente punto III e'
destinata una quota delle  risorse complessivamente disponibili nella
misura  fissata   dal  Ministro   dell'industria,  del   commercio  e
dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e,
comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime.
  Il Ministero dell'industria, del  commercio e dell'artigianato puo'
formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento
di  specifici obiettivi  di sviluppo  territoriale e/o  produttivo di
volta  in volta  ritenuti  prioritari per  la  promozione delle  aree
depresse ed individuati con  decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  sentita la  conferenza  Statoregioni,
anche   con  riferimento   a   quelli   definiti  nell'ambito   della
programmazione   negoziata.  Alla   copertura   di  dette   eventuali
graduatorie  speciali  si  provvede  con  il  predetto  decreto,  che
individua altresi'  i relativi  indicatori applicabili tra  quelli di
cui al successivo punto c5) ovvero indicandone altri sulla base degli
specifici obiettivi da perseguire.
  I  contributi  sono  concessi  ai  progetti  iscritti  in  ciascuna
graduatoria,  in ordine  decrescente dal  primo, fino  ad esaurimento
delle  risorse   disponibili  per  ciascuna   graduatoria.  Eventuali
progetti che  dovessero risultare, anche parzialmente,  esclusi dalle
graduatorie  speciali  di cui  al  punto  II) per  esaurimento  delle
specifiche risorse, concorrono automaticamente all'attribuzione delle
risorse  disponibili  per  la  corrispondente  graduatoria  regionale
ordinaria di cui al punto I).";
  c)  nel punto  c5),  dopo il  punto 5),  sono  inseriti i  seguenti
periodi:
  "Con riferimento  al precedente  punto 1),  il valore  del capitale
proprio non  puo' essere comunque inferiore  al 25% dell'investimento
complessivo.";
  d) nel secondo  periodo del punto c5), dopo le  parole "questa, per
convenzione,  e'  nulla  in  caso  di",  le  parole  "ammodernamento,
ristrutturazione  e delocalizzazione  qualora quest'ultima  tipologia
non sia  classificabile secondo  le altre categorie  di investimento"
sono sostituite dalla seguente: "riduzione";
  e) il terzo  periodo del punto c5) e' sostituito  dal seguente: "Le
priorita'  regionali sono  individuate  con  riferimento ad  elementi
quali particolari aree del territorio, specifici settori merceologici
e tipologie  di investimento, nell'ambito di  quelli ammissibili alle
agevolazioni, utili per un adeguamento degli interventi alle esigenze
di  sviluppo  economico  locale;   ai  fini  della  formazione  delle
graduatorie  di  cui al  punto  c4.II,  le priorita'  regionali  sono
individuate, a seconda  che la singola graduatoria  sia riferita alle
aree  o  alle  attivita',   rispettivamente  agli  specifici  settori
merceologici ed alle  tipologie di investimento ovvero  alle aree del
territorio ed alle tipologie di investimento.".
  f) nell'ultimo  periodo del punto  c5), dopo le parole  "sulla base
della somma", le parole "dei  cinque" sono sostituite dalla seguente:
"degli".
  5. E' approvato  in allegato il testo della  deliberazione CIPE del
27 aprile 1995, gia' modificata ed integrata con deliberazione del 18
dicembre 1996, coordinato  con le modifiche e le  integrazioni di cui
al  presente articolo.  L'allegato fa  parte integrante  del presente
decreto.
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 22 luglio 1999
                                                 Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 250